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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N.49 25124 Brescia BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259006224191-000 IVA-ALIQUOTE 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220070021908880000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220070021908880000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220070021908880000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090004381679000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090004381679000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090044504513000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100046788248000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100046788248000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130003985347000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130014679236000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130014679236000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140004217325000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140018757972000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140018757972000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140018757972000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150004927239000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150011307948000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180004597438000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02220259006224191, dell'importo complessivo di Euro 102.119,43, deducendo, in sintesi: l'inesistenza/ nullità della notifica dell'intimazione; la nullità/annullabilità degli atti presupposti per asserita carenza di poteri dirigenziali in capo ai sottoscrittori/deleganti; la violazione degli obblighi motivazionali e di allegazione degli atti richiamati;
la carenza di motivazione in punto interessi e oneri di riscossione;
la decadenza ex art. 25
DPR 602/1973; la prescrizione dei crediti, asseritamente quinquennale, per mancanza di atti interruttivi. Ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure rivolte ai ruoli/atti dell'ente impositore e chiedendo, in subordine,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando la regolare notifica delle cartelle sottese e la presenza di molteplici atti interruttivi (intimazioni, atti di pignoramento presso terzi), oltre alla correttezza del modello e del contenuto dell'intimazione impugnata.
Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, all'udienza del 30.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile in quanto rivolto contro un atto espressamente impugnabile;
resta, tuttavia, fermo che l'intimazione di pagamento, quando segue atti impositivi o di riscossione divenuti definitivi, è sindacabile nei limiti dei vizi propri, salva l'ipotesi – che va rigorosamente verificata in concreto – in cui il contribuente alleghi e dimostri di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con l'atto successivo. La resistente ha richiamato, sul punto, l'orientamento secondo cui l'intimazione non integra un nuovo atto impositivo e che le questioni afferenti gli atti presupposti non possono essere riproposte se non nei limiti anzidetti.
Quanto al primo motivo, la doglianza di inesistenza della notifica dell'intimazione non è fondata. Dallo stesso ricorso risulta che l'intimazione è stata ricevuta il 17.06.2025; la contestazione viene costruita sul presupposto che la notifica sarebbe stata eseguita “direttamente” dall'ente della riscossione senza l'ausilio dei soggetti indicati dall'art. 26 DPR 602/1973.
La tesi non persuade: la disciplina della notifica degli atti della riscossione contempla modalità che non richiedono necessariamente l'intermediazione di ufficiali della riscossione o messi notificatori, e, soprattutto, nella presente sede la resistente ha allegato e documentato modalità e cronologia delle notifiche, rappresentando che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo posta con consegna a persona di famiglia in data 17.06.2025.
Ne consegue che il prospettato vizio radicale dell'atto impugnato non è ravvisabile.
Le censure inerenti la pretesa carenza di potere/qualifica del sottoscrittore degli atti presupposti (ruoli e/o atti dell'ente impositore) sono, in primo luogo, formulate in termini generici e senza un supporto istruttorio specifico;
inoltre, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a contestazioni che investono la formazione del ruolo e l'esercizio del potere impositivo, chiedendo l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
In ogni caso, la resistente ha richiamato l'orientamento per cui il ruolo è assistito da presunzione di legittimità
e le doglianze sulla sottoscrizione/validazione non possono esaurirsi in contestazioni astratte, dovendo il contribuente allegare elementi concreti (anche mediante accesso agli atti).
Nel perimetro del presente giudizio, e alla luce della documentazione e delle difese complessive, tali censure non conducono all'annullamento dell'intimazione impugnata.
Non è fondata neppure la doglianza di nullità per mancata allegazione degli atti prodromici richiamati. Il ricorrente lamenta, in particolare, l'omessa allegazione di atti presupposti (avvisi/cartelle) e la conseguente violazione degli obblighi motivazionali.
Tuttavia, la resistente ha rappresentato – con indicazione puntuale delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti di riscossione – che gli atti presupposti sono stati portati a conoscenza del contribuente e che l'intimazione segue una catena procedimentale già comunicata, in cui l'atto successivo richiama quanto già intimato e quantifica gli accessori.
In tale contesto non ricorre l'ipotesi in cui l'intimazione costituisca il primo atto conoscitivo della pretesa.
