Art. 19-ter. (( (Diritti di segreteria) )) (( 1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , come modificata dall' articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , sono cosi' modificati:
a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento. ))
a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento. ))