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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato PELLIZZER ORTIS e dall'avvocato NANTI SILVIA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMBIANCO GINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
PER I FIGLI MAGGIORENNI
NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
1. La casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Parte_1
US (VI), via Udine n. 45, viene assegnata definitivamente alla stessa.
2. Il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della sig.ra la somma complessiva di € 350,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 economicamente autosufficienti (ovvero € 150,00 titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 ed € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , rivalutabili di anno in anno in Per_2 base agli indici ISTAT.
3. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, tranne le spese universitarie del figlio e la spesa per la patente del figlio di cui si farà esclusivamente Per_1 Per_2 carico la sig.ra Parte_1
4. L'Assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre;
mentre la detrazione fiscale per i figli a carico sarà goduta da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
5. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6. I coniugi danno atto di aver definito, a seguito dell'accordo di cui al successivo punto 7. del presente ricorso, qualsiasi precedente rapporto senza nulla più a che pretendere reciprocamente.
7. Il OR , per il rientro delle spese straordinarie di entrambi i figli, versate Controparte_1 anticipatamente dalla sig.ra per gli anni 2024-2025, della complessiva somma di € Parte_1
5.618,75, verserà entro il 10 di ogni mese € 100,00; tale importo verrà aumentato ad € 200,00, da versarsi sempre entro il 10 di ogni mese, allorquando il sig. troverà una nuova Controparte_1 occupazione. Il pagamento verrà versato dal sig. con bonifico bancario alle Controparte_1 coordinate bancarie di cui al punto 2. dalla sig.ra Parte_1
8. Le spese e le competenze professionali del presente giudizio sono da intendersi compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in US (VI) in data 20/05/2000.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/02/2021 pagina 2 di 4 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nato il Parte_1 Per_1
20/7/2003) e (nato il [...]), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la Per_2 somma mensile di euro 350,00 (ovvero euro 150,00 titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 ed euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché di sostenere al 50% Per_2 le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in US (VI), via
Udine n. 45, in favore di quale genitore convivente con i figli maggiorenni ma Parte_1 economicamente non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 in US (VI) il 20/05/2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
US (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato PELLIZZER ORTIS e dall'avvocato NANTI SILVIA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMBIANCO GINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
PER I FIGLI MAGGIORENNI
NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
1. La casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Parte_1
US (VI), via Udine n. 45, viene assegnata definitivamente alla stessa.
2. Il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della sig.ra la somma complessiva di € 350,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 economicamente autosufficienti (ovvero € 150,00 titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 ed € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , rivalutabili di anno in anno in Per_2 base agli indici ISTAT.
3. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, tranne le spese universitarie del figlio e la spesa per la patente del figlio di cui si farà esclusivamente Per_1 Per_2 carico la sig.ra Parte_1
4. L'Assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre;
mentre la detrazione fiscale per i figli a carico sarà goduta da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
5. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6. I coniugi danno atto di aver definito, a seguito dell'accordo di cui al successivo punto 7. del presente ricorso, qualsiasi precedente rapporto senza nulla più a che pretendere reciprocamente.
7. Il OR , per il rientro delle spese straordinarie di entrambi i figli, versate Controparte_1 anticipatamente dalla sig.ra per gli anni 2024-2025, della complessiva somma di € Parte_1
5.618,75, verserà entro il 10 di ogni mese € 100,00; tale importo verrà aumentato ad € 200,00, da versarsi sempre entro il 10 di ogni mese, allorquando il sig. troverà una nuova Controparte_1 occupazione. Il pagamento verrà versato dal sig. con bonifico bancario alle Controparte_1 coordinate bancarie di cui al punto 2. dalla sig.ra Parte_1
8. Le spese e le competenze professionali del presente giudizio sono da intendersi compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in US (VI) in data 20/05/2000.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19/02/2021 pagina 2 di 4 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nato il Parte_1 Per_1
20/7/2003) e (nato il [...]), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la Per_2 somma mensile di euro 350,00 (ovvero euro 150,00 titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 ed euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché di sostenere al 50% Per_2 le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in US (VI), via
Udine n. 45, in favore di quale genitore convivente con i figli maggiorenni ma Parte_1 economicamente non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 in US (VI) il 20/05/2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
US (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4