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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1693/2017 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Zammiello (CF. ), elettivamente domicilia presso il suo studio in Sicignano C.F._2
degli Alburni (SA), alla Via Galesse, (fax 0828978525; ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosania ( ), C.F._4 C.F._5
(fax 082751079; ; Email_2
APPELLATI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
15 del 2016 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data 30/09/2016, a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 25/2013, con la quale veniva riconosciuta la perdita di possesso dell'autocarro tg AV 051354 da parte di e e ne CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 10 veniva ordinata la trascrizione della relativa annotazione presso il PRA ed il conseguente passaggio di proprietà in capo a . Parte_1
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “• in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
Nel merito: • in riforma della sentenza n. 15/2016, emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo dei
Lombardi, dichiarare: • a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritualmente spiegata, la violazione da parte dei Sig.ri e dell'art. 1477, comma 3, c.c. e per CP_1 Controparte_2
l'effetto la risoluzione del contratto di compravendita, con condanna degli appellati alla restituzione del prezzo a favore del Sig. , oltre che al risarcimento dei danni scaturenti da siffatto Pt_1 inadempimento;
• b) in subordine, dichiarare che alcuna responsabilità sussiste in capo al Sig. Pt_1 circa la mancata trascrizione della compravendita per le motivazioni indicate in atto, e per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento dei danni sia per il mancato utilizzo dell'automezzo, sia per gli eventuali maggiori oneri a carico dell'appellante per la tardiva trascrizione medesima, da quantificarsi nei limiti della competenza per valore del Giudice di primo grado;
c) rigettare la domanda dei Sig.ri perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e dichiarare. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.” Costituitisi tempestivamente e eccepivano: “In via preliminare ed assorbente, CP_1 Controparte_2 dichiarare l'atto appello inammissibile ex art 342 c.p.c. I) In via gradata, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.. II) In via ulteriormente subordinata, rigettare l'appello perchè infondato sia in fatto che in diritto. III) Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Istruito il giudizio, lo stesso veniva più volte rinviato stante l'irreperibilità del fascicolo di primo grado.
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, autorizzate le parti a ricostruire il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§Parte appellata deduce, in comparsa di costituzione, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342, co 1 e 2, c.p.c. e, nello specifico, asserisce che parte appellante abbia omesso di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste nonché la mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti, introducendo la previsione dell'indicazione pagina 2 di 10 delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato. È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e della decisione richiesta.
L'appellante ha indicato con specificità i punti della sentenza gravata, sottolineando l'illogicità e la contraddittorietà dell'iter normativo seguito dal giudice di primo grado nonché le risultanze probatorie che ritiene non essere state adeguatamente vagliate dal Giudicante.
Va altresì richiamata la recente giurisprudenza, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
In merito alla censura mossa con riferimento alla violazione dell'art. 348 bis, quest'ultimo disciplina il sistema del filtro, prevedendo la discrezionalità del giudice d'appello nel pronunciarsi su una nuova ipotesi di inammissibilità. Invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
Ad opinione della scrivente la causa necessita di ulteriori indagini che presuppongono un esame nel merito della questione. Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così come formulato.
pagina 3 di 10 §Per quanto attiene al merito del gravame, parte appellante, con un unico articolato motivo, deduce una erronea valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 112 e 116 c.p.c.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - il quale costituisce, in relazione all'attività giudiziale, il logico completamento del principio della domanda - va rilevato che detta violazione si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione.
Quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rende necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dal dispositivo e dalla parte motiva;
pertanto, non è ravvisabile un'omissione di pronuncia. In particolare, si legge in motivazione che “è provato e non contestato che il sig. , ha acquistato dall'attore, l'autocarro di cui sopra con Pt_1 tutti i documenti al fine di procedere alla dovuta annotazione al PRA”.
Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto idonea la ricostruzione fattuale per come operata dalla parte appellata.
Altresì viene censurata la sentenza resa dal giudice di primo grado per erronea interpretazione delle risultanze probatorie, esplicitamente deducendo una violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..
