TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 26.03.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 685/2024
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. D. Gualtieri (C.F.: C.F._2
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., appresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere dipendente del , Controparte_1
con qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato a far data dal 02.05.2009
(per effetto di Decreto emesso in pari data dal Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza per Merito Straordinario), di aver prestato servizio effettivo presso il Compartimento Polizia Stradale di L'Aquila -
Sezione di Chieti - Sottosezione di Vasto, di essere rimasto invalido – alle condizioni analiticamente indicate in ricorso e certificate dalla documentazione allegata – a seguito delle lesioni riportate per causa di servizio in conseguenza dell'episodio occorso in data 24.01.2009 (come riconosciuto con Decreto del 25.11.2011 emesso dal Capo della Polizia del
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Controparte_1
Trattamento di Pensione e Previdenza), nonché di aver presentato in data
15.11.2021 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, domanda che veniva rigettata per intervenuta prescrizione, ha domandato accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed all'elargizione dei benefici di legge, così come analiticamente indicati in ricorso, con conseguente condanna del convenuto sia al CP_1
riconoscimento dello status invocato sia alla corresponsione degli emolumenti consequenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“… voglia condannare il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al riconoscimento in favore del sig. lo status di Parte_1
“vittima del dovere” con l'ottenimento, a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre a rivalutazione monetaria, dei benefici assistenziali previsti dal DPR 243/2006, dalla Legge n.266/2005 e dal D.Lgs n.66/2010, ed ha corrispondergli la speciale elargizione prevista dall'art. 5 comma 1 della Lg. 206/2004 da
Pag. 2 di 13 commisurarsi ad una percentuale di invalidità del 35%, oltre che a riconoscere il diritto alla erogazione gratuita dei medicinali di fascia A ed il beneficio previsto dall'art.9 Lg. N.206/2004, benefici che così si riassumono:
-speciale elargizione di €. 2000 per i punti di percentuale attribuiti per
l'invalidità pari a 35%; -Assegno vitalizio mensile di € 500,00 e Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili perché con percentuale di invalidità pari al 35%; -Esenzione Irpef sulle pensioni. -Esenzione pagamento ticket sanitario;
-Accesso Borse di studio;
-Assistenza psicologica”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il , previa eccezione di Controparte_1
prescrizione dell'invocato diritto, con riguardo sia al riconoscimento dello status invocato sia ai benefici economici pretesi, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto come vittima del dovere, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per conseguire le provvidenze economiche richieste, come analiticamente indicate in ricorso.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Pag. 3 di 13 Sul punto, si basti richiamare il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, questi ultimi soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17440/2022; Cass. n.
3868/2023; Cass. n. 8960/2023). Ciò in quanto la categoria di “vittima del dovere” è stata introdotta al precipuo scopo di differenziare una particolare categoria di soggetti, in modo da apprestare loro l'insieme dei benefici previsti dalla legge, di talché non può essere posto in dubbio la sua qualifica di status, con conseguente imprescrittibilità del diritto al suo riconoscimento
(Cass. n. 29204/2021).
In ragione di tanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie con riguardo al diritto di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Inoltre, come espressamente indicato in ricorso, quindi tenuto conto dei limiti della domanda – rispetto ai quali non vi è opposizione di parte resistente – le prestazioni assistenziali vengono invocate a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.11.2021, di talché non vi è questione sul punto.
Venendo al merito della domanda, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L n. 266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a)
Pag. 4 di 13 nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il comma 564, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni menzionate deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il richiamato comma
563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità” (ex multis SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n.
19266/2019; Cass. n. 16571/2020).
Il rinvio all'art. 3 della L n. 466/1980 ha il chiaro scopo di delineare compiutamente i destinatari della suddetta disposizione che, a sua volta, rimanda agli artt. 1 e 2 della medesima legge n. 466/198, nel cui contesto vengono fissati gli elementi strutturali della fattispecie, e ciò a dimostrazione dell'intento legislativo di dare continuità alla nozione di “vittima del dovere”, basandola sulla compresenza dei capisaldi della attività istituzionale, dell'elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità delle funzioni
Pag. 5 di 13 istituzionali, della connessione diretta tra le lesioni e l'accadimento che deve essere necessariamente isolabile a livello spazio temporale, in assenza di qualsiasi compartecipazione colposa all'evento, propria o di terzi.
Cionondimeno, dal prosieguo delle citate disposizioni, tenuto conto del loro tenore letterale, è dato desumersi che il riconoscimento dello status di che trattasi non presuppone necessariamente uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
E infatti, la necessità, ai fini del beneficio, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, è riferibile certamente al comma 564, laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative"; al contrario, il comma 563 non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. (SS.UU. n.
10791/2017 cit.; Cass. n. 17440/2022).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato l'an del diritto invocato.
Pag. 6 di 13 Invero, non è in contestazione – oltre ad essere documentalmente provato dalla apposita relazione di servizio (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) -
l'evento occorso in data 24.01.2009, allorquando il ricorrente, al di fuori dell'attività di servizio, mentre si trovava presso il supermercato Eurospin ubicato nell'abitato di Vasto alla via Tito Livio, è intervenuto per sventare una rapina in atto nel predetto esercizio commerciale da parte di due soggetti armati – uno di un cacciavite e un altro di spada Katana -, di talché ne è scaturita una colluttazione successivamente alla quale, pur riuscendo a sventare l'attività criminosa, egli ha riportato una “vasta ed irregolare ferita
l.c., lesione a tutto spesso del tendine flessore del 4° dito della mano sinistra, ferita l.c. 5° dito mano sinistra” con prognosi iniziale di 45 gg.”, ciò che ha comportato il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico per il ricollocamento del flessore del quarto dito della mano sinistra interessato da lesione concretatasi nella “sezione completa del flessore”, come da certificazione medica agli atti (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), lesione che, a sua volta, ha determinato “una deficienza permanente del 4° dito della mano sx con parziale capacità di estensione e flessione ascrivibile alla Tabella Inps (Tabelle delle percentuali di invalidità) Apparato locomotore - Arto superiore n. 7201 “Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole” arrecante un deficit pari al 35% quale misura unica, Tabella in correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Tali essendo i fatti che hanno causato la lesione e l'invalidità conseguente, non può dubitarsi che la posizione del ricorrente sia riconducibile al comma
563 dell'art. 1, L. n. 266/2005, atteso che, in disparte la circostanza che al
Pag. 7 di 13 momento dei fatti l'agente non si trovasse effettivamente in servizio – tenuto conto che, prima di intervenire, si è comunque qualificato, quindi agendo nell'ambito e per ragioni del tutto conferenti con i doveri propri della sua funzione e della sua qualifica - è intervenuto al fine di ostacolare l'attività criminosa, quindi agendo nell'ambito di una sostanziale attività di polizia giudiziaria in adempimento dei suoi doveri ed al fine di contrastare attività criminali in essere e di impedire che la stessa esorbitasse e sfociasse in azioni tale da arrecare danni a terzi. Egli, dunque, ha agito nell'ambito di una – seppur sostanziale – attività di servizio per contrastare attività criminali e per difendere la pubblica incolumità.
Ciò induce a ritenere la fattispecie inquadrabile nel menzionato comma 563, per la quale, come detto, non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Passando, ora, alle provvidenze economiche richieste, esse sono precipuamente riepilogate nell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006: speciale elargizione in favore degli invalidi (art. 5, comma 1, L. n. 206/2004); assegno vitalizio mensile (art. 2, L. n. 407/1998); speciale assegno vitalizio (art. 5, commi 3 e
4, L. n. 206/2004); esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici;
esenzione da ticket sanitario;
accesso a borse di studio;
assistenza psicologica a carico dello Stato.
Nel caso di specie, deve darsi conto di quanto documentato agli atti dal ricorrente, con particolare riferimento al grado di invalidità riscontrato e riportato in apposita tabella INPS, in percentuale pari al 35% (cfr. doc. nn. 2
e 3 fascicolo parte ricorrente): sul punto, si osserva che la menzionata tabella,
Pag. 8 di 13 per quanto concerne la invalidità rappresentata da “Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole”, prevede una percentuale di invalidità fissa del 35%, ciò che appare sufficiente ad attribuire e correlare la prefata percentuale alle condizioni invalidanti della vittima.
Ciò posto, venendo alla questione attinente alla prescrizione estintiva del diritto alle provvidenze economiche invocate, come da già richiamata giurisprudenza, essa è soggetta al termine decennale.
