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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 532/2022 con OGGETTO: Appalto di opere pubbliche promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGLIOTI OR- Parte_1 P.IVA_1
NELLA.
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CECCHI ALESSANDRO.
1
(C.F. ), rappre- Controparte_3 P.IVA_4 sentato e difeso dall'Avv. POLI ANDREA.
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. ), qua- C.F._2 Parte_4 C.F._3 li eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. BENVENUTI FRANCE- Persona_1
SCO.
APPELLATI
(già Controparte_4 [...]
(C.F. ). Controparte_5 P.IVA_5
C.F. . Parte_5 C.F._4
(C.F. ). Parte_6 C.F._5
APPELLATI - CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1699/2021 del Tribunale di Pisa pubblicata il 31/12/2021.
CONCLUSIONI
In data 10 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
– accertata e dichiarata le responsabilità di oggi Controparte_6 in persona del curatore, Dott. Controparte_7 Persona_2
condannarla a tenere indenne - integralmente o parzialmente - l'
[...] Parte_1 dagli effetti della sentenza impugnata;
[...]
– accertata e dichiarata la responsabilità del collaudatore Ing. ella misura del Pt_2
10% ovvero nella misura maggiore o inferiore che la Corte adita vorrà determinare e per l'effetto ridurre proporzionalmente la responsabilità dell' e condan- Parte_1 nare gli eredi al pagamento delle somme così dovute;
2 – accertata e dichiarata le responsabilità del Responsabile Unico del procedimento,
Geom. sulla scorta della CTU espletata in primo grado, ai sensi dell'art. 1227 CP_8
c.c., diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
– accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato parziale della sentenza nei confronti dei soggetti non costituiti in fase di appello;
– accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento per danno all'im- magine richiesto dal e, conseguentemente, accogliere l'appello Controparte_1 proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1699/2021. Parte_1
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello:
A) respingere integralmente, in quanto infondato, l'appello proposto dall' Parte_7
[...
, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
B) in ogni caso, previo accertamento del passaggio in giudicato della sentenza con rife- rimento alle posizioni degli architetti e e della Parte_5 Parte_6 compagnia di assicurazione (i primi contu- Controparte_2 maci e la seconda costituita senza proporre appello incidentale), dichiarare inammis- sibile e, comunque, respingere in quanto infondata la domanda della stessa compagnia volta ad estendere a favore degli architetti Controparte_2
e e, conseguentemente, a proprio favore, gli effetti favorevoli Parte_5 Pt_6 dell'eventuale accoglimento dell'appello principale della società . Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle della fase cautelare.”
Per : Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, Ecc.ma adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN OGNI CASO, accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato parziale della sentenza n. 1699/2021 del Tribunale di Pisa, per non avere gli arch. e impu- Pt_6 Parte_5
3 gnato nei termini il capo che ha regolato il rapporto assicurativo, anche alla luce del trascorrere del termine di cui all'art. 326, 2° comma c.p.c. e del termine lungo per ap- pellare la sentenza, non potendo gli stessi più proporre appello incidentale tardivo, per tutte le esplicate ragioni, con conseguente giudicato in ordine ai sanciti limiti di polizza e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 138B8292, per il ri- schio della mancata rispondenza all'uso, individuato in primo grado, nei limiti del submassimale specifico di 1/3 di quello base, per € 166.666,66.=, dedotta la franchigia di polizza di € 1.000,00.=, per la sola quota di responsabilità propria, personale e di- retta degli assicurati, con conseguente rigetto di qualsiasi eventuale appello incidentale sul punto, ove proposto, dagli assicurati, siccome non più proponibile ed infondato.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, ove, in accoglimento dell'appello principale pro- posto da rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n. Parte_1
1699/2021, ed in riforma di detta sentenza, si accertasse e si dichiarasse la correspon- sabilità della subappaltatrice, del R.U.P. e/o del collaudatore, e si riducesse, di conse- guenza, la percentuale di corresponsabilità propria e personale degli assicurati, pari, allo stato, al 50%, ovvero si rigettasse la domanda risarcitoria del relativa al CP_1 danno all'immagine, o si riducesse l'importo di detta voce di danno, attesa la accertata e dichiarata limitazione della manleva dovuta da alla sola quota di responsabi- CP_2 lità propria, personale e diretta degli assicurati, divenuta cosa giudicata, ridurre, in proporzione, l'indennizzo dovuto da in manleva agli assicurati, sempre nei limi- CP_2 ti sopra accertati di operatività della garanzia, con conseguente condanna degli arch.