In particolare, l'appellante deduce come il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto provata la domanda attorea, avendo tenuto conto, solo in parte, di quanto emerso dall'escussione testimoniale tenutasi, ed avendo dato maggiore rilevanza ad una prova assunta in altro giudizio, in seguito alla valutazione della quale il giudice di prime cure ha riconosciuto in capo ai venditori-appellati la perdita di possesso del veicolo tg AV 051354, numero telaio A019982AV151288 ed ha autorizzato la conseguente trascrizione al PRA.
Il motivo è fondato.
È emerso in atti che nel 1994, invero, in seguito al fallimento della società Parte_2
gli odierni appellati, nella qualità di soci, cedevano a il
[...] Parte_1
suddetto autocarro, al prezzo di £ 5.000,00. pagina 4 di 10 La sopraccitata vendita non veniva perfezionata mediante la redazione di un contratto scritto, bensì oralmente, così come emerso dall'istruttoria, tenutasi nel giudizio di primo grado.
L'avvenuta conclusione della compravendita, per la quale sussiste invero la necessaria forma scritta ad probationem, non è circostanza contestata tra le parti, atteso che lo stesso appellante afferma di essere l'acquirente del veicolo richiamato in premessa.
Le testimonianze escusse, nonché l'interrogatorio formale dell'odierno appellante, convergono nel senso di ritenere conclusosi il contratto di vendita in forma orale, con la dazione della sola carta di circolazione del veicolo, in copia.
Per la conclusione del contratto di vendita dell'autovettura non è chiesta la forma scritta, e nello specifico si ritiene che: “Il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfeziona, come la vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato;
la forma scritta è richiesta tuttavia al fine della trascrizione al
Pubblico Registro Automobilistico e può essere sostituita, ai sensi dell' art. 6, comma 3, R.D. 29 luglio
1927, n. 1814 , nel caso di vendita verbale, da dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice.” (cfr. Trib. Bologna, sez. IV, 01/12/2022, n. 1404, Tribunale, Rieti, sez. I, 17/02/2021, n.
101; Consiglio di Stato, sez. V, 05/05/2016, n. 1821).
Si ritiene invece necessaria la forma ad probationem ed in tal caso è operante la limitazione all'ammissibilità della prova testimoniale, secondo il combinato disposto degli artt. 2725 e 2724, co 3,
c.c.; sulla questione si richiama la giurisprudenza a mente della quale:“I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.” (cfr. Corte d'appello Salerno, 09/09/2019; Cass. n. 6199/2019).
In applicazione al dettato normativo ed al principio giurisprudenziale richiamato, qualora il contratto venga invocato quale fonte di obbligazione scaturente tra le parti, come nel caso della trascrizione del veicolo alienato al P.R.A., la prova della sussistenza del contratto di vendita non può essere fornita mediante escussione testimoniale.
pagina 5 di 10 Va peraltro sul punto chiarito che la prova testimoniale resta comunque ammissibile ove tra le parti non sia sorta contestazione;
si veda in senso conforme Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 16723 del
05/08/2020 (Rv. 658630 - 01) : L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.
La vendita del mezzo deve ritenersi pertanto idoneamente provata, non essendo peraltro evenienza contestata tra le parti, di talché occorre valutare l'attendibilità e la rilevanza della prova in ordine alla sola imputazione dell'onere di compiere le formalità di trascrizione al pubblico registro, come peraltro ha fatto il primo giudice.
È d'uopo sottolineare come la forma scritta, infatti, risulti comunque necessaria al fine di poter eseguire gli adempimenti e le formalità per la trascrizione nei pubblici registri.
Sul punto deve darsi atto di una successione di leggi nel tempo. In particolare, l'art. 94 come modificato dall'art. 17 della LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”.
La versione originaria della norma, applicabile alla vendita in lite perfezionatasi nell'anno 1992, invece prevedeva, all'art. 94 a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà” .
pagina 6 di 10 Pertanto, la norma vigente all'atto della vendita in lite non prevedeva uno specifico obbligo di attivazione in capo all'acquirente, come successivamente disposto, bensì poneva l'adempimento di trascrizione in capo alla parte interessata. In assenza di un onere specifico, al momento del perfezionamento della vendita, previsto esclusivamente con la successiva normativa di settore, non può invocarsi la disciplina successivamente vigente.
Va tuttavia precisato che, ai fini delle formalità previste dalla legge per assicurare la conoscenza anche in capo a terzi dell'utilizzatore del veicolo, è necessario essere in possesso dei documenti identificativi dello stesso, in particolare della dichiarazione di vendita e dei titoli di proprietà in originale.
Va a tal fine esaminata la domanda riconvenzionale, spiegata dall'appellante nel primo grado di giudizio e riproposta nel gravame, in ordine alla violazione dell'art. 1477, comma 3, cc..
Invero, l'appellante sostiene di avere ricevuto la sola copia del libretto di circolazione e di non aver potuto pertanto procedere alla trascrizione.
La consegna del libretto di circolazione è invece una risultanza che il giudice di prime cure ha considerato essere provata perché non contestata ed emersa nel corso dell'istruttoria.
Invero, in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l'odierno appellante, spiegando anche domanda riconvenzionale sul punto, affermava (cfr. pag. 4) che “gli alienanti, al contrario, si sono limitati ad incassare le somme suindicate, senza mai provvedere durante i moltissimi anni trascorsi dalla compravendita a consegnare, come avrebbero dovuto, i titoli ed i documenti in originale relativi alla proprietà ed all'uso del bene alienato”.
Ha errato, dunque, il primo giudice a ritenere non contestata la avvenuta consegna di quanto necessario per procedere alla richiesta formalità, atteso che anche dalle prove documentali assunte nel giudizio non è emersa la presenza dell'originale della carta di circolazione.
Ciò si desume tanto dalle prove documentali (cfr. verbale CC in atti “circolava col veicolo sopra indicato, senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità verso terzi, risulta inesistente. Il veicolo di cui non (aggiunta) viene trattenuto il documento di circolazione, perché sprovvisto”) tanto dalle prove orali (cfr. teste , che riporta quanto gli sarebbe stato comunicato dall'attore ma contra Tes_1
se, con la conseguenza che ben può tale prova essere utile a ritenere fondata l'eccezione di inadempimento e la relativa domanda riconvenzionale).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie la testimonianza de relato ex parte actoris ben può essere vagliata positivamente, essendo riscontrata nel verbale prodotto in atti;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013: La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità.).
Il verbale, fa notoriamente fede fino a querela di falso dei fatti compiuti alla presenza dei verbalizzanti, che nella specie hanno attestato che il veicolo era sprovvisto del documento di circolazione, riferendosi ovviamente all'assenza dell'originale.
Occorre analizzare altresì le ulteriori risultanze della prova orale al fine di verificare se sia emersa tale consegna, trattandosi di fatto specificamente contestato, come già rilevato.
All'udienza del 5.11.2013 il convenuto ha reso il deferito interrogatorio formale, negando la Pt_1
sola circostanza relativa alla consegna della documentazione in originale, precisando che la stessa gli veniva consegnata solo in copia.
Parimenti veniva deferito interrogatorio formale alla parte attrice, odierna appellata, sulla consegna della documentazione in originale, la quale non compariva a renderlo.
Orbene, in presenza della contestazione della consegna degli originali, la mancata comparizione a rendere il deferito interrogatorio consente di ritenere ammessa tale circostanza da parte dei , di CP_1
talché deve ritenersi fondata la relativa eccezione di inadempimento per mancata consegna della documentazione.
Nemmeno la prova resa in altro procedimento e richiamata in sentenza consente di ritenere provata la consegna della documentazione in originale, posto che ivi si legge che:
pagina 8 di 10 Tale teste assunto in un diverso procedimento nulla dice se non che gli attori consegnavano “il tutto”, senza ben chiarire se la documentazione fosse o meno in originale.
Orbene alla luce dell'esame del materiale probatorio in atti, emerge chiaramente l'inadempimento della parte appellata per l'omessa consegna dei titoli in originale, che impone di dichiarare risolto il contratto di compravendita per inadempimento del venditore.
L'appellante afferma di aver più volte richiesto il rilascio della necessaria documentazione al fine di addivenire al completamento, mediante trascrizione al P.R.A., della pratica di vendita del veicolo;
a fronte di ciò non vi è idonea prova della consegna della documentazione in originale e della dichiarazione di avvenuta compravendita, per poter eseguire detta formalità.
Si veda sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5786 del 22/06/1996 e Sez. 2, Sentenza n. 1472 del
22/02/1999: “Ai sensi dell'art. 1477 comma terzo cod. civ., il venditore di un bene iscritto in pubblici registri è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre”.
A tanto consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione.
La domanda di danno vii proposta, tuttavia, non può essere accolta, atteso che è parimenti emerso dall'istruttoria, per stessa confessione del , che lo stesso abbia utilizzato l'automezzo, peraltro Pt_1 essendo emerso dall'esame testimoniale che lo stesso lo abbia utilizzato illegittimamente nonostante pagina 9 di 10 non avesse con sé la documentazione, né copertura assicurativa, il che non consente di ritenere risarcibile i danni lamentati dall'appellante, né di accogliere la domanda restitutoria.
In definitiva, va accolto per quanto di ragione l'appello proposto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda attorea ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va dichiarato risolto il contratto di compravendita dedotto in lite, con rigetto di ogni altra domanda.
§ La soccombenza parziale è una circostanza che consente la compensazione integrale delle spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.78/18 della Corte Costituzionale.
Ed invero, si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del
29/10/2019 a mente del quale: In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. È possibile, pertanto compensare anche le spese del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a riforma della sentenza di primo grado n. 15 del 2016 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea proposta in primo grado;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto in lite per l'inadempimento della parte appellata;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
AVELLINO, 15 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1693/2017 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Parte_1 C.F._1
Zammiello (CF. ), elettivamente domicilia presso il suo studio in Sicignano C.F._2
degli Alburni (SA), alla Via Galesse, (fax 0828978525; ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosania ( ), C.F._4 C.F._5
(fax 082751079; ; Email_2
APPELLATI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
15 del 2016 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in data 30/09/2016, a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 25/2013, con la quale veniva riconosciuta la perdita di possesso dell'autocarro tg AV 051354 da parte di e e ne CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 10 veniva ordinata la trascrizione della relativa annotazione presso il PRA ed il conseguente passaggio di proprietà in capo a . Parte_1
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “• in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
Nel merito: • in riforma della sentenza n. 15/2016, emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo dei
Lombardi, dichiarare: • a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritualmente spiegata, la violazione da parte dei Sig.ri e dell'art. 1477, comma 3, c.c. e per CP_1 Controparte_2
l'effetto la risoluzione del contratto di compravendita, con condanna degli appellati alla restituzione del prezzo a favore del Sig. , oltre che al risarcimento dei danni scaturenti da siffatto Pt_1 inadempimento;
• b) in subordine, dichiarare che alcuna responsabilità sussiste in capo al Sig. Pt_1 circa la mancata trascrizione della compravendita per le motivazioni indicate in atto, e per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento dei danni sia per il mancato utilizzo dell'automezzo, sia per gli eventuali maggiori oneri a carico dell'appellante per la tardiva trascrizione medesima, da quantificarsi nei limiti della competenza per valore del Giudice di primo grado;
c) rigettare la domanda dei Sig.ri perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e dichiarare. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.” Costituitisi tempestivamente e eccepivano: “In via preliminare ed assorbente, CP_1 Controparte_2 dichiarare l'atto appello inammissibile ex art 342 c.p.c. I) In via gradata, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.. II) In via ulteriormente subordinata, rigettare l'appello perchè infondato sia in fatto che in diritto. III) Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Istruito il giudizio, lo stesso veniva più volte rinviato stante l'irreperibilità del fascicolo di primo grado.
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, autorizzate le parti a ricostruire il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§Parte appellata deduce, in comparsa di costituzione, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342, co 1 e 2, c.p.c. e, nello specifico, asserisce che parte appellante abbia omesso di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste nonché la mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti, introducendo la previsione dell'indicazione pagina 2 di 10 delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato. È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e della decisione richiesta.
L'appellante ha indicato con specificità i punti della sentenza gravata, sottolineando l'illogicità e la contraddittorietà dell'iter normativo seguito dal giudice di primo grado nonché le risultanze probatorie che ritiene non essere state adeguatamente vagliate dal Giudicante.
Va altresì richiamata la recente giurisprudenza, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
In merito alla censura mossa con riferimento alla violazione dell'art. 348 bis, quest'ultimo disciplina il sistema del filtro, prevedendo la discrezionalità del giudice d'appello nel pronunciarsi su una nuova ipotesi di inammissibilità. Invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
Ad opinione della scrivente la causa necessita di ulteriori indagini che presuppongono un esame nel merito della questione. Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così come formulato.
pagina 3 di 10 §Per quanto attiene al merito del gravame, parte appellante, con un unico articolato motivo, deduce una erronea valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 112 e 116 c.p.c.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - il quale costituisce, in relazione all'attività giudiziale, il logico completamento del principio della domanda - va rilevato che detta violazione si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione.
Quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rende necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dal dispositivo e dalla parte motiva;
pertanto, non è ravvisabile un'omissione di pronuncia. In particolare, si legge in motivazione che “è provato e non contestato che il sig. , ha acquistato dall'attore, l'autocarro di cui sopra con Pt_1 tutti i documenti al fine di procedere alla dovuta annotazione al PRA”.
Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto idonea la ricostruzione fattuale per come operata dalla parte appellata.
Altresì viene censurata la sentenza resa dal giudice di primo grado per erronea interpretazione delle risultanze probatorie, esplicitamente deducendo una violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..
In particolare, l'appellante deduce come il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto provata la domanda attorea, avendo tenuto conto, solo in parte, di quanto emerso dall'escussione testimoniale tenutasi, ed avendo dato maggiore rilevanza ad una prova assunta in altro giudizio, in seguito alla valutazione della quale il giudice di prime cure ha riconosciuto in capo ai venditori-appellati la perdita di possesso del veicolo tg AV 051354, numero telaio A019982AV151288 ed ha autorizzato la conseguente trascrizione al PRA.
Il motivo è fondato.
È emerso in atti che nel 1994, invero, in seguito al fallimento della società Parte_2
gli odierni appellati, nella qualità di soci, cedevano a il
[...] Parte_1
suddetto autocarro, al prezzo di £ 5.000,00. pagina 4 di 10 La sopraccitata vendita non veniva perfezionata mediante la redazione di un contratto scritto, bensì oralmente, così come emerso dall'istruttoria, tenutasi nel giudizio di primo grado.
L'avvenuta conclusione della compravendita, per la quale sussiste invero la necessaria forma scritta ad probationem, non è circostanza contestata tra le parti, atteso che lo stesso appellante afferma di essere l'acquirente del veicolo richiamato in premessa.
Le testimonianze escusse, nonché l'interrogatorio formale dell'odierno appellante, convergono nel senso di ritenere conclusosi il contratto di vendita in forma orale, con la dazione della sola carta di circolazione del veicolo, in copia.
Per la conclusione del contratto di vendita dell'autovettura non è chiesta la forma scritta, e nello specifico si ritiene che: “Il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfeziona, come la vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato;
la forma scritta è richiesta tuttavia al fine della trascrizione al
Pubblico Registro Automobilistico e può essere sostituita, ai sensi dell' art. 6, comma 3, R.D. 29 luglio
1927, n. 1814 , nel caso di vendita verbale, da dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice.” (cfr. Trib. Bologna, sez. IV, 01/12/2022, n. 1404, Tribunale, Rieti, sez. I, 17/02/2021, n.
101; Consiglio di Stato, sez. V, 05/05/2016, n. 1821).
Si ritiene invece necessaria la forma ad probationem ed in tal caso è operante la limitazione all'ammissibilità della prova testimoniale, secondo il combinato disposto degli artt. 2725 e 2724, co 3,
c.c.; sulla questione si richiama la giurisprudenza a mente della quale:“I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.” (cfr. Corte d'appello Salerno, 09/09/2019; Cass. n. 6199/2019).
In applicazione al dettato normativo ed al principio giurisprudenziale richiamato, qualora il contratto venga invocato quale fonte di obbligazione scaturente tra le parti, come nel caso della trascrizione del veicolo alienato al P.R.A., la prova della sussistenza del contratto di vendita non può essere fornita mediante escussione testimoniale.
pagina 5 di 10 Va peraltro sul punto chiarito che la prova testimoniale resta comunque ammissibile ove tra le parti non sia sorta contestazione;
si veda in senso conforme Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 16723 del
05/08/2020 (Rv. 658630 - 01) : L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.
La vendita del mezzo deve ritenersi pertanto idoneamente provata, non essendo peraltro evenienza contestata tra le parti, di talché occorre valutare l'attendibilità e la rilevanza della prova in ordine alla sola imputazione dell'onere di compiere le formalità di trascrizione al pubblico registro, come peraltro ha fatto il primo giudice.
È d'uopo sottolineare come la forma scritta, infatti, risulti comunque necessaria al fine di poter eseguire gli adempimenti e le formalità per la trascrizione nei pubblici registri.
Sul punto deve darsi atto di una successione di leggi nel tempo. In particolare, l'art. 94 come modificato dall'art. 17 della LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”.
La versione originaria della norma, applicabile alla vendita in lite perfezionatasi nell'anno 1992, invece prevedeva, all'art. 94 a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come: “In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà” .
pagina 6 di 10 Pertanto, la norma vigente all'atto della vendita in lite non prevedeva uno specifico obbligo di attivazione in capo all'acquirente, come successivamente disposto, bensì poneva l'adempimento di trascrizione in capo alla parte interessata. In assenza di un onere specifico, al momento del perfezionamento della vendita, previsto esclusivamente con la successiva normativa di settore, non può invocarsi la disciplina successivamente vigente.
Va tuttavia precisato che, ai fini delle formalità previste dalla legge per assicurare la conoscenza anche in capo a terzi dell'utilizzatore del veicolo, è necessario essere in possesso dei documenti identificativi dello stesso, in particolare della dichiarazione di vendita e dei titoli di proprietà in originale.
Va a tal fine esaminata la domanda riconvenzionale, spiegata dall'appellante nel primo grado di giudizio e riproposta nel gravame, in ordine alla violazione dell'art. 1477, comma 3, cc..
Invero, l'appellante sostiene di avere ricevuto la sola copia del libretto di circolazione e di non aver potuto pertanto procedere alla trascrizione.
La consegna del libretto di circolazione è invece una risultanza che il giudice di prime cure ha considerato essere provata perché non contestata ed emersa nel corso dell'istruttoria.
Invero, in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l'odierno appellante, spiegando anche domanda riconvenzionale sul punto, affermava (cfr. pag. 4) che “gli alienanti, al contrario, si sono limitati ad incassare le somme suindicate, senza mai provvedere durante i moltissimi anni trascorsi dalla compravendita a consegnare, come avrebbero dovuto, i titoli ed i documenti in originale relativi alla proprietà ed all'uso del bene alienato”.
Ha errato, dunque, il primo giudice a ritenere non contestata la avvenuta consegna di quanto necessario per procedere alla richiesta formalità, atteso che anche dalle prove documentali assunte nel giudizio non è emersa la presenza dell'originale della carta di circolazione.