Orbene, nulla quaestio per quanto concerne i benefici assistenziali, in quanto, come già detto, essi vengono richiesti a far data dal 15.11.2021.
Di contro, con riguardo alle ulteriori provvidenze economiche richieste, nel richiamare la giurisprudenza già sopra riportata, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente, di talché tali provvidenze andranno corrisposte in favore di parte ricorrente nei limiti della predetta prescrizione decennale, con decorrenza a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024).
In ragione di tanto, parte ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere, i benefici assistenziali previsti dal DPR 243/2006, dalla Legge n.266/2005 e dal D.Lgs n.66/2010:
a) speciale elargizione in favore degli invalidi commisurata ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35% (essendo il grado di invalidità inferiore al 80%);
b) assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00;
c) speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00;
d) esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici;
Pag. 9 di 13 e) esenzione da ticket sanitario;
f) accesso a borse di studio;
g) assistenza psicologica a carico dello Stato.
Il tutto, a decorrere dalla data del 15.11.2021 (data della domanda amministrativa), per quanto concerne i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso
(11.12.2024) per le altre provvidenze economiche richieste.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione in suo favore, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché all'esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici, all'esenzione da ticket sanitario, all'accesso a borse di studio ed all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a decorrere dal 15.11.2021 per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al riconoscimento in favore di parte ricorrente, dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dal 15.11.2021 per i benefici
Pag. 10 di 13 assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della ormai consolidata sviluppatasi su dette questioni.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione in suo favore, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad €
Pag. 11 di 13 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad €
1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché all'esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici, all'esenzione da ticket sanitario, all'accesso a borse di studio ed all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a decorrere dal
15.11.2021 per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche;
- condanna parte resistente al riconoscimento in favore di parte ricorrente, dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dal 15.11.2021 per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 26.03.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 685/2024
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. D. Gualtieri (C.F.: C.F._2
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., appresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere dipendente del , Controparte_1
con qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato a far data dal 02.05.2009
(per effetto di Decreto emesso in pari data dal Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza per Merito Straordinario), di aver prestato servizio effettivo presso il Compartimento Polizia Stradale di L'Aquila -
Sezione di Chieti - Sottosezione di Vasto, di essere rimasto invalido – alle condizioni analiticamente indicate in ricorso e certificate dalla documentazione allegata – a seguito delle lesioni riportate per causa di servizio in conseguenza dell'episodio occorso in data 24.01.2009 (come riconosciuto con Decreto del 25.11.2011 emesso dal Capo della Polizia del
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Controparte_1
Trattamento di Pensione e Previdenza), nonché di aver presentato in data
15.11.2021 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, domanda che veniva rigettata per intervenuta prescrizione, ha domandato accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed all'elargizione dei benefici di legge, così come analiticamente indicati in ricorso, con conseguente condanna del convenuto sia al CP_1
riconoscimento dello status invocato sia alla corresponsione degli emolumenti consequenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“… voglia condannare il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al riconoscimento in favore del sig. lo status di Parte_1
“vittima del dovere” con l'ottenimento, a decorrere dal 15.11.2021 ed oltre a rivalutazione monetaria, dei benefici assistenziali previsti dal DPR 243/2006, dalla Legge n.266/2005 e dal D.Lgs n.66/2010, ed ha corrispondergli la speciale elargizione prevista dall'art. 5 comma 1 della Lg. 206/2004 da
Pag. 2 di 13 commisurarsi ad una percentuale di invalidità del 35%, oltre che a riconoscere il diritto alla erogazione gratuita dei medicinali di fascia A ed il beneficio previsto dall'art.9 Lg. N.206/2004, benefici che così si riassumono:
-speciale elargizione di €. 2000 per i punti di percentuale attribuiti per
l'invalidità pari a 35%; -Assegno vitalizio mensile di € 500,00 e Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili perché con percentuale di invalidità pari al 35%; -Esenzione Irpef sulle pensioni. -Esenzione pagamento ticket sanitario;
-Accesso Borse di studio;
-Assistenza psicologica”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il , previa eccezione di Controparte_1
prescrizione dell'invocato diritto, con riguardo sia al riconoscimento dello status invocato sia ai benefici economici pretesi, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto come vittima del dovere, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per conseguire le provvidenze economiche richieste, come analiticamente indicate in ricorso.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Pag. 3 di 13 Sul punto, si basti richiamare il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, questi ultimi soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17440/2022; Cass. n.