Parimenti infondata è la censura sulla motivazione in punto interessi e oneri di riscossione. Il ricorrente sostiene che l'intimazione indicherebbe solo importi complessivi senza esplicitare basi di calcolo, aliquote e percentuali, invocando un difetto di intelligibilità.
La resistente ha richiamato, da un lato, la natura vincolata del modello di intimazione e, dall'altro, l'indirizzo per cui, quando l'atto segue un precedente che ha già determinato il “quantum” e l'an debeatur, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli accessori;
ove invece si richiedano per la prima volta interessi, è sufficiente indicare base normativa, decorrenza e tipologia, senza necessità di specificare i singoli saggi periodici e le modalità di calcolo analitiche.
Con riguardo all'aggio/oneri, la resistente ha evidenziato la predeterminazione legale del compenso di riscossione e la sufficienza del richiamo normativo.
Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, non sia dimostrata una carenza motivazionale tale da impedire al contribuente la comprensione della pretesa, anche considerato che l'intimazione impugnata si colloca a valle di atti già notificati.
Quanto, in ultimo, alle eccezioni di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 e di prescrizione vi è da dire che le stesse non sono allo stesso modo accoglibili. La resistente ha depositato una ricostruzione analitica delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti di riscossione (intimazioni e pignoramenti presso terzi), evidenziando la presenza di plurimi atti interruttivi, tra cui, in particolare, atti del 2022, del 2023 e pignoramenti notificati nel dicembre 2023, sino all'intimazione impugnata del 17.06.2025.
Ne consegue che, anche a voler ragionare, in astratto, sul termine quinquennale invocato dal ricorrente per alcune componenti (sanzioni/interessi), non risulta maturato alcun periodo utile ininterrotto idoneo a fondare la prescrizione;
quanto alla decadenza, il ricorrente non fornisce specifica dimostrazione del superamento dei termini, a fronte della documentazione difensiva della resistente sulla tempestività delle notifiche rispetto ai ruoli consegnati.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 3.962, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dell'Agenzia resistente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
PERINI LORENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N.49 25124 Brescia BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259006224191-000 IVA-ALIQUOTE 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220070021908880000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220070021908880000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220070021908880000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090004381679000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090004381679000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220090044504513000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100046788248000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220100046788248000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220110037562934000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130003985347000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130014679236000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220130014679236000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140004217325000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140018757972000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140018757972000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140018757972000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150004927239000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150011307948000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180004597438000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02220259006224191, dell'importo complessivo di Euro 102.119,43, deducendo, in sintesi: l'inesistenza/ nullità della notifica dell'intimazione; la nullità/annullabilità degli atti presupposti per asserita carenza di poteri dirigenziali in capo ai sottoscrittori/deleganti; la violazione degli obblighi motivazionali e di allegazione degli atti richiamati;
la carenza di motivazione in punto interessi e oneri di riscossione;
la decadenza ex art. 25
DPR 602/1973; la prescrizione dei crediti, asseritamente quinquennale, per mancanza di atti interruttivi. Ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure rivolte ai ruoli/atti dell'ente impositore e chiedendo, in subordine,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando la regolare notifica delle cartelle sottese e la presenza di molteplici atti interruttivi (intimazioni, atti di pignoramento presso terzi), oltre alla correttezza del modello e del contenuto dell'intimazione impugnata.
Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, all'udienza del 30.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile in quanto rivolto contro un atto espressamente impugnabile;
resta, tuttavia, fermo che l'intimazione di pagamento, quando segue atti impositivi o di riscossione divenuti definitivi, è sindacabile nei limiti dei vizi propri, salva l'ipotesi – che va rigorosamente verificata in concreto – in cui il contribuente alleghi e dimostri di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con l'atto successivo. La resistente ha richiamato, sul punto, l'orientamento secondo cui l'intimazione non integra un nuovo atto impositivo e che le questioni afferenti gli atti presupposti non possono essere riproposte se non nei limiti anzidetti.
Quanto al primo motivo, la doglianza di inesistenza della notifica dell'intimazione non è fondata. Dallo stesso ricorso risulta che l'intimazione è stata ricevuta il 17.06.2025; la contestazione viene costruita sul presupposto che la notifica sarebbe stata eseguita “direttamente” dall'ente della riscossione senza l'ausilio dei soggetti indicati dall'art. 26 DPR 602/1973.