Ciò si desume tanto dalle prove documentali (cfr. verbale CC in atti “circolava col veicolo sopra indicato, senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità verso terzi, risulta inesistente. Il veicolo di cui non (aggiunta) viene trattenuto il documento di circolazione, perché sprovvisto”) tanto dalle prove orali (cfr. teste , che riporta quanto gli sarebbe stato comunicato dall'attore ma contra Tes_1
se, con la conseguenza che ben può tale prova essere utile a ritenere fondata l'eccezione di inadempimento e la relativa domanda riconvenzionale).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie la testimonianza de relato ex parte actoris ben può essere vagliata positivamente, essendo riscontrata nel verbale prodotto in atti;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013: La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità.).
Il verbale, fa notoriamente fede fino a querela di falso dei fatti compiuti alla presenza dei verbalizzanti, che nella specie hanno attestato che il veicolo era sprovvisto del documento di circolazione, riferendosi ovviamente all'assenza dell'originale.
Occorre analizzare altresì le ulteriori risultanze della prova orale al fine di verificare se sia emersa tale consegna, trattandosi di fatto specificamente contestato, come già rilevato.
All'udienza del 5.11.2013 il convenuto ha reso il deferito interrogatorio formale, negando la Pt_1
sola circostanza relativa alla consegna della documentazione in originale, precisando che la stessa gli veniva consegnata solo in copia.
Parimenti veniva deferito interrogatorio formale alla parte attrice, odierna appellata, sulla consegna della documentazione in originale, la quale non compariva a renderlo.
Orbene, in presenza della contestazione della consegna degli originali, la mancata comparizione a rendere il deferito interrogatorio consente di ritenere ammessa tale circostanza da parte dei , di CP_1
talché deve ritenersi fondata la relativa eccezione di inadempimento per mancata consegna della documentazione.
Nemmeno la prova resa in altro procedimento e richiamata in sentenza consente di ritenere provata la consegna della documentazione in originale, posto che ivi si legge che:
pagina 8 di 10 Tale teste assunto in un diverso procedimento nulla dice se non che gli attori consegnavano “il tutto”, senza ben chiarire se la documentazione fosse o meno in originale.
Orbene alla luce dell'esame del materiale probatorio in atti, emerge chiaramente l'inadempimento della parte appellata per l'omessa consegna dei titoli in originale, che impone di dichiarare risolto il contratto di compravendita per inadempimento del venditore.
L'appellante afferma di aver più volte richiesto il rilascio della necessaria documentazione al fine di addivenire al completamento, mediante trascrizione al P.R.A., della pratica di vendita del veicolo;
a fronte di ciò non vi è idonea prova della consegna della documentazione in originale e della dichiarazione di avvenuta compravendita, per poter eseguire detta formalità.
Si veda sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5786 del 22/06/1996 e Sez. 2, Sentenza n. 1472 del
22/02/1999: “Ai sensi dell'art. 1477 comma terzo cod. civ., il venditore di un bene iscritto in pubblici registri è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre”.
A tanto consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione.
La domanda di danno vii proposta, tuttavia, non può essere accolta, atteso che è parimenti emerso dall'istruttoria, per stessa confessione del , che lo stesso abbia utilizzato l'automezzo, peraltro Pt_1 essendo emerso dall'esame testimoniale che lo stesso lo abbia utilizzato illegittimamente nonostante pagina 9 di 10 non avesse con sé la documentazione, né copertura assicurativa, il che non consente di ritenere risarcibile i danni lamentati dall'appellante, né di accogliere la domanda restitutoria.
In definitiva, va accolto per quanto di ragione l'appello proposto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda attorea ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va dichiarato risolto il contratto di compravendita dedotto in lite, con rigetto di ogni altra domanda.
§ La soccombenza parziale è una circostanza che consente la compensazione integrale delle spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.78/18 della Corte Costituzionale.
Ed invero, si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del
29/10/2019 a mente del quale: In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. È possibile, pertanto compensare anche le spese del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a riforma della sentenza di primo grado n. 15 del 2016 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea proposta in primo grado;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto in lite per l'inadempimento della parte appellata;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
AVELLINO, 15 aprile 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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