TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 17120/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 17120 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. SEGALA Parte_1 C.F._1
NZ
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: In via cautelare:
ferma l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 28 marzo 2025 nel proc. n.
17120/2024, sub. 1, R.G., che ha ordinato al convenuto
[...]
di procedere all'iscrizione della ricorrente sig.ra CP_1 Parte_1
nel registro della popolazione residente del Comune di Peschiera
[...]
del Garda, eseguita l'8 aprile 2025.
Nel merito ed in via principale:
ordinarsi al convenuto , tramite il Sindaco del Controparte_1
Comune di Peschiera del Garda in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, di iscrivere la ricorrente sig.ra nel registro della popolazione residente del relativo Parte_1
Comune, a far data dalla dichiarazione di residenza presentata il 10 ottobre
2023 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia,
Nel merito ed in via subordinata:
ordinarsi al convenuto , tramite il Sindaco del Controparte_1
Comune di Peschiera di Castelnuovo del Garda o Sant'Ambrogio di
Valpolicella o del diverso Comune ritenuto competente, in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, di procedere all'immediata iscrizione della ricorrente sig.ra nel registro della popolazione residente del relativo Parte_1
Comune, a far data dalla dichiarazione di residenza presentata il 10 ottobre
2023 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, per le ragioni esposte in narrativa, ed altresì
Pag. 2 di 9 condannare il ex art. 614-bis c.p.c. a corrispondere Controparte_1
alla ricorrente la somma di 50,00 €, o la maggiore o minor somma che risulti equa, per ogni giorno di ritardo nell'ordinanda iscrizione anagrafica della ricorrente sig.ra . Pt_1
In via istruttoria:
pur ritenendo la causa documentale e di pronta soluzione, solo per non incorrere in decadenze di sorta, si indicano quali persone informate sui fatti i sig.ri e dott. Persona_1 Controparte_2 Persona_2
di Peschiera del Garda (VR), a prova diretta su tutte le circostanze in
[...]
fatto del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 3 settembre 2024 (§§ da 1 a
46), capitolate per singole proposizioni, premessa la formula “Vero che” ed espunto qualsiasi eventuale giudizio e/o valutazione.
In ogni caso:
con reiezione di ogni contraria domanda, difesa ed eccezione;
con riserva di ogni ulteriore domanda ed eccezione, ivi anche di risarcimento dei danni, in separato giudizio;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento di merito (n.
17120/2024 R.G.) e del procedimento cautelare in corso di causa (n.
17120/2024, sub. 1, R.G.), oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A., maggiorati per l'utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n.
55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022;
con distrazione dei compensi e delle anticipazioni del presente procedimento a favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c., che le ha anticipate.
Pag. 3 di 9 Per parte resistente:
Voglia codesto Illustrissimo Tribunale:
- in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Venezia;
- in via principale, rigettare le domande avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2024, evocava in Parte_1
giudizio il esponendo di essere una persona senza Controparte_1
fissa dimora, in stato di grave e conclamata marginalità sociale e priva di risorse economiche, familiari e sociali indispensabili per un efficace inserimento sociale;
di essere priva di redditi e di sopravvivere grazie al sostegno di una rete di volontari di Peschiera del Garda (VR); di soffrire di molteplici patologie, ivi anche insufficienza cardiaca e mitralica, neuropatia alle gambe, diabete e problemi cardiaci, che limitavano notevolmente la sua autonomia;
di essere invalida civile al 60% e portatrice di handicap, di non percepire alcun assegno di invalidità per essere la sua invalidità inferiore al 74%; che nel 2021 era stata cancellata per irreperibilità anagrafica dall'anagrafe del Comune di Peschiera del Garda, dove aveva vissuto con i genitori fino al 2020, in quanto si era trasferita in un alloggio assieme ai genitori a Castelnuovo del Garda, da dove era stata poi sfrattata;
che il comune di Peschiera del Garda aveva rifiutato l'iscrizione anagrafica della ricorrente sostenendo che fosse stabilmente dimorante a Castelnuovo del Garda, ove era stata ospitata in via precaria da un conoscente e comunque affermando di non poter procedere all'iscrizione anagrafica di una persona senza fissa dimora;
che attualmente
Pag. 4 di 9 era stata accolta in un dormitorio notturno a Sant'Ambrogio di
Valpolicella; che anche i due comuni di Castelnuovo del Garda e di
Sant'Ambrogio di Valpolicella avevano rifiutato l'iscrizione anagrafica della ricorrente;
che la mancata iscrizione comportava l'impossibilità ad accedere a tutte le forme di assistenza subordinate a tale adempimento.
Ciò premesso chiedeva che fosse ordinato: “al convenuto
[...]
, tramite il Sindaco del Comune di Peschiera del Garda o, in CP_1
subordine, del Comune di Castelnuovo del Garda o Sant'Ambrogio di
Valpolicella o del diverso Comune ritenuto competente, in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, l'immediata iscrizione della ricorrente sig.ra nel Parte_1
registro della popolazione residente del relativo Comune, a far data dalla dichiarazione di residenza presentata il 10 ottobre 2023 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia”.
Si costituiva il precisando di essere l'unico ente Controparte_1
titolare di legittimazione passiva nel presente giudizio, in quanto ente titolare della funzione anagrafica e di stato civile, concretamente esercitata dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54, comma
3, D. Lgs. 267/2000. Riteneva comunque il ricorso infondato nel merito, in quanto appariva indubbio che attualmente la ricorrente avesse la propria
“dimora abituale” (i.e. la propria residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c.) presso il Comune di Castelnuovo del Garda.
Interveniva nel giudizio anche il PM, ma tale intervento non era corretto in quanto la causa non rientrava tra quelle di cui all'art. 70 c.p.c..
Pag. 5 di 9 La ricorrente proponeva in corso di causa ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui chiedeva in via di urgenza ordinarsi inaudita altera parte al convenuto
“ , tramite il Sindaco del Comune di Peschiera del CP_1 CP_1
Garda o, in subordine, del o Controparte_3
Sant'Ambrogio di Valpolicella o del diverso Comune ritenuto competente, in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione
e nel registro della popolazione residente del relativo Comune”. Pt_1
Il Giudice, con ordinanza di data 28.3.2025, in accoglimento del ricorso, ordinava al di procedere all'iscrizione anagrafica di Controparte_1
presso il registro della popolazione residente del comune Persona_3
di Peschiera del Garda.
I Giudice fissava quindi udienza in cui trattenere la causa in decisione.
Il ricorso proposto può trovare accoglimento con conseguente conferma dell'ordine già disposto.
La ricorrente, infatti, risulta nata a [...], ed è pacificamente attualmente senza fissa dimora e priva di residenza anagrafica, dimorante, da ultimo, provvisoriamente, presso il dormitorio notturno “Il Rifugio”, sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella, fraz. di Domegliara, via Casetta n. 40.
Va osservato che sussiste il diritto all'iscrizione anagrafica della persona senza fissa che deve avvenire presso il Comune in cui tale persona ha eletto il proprio domicilio a fini anagrafici o, in difetto, presso il Comune di nascita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 24 dicembre 1954, n. 1228.
Pag. 6 di 9 Per l'attribuzione della residenza per le persone senza dimora viene infatti utilizzato il criterio del domicilio, ovvero “il luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi” (art. 43 c.c.).
L'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce infatti che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel
Comune di nascita”.
Come chiarito anche dalla Circolare Istat n. 29/1992, nelle “Note
Illustrative”, il riferimento al domicilio, ovvero il centro degli interessi della persona, è essenziale, sia perché è l'unico elemento che lega la persona senza dimora ad un determinato Comune, sia perché “è legittimo interesse della persona l'iscrizione all'anagrafe del Comune dove egli più frequentemente fa capo, ovvero ha parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie”. Inoltre, la persona rimane sempre libera di scegliere il luogo per l'iscrizione anagrafica.
Ove, tuttavia, la persona senza dimora non abbia nemmeno un domicilio, in via residuale, può comunque ottenere l'iscrizione anagrafica nel Comune di nascita.
Pag. 7 di 9 Nel caso di specie la signora non ha un domicilio nel senso sopra Pt_1
individuato in quanto è solo ospitata in via precaria in un ricovero notturno sito nel comune di S. Ambrogio di Valpolicella, ma tale sistemazione riguarda solo la possibilità di trascorrere ivi la notte, mentre, per il resto, è seguita dai Servizi sociali del comune di Peschiera del Garda (si veda in tal senso la relazione del 12.2.2025 dimessa in atti), ove ha risieduto fino al
2021 e dove ha il suo centro di interessi.
Andrà quindi confermato l'ordine imposto al di Controparte_1
procedere all'iscrizione anagrafica di presso il registro Parte_1
della popolazione residente del comune di Peschiera del Garda.
Nulla va disposto per l'eventuale ritardo nella suddetta iscrizione, avendo la stessa ricorrente ammesso che, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da questo giudice, il comune ha già provveduto in data 8.4.2025.
Le spese di lite, per la fase cautelare e di merito, vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione
“valore indeterminabile-complessità bassa”, nei valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruzione, che non vi è stata, e riconoscimento dell'aumento del 5% ex art. 4 comma 1 bis DM n. 55/2014. Gli importi sono distratti in favore dell'avv.to Segala Renzo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda svolta,
Pag. 8 di 9 ORDINA al di procedere all'iscrizione anagrafica di Controparte_1
presso il registro della popolazione residente del comune Parte_1
di Peschiera del Garda.
ND parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida in 9.489,40 euro (3.389,40 fase cautelare e Parte_1
6.100,00 fase merito) per compensi, oltre 545,00 euro per esborsi, IVA,
CPA e rimborso forfetario nel minimo come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Segala Renzo antistatario.
Venezia, 4.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 17120/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 17120 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. SEGALA Parte_1 C.F._1
NZ
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: In via cautelare:
ferma l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 28 marzo 2025 nel proc. n.
17120/2024, sub. 1, R.G., che ha ordinato al convenuto
[...]
di procedere all'iscrizione della ricorrente sig.ra CP_1 Parte_1
nel registro della popolazione residente del Comune di Peschiera
[...]
del Garda, eseguita l'8 aprile 2025.
Nel merito ed in via principale:
ordinarsi al convenuto , tramite il Sindaco del Controparte_1
Comune di Peschiera del Garda in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, di iscrivere la ricorrente sig.ra nel registro della popolazione residente del relativo Parte_1
Comune, a far data dalla dichiarazione di residenza presentata il 10 ottobre
2023 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia,
Nel merito ed in via subordinata:
ordinarsi al convenuto , tramite il Sindaco del Controparte_1
Comune di Peschiera di Castelnuovo del Garda o Sant'Ambrogio di
Valpolicella o del diverso Comune ritenuto competente, in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, di procedere all'immediata iscrizione della ricorrente sig.ra nel registro della popolazione residente del relativo Parte_1
Comune, a far data dalla dichiarazione di residenza presentata il 10 ottobre
2023 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, per le ragioni esposte in narrativa, ed altresì
Pag. 2 di 9 condannare il ex art. 614-bis c.p.c. a corrispondere Controparte_1
alla ricorrente la somma di 50,00 €, o la maggiore o minor somma che risulti equa, per ogni giorno di ritardo nell'ordinanda iscrizione anagrafica della ricorrente sig.ra . Pt_1
In via istruttoria:
pur ritenendo la causa documentale e di pronta soluzione, solo per non incorrere in decadenze di sorta, si indicano quali persone informate sui fatti i sig.ri e dott. Persona_1 Controparte_2 Persona_2
di Peschiera del Garda (VR), a prova diretta su tutte le circostanze in
[...]
fatto del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 3 settembre 2024 (§§ da 1 a
46), capitolate per singole proposizioni, premessa la formula “Vero che” ed espunto qualsiasi eventuale giudizio e/o valutazione.
