Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8165/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Russo e Biagio Corlianò, procuratori domiciliatari;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Mancarella, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
e non riportati nel corso del sinistro avvenuto il 24.08.2019 alle ore 10.40 “…mentre percorreva a bordo della propria bicicletta, il lungomare Cristoforo Colombo nel centro abitato di Santa Maria di Leuca, frazione di
, allorquando cadeva rovinosamente a terra…accadeva infatti che la sig.ra incappasse Controparte_1 Pt_1 con la ruota della bicicletta in una buca presente sul fondo stradale dissestato e sconnesso, fonte di insidia e trabocchetto. Detta buca nata dall'evidente assenza di manutenzione da parte del come da foto scattate CP_1 in loco, risultava parzialmente occultata dalla presenza di un'auto in sosta, in prossimità della stessa, oltre che da carte e rifiuti vari;
”.
Con comparsa depositata in data 07.01.2022 si è costituito in giudizio l'ente convenuto contestando gli addebiti della invocata responsabilità.
17.10.2023.
Successivamente, con ordinanza del 23.10.2022 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando il dott. , al quale ha conferito l'incarico di stimare i postumi residuati Persona_1
all'attrice nel sinistro per cui è causa.
All'esito della discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa
(art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
Venendo al caso di specie, valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo dell'attrice alla buca ritratta nelle foto allegate dalle parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dal CP_1
Ebbene, in sede di istruttoria i testimoni hanno confermato la dinamica fornita dall'attrice.
In particolare, il teste ha narrato sia dell'accadimento storico (“Confermo che la sig.ra Testimone_1 Pt_1
incappava in una buca presente sull'asfalto e cadeva per terra. Ho assistito alla scena perché abito lì vicino durante il periodo estivo”), che della presenza della buca stradale (“… confermo che la buca è determinata dalla mancanza di asfalto ed era poco visibile per la presenza di rifiuti di vario genere, situazione consueta in quel tratto di strada.… “).
Tale dinamica è stata altresì riscontrata dalla teste la quale ha precisato il luogo del Testimone_2
sinistro, riconoscendoli nelle foto allegate dalle parti: “..confermo che la sig.ra , a bordo della Parte_1
propria bicicletta percorreva via Cristoforo Colombo e cadeva con la bicicletta per via di una buca presente sull'asfalto in prossimità del marciapiede del lungomare ma prima del parcheggio, subito dopo la curva. Ho assistito alla caduta perché abito nelle vicinanze del luogo ove è accaduto il sinistro…preciso che la buca era occultata dalla presenza di carte e rifiuti…preciso che l'auto non occultava la buca in quanto l'area parcheggio è successiva rispetto al punto della caduta. La buca è quella che la S.V. cerchia nella foto 3 sub 2 del fascicolo di parte attrice”.
Anche le dichiarazioni rilasciate dal teste sono conformi: “…ho assistito al sinistro in Testimone_3
quanto a bordo della mia autovettura percorrevo la stessa strada percorsa dalla sig.ra , ero più indietro. Pt_1
…preciso che non ho visto la sig.ra nell'istante in cui cadeva ma sono arrivato subito dopo e l'ho trovata a terra vicino alla sua bicicletta in prossimità di una buca presente sul fondo stradale. Preciso con riferimento alla circostanza sub 3) che in prossimità della buca vi erano carte e rifiuti che la ricoprivano in parte. Preciso altresì che non ricordo alcuna auto in sosta nelle vicinanze. La buca è quella cerchiata nella foto n, 2 e3 del fascicolo dell'attrice”.
Pertanto, evidenziate infatti le caratteristiche particolarmente insidiose dell'asperità in cui l'attrice ebbe ad incappare, di piccole dimensioni e consistente profondità, aggravate dalla riferita presenza di rifiuti e carte che in parte la coprivano, e valutate le stesse in uno con il diffuso stato di dissesto in cui appare ritratto il manto stradale circostante, deve escludersi qualsiasi addebito di negligenza da muoversi all'attrice, non essendo predicabile né l'agevole visibilità né l'evitabilità dell'insidia.
Sussiste in definitiva la responsabilità dedotta.
Venendo alla quantificazione del danno accusato dall'attrice, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, integralmente condivisa anche perché rimasta immune da censure, il dott. Persona_1
ha stimato i postumi residuati a nel sinistro nel 12% di invalidità permanente, oltre Parte_1
ad un periodo di invalidità temporanea totale della durata di gg. 40, altro al 50% della durata di gg.
60, ed un successivo di invalidità al 25% della durata di gg. 60, coincidenti con il periodo necessario alla graduale ripresa dell'espletamento degli atti ordinari e quotidiani della vita.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez.
III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono
“…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a 58enne all'epoca Parte_1 del sinistro, la somma di € 46.845,00 (di cui € 9.775,00 per IT, il resto per IP), stimando il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle in considerazione dell'estensione delle lesioni in diversi distretti anatomici e dell'intuibile maggiore afflittività dei postumi.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino all'agosto del 2019 e di interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Nessun'altra spesa va invece riconosciuta, in quanto la necessità è rimasta indimostrata.
Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità del Controparte_1
in ordine al sinistro accusato dall'attrice il 24.08.2019, condanna il
[...] [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
46.845,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata a ritroso sino all'agosto del 2019 e dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 3.809,00, oltre € 518,00 per
[...]
spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico del le spese occorse per la Controparte_1 CP_1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore