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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 404/2025 in persona del Giudice monocratico Alex ER pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), con gli avv.ti LA GUARDIA PAOLA, Parte_1 P.IVA_1
AN NT, GA TT, IV IA, EN FE
e AL LL
PARTE ATTRICE APPELLANTE
C.F. , con l'avv. DE NISCO VINCENZO , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., violazione al codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 239/2024, dott.ssa Alessandra Demetz, resa nel giudizio R.G. 5156/2022, depositata in data 14/08/2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n. 021 2021 00012067 21 000 emessa dall' Controparte_3
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e alle spese di domiciliazione.
pagina 1 di 5 Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. n. 239/2024 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della alla cartella di pagamento n. 021 2021 00012067 21 000, emessa Controparte_1 dall' per la Provincia di Bolzano, per la parte relativa ai ruoli Controparte_4 emessi dall'ente convenuto relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per l'importo di € 66.812,12, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello notificato il 12/02/2025, il ha interposto, Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contr/o tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. 1) in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_5
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione.
Ingiustizia manifesta
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché CP_5 dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
pagina 2 di 5 1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, la sola sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per eccessiva genericità, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cpc, ovvero l'inammissibilità parziale dello stesso per violazione dell'art. 345 cpc, nonché
l'infondatezza totale dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' CP_1
, e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo dell'appello è ammissibile (in quanto sufficientemente determinato) e fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata costituita.
2.2. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 3 ss. della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con conseguente Parte_1 inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc;
ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art.
[...]
196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n. 10833/2020.
2.3. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La
Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come
pagina 3 di 5 segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196
c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.4. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196
c.d.s. è quindi già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.5. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le quali, CP_1 riassuntivamente, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.6. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione contestata.
2.7. Infine, va solo rilevato, per dovere di completezza, che la recente ordinanza Cass. civ. n.
20713 del 22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata CP_1
pagina 4 di 5 peraltro, dalla motivazione di tale sentenza emerge la condivisione, da parte della stessa Corte
Suprema, della tesi dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920, pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto del formarsi del giudicato interno.
2.8. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere già inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione; a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 239/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello proposto dal dichiara inammissibile Parte_1
l'opposizione di avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 00012067 Controparte_1
21 000, emessa dall' per la Provincia di Bolzano;
Controparte_4
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
12/12/2025
Il Giudice
Alex ER firma digitale pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 404/2025 in persona del Giudice monocratico Alex ER pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), con gli avv.ti LA GUARDIA PAOLA, Parte_1 P.IVA_1
AN NT, GA TT, IV IA, EN FE
e AL LL
PARTE ATTRICE APPELLANTE
C.F. , con l'avv. DE NISCO VINCENZO , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., violazione al codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 239/2024, dott.ssa Alessandra Demetz, resa nel giudizio R.G. 5156/2022, depositata in data 14/08/2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n. 021 2021 00012067 21 000 emessa dall' Controparte_3
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e alle spese di domiciliazione.
pagina 1 di 5 Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. n. 239/2024 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della alla cartella di pagamento n. 021 2021 00012067 21 000, emessa Controparte_1 dall' per la Provincia di Bolzano, per la parte relativa ai ruoli Controparte_4 emessi dall'ente convenuto relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per l'importo di € 66.812,12, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello notificato il 12/02/2025, il ha interposto, Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contr/o tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. 1) in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_5
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione.
Ingiustizia manifesta
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché CP_5 dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
pagina 2 di 5 1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, la sola sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per eccessiva genericità, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cpc, ovvero l'inammissibilità parziale dello stesso per violazione dell'art. 345 cpc, nonché
l'infondatezza totale dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' CP_1
, e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo dell'appello è ammissibile (in quanto sufficientemente determinato) e fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata costituita.
2.2. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 3 ss. della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con conseguente Parte_1 inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc;
ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art.
[...]
196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n. 10833/2020.
2.3. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La
Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come
pagina 3 di 5 segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196
c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.4. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196
c.d.s. è quindi già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.5. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le quali, CP_1 riassuntivamente, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.6. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione contestata.
2.7. Infine, va solo rilevato, per dovere di completezza, che la recente ordinanza Cass. civ. n.
20713 del 22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata CP_1
pagina 4 di 5 peraltro, dalla motivazione di tale sentenza emerge la condivisione, da parte della stessa Corte
Suprema, della tesi dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920, pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto del formarsi del giudicato interno.
2.8. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere già inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione; a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 239/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello proposto dal dichiara inammissibile Parte_1
l'opposizione di avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 00012067 Controparte_1
21 000, emessa dall' per la Provincia di Bolzano;
Controparte_4
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
12/12/2025
Il Giudice
Alex ER firma digitale pagina 5 di 5