In ogni caso:
con reiezione di ogni contraria domanda, difesa ed eccezione;
con riserva di ogni ulteriore domanda ed eccezione, ivi anche di risarcimento dei danni, in separato giudizio;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento di merito (n.
17120/2024 R.G.) e del procedimento cautelare in corso di causa (n.
17120/2024, sub. 1, R.G.), oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A., maggiorati per l'utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n.
55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022;
con distrazione dei compensi e delle anticipazioni del presente procedimento a favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c., che le ha anticipate.
Pag. 3 di 9 Per parte resistente:
Voglia codesto Illustrissimo Tribunale:
- in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Venezia;
- in via principale, rigettare le domande avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2024, evocava in Parte_1
giudizio il esponendo di essere una persona senza Controparte_1
fissa dimora, in stato di grave e conclamata marginalità sociale e priva di risorse economiche, familiari e sociali indispensabili per un efficace inserimento sociale;
di essere priva di redditi e di sopravvivere grazie al sostegno di una rete di volontari di Peschiera del Garda (VR); di soffrire di molteplici patologie, ivi anche insufficienza cardiaca e mitralica, neuropatia alle gambe, diabete e problemi cardiaci, che limitavano notevolmente la sua autonomia;
di essere invalida civile al 60% e portatrice di handicap, di non percepire alcun assegno di invalidità per essere la sua invalidità inferiore al 74%; che nel 2021 era stata cancellata per irreperibilità anagrafica dall'anagrafe del Comune di Peschiera del Garda, dove aveva vissuto con i genitori fino al 2020, in quanto si era trasferita in un alloggio assieme ai genitori a Castelnuovo del Garda, da dove era stata poi sfrattata;
che il comune di Peschiera del Garda aveva rifiutato l'iscrizione anagrafica della ricorrente sostenendo che fosse stabilmente dimorante a Castelnuovo del Garda, ove era stata ospitata in via precaria da un conoscente e comunque affermando di non poter procedere all'iscrizione anagrafica di una persona senza fissa dimora;
che attualmente
Pag. 4 di 9 era stata accolta in un dormitorio notturno a Sant'Ambrogio di
Valpolicella; che anche i due comuni di Castelnuovo del Garda e di
Sant'Ambrogio di Valpolicella avevano rifiutato l'iscrizione anagrafica della ricorrente;
che la mancata iscrizione comportava l'impossibilità ad accedere a tutte le forme di assistenza subordinate a tale adempimento.
Ciò premesso chiedeva che fosse ordinato: “al convenuto
[...]
, tramite il Sindaco del Comune di Peschiera del Garda o, in CP_1
subordine, del Comune di Castelnuovo del Garda o Sant'Ambrogio di
Valpolicella o del diverso Comune ritenuto competente, in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, l'immediata iscrizione della ricorrente sig.ra nel Parte_1
registro della popolazione residente del relativo Comune, a far data dalla dichiarazione di residenza presentata il 10 ottobre 2023 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia”.
Si costituiva il precisando di essere l'unico ente Controparte_1
titolare di legittimazione passiva nel presente giudizio, in quanto ente titolare della funzione anagrafica e di stato civile, concretamente esercitata dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54, comma
3, D. Lgs. 267/2000. Riteneva comunque il ricorso infondato nel merito, in quanto appariva indubbio che attualmente la ricorrente avesse la propria
“dimora abituale” (i.e. la propria residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c.) presso il Comune di Castelnuovo del Garda.
Interveniva nel giudizio anche il PM, ma tale intervento non era corretto in quanto la causa non rientrava tra quelle di cui all'art. 70 c.p.c..