a restituire a le eventuali maggiori somme versate. Pt_6 Parte_5 CP_2
Con vittoria di spese del grado.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che il capo di sentenza che ha regolato il rapporto assicurativo non sia divenuto cosa giudicata, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato che la polizza n. 138B8292 opera nella fattispecie, stante la garanzia per mancata risponden- za all'uso, nei limiti del submassimale specifico di 1/3 di quello base, per €
166.666,66.=, dedotta la franchigia di polizza di € 1.000,00.=, per la sola quota di re-
4 sponsabilità propria, personale e diretta degli assicurati, con conseguente rigetto di qualsiasi eventuale appello incidentale sul punto, ove proposto, dagli assicurati, sicco- me infondato in fatto ed in diritto, accogliendo la domanda di manleva assicurativa degli arch. e ove riproposta in appello, condannando a te- Parte_5 Pt_6 CP_2 nere indenne e manlevare gli stessi solo entro i sopra evidenziati limiti.
Con vittoria di spese del grado. Esclusa ogni condanna diretta della Compagnia verso il danneggiato.” CP_1
Per , , quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
: Persona_3
“Voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Firenze Voglia, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dall'impresa nella parte in cui si riferisce alla Parte_1 responsabilità del collaudatore Ing. (punto 2 della narrativa appello) ed in Pt_2 ogni caso confermare la sentenza n. 1699/2021 del 31.12.2021 del Tribunale di Pisa.
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA SUBORDINATA in caso denegatissimo di accoglimento e riforma della sentenza n. 1699/2021 Tribunale di Pisa in punto di responsabilità dell'Ing. ollaudatore, Pt_2 si ripropone ex art. 346 c.p.c. da parte degli eredi dell'Ing. omanda di garan- Pt_2 zia e manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice Controparte_9 al fine di essere tenuti indenni da ogni eventuale ipotesi di condanna a loro carico “in ogni caso dichiarare la compagnia di assicurazione in per- Controparte_10 sona del legale rapp.te pro-tempore tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea dell'appellante e per l'effetto con- dannare la medesima al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.” Con vittoria di spese e competenze.
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA IN VIA ISTRUTTORIA: si ripropongono sempre ex art. 346 c.p.c. le istanze, già formulate in primo grado
5 e non decisa in quanto assorbite dalla sentenza oggi impugnata e così si conclude: si insiste nelle domande e nelle istanze così come formulate nella memoria istruttoria 183,
n. 2 c.p.c. del 28.03.2013 e nella memoria di replica del 17.04.2013, richiamando per in- tero tutti i precedenti scritti difensivi, in particolare ci si riporta alle deduzioni forumu- late dal CTP nominato dalla compagnia Unipol, che si devono intendere integralmente riportati nella presente memoria, e si chiede che sia chiamato a chiarimenti il CTU in ordine alla attribuzione della percentuale del 10% di responsabilità nella causazione dei danni ascritta al defunto Ing. Lo stesso è viceversa l'unico soggetto ad ave- Pt_2 re evidenziato, contestato dapprima l'esistenza e la consistenza dei vizi e difetti dell'opera e poi imposto, unitamente al personale del , con cui CP_1 CP_1
l'Ing. ha sempre condiviso ogni scelta, gli interventi successivi per cercare di Pt_2 porre rimedio ai precedenti danni. Le scelte progettuali e di realizzazione dell'opera mai possono essere attribuite al collaudatore che interviene unicamente a controllare l'opera già compiuta.
Quindi si insiste perché il CTU sia richiamato a chiarimenti sul punto dell'attribuzione, seppure minimale, di responsabilità in capo all'Ing. ” Persona_1
In ogni caso vittoria di spese e competenze.”
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Pisa n. 1699/2021, con ogni consequenziale pronuncia di legge, con vitto- ria di spese e competenze professionali del giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Il nel novembre 2010 conveniva in giudizio la Controparte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Parte_1 correlati ai vizi e i difetti riscontrati nella nuova palestra comunale (in particolare infil-
6 trazioni di acqua meteorica dalle coperture) la cui realizzazione era stata appaltata alla convenuta.