3868/2023; Cass. n. 8960/2023). Ciò in quanto la categoria di “vittima del dovere” è stata introdotta al precipuo scopo di differenziare una particolare categoria di soggetti, in modo da apprestare loro l'insieme dei benefici previsti dalla legge, di talché non può essere posto in dubbio la sua qualifica di status, con conseguente imprescrittibilità del diritto al suo riconoscimento
(Cass. n. 29204/2021).
In ragione di tanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie con riguardo al diritto di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Inoltre, come espressamente indicato in ricorso, quindi tenuto conto dei limiti della domanda – rispetto ai quali non vi è opposizione di parte resistente – le prestazioni assistenziali vengono invocate a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 15.11.2021, di talché non vi è questione sul punto.
Venendo al merito della domanda, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L n. 266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a)
Pag. 4 di 13 nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il comma 564, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni menzionate deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il richiamato comma
563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità” (ex multis SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n.
19266/2019; Cass. n. 16571/2020).
Il rinvio all'art. 3 della L n. 466/1980 ha il chiaro scopo di delineare compiutamente i destinatari della suddetta disposizione che, a sua volta, rimanda agli artt. 1 e 2 della medesima legge n. 466/198, nel cui contesto vengono fissati gli elementi strutturali della fattispecie, e ciò a dimostrazione dell'intento legislativo di dare continuità alla nozione di “vittima del dovere”, basandola sulla compresenza dei capisaldi della attività istituzionale, dell'elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità delle funzioni
Pag. 5 di 13 istituzionali, della connessione diretta tra le lesioni e l'accadimento che deve essere necessariamente isolabile a livello spazio temporale, in assenza di qualsiasi compartecipazione colposa all'evento, propria o di terzi.
Cionondimeno, dal prosieguo delle citate disposizioni, tenuto conto del loro tenore letterale, è dato desumersi che il riconoscimento dello status di che trattasi non presuppone necessariamente uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
E infatti, la necessità, ai fini del beneficio, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, è riferibile certamente al comma 564, laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative"; al contrario, il comma 563 non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. (SS.UU. n.
10791/2017 cit.; Cass. n. 17440/2022).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato l'an del diritto invocato.
Pag. 6 di 13 Invero, non è in contestazione – oltre ad essere documentalmente provato dalla apposita relazione di servizio (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) -
l'evento occorso in data 24.01.2009, allorquando il ricorrente, al di fuori dell'attività di servizio, mentre si trovava presso il supermercato Eurospin ubicato nell'abitato di Vasto alla via Tito Livio, è intervenuto per sventare una rapina in atto nel predetto esercizio commerciale da parte di due soggetti armati – uno di un cacciavite e un altro di spada Katana -, di talché ne è scaturita una colluttazione successivamente alla quale, pur riuscendo a sventare l'attività criminosa, egli ha riportato una “vasta ed irregolare ferita
l.c., lesione a tutto spesso del tendine flessore del 4° dito della mano sinistra, ferita l.c. 5° dito mano sinistra” con prognosi iniziale di 45 gg.”, ciò che ha comportato il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico per il ricollocamento del flessore del quarto dito della mano sinistra interessato da lesione concretatasi nella “sezione completa del flessore”, come da certificazione medica agli atti (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), lesione che, a sua volta, ha determinato “una deficienza permanente del 4° dito della mano sx con parziale capacità di estensione e flessione ascrivibile alla Tabella Inps (Tabelle delle percentuali di invalidità) Apparato locomotore - Arto superiore n. 7201 “Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole” arrecante un deficit pari al 35% quale misura unica, Tabella in correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
Tali essendo i fatti che hanno causato la lesione e l'invalidità conseguente, non può dubitarsi che la posizione del ricorrente sia riconducibile al comma
563 dell'art. 1, L. n. 266/2005, atteso che, in disparte la circostanza che al
Pag. 7 di 13 momento dei fatti l'agente non si trovasse effettivamente in servizio – tenuto conto che, prima di intervenire, si è comunque qualificato, quindi agendo nell'ambito e per ragioni del tutto conferenti con i doveri propri della sua funzione e della sua qualifica - è intervenuto al fine di ostacolare l'attività criminosa, quindi agendo nell'ambito di una sostanziale attività di polizia giudiziaria in adempimento dei suoi doveri ed al fine di contrastare attività criminali in essere e di impedire che la stessa esorbitasse e sfociasse in azioni tale da arrecare danni a terzi. Egli, dunque, ha agito nell'ambito di una – seppur sostanziale – attività di servizio per contrastare attività criminali e per difendere la pubblica incolumità.
