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Articolo 3 della Legge 7 gennaio 1992, n. 19
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Legge 7 gennaio 1992, n. 19
Articolo 3 della Legge 7 gennaio 1992, n. 19
Versione
24 gennaio 1992
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992
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