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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5345/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Palamà, e Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Rizzo, come da mandato in atti;
[...]
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 19.07.1990;
• di aver generato tre figlie, nate rispettivamente, una in data 06.10.1992 e due in data 01.12.1998;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 05.02.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2. L'abitazione familiare sita in Novoli alla via Tevere n.1, già condotta in locazione dal IG. Parte_3
rimane assegnata a quest'ultimo, che continuerà a pagare il ca-none locatizio e le relative bollette;
[...]
3. La IG.ra , in attesa di una diversa sistemazione abitativa, vivrà presso la ca-sa della madre sita in Parte_1
Lecce alla via Pozzuolo n. 73, unitamente alla IG , mentre l'altra ragazza continuerà Persona_1 Persona_2
a vivere con il padre;
4. Ciascun genitore, pertanto, provvederà al mantenimento diretto della IG presso di sé convivente, mentre entrambi concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie loro necessarie, come da Protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Lecce, che deve intendersi parte integrante del presente accordo;
5. I tappeti residuati dall'attività commerciale in passato svolta dai coniugi, che si trovano depositati presso un garage di proprietà della madre della IG.ra saranno messi in vendita a terzi ed il ricavato sarà diviso tra i coniugi Parte_1 in pari misura.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 19.07.1990 in
Lecce (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 46 parte I anno 1990, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.3.25
Il Giudice Estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore