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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2537/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2537/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. Riccelli Enrica)
ATTORE-APPELLANTE
contro
CP_1
(Avv. Mugnai Franco)
CONVENUTO-APPELLATO
Controparte_2
CONVENUTO-APPELLATO-CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace
sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 704/2020
pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca, con cui era stata rigettata la domanda avanzata dall'odierno appellante, avente ad oggetto: 1) l'accertamento della responsabilità esclusiva della Controparte_2
(proprietaria del veicolo Iveco Magirus tg DG403KT) nella causazione del sinistro
[...]
verificatosi in data 20.12.2018, alle 14.30 circa, sull'autostrada A11, in occasione del quale venivano cagionati danni all'Autobus Irizar 16 tg FP848BC, utilizzato in leasing dall'appellante; 2) la conseguente condanna in solido dei convenuti, e al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni a seguito del danneggiamento dell'autobus.
Nello specifico, parte appellante deduceva che la sentenza impugnata era ingiusta ed illegittima per insufficienza e contraddittorietà della motivazione e perché il Giudice di prime cure aveva ritenuto di non ammettere la né la prova testimoniale né la CTU volta a quantificare il danno.
Instauratasi il contraddittorio, si costituiva ritualmente contestando quanto ex adverso CP_1
dedotto dalla controparte e concludendo nel merito per il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Rimaneva contumace Controparte_2
Veniva acquisito il fascicolo del G.d.P. Lucca;
la causa veniva istruita mediante escussione di un teste ed espletamento di C.T.U.
All'udienza del 2.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto, in quanto, dalle risultanze istruttorie espletate in grado di appello è emersa prova sia dell'an che del quantum della pretesa risarcitoria vantata da parte appellante.
Quanto all'an, dal contenuto della missiva proveniente da parte convenuta Controparte_2
nonchè dalle dichiarazioni del teste , è emersa prova che nelle circostanze di tempo e di luogo Tes_1 indicate da parte appellante, i due mezzi si trovavano a transitare lungo il tratto di autostrada A11,
all'altezza del km 74, direzione Viareggio, interessato dal sinistro per cui è causa.
In particolare, dalle dichiarazioni del teste , secondo autista dell'autobus, è emerso che in Tes_1
seguito alla perdita di pietrisco dal carico del camion che li precedeva il parabrezza dell'autobus su cui viaggiava il teste veniva danneggiato.
Invero, il teste ha riferito che il giorno del sinistro era seduto dietro al conducente e aveva visto del pietrisco cadere dal camion e colpire il parabrezza dell'autobus, che, a seguito di ciò, presentava una scheggiatura.
Peraltro, sul punto merita rilevare che anche nella dichiarazione di parte convenuta (doc. 4 fascicolo di primo grado) viene confermata la presenza di un “bozzo” sul parabrezza dell'autobus.
Non si ravvisa alcun motivo per dubitare dell'attendibilità del teste . Peraltro, parte convenuta Tes_1
non ha offerto elementi di prova idonei a supportare una diversa ricostruzione dei fatti tale da privare di veridicità quella emersa dal racconto del suddetto teste.
Con riferimento al quantum, si condividono le conclusioni della C.T.U. - in quanto, prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti che sono stati effettuati sul mezzo ancora incidentato – che, dopo aver accertato la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'appellante, ne ha quantificato l'ammontare in euro 3.238,71 iva compresa.
Il C.T.U. ha, altresì quantificato un ulteriore voce di danno, il c.d. danno da fermo tecnico, che,
tuttavia, non può essere riconosciuta a parte appellante in quanto per costante orientamento giurisprudenziale “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve
essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del
veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo
sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo” (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27389). Nel caso di specie parte appellante non ha né allegato né tantomeno provato circostanze da cui desumere la sussistenza di detta voce di danno.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, le parti convenute devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 3.238,71 già comprensiva di Iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di lite del primo e del secondo grado e della CTU seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 3.238,71 già
comprensiva di Iva, oltre interessi rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2. Condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere a parte appellante le spese di lite del presente procedimento e del procedimento di primo grado, che liquida - per il primo grado
- in euro 1.165,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e - per il secondo grado - in euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. Pone definitivamente a carico delle parti convenute - appellate le spese di CTU.
Lucca, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2537/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. Riccelli Enrica)
ATTORE-APPELLANTE
contro
CP_1
(Avv. Mugnai Franco)
CONVENUTO-APPELLATO
Controparte_2
CONVENUTO-APPELLATO-CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace
sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 704/2020
pronunciata dal Giudice di Pace di Lucca, con cui era stata rigettata la domanda avanzata dall'odierno appellante, avente ad oggetto: 1) l'accertamento della responsabilità esclusiva della Controparte_2
(proprietaria del veicolo Iveco Magirus tg DG403KT) nella causazione del sinistro
[...]
verificatosi in data 20.12.2018, alle 14.30 circa, sull'autostrada A11, in occasione del quale venivano cagionati danni all'Autobus Irizar 16 tg FP848BC, utilizzato in leasing dall'appellante; 2) la conseguente condanna in solido dei convenuti, e al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni a seguito del danneggiamento dell'autobus.
Nello specifico, parte appellante deduceva che la sentenza impugnata era ingiusta ed illegittima per insufficienza e contraddittorietà della motivazione e perché il Giudice di prime cure aveva ritenuto di non ammettere la né la prova testimoniale né la CTU volta a quantificare il danno.
Instauratasi il contraddittorio, si costituiva ritualmente contestando quanto ex adverso CP_1
dedotto dalla controparte e concludendo nel merito per il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Rimaneva contumace Controparte_2
Veniva acquisito il fascicolo del G.d.P. Lucca;
la causa veniva istruita mediante escussione di un teste ed espletamento di C.T.U.
All'udienza del 2.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto, in quanto, dalle risultanze istruttorie espletate in grado di appello è emersa prova sia dell'an che del quantum della pretesa risarcitoria vantata da parte appellante.
Quanto all'an, dal contenuto della missiva proveniente da parte convenuta Controparte_2
nonchè dalle dichiarazioni del teste , è emersa prova che nelle circostanze di tempo e di luogo Tes_1 indicate da parte appellante, i due mezzi si trovavano a transitare lungo il tratto di autostrada A11,
all'altezza del km 74, direzione Viareggio, interessato dal sinistro per cui è causa.
In particolare, dalle dichiarazioni del teste , secondo autista dell'autobus, è emerso che in Tes_1
seguito alla perdita di pietrisco dal carico del camion che li precedeva il parabrezza dell'autobus su cui viaggiava il teste veniva danneggiato.
Invero, il teste ha riferito che il giorno del sinistro era seduto dietro al conducente e aveva visto del pietrisco cadere dal camion e colpire il parabrezza dell'autobus, che, a seguito di ciò, presentava una scheggiatura.
Peraltro, sul punto merita rilevare che anche nella dichiarazione di parte convenuta (doc. 4 fascicolo di primo grado) viene confermata la presenza di un “bozzo” sul parabrezza dell'autobus.
Non si ravvisa alcun motivo per dubitare dell'attendibilità del teste . Peraltro, parte convenuta Tes_1
non ha offerto elementi di prova idonei a supportare una diversa ricostruzione dei fatti tale da privare di veridicità quella emersa dal racconto del suddetto teste.
Con riferimento al quantum, si condividono le conclusioni della C.T.U. - in quanto, prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti che sono stati effettuati sul mezzo ancora incidentato – che, dopo aver accertato la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'appellante, ne ha quantificato l'ammontare in euro 3.238,71 iva compresa.
Il C.T.U. ha, altresì quantificato un ulteriore voce di danno, il c.d. danno da fermo tecnico, che,
tuttavia, non può essere riconosciuta a parte appellante in quanto per costante orientamento giurisprudenziale “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve
essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del
veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo
sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo” (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27389). Nel caso di specie parte appellante non ha né allegato né tantomeno provato circostanze da cui desumere la sussistenza di detta voce di danno.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, le parti convenute devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 3.238,71 già comprensiva di Iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di lite del primo e del secondo grado e della CTU seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 3.238,71 già
comprensiva di Iva, oltre interessi rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2. Condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere a parte appellante le spese di lite del presente procedimento e del procedimento di primo grado, che liquida - per il primo grado
- in euro 1.165,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e - per il secondo grado - in euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. Pone definitivamente a carico delle parti convenute - appellate le spese di CTU.
Lucca, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli