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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA TI Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Mara Del Giacco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e in data 20.07.2003, nel Comune di Adria (RO), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune nella Parte 2, serie A, anno 2003, sotto il numero 27, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza;
II) dare atto che la pronuncia di scioglimento del matrimonio viene richiesta alle seguenti condizioni concordate tra i coniugi:
III) disporre che la casa coniugale sita in Verano Brianza alla via Padania n. 46, venga assegnata alla sig.ra che ivi rimarrà a vivere con i figli;
Pt_1
IV) disporre l'affidamento esclusivo alla sig.ra della figlia minore con collocamento Pt_1 Per_1 presso la madre;
V) disporre che il padre, compatibilmente con la sua detenzione in carcere, possa vedere i figli nei giorni in cui gli è concesso di ricevere visita (attualmente due volte al mese); VI) dare atto che la madre si occuperà del mantenimento della figlia stante la detenzione del padre
e la sua totale mancanza di redditi;
VII) Dare atto che i coniugi dichiarano reciprocamente di avere regolato ogni altro e qualsivoglia rapporto e/o pendenza di natura economica e patrimoniale tra di essi intercorrente e/o pendente, avendo con ciò nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione discendente dal rapporto coniugale
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Va in particolare ritenuto conforme all'interesse l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, stante lo stato di detenzione del padre e la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Adria in data 20.07.2003 (atto n. 27, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Adria), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Adria, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.07.2025.
Il Presidente est.
RA TI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA TI Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Mara Del Giacco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e in data 20.07.2003, nel Comune di Adria (RO), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune nella Parte 2, serie A, anno 2003, sotto il numero 27, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza;
II) dare atto che la pronuncia di scioglimento del matrimonio viene richiesta alle seguenti condizioni concordate tra i coniugi:
III) disporre che la casa coniugale sita in Verano Brianza alla via Padania n. 46, venga assegnata alla sig.ra che ivi rimarrà a vivere con i figli;
Pt_1
IV) disporre l'affidamento esclusivo alla sig.ra della figlia minore con collocamento Pt_1 Per_1 presso la madre;
V) disporre che il padre, compatibilmente con la sua detenzione in carcere, possa vedere i figli nei giorni in cui gli è concesso di ricevere visita (attualmente due volte al mese); VI) dare atto che la madre si occuperà del mantenimento della figlia stante la detenzione del padre
e la sua totale mancanza di redditi;
VII) Dare atto che i coniugi dichiarano reciprocamente di avere regolato ogni altro e qualsivoglia rapporto e/o pendenza di natura economica e patrimoniale tra di essi intercorrente e/o pendente, avendo con ciò nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione discendente dal rapporto coniugale
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Va in particolare ritenuto conforme all'interesse l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, stante lo stato di detenzione del padre e la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Adria in data 20.07.2003 (atto n. 27, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Adria), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Adria, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.07.2025.
Il Presidente est.
RA TI