Pag. 5 di 9 La ricorrente proponeva in corso di causa ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui chiedeva in via di urgenza ordinarsi inaudita altera parte al convenuto
“ , tramite il Sindaco del Comune di Peschiera del CP_1 CP_1
Garda o, in subordine, del o Controparte_3
Sant'Ambrogio di Valpolicella o del diverso Comune ritenuto competente, in persona del sindaco p.t., nella sua qualità di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione
e nel registro della popolazione residente del relativo Comune”. Pt_1
Il Giudice, con ordinanza di data 28.3.2025, in accoglimento del ricorso, ordinava al di procedere all'iscrizione anagrafica di Controparte_1
presso il registro della popolazione residente del comune Persona_3
di Peschiera del Garda.
I Giudice fissava quindi udienza in cui trattenere la causa in decisione.
Il ricorso proposto può trovare accoglimento con conseguente conferma dell'ordine già disposto.
La ricorrente, infatti, risulta nata a [...], ed è pacificamente attualmente senza fissa dimora e priva di residenza anagrafica, dimorante, da ultimo, provvisoriamente, presso il dormitorio notturno “Il Rifugio”, sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella, fraz. di Domegliara, via Casetta n. 40.
Va osservato che sussiste il diritto all'iscrizione anagrafica della persona senza fissa che deve avvenire presso il Comune in cui tale persona ha eletto il proprio domicilio a fini anagrafici o, in difetto, presso il Comune di nascita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 24 dicembre 1954, n. 1228.
Pag. 6 di 9 Per l'attribuzione della residenza per le persone senza dimora viene infatti utilizzato il criterio del domicilio, ovvero “il luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi” (art. 43 c.c.).
L'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce infatti che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel
Comune di nascita”.
Come chiarito anche dalla Circolare Istat n. 29/1992, nelle “Note
Illustrative”, il riferimento al domicilio, ovvero il centro degli interessi della persona, è essenziale, sia perché è l'unico elemento che lega la persona senza dimora ad un determinato Comune, sia perché “è legittimo interesse della persona l'iscrizione all'anagrafe del Comune dove egli più frequentemente fa capo, ovvero ha parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie”. Inoltre, la persona rimane sempre libera di scegliere il luogo per l'iscrizione anagrafica.
Ove, tuttavia, la persona senza dimora non abbia nemmeno un domicilio, in via residuale, può comunque ottenere l'iscrizione anagrafica nel Comune di nascita.
Pag. 7 di 9 Nel caso di specie la signora non ha un domicilio nel senso sopra Pt_1
individuato in quanto è solo ospitata in via precaria in un ricovero notturno sito nel comune di S. Ambrogio di Valpolicella, ma tale sistemazione riguarda solo la possibilità di trascorrere ivi la notte, mentre, per il resto, è seguita dai Servizi sociali del comune di Peschiera del Garda (si veda in tal senso la relazione del 12.2.2025 dimessa in atti), ove ha risieduto fino al
2021 e dove ha il suo centro di interessi.
Andrà quindi confermato l'ordine imposto al di Controparte_1
procedere all'iscrizione anagrafica di presso il registro Parte_1
della popolazione residente del comune di Peschiera del Garda.
Nulla va disposto per l'eventuale ritardo nella suddetta iscrizione, avendo la stessa ricorrente ammesso che, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da questo giudice, il comune ha già provveduto in data 8.4.2025.
Le spese di lite, per la fase cautelare e di merito, vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione
“valore indeterminabile-complessità bassa”, nei valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruzione, che non vi è stata, e riconoscimento dell'aumento del 5% ex art. 4 comma 1 bis DM n. 55/2014. Gli importi sono distratti in favore dell'avv.to Segala Renzo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda svolta,
Pag. 8 di 9 ORDINA al di procedere all'iscrizione anagrafica di Controparte_1
presso il registro della popolazione residente del comune Parte_1
di Peschiera del Garda.
ND parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida in 9.489,40 euro (3.389,40 fase cautelare e Parte_1
6.100,00 fase merito) per compensi, oltre 545,00 euro per esborsi, IVA,
CPA e rimborso forfetario nel minimo come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Segala Renzo antistatario.
Venezia, 4.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 9