TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1199/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CC, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino all'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza e assistenza iscritta al n.r.g. 1199/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe AURIEMMA come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua
Vetere, Via Gallozzi n. 16
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso la stessa in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12
- resistente Oggetto: status di soggetto equiparato a vittima del dovere – benefici economici
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 9.6.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio il per sentire accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare il proprio status di soggetto equiparato a vittima del dovere, il diritto ai conseguenti benefici economici e giuridici e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondergli la speciale elargizione in misura pari ad euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità, l'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili, lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00, oltre accessori come per legge.
2. Il ricorrente espone di avere subito un infortunio in data 12.5.2004, mentre prestava servizio come militare di leva presso l'Ispettorato R.F.C. dell'Esercito, Comando e
Supporto Generale con sede in Firenze;
che, nello specifico, mentre controllava l'esecuzione di lavori di minuto mantenimento effettuati da una ditta incaricata, in adempimento degli ordini del suo diretto superiore, veniva colpito al volto da una piastra metallica della caldaia della palazzina del Comando del peso di 15 kg, caduta da un'altezza di circa 1,5 metri, precedentemente rimossa dalla predetta ditta;
che, a seguito dell'evento traumatico e dopo il periodo di convalescenza, veniva posto in congedo per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato;
che l'Amministrazione gli riconosceva una infermità dipendente da causa di servizio consistente in “Esiti di pregresso trauma bulbo oculare sx con esiti cicatriziali di pregressa flc a livello palpebra superiore ed al sopracciglio, con un os 8/10 (vn od 10/10) e minime lesioni epitelio pigmentato retinico in sede maculare con segni clinici di sensibilizzazione della branca oftalmica del trigemino omolaterale di natura post traumatica”, ascrivibile alla categoria 8^ della tabella A nella misura massima;
che l'evento imprevedibile occorsogli era conseguenza diretta di turni di lavoro particolarmente stressanti ed eccedenti le condizioni di ordinario svolgimento dei compiti di istituto propri di un militare di leva;
di avere presentato in data 22.4.2022 istanza per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati;
che l'Amministrazione convenuta rigettava l'istanza per intervenuta prescrizione ordinaria.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che i diritti indisponibili coinvolti nella fattispecie non sono soggetti a prescrizione. Evidenzia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, in quanto l'infermità, dipendente da causa di servizio, è derivata da una esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di servizio.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese. Evidenzia
l'insussistenza dei presupposti per la riconduzione dell'accadimento lesivo nelle ipotesi di cui agli artt. 563 e 564 della L. n. 266 del 2005. Fa rilevare, in particolare, che l'incarico di supervisionare l'esecuzione di lavori di manutenzione di una caldaia non comporta per un militare di leva l'esposizione a rischi eccedenti l'ordinario.
6. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino all'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e al conseguimento dei benefici economici che vi sono collegati.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Il ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese veicolate Controparte_1
con il ricorso, in quanto la relativa domanda amministrativa è stata presentata in data
22.4.2022 con riferimento ad accadimenti risalenti al 12.5.2004.
10. La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condizione di vittima del dovere tipizzata dalla L. n. 266 del 2001, art. 1, commi 563-564, costituisce un vero e proprio status. La categoria legislativa di “vittima del dovere” vale infatti a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art.
4. In coerenza con la imprescrittibilità propria degli status, deve allora ritenersi imprescrittibile l'azione promossa nel presente giudizio, volta all'accertamento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Tale imprescrittibilità non si estende tuttavia ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale
(tra le innumerevoli, Cass. civ. n. 17440/2022). Nella specie, non constando atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 22.4.2022 (all.ti 1 e 2, res.), deve ritenersi maturato il termine decennale di prescrizione del diritto ai suddetti benefici economici, decorrente dall'entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, successiva all'evento traumatico occorso al ricorrente in data 12.5.2004. Ne discende che, ove anche fosse ritenuto sussistente lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, risulterebbe comunque estinto il diritto alla speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, e al D.P.R.
243 del 2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, da corrispondersi una tantum. Quanto agli ulteriori benefici economici richiesti, consistenti nell'assegno vitalizio di cui alla L. n.
407 del 1998, art. 2, e nello speciale assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, sarebbero estinti unicamente i ratei maturati fino al decennio antecedente alla presentazione della domanda amministrativa.
11. Permane quindi un interesse ex art. 100 c.p.c. del ricorrente a vedere accertato il predetto status, per il conseguimento dei ratei non prescritti delle suddette provvidenze.
12. Ciò posto, ritiene questo giudice che non ricorrano nella fattispecie concreta i presupposti per il riconoscimento del rivendicato status di soggetto equiparato alla vittima del dovere. La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, definisce in via generale quali vittime del dovere, ai fini della estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civile e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
13. Il successivo comma 564 stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
14. In merito a tale nozione legislativa, una interpretazione autentica viene fornita dal
D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma 1, che alla lett. b) definisce le “missioni di qualunque natura” come “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente” e alla lett. c) le “particolari condizioni ambientali od operative” come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
15. Riguardo a quest'ultimo essenziale elemento di fattispecie il giudice di legittimità ha recentemente chiarito che, “se pure la disciplina prevista a tutela delle vittime del dovere consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve pur sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto”. Ne discende che, “affinché possa predicarsi lo status di vittima del dovere in capo a chi abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità da causa di servizio, occorrendo appunto che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, essendo dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo invece escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro” (Cass. civ. n. 17376/2025 e precedenti conformi ivi citati). È stato in tal modo superato un più risalente orientamento secondo cui lo status di vittima del dovere poteva e doveva essere riconosciuto anche a coloro che avessero svolto le ordinarie attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della salute (cfr. Cass. civ. n. 4238/2019), “giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative”
(Cass. civ. n. 17376/2025).
16. Il “quid pluris” rispetto alla dipendenza da causa di servizio richiesto dalla formula normativa delle “particolari condizioni ambientali od operative”, come condivisibilmente interpretata dalla Corte di Cassazione, ossia l'esistenza o la sopravvenienza di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, difetta già nella esposizione del fatto lesivo contenuta dell'atto introduttivo di lite. Il ricorrente espone di essersi infortunato in data 12.5.2004, allorché, mentre era in servizio come militare di leva presso l'Ispettorato RFC dell'Esercito Italiano, Reparto Comando e Supporto Generale con sede in Firenze, nello svolgimento, in adempimento degli ordini del diretto superiore, dell'attività di controllo e vigilanza sugli interventi di piccola manutenzione della caldaia della palazzina del Comando effettuati da una ditta esterna, veniva improvvisamente colpito al volto da una piastra metallica della caldaia, del peso di circa 15 kg, caduta da un'altezza di circa 1,5 metri, precedentemente rimossa dalla ditta incaricata.
17. L'accadimento lesivo descritto non sembra esorbitare dai normali rischi (nello specifico, caduta dall'alto dei gravi) che sono insiti in una attività del tipo di quella svolta dal ricorrente – vigilanza sull'attività di ordinaria manutenzione di una caldaia svolta da una ditta esterna incaricata – rientrante nei normali compiti di istituto, e pare potersi interamente e senza residui esaurire nella fattispecie della causa di servizio.
Peraltro è lo stesso ricorrente a dedurre in ricorso che “il danno subito dal ricorrente rappresenta l'attuazione del rischio al quale egli è stato esposto ed al quale è stato impossibilitato a sottrarsi per adempiere ai vari obblighi connessi al proprio servizio”.
18. Né è possibile ravvisare le “particolari condizioni ambientali od operative” nella circostanza allegata dal ricorrente, in termini assolutamente generici e senza peraltro alcun riscontro probatorio, relativa ai “turni di lavoro particolarmente provanti e stressanti”. Il mero inadempimento dell'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. da parte del datore di lavoro, quale può ravvisarsi in una turnazione eccessivamente onerosa e non rispettosa delle pause previste dalla legge, non comporta infatti di per sé ed automaticamente il riconoscimento di quel carattere di straordinarietà del fattore di rischio che integra l'elemento specializzante rispetto alla causa di servizio.
Quest'ultimo va allegato specificamente caso per caso, in relazione alle particolarità della situazione concreta e dei compiti di istituto svolti dall'istante, e va corrispondentemente provato. Nel caso in esame difettano invece sia l'allegazione specifica sia una corrispondente offerta probatoria, mancando anche una capitolazione della prova testimoniale sulle (non dedotte) specifiche circostanze idonee a far emergere la eccedenza del fattore di rischio rispetto agli ordinari compiti di istituto.
Nell'impianto assertivo del ricorso è dunque completamente obliterata e vanificata la distinzione tra causa di servizio e quelle particolari condizioni ambientali od operative da cui la prima deve scaturire affinché possa ritenersi integrato l'elemento ulteriore, peculiare e caratterizzante la fattispecie controversa costitutiva dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere.
19. Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del
2014, in applicazione dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate – attesa la ridotta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle controversie di natura previdenziale di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_1
, liquidandole in euro 3.291,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA se dovuta.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CC, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino all'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza e assistenza iscritta al n.r.g. 1199/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe AURIEMMA come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria Capua
Vetere, Via Gallozzi n. 16
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso la stessa in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12
- resistente Oggetto: status di soggetto equiparato a vittima del dovere – benefici economici
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 9.6.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio il per sentire accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare il proprio status di soggetto equiparato a vittima del dovere, il diritto ai conseguenti benefici economici e giuridici e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondergli la speciale elargizione in misura pari ad euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità, l'assegno vitalizio di euro 500,00 mensili, lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00, oltre accessori come per legge.
2. Il ricorrente espone di avere subito un infortunio in data 12.5.2004, mentre prestava servizio come militare di leva presso l'Ispettorato R.F.C. dell'Esercito, Comando e
Supporto Generale con sede in Firenze;
che, nello specifico, mentre controllava l'esecuzione di lavori di minuto mantenimento effettuati da una ditta incaricata, in adempimento degli ordini del suo diretto superiore, veniva colpito al volto da una piastra metallica della caldaia della palazzina del Comando del peso di 15 kg, caduta da un'altezza di circa 1,5 metri, precedentemente rimossa dalla predetta ditta;
che, a seguito dell'evento traumatico e dopo il periodo di convalescenza, veniva posto in congedo per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato;
che l'Amministrazione gli riconosceva una infermità dipendente da causa di servizio consistente in “Esiti di pregresso trauma bulbo oculare sx con esiti cicatriziali di pregressa flc a livello palpebra superiore ed al sopracciglio, con un os 8/10 (vn od 10/10) e minime lesioni epitelio pigmentato retinico in sede maculare con segni clinici di sensibilizzazione della branca oftalmica del trigemino omolaterale di natura post traumatica”, ascrivibile alla categoria 8^ della tabella A nella misura massima;
che l'evento imprevedibile occorsogli era conseguenza diretta di turni di lavoro particolarmente stressanti ed eccedenti le condizioni di ordinario svolgimento dei compiti di istituto propri di un militare di leva;
di avere presentato in data 22.4.2022 istanza per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati;
che l'Amministrazione convenuta rigettava l'istanza per intervenuta prescrizione ordinaria.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che i diritti indisponibili coinvolti nella fattispecie non sono soggetti a prescrizione. Evidenzia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, in quanto l'infermità, dipendente da causa di servizio, è derivata da una esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di servizio.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese. Evidenzia
l'insussistenza dei presupposti per la riconduzione dell'accadimento lesivo nelle ipotesi di cui agli artt. 563 e 564 della L. n. 266 del 2005. Fa rilevare, in particolare, che l'incarico di supervisionare l'esecuzione di lavori di manutenzione di una caldaia non comporta per un militare di leva l'esposizione a rischi eccedenti l'ordinario.
6. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino all'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e al conseguimento dei benefici economici che vi sono collegati.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Il ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese veicolate Controparte_1
con il ricorso, in quanto la relativa domanda amministrativa è stata presentata in data
22.4.2022 con riferimento ad accadimenti risalenti al 12.5.2004.
10. La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condizione di vittima del dovere tipizzata dalla L. n. 266 del 2001, art. 1, commi 563-564, costituisce un vero e proprio status. La categoria legislativa di “vittima del dovere” vale infatti a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art.
4. In coerenza con la imprescrittibilità propria degli status, deve allora ritenersi imprescrittibile l'azione promossa nel presente giudizio, volta all'accertamento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Tale imprescrittibilità non si estende tuttavia ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale
(tra le innumerevoli, Cass. civ. n. 17440/2022). Nella specie, non constando atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 22.4.2022 (all.ti 1 e 2, res.), deve ritenersi maturato il termine decennale di prescrizione del diritto ai suddetti benefici economici, decorrente dall'entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, successiva all'evento traumatico occorso al ricorrente in data 12.5.2004. Ne discende che, ove anche fosse ritenuto sussistente lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, risulterebbe comunque estinto il diritto alla speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, e al D.P.R.
243 del 2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, da corrispondersi una tantum. Quanto agli ulteriori benefici economici richiesti, consistenti nell'assegno vitalizio di cui alla L. n.
407 del 1998, art. 2, e nello speciale assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, sarebbero estinti unicamente i ratei maturati fino al decennio antecedente alla presentazione della domanda amministrativa.
11. Permane quindi un interesse ex art. 100 c.p.c. del ricorrente a vedere accertato il predetto status, per il conseguimento dei ratei non prescritti delle suddette provvidenze.
12. Ciò posto, ritiene questo giudice che non ricorrano nella fattispecie concreta i presupposti per il riconoscimento del rivendicato status di soggetto equiparato alla vittima del dovere. La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, definisce in via generale quali vittime del dovere, ai fini della estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civile e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
13. Il successivo comma 564 stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
14. In merito a tale nozione legislativa, una interpretazione autentica viene fornita dal
D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma 1, che alla lett. b) definisce le “missioni di qualunque natura” come “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente” e alla lett. c) le “particolari condizioni ambientali od operative” come “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
15. Riguardo a quest'ultimo essenziale elemento di fattispecie il giudice di legittimità ha recentemente chiarito che, “se pure la disciplina prevista a tutela delle vittime del dovere consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve pur sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto”. Ne discende che, “affinché possa predicarsi lo status di vittima del dovere in capo a chi abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità da causa di servizio, occorrendo appunto che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, essendo dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo invece escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro” (Cass. civ. n. 17376/2025 e precedenti conformi ivi citati). È stato in tal modo superato un più risalente orientamento secondo cui lo status di vittima del dovere poteva e doveva essere riconosciuto anche a coloro che avessero svolto le ordinarie attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della salute (cfr. Cass. civ. n. 4238/2019), “giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative”
(Cass. civ. n. 17376/2025).
16. Il “quid pluris” rispetto alla dipendenza da causa di servizio richiesto dalla formula normativa delle “particolari condizioni ambientali od operative”, come condivisibilmente interpretata dalla Corte di Cassazione, ossia l'esistenza o la sopravvenienza di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, difetta già nella esposizione del fatto lesivo contenuta dell'atto introduttivo di lite. Il ricorrente espone di essersi infortunato in data 12.5.2004, allorché, mentre era in servizio come militare di leva presso l'Ispettorato RFC dell'Esercito Italiano, Reparto Comando e Supporto Generale con sede in Firenze, nello svolgimento, in adempimento degli ordini del diretto superiore, dell'attività di controllo e vigilanza sugli interventi di piccola manutenzione della caldaia della palazzina del Comando effettuati da una ditta esterna, veniva improvvisamente colpito al volto da una piastra metallica della caldaia, del peso di circa 15 kg, caduta da un'altezza di circa 1,5 metri, precedentemente rimossa dalla ditta incaricata.
17. L'accadimento lesivo descritto non sembra esorbitare dai normali rischi (nello specifico, caduta dall'alto dei gravi) che sono insiti in una attività del tipo di quella svolta dal ricorrente – vigilanza sull'attività di ordinaria manutenzione di una caldaia svolta da una ditta esterna incaricata – rientrante nei normali compiti di istituto, e pare potersi interamente e senza residui esaurire nella fattispecie della causa di servizio.
Peraltro è lo stesso ricorrente a dedurre in ricorso che “il danno subito dal ricorrente rappresenta l'attuazione del rischio al quale egli è stato esposto ed al quale è stato impossibilitato a sottrarsi per adempiere ai vari obblighi connessi al proprio servizio”.
18. Né è possibile ravvisare le “particolari condizioni ambientali od operative” nella circostanza allegata dal ricorrente, in termini assolutamente generici e senza peraltro alcun riscontro probatorio, relativa ai “turni di lavoro particolarmente provanti e stressanti”. Il mero inadempimento dell'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. da parte del datore di lavoro, quale può ravvisarsi in una turnazione eccessivamente onerosa e non rispettosa delle pause previste dalla legge, non comporta infatti di per sé ed automaticamente il riconoscimento di quel carattere di straordinarietà del fattore di rischio che integra l'elemento specializzante rispetto alla causa di servizio.
Quest'ultimo va allegato specificamente caso per caso, in relazione alle particolarità della situazione concreta e dei compiti di istituto svolti dall'istante, e va corrispondentemente provato. Nel caso in esame difettano invece sia l'allegazione specifica sia una corrispondente offerta probatoria, mancando anche una capitolazione della prova testimoniale sulle (non dedotte) specifiche circostanze idonee a far emergere la eccedenza del fattore di rischio rispetto agli ordinari compiti di istituto.
Nell'impianto assertivo del ricorso è dunque completamente obliterata e vanificata la distinzione tra causa di servizio e quelle particolari condizioni ambientali od operative da cui la prima deve scaturire affinché possa ritenersi integrato l'elemento ulteriore, peculiare e caratterizzante la fattispecie controversa costitutiva dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere.
19. Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del
2014, in applicazione dei parametri minimi previsti dalle tabelle allegate – attesa la ridotta complessità delle questioni affrontate – per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle controversie di natura previdenziale di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_1
, liquidandole in euro 3.291,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA se dovuta.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CC