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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 940/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 1604/2023 pubblicata il 12/06/2023 tra
(avv. DE LUCA NICOLA) Parte_1 contro
(avv. Controparte_1
LI AS )
Sentito il Consigliere istruttore, all'udienza del 24.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' , in persona del Direttore Generale Parte_2
e legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio la Controparte_2
esponendo che:
- in data 05.08.2011 aveva stipulato con la il contratto n. ITOMM1100739 Controparte_2
“a copertura dei rischi da responsabilità verso terzi e verso prestatori d'opera”, con decorrenza dall'1.7.2011 al 30.06.2014;
pagina 1 di 5 - con nota prot. AG/00000218 del 10.01.2012 era pervenuta all' di Controparte_3 Pt_2
una formale richiesta di risarcimento da parte di e , in proprio Parte_3 Parte_4
e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori per danni occorsi all'interno dell'azienda;
- aveva appreso, successivamente a detta richiesta, della pendenza dinanzi al Tribunale di Foggia del procedimento penale iscritto al n. 17212/09 RGNR – 1129/12 RG TRIB a carico di un medico della struttura sanitaria, Dott. , relativo ai fatti oggetto della suddetta richiesta risarcitoria;
Pt_5
- in data 18.01.2012 aveva tempestivamente fatto denuncia alla propria compagnia assicurativa mentre il medico interessato, Dott. , aveva chiesto all' il patrocinio legale Pt_1 Pt_5 CP_1
ex art. 25 CCNL dirigenza medica per le attività processuali da svolgersi;
- con determinazione del 06.11.2012 era stato nominato per la difesa dell' - citata quale CP_1
responsabile civile del procedimento penale sopra indicato - l'Avv. Prof Giacomo Porcelli, con oneri a carico dell' come da previsioni della polizza assicurativa de qua;
Pt_1
f) con nota del 21.06.2016 la aveva eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. Pt_1
8, 21, 23.12 e 23.6 del contratto di assicurazione dichiarando di non essere, dunque, tenuta a prestare la garanzia;
g) all'esito dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, essa attrice aveva definito transattivamente la controversia, con riserva di agire in regresso nei confronti della compagnia di assicurazione;
h) in esecuzione alla delibera del Direttore Generale degli Ospedali n. 284 del 15.06.2017, CP_1
aveva provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 1.300.00,00 in favore dei danneggiati, nonché della somma di € 25.147,51 per i compensi professionali del proprio difensore, Avv. Giacomo
Porcelli.
Chiedeva accertarsi l'operatività della polizza a copertura dei rischi da responsabilità verso terzi e verso prestatori d'opera, di cui al contratto avente il n. ITOMM1100739, con decorrenza 1.7.2011 e scadenza
30.6.2014, stipulato in data 5.8.2011 con la con condanna di Controparte_4 quest'ultima al pagamento della complessiva somma di € 1.325.147,51, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva la compagnia assicuratrice convenuta eccependo l'inoperatività della polizza n.
ITOMM1100739 per le seguenti ragioni:
a) ai sensi degli artt. 21 e 23.12 del relativo capitolato speciale, il sequestro della cartella clinica eseguito su ordine del P.M. nel febbraio 2010, nell'ambito del procedimento penale n. 17212/09
RGNR – ovvero più di un anno prima della decorrenza degli effetti del contratto – integrerebbe una richiesta di risarcimento ai sensi del capitolato speciale medesimo, che tale definisce pagina 2 di 5 “Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni, istanza di mediazione e di avvio di inchiesta giudiziaria inviata all'Assicurato da ; Pt_6
b) per preventiva conoscenza del sinistro ai sensi dell'art.23.6 del capitolato speciale, a mente del quale “Dall'assicurazione RCT e RCO sono esclusi i danni: … … conseguenti a fatti noti”.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1604/2023 pubblicata il 12/06/2023, accoglieva la domanda e condannava la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore a pagare in favore dell' Parte_2
e per le causali di cui in narrativa, la complessiva somma di € 1.325.147,51, oltre agli
[...] interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese.
Argomentava la piena operatività della polizza valorizzando le risultanze documentali in atti da cui emergeva che:
a) la aveva avuto piena e tempestiva conoscenza del sinistro con la Controparte_2
denuncia inviatale con raccomandata del 18/1/2012;
b) aveva preso in carico il sinistro, provvedendo anche alla nomina del difensore per l'
[...]
citata nel giudizio penale iscritto al n. 1129/12 RG TRIB in qualità di responsabile civile;