Ciò induce a ritenere la fattispecie inquadrabile nel menzionato comma 563, per la quale, come detto, non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Passando, ora, alle provvidenze economiche richieste, esse sono precipuamente riepilogate nell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006: speciale elargizione in favore degli invalidi (art. 5, comma 1, L. n. 206/2004); assegno vitalizio mensile (art. 2, L. n. 407/1998); speciale assegno vitalizio (art. 5, commi 3 e
4, L. n. 206/2004); esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici;
esenzione da ticket sanitario;
accesso a borse di studio;
assistenza psicologica a carico dello Stato.
Nel caso di specie, deve darsi conto di quanto documentato agli atti dal ricorrente, con particolare riferimento al grado di invalidità riscontrato e riportato in apposita tabella INPS, in percentuale pari al 35% (cfr. doc. nn. 2
e 3 fascicolo parte ricorrente): sul punto, si osserva che la menzionata tabella,
Pag. 8 di 13 per quanto concerne la invalidità rappresentata da “Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole”, prevede una percentuale di invalidità fissa del 35%, ciò che appare sufficiente ad attribuire e correlare la prefata percentuale alle condizioni invalidanti della vittima.
Ciò posto, venendo alla questione attinente alla prescrizione estintiva del diritto alle provvidenze economiche invocate, come da già richiamata giurisprudenza, essa è soggetta al termine decennale.
Orbene, nulla quaestio per quanto concerne i benefici assistenziali, in quanto, come già detto, essi vengono richiesti a far data dal 15.11.2021.
Di contro, con riguardo alle ulteriori provvidenze economiche richieste, nel richiamare la giurisprudenza già sopra riportata, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente, di talché tali provvidenze andranno corrisposte in favore di parte ricorrente nei limiti della predetta prescrizione decennale, con decorrenza a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024).
In ragione di tanto, parte ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere, i benefici assistenziali previsti dal DPR 243/2006, dalla Legge n.266/2005 e dal D.Lgs n.66/2010:
a) speciale elargizione in favore degli invalidi commisurata ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35% (essendo il grado di invalidità inferiore al 80%);
b) assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00;
c) speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00;
d) esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici;
Pag. 9 di 13 e) esenzione da ticket sanitario;
f) accesso a borse di studio;
g) assistenza psicologica a carico dello Stato.
Il tutto, a decorrere dalla data del 15.11.2021 (data della domanda amministrativa), per quanto concerne i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso
(11.12.2024) per le altre provvidenze economiche richieste.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione in suo favore, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché all'esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici, all'esenzione da ticket sanitario, all'accesso a borse di studio ed all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a decorrere dal 15.11.2021 per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al riconoscimento in favore di parte ricorrente, dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dal 15.11.2021 per i benefici
Pag. 10 di 13 assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della ormai consolidata sviluppatasi su dette questioni.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione in suo favore, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad €
Pag. 11 di 13 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad €
1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché all'esenzione da IRPEF per i trattamenti pensionistici, all'esenzione da ticket sanitario, all'accesso a borse di studio ed all'assistenza psicologica a carico dello Stato, a decorrere dal
15.11.2021 per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche;
- condanna parte resistente al riconoscimento in favore di parte ricorrente, dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della speciale elargizione in favore degli invalidi pari ad € 2000,00 per punti di percentuale di invalidità pari al 35%, dell'assegno vitalizio mensile pari ad € 500,00, dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dal 15.11.2021 per i benefici assistenziali e nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla proposizione del ricorso (11.12.2024) per le altre provvidenze economiche;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13
Pag. 13 di 13