La si costituiva in giudizio contestando la domanda, chia- Parte_1 mando in causa i progettisti e direttori dei lavori architetti e Parte_6 [...]
il collaudatore Ing. ed il sub-appaltatore Galazzo im- Persona_4 Persona_1 presa e prefabbricati S.R.L. (poi , indicandoli come Controparte_4 responsabili dei danni lamentati da parte attrice;
proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del Comune in relazione ad alcune riserve.
Il collaudatore Ing. si costituiva tempestivamente in giudizio, Persona_1 chiamando in causa la propria compagnia assicurativa CP_3
I progettisti e direttori dei lavori si costituivano tardivamente in giudizio;
promuo- vevano separato giudizio di accertamento negativo della propria responsabilità chieden- do in ipotesi di essere manlevati dalla propria compagnia assicurativa . Controparte_2
Le due cause erano riunite.
Il giudizio era interrotto e riassunto a seguito del fallimento della Controparte_4
(già ed a seguito del decesso di
[...] Controparte_6
Persona_1
Istruito il giudizio con documenti, acquisizione del precedente accertamento tecni- co preventivo e CTU il Tribunale di Pisa con sentenza n. 1699/2021 pubblicata il
31/12/2021 così statuiva:
“definitivamente pronunciando nelle cause n. 4161/2010 rg e n. 2674/2011 rg:
1) in accoglimento della domanda attrice, condanna l' e gli arch. Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento a favore del Parte_5 Pt_6 Controparte_11
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 91.727,76 oltre all'iva versa-
[...] ta e al 13% per spese generali, di € 4.586,00 e di € 42.900,00, oltre rivalutazione e in- teressi come in parte motiva;
2) condanna a manlevare, nei limiti di polizza, gli arch. Controparte_2 CP_12
e di quanto essi sono condannati a pagare per risarcimento del danno
[...] Pt_6 per il titolo di cui in motivazione e per le spese legali, come limitate in parte motiva, al
; Controparte_1
7 3) condanna gli arch. e e l' in solido tra loro al Parte_5 Pt_6 Parte_1 rimborso a favore del delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
558,00 per spese, € 13.430,00 per compensi della causa rg 4161/2010 e € 3.980,00 per compensi nella causa rg 2674/2011, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se do- vute come per legge, oltre alle spese di ctu come liquidate in causa e alle spese sostenute per il procedimento di ATP che liquida in € 250,00 per spese, € 3.645,00 per compensi oltre 15%, iva e cap se dovuti come per legge, oltre alle spese per ctu come liquidate nel procedimento;
4) condanna l' , il e gli arch. e Parte_1 Controparte_1 Parte_5 in solido tra loro al rimborso delle spese processuali a favore degli eredi Pt_6
di che liquida in € 13.430,00 oltre 15%, iva e cap se dovuti come per Pt_2 CP_3 legge, per ciascuna parte;
5) compensate le altre.
Nella causa n. 2674/2011 rg: respinge le domande degli attori e Pt_6 CP_12
e la domanda riconvenzionale dell' ”.
[...] Parte_1
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Il ha agito in qualità di committente delle opere ed ente Controparte_1 esponenziale della collettività per il risarcimento dei danni nei confronti dell' Pt_1
aggiudicataria del contratto di appalto. […]
[...]
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dalla convenuta sulla scorta dell'esecuzione della struttura prefabbricata ad opera dell'impresa , giu- CP_5 sta contratto di subappalto tra questa e l , va parimenti disattesa;
la cir- Parte_1 costanza non è opponibile al committente che è parte del solo contratto di ap- CP_1 palto con essa , unica impresa appaltatrice dell'intera opera. […] Parte_1
[…] può ritenersi, sulla scorta dei documenti di causa e degli accertamenti svolti dalle CTU, che il fenomeno infiltrativo (evento dannoso) nel suo complesso sia stato originato da una pluralità di condotte negligenti e/o imperite eziologicamente rilevanti
– delle quali una prevalente anche se non esclusiva: la mancanza e/o l'erronea posa in opera della impermeabilizzazione sulla copertura – riferibili sia all'impresa appalta- trice che ai progettisti-direttori dei lavori […] non è stata specificamente contestata
8 dalle parti la circostanza che l'errata posa in opera della guaina impermeabilizzante sia stata rilevata e contestata per la prima volta dal collaudatore ing. el corso Pt_2 di un sopralluogo sulle coperture ai fini del collaudo;
quindi a mancanze di soluzioni progettuali (per esempio mancata previsione di pendenze per evitare ristagni d'acqua sulle coperture) si aggiunge l'errata esecuzione non a regola d'arte della messa in ope- ra della guaina da parte dell' e si aggiunge una carente vigilanza da Parte_1 parte della DL sulle modalità esecutive seguite dall'appaltatore. […]
Nelle condotte che hanno causalmente dato origine all'evento dannoso (causalità materiale) non rientrano né le attività poste in essere dal collaudatore ing. on- Pt_2 tologicamente successive sia al progetto che all'esecuzione delle opere e che ha invece per primo segnalato le carenze esecutive, né le attività poste in essere dal RUP, deputa- to al controllo procedimentale –amministrativo. […]
Conclusivamente, va dichiarata la pari concorrente responsabilità dell' Pt_1
, appaltatrice, per il 50% e degli arch. e progettisti e diretto-
[...] Pt_6 Parte_5 ri dei lavori, per il restante 50% nella causazione dell'evento dannoso costituito dai fe- nomeni infiltrativi di acque meteoriche nell'edificio oggetto del contratto di appalto.
[…] il ha sostenuto costi per l'eliminazione dei vizi, quanto alla seconda CP_1 parte dei lavori, per € 80.389,83; i costi sostenuti per la sicurezza sono stati €
5.982,93; il totale complessivo ammonta quindi a € 5.355,00 + 80.389,83 + 5.982,93 =
€ 91.727,76; a tale somma deve essere aggiunta l'iva versata dal perché trat- CP_1 tandosi di attività istituzionale costituisce un costo per l'ente, oltre al 13% per spese tecniche e generali (art. 32 DPR 207/2010).
Quanto al lucro cessante per il mancato godimento dell'opera, non è stato possibi- le ricostruire esattamente il periodo di tempo di inagibilità della palestra;
[…]
Come anche osservato dal ctu, dal collaudo definitivo e fino al rilascio del CPI la palestra non era agibile perché non in regola con la normativa antincendio e dopo, fino alla conclusione dei lavori eseguiti dalla ditta nel caso di precipitazioni atmo- CP_13 sferiche si creavano pozze d'acqua all'interno del fabbricato. Quindi in mancanza di una precisa determinazione del periodo di inagibilità, parziale o totale, del fabbricato e in mancanza di allegazione e prova da parte del circa gli eventuali mancati CP_1
9 incassi da biglietti per manifestazioni, deve farsi ricorso a una liquidazione equitativa che può indicarsi nella misura percentuale del 5% del danno emergente (€ 4.586,00).
Il chiede il risarcimento, come autonoma voce di danno, del danno non CP_1 patrimoniale consistente nella lesione del diritto all'immagine sotto l'aspetto del di- scredito prodotto dall'altrui inadempimento all'attività di buona amministrazione – in che consiste la reputazione anche politica dell'ente; i diritti della personalità sono costi- tuzionalmente tutelati e ne sono portatori, pacificamente, anche gli enti, sia persone giuridiche che enti collettivi in genere;
in questo caso la lesione ha riguardato l'immagine della politica di promozione sportiva perseguita dal a favore dei CP_1 consociati e delle associazioni (art. 118 Cost.); la liquidazione segue necessariamente un criterio equitativo e in questo caso va fatto riferimento al ritardo di un anno, pro- dotto dalla necessità di eseguire gli ulteriori lavori per eliminare il problema infiltrati- vo, che ha impedito alla collettività della quale il è ente esponenziale di usu- CP_1 fruire dell'impianto sportivo;
parametrando a tale periodo di tempo la percentuale di ammortamento di solito utilizzata per tali strutture, pari al 3% del valore dell'opera (€
1.430.000,00), può liquidarsi a favore del a titolo di risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale la somma di € 42.900,00”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello unicamente la , formulan- Parte_1 do i seguenti motivi di impugnazione:
1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un capo della domanda: mancata condanna di manleva e garanzia di oggi Controparte_6 [...]
Controparte_7
2) mancata condanna del collaudatore Ing. onostante gli esiti della CTU di Pt_2 primo grado;
3) nullità della sentenza per mancata dichiarazione della responsabilità concorren- te del Responsabile unico del procedimento, come accertata in sede di CTU integrativa di primo grado;
4) sulla condanna per l'asserito danno all'immagine patito dal Controparte_11
. Mancata prova del danno subito.
[...]
10 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza.
L'appello era notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado.
Si costituivano in giudizio il , gli eredi di e Controparte_1 Persona_1 la che chiedevano il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
si costituiva in CP_3 giudizio anche la che, senza proporre appello incidentale, chiedeva che Controparte_2 in caso di accoglimento dell'appello principale fosse in ipotesi ridotto “in proporzione,
l'indennizzo dovuto da in manleva agli assicurati” e nei limi- CP_2 Pt_6 Parte_5 ti di operatività della garanzia. Rimanevano contumaci i progettisti e direttori dei lavori architetti e e la Parte_6 Parte_5 [...]
(già . Controparte_14 Controparte_6
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 10 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. In primo luogo è opportuno premettere che la sentenza di primo grado ha pro- nunziato la condanna in solido della e dei progettisti e direttori dei Parte_1 lavori architetti e al risarcimento dei danni in Parte_6 Parte_5 favore del , quantificati come in sentenza. Controparte_1
La sentenza è stata appellata solo da uno dei condebitori solidali ( Parte_1
e limitatamente ai capi interessati dai motivi di impugnazione.
[...]
3.1. La sentenza di primo grado, trattandosi di cause scindibili ex 332 c.p.c., deve quindi ritenersi interamente passata in giudicato, anche in merito alla quantificazione del danno, nei confronti dei condebitori solidali non appellanti (vedi Cass 08/10/2018,
n.24728: “l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impu- gnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante di-
11 stinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato re- spinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pro- nuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati”).
3.2. Nei confronti dell'appellante si è poi formato il giudicato Parte_1 interno ex 329 c.p.c. con riferimento ai capi autonomi non oggetto di impugnazione (ri- getto delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione;
responsabilità della
[...]
per i vizi e difetti;
quantificazione del danno, limitatamente al danno patrimo- CP_15 niale subito dal Comune di per spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e CP_1 mancato utilizzo della palestra: € 91.727,76 + IVA versata + 13% per spese generali + €
4.586,00 per mancato utilizzo;
rigetto delle domande riconvenzionali della Parte_7
[...
).
4. Il primo motivo di appello (“nullità della sentenza per omessa pronuncia su un capo della domanda: mancata condanna di manleva e garanzia di e Controparte_6
oggi ) è infondato. Controparte_6 Controparte_7
E' pacifico che la (già Controparte_4 Parte_8
è fallita nel corso del giudizio di primo grado;
la domanda di “condanna di
[...] manleva e garanzia” aveva ad oggetto l'accertamento di un credito ed era quindi comun- que improcedibile (vedi Cass 26 aprile 2023, n. 11021: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giu- dizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio”).
5. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo ed il terzo motivo.
12 5.1. Con il secondo motivo (“mancata condanna del collaudatore Ing. o- Pt_2 nostante gli esiti della CTU di primo grado”) parte appellante in sintesi deduce: “nella
CTU depositata in primo grado, rispondendo ai quesiti posti dal giudice, il consulente evidenzia come il Collaudatore debba ritenersi responsabile nella percentuale del 10%, in quanto “ pur avendo svariate volte mediante verbali di costatazione (presenti in atti) intimato la ditta di porre rimedi concordati con la dd.ll. e la stazione appaltante alle problematiche evidenziate, ha comunque proceduto a compilare e firmare il verbale di collaudo definitivo anche se, scrivendo delle prescrizioni alla ditta Appaltante perché venissero eliminati i vizi relativi ai fenomeni di infiltrazione che erano stati riscontrati,
(indicando anche le modalità di intervento da mettere in opera, come si può leggere nel verbale contenuto in atti) invece di obbligare la stessa a porre rimedio a tali problemi prima di redigere il verbale di collaudo definitivo dell'edificio e quindi prima della fine dei lavori”.
5.2. Con il terzo motivo (“nullità della sentenza per mancata dichiarazione della responsabilità concorrente del Responsabile unico del procedimento, come accertata in sede di CTU integrativa di primo grado”) parte appellante in sintesi deduce: “l'opera non era originariamente cantierabile, nonostante il progetto sia stato validato e, per- tanto, dichiarato cantierabile dal RUP dell'ente appaltante. È stata quindi la sua ina- deguata valutazione dello stato dell'area di intervento, con la dichiarazione di cantie- rabilità delle opere, ad aver procurato la sospensione dei lavori che parte attrice in primo grado voleva ricondurre a responsabilità dell'Impresa , mentre è proprio Pt_1 quest'ultima ad aver subito danni da detta sospensione. […] Conseguentemente, essen- do il RUP un dipendente del nominato dallo stesso a tale ruolo, è nei suoi con- CP_1 fronti che parte attrice (e non certamente l ) avrebbe dovuto formulare Parte_1
l'azione di responsabilità. Nel giudizio, proprio per il rapporto di immedesimazione or- ganica con l'Ente, il non può che subire le conseguenze di cui Controparte_1 all'art. 1227 c.c. […] come ben descritto nella CTU integrativa dell'Ing. analizzata Per_5 tutta la corrispondenza in atti sia della Direzione dei Lavori che del Collaudatore, “il
RUP è sempre stato informato e quindi a conoscenza riguardo le problematiche di infil- trazioni […] nel computo dei lavori redatto dai progettisti non si trova alcuna voce che
13 parla dell'impermeabilizzazione della copertura del corpo centrale della palestra. Dato che si tratta di un computo metrico molto articolato, può capitare che una o più voci vengano omesse, ma come dettato dalla Normativa il RUP deve controllare tale com- puto e validarlo. Quindi il RUP (per ciò che è in Atti) non ha riscontrato tale voce man- cante”.
5.3. Sul punto il Tribunale ha così motivato: “nelle condotte che hanno causalmen- te dato origine all'evento dannoso (causalità materiale) non rientrano né le attività po- ste in essere dal collaudatore ing. ontologicamente successive sia al progetto Pt_2 che all'esecuzione delle opere e che ha invece per primo segnalato le carenze esecutive, né le attività poste in essere dal RUP, deputato al controllo procedimentale – amministrativo”.
La motivazione del Tribunale merita conferma.
I danni liquidati attengono essenzialmente ai vizi e difetti che determinavano infil- trazioni di acqua meteorica dalle coperture;
tali vizi e difetti erano correlati sia a difetti originari di progettazione, sia ad errori in fase di realizzazione (guaina impermeabiliz- zante era stata posta in opera al contrario); in ogni caso le problematiche furono tempe- stivamente riscontrate dall'Ing. e contestate alla ditta appaltatrice che si impe- Pt_2 gnò formalmente alla risoluzione, impegno poi non assolto. Risulta evidente che al di là della correttezza o meno, dal punto di vista procedimentale, della redazione del collaudo
(peraltro con prescrizioni, specificazione delle indicazioni tecniche e degli obblighi dell'impresa ) il collaudatore, intervenuto all'esito della realizzazione delle opere, Pt_1 ha comunque evidenziato i vizi e difetti e non ha in alcun modo concorso, neppure in mi- sura minima, ai correlati danni.
I danni non possono poi essere ricollegati eziologicamente neppure all'operato del
Responsabile Unico del Procedimento: i periodi di sospensione dei lavori sono irrilevanti
(erano dedotti a fondamento delle riserve e domande riconvenzionali della ditta conve- nuta, ormai, come esposto, rigettate con capo passato in giudicato); i compiti del Re- sponsabile Unico del Procedimento quali delineati in generale dall'allora vigente art. 7 della legge 109/1994 (“Il responsabile del procedimento ... assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
14 determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del pro- gramma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza”)
e dal D.P.R. 554/1999 (vedi in particolare art. 8) non si spingono sino alla necessaria ve- rifica tecnica delle singole previsioni di dettaglio progettuali quali la sufficienza delle specifiche opere di impermeabilizzazione;
peraltro, come già osservato, i danni sono cor- relati in larga misura ad errori compiuti nella successiva fase di esecuzione (montaggio errato della guaina impermeabilizzante) ed al mancato adempimento delle prescrizioni successivamente impartite e che pure l'impresa si era impegnata ad eseguire.
6. Con il quarto motivo (“sulla condanna per l'asserito danno all'immagine patito dal . Mancata prova del danno subito”) parte appellante in sinte- CP_1 CP_1 si deduce: “Il , nel proprio atto introduttivo, ha richiesto il risar- Controparte_1 cimento, come autonoma voce di danno, del danno non patrimoniale consistente nella lesione del diritto all'immagine sotto l'aspetto del discredito prodotto dall'altrui ina- dempimento all'attività di buona amministrazione, ritenendo che la lesione abbia ri- guardato l'immagine della politica di promozione sportiva perseguita dal Comune a favore dei consociati e delle associazioni, ai sensi dell'art. 118 Cost. In realtà, il danno così lamentato non è stato in alcun modo dimostrato e, tuttavia, il giudice onorario del primo grado ha inteso procedere alla liquidazione, senza in alcun modo giustificare la propria decisione e senza indicare sulla base di quali considerazioni fosse giunto a tale conclusione”.
Il motivo è fondato.
In atto di citazione il ha dedotto di aver subito, oltre ai dan- Controparte_1 ni patrimoniali, anche “danni ingenti anche sotto il profilo morale per l'Amministrazione e per l'intera collettività, che, invece di poter disporre di un moderno efficiente impianto sportivo, gratificante sotto ogni profilo, si ritrova un' opera inutiliz-
15 zabile”, con “consistente lesione alla stessa immagine nonché al prestigio dell'Amministrazione”, danni “necessariamente liquidati in via equitativa”.
Nel corso del giudizio non sono state dedotte prove specifiche in ordine a tali danni morali-non patrimoniali, all'immagine (articoli di giornale, deduzioni in ordine alla di- sponibilità o meno nel territorio comunale di altri impianti sportivi, etc.); il Tribunale, pur dando atto che “non è stato possibile ricostruire esattamente il periodo di tempo di inagibilità della palestra”, ha comunque liquidato il danno non patrimoniale, peraltro facendo riferimento ad un criterio invece di carattere patrimoniale, quale la percentuale annuale di ammortamento di simili strutture immobiliari.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “la liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato ac- certato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua do- manda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativa- mente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (vedi Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7072); la sussi- stenza di un pregiudizio morale-non patrimoniale correlato al ritardo di disponibilità di un'opera pubblica non può invero considerarsi presuntivamente sussistente per l'ente pubblico appaltatore e nella fattispecie parte attrice non ha assolto alla preliminare pro- va della consistenza ontologica del danno.
7. La sentenza di primo grado deve quindi essere parzialmente riformata, solo con riferimento al debitore solidale appellante e limitatamente al riconoscimento danni non patrimoniali, con conferma per il resto.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al-
16 tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca tra e Controparte_1
(con rigetto della domanda di danni non patrimoniali) le spese dei due Parte_1 gradi di giudizio tra queste parti possono compensarsi per un quarto;
le spese di primo grado possono liquidarsi, per l'intero, come da sentenza di primo grado e per il giudizio di appello, per l'intero, in € 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva €
1.200,00; fase decisionale € 3.400,00).
Parte appellante deve poi essere condannata, secondo soccombenza, a rimborsare le spese del giudizio di appello agli eredi di ed alla compagnia assicura- Persona_1 tiva spese che, avuto riguardo al diverso e più limitato oggetto delle difese, si CP_3 liquidano in € 5.200,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase de- cisionale € 2.600,00).
Tra parte appellante e la costituita le spese del presente giudizio di appello CP_2 possono interamente compensarsi, posto che, come evidenziato, a seguito di notifica ex
332 c.p.c., la posizione degli assicurati e non è Parte_6 Parte_5 stata comunque oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1699/2021 del Tribunale di Pisa pubblicata il 31/12/2021, co-
[...] sì provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda del di risarcimento dei danni non pa- Controparte_1 trimoniali, quantificati nella sentenza di primo grado in € 42.900,00, oltre rivalutazione e interessi;
ridetermina quindi la condanna nei confronti di nella Parte_1 minor somma di € 91.727,76 oltre all'iva versata e al 13% per spese generali e di €
4.586,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva della pronunzia di primo grado;
17 - dichiara parzialmente compensate, nella misura di un quarto, le spese di lite di primo grado tra ed;
condanna Controparte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento nei confronti del dei residui tre quarti delle
[...] Controparte_1 spese di lite di primo grado, che liquida, per l'intero, come da sentenza di primo grado;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura di un quarto, le spese di lite del presente giudizio di appello tra ed;
condanna Controparte_1 Parte_1
al pagamento nei confronti del dei residui tre Parte_1 Controparte_1 quarti delle spese di lite di primo grado, che liquida, per l'intero, in € 6.600,00 oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento nei confronti degli eredi di Parte_1 Per_1
di delle spese del giudizio di appello,
[...] Controparte_3 che liquida, per ciascuna parte, in € 5.200,00 oltre 15% rimborso forfetario spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese del giudizio di appello tra CP_16
e .
[...] Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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