La tesi non persuade: la disciplina della notifica degli atti della riscossione contempla modalità che non richiedono necessariamente l'intermediazione di ufficiali della riscossione o messi notificatori, e, soprattutto, nella presente sede la resistente ha allegato e documentato modalità e cronologia delle notifiche, rappresentando che l'intimazione impugnata è stata notificata a mezzo posta con consegna a persona di famiglia in data 17.06.2025.
Ne consegue che il prospettato vizio radicale dell'atto impugnato non è ravvisabile.
Le censure inerenti la pretesa carenza di potere/qualifica del sottoscrittore degli atti presupposti (ruoli e/o atti dell'ente impositore) sono, in primo luogo, formulate in termini generici e senza un supporto istruttorio specifico;
inoltre, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a contestazioni che investono la formazione del ruolo e l'esercizio del potere impositivo, chiedendo l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.
In ogni caso, la resistente ha richiamato l'orientamento per cui il ruolo è assistito da presunzione di legittimità
e le doglianze sulla sottoscrizione/validazione non possono esaurirsi in contestazioni astratte, dovendo il contribuente allegare elementi concreti (anche mediante accesso agli atti).
Nel perimetro del presente giudizio, e alla luce della documentazione e delle difese complessive, tali censure non conducono all'annullamento dell'intimazione impugnata.
Non è fondata neppure la doglianza di nullità per mancata allegazione degli atti prodromici richiamati. Il ricorrente lamenta, in particolare, l'omessa allegazione di atti presupposti (avvisi/cartelle) e la conseguente violazione degli obblighi motivazionali.
Tuttavia, la resistente ha rappresentato – con indicazione puntuale delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti di riscossione – che gli atti presupposti sono stati portati a conoscenza del contribuente e che l'intimazione segue una catena procedimentale già comunicata, in cui l'atto successivo richiama quanto già intimato e quantifica gli accessori.
In tale contesto non ricorre l'ipotesi in cui l'intimazione costituisca il primo atto conoscitivo della pretesa.
Parimenti infondata è la censura sulla motivazione in punto interessi e oneri di riscossione. Il ricorrente sostiene che l'intimazione indicherebbe solo importi complessivi senza esplicitare basi di calcolo, aliquote e percentuali, invocando un difetto di intelligibilità.
La resistente ha richiamato, da un lato, la natura vincolata del modello di intimazione e, dall'altro, l'indirizzo per cui, quando l'atto segue un precedente che ha già determinato il “quantum” e l'an debeatur, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli accessori;
ove invece si richiedano per la prima volta interessi, è sufficiente indicare base normativa, decorrenza e tipologia, senza necessità di specificare i singoli saggi periodici e le modalità di calcolo analitiche.
Con riguardo all'aggio/oneri, la resistente ha evidenziato la predeterminazione legale del compenso di riscossione e la sufficienza del richiamo normativo.
Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, non sia dimostrata una carenza motivazionale tale da impedire al contribuente la comprensione della pretesa, anche considerato che l'intimazione impugnata si colloca a valle di atti già notificati.
Quanto, in ultimo, alle eccezioni di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 e di prescrizione vi è da dire che le stesse non sono allo stesso modo accoglibili. La resistente ha depositato una ricostruzione analitica delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti di riscossione (intimazioni e pignoramenti presso terzi), evidenziando la presenza di plurimi atti interruttivi, tra cui, in particolare, atti del 2022, del 2023 e pignoramenti notificati nel dicembre 2023, sino all'intimazione impugnata del 17.06.2025.
Ne consegue che, anche a voler ragionare, in astratto, sul termine quinquennale invocato dal ricorrente per alcune componenti (sanzioni/interessi), non risulta maturato alcun periodo utile ininterrotto idoneo a fondare la prescrizione;
quanto alla decadenza, il ricorrente non fornisce specifica dimostrazione del superamento dei termini, a fronte della documentazione difensiva della resistente sulla tempestività delle notifiche rispetto ai ruoli consegnati.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 3.962, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dell'Agenzia resistente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brescia il 30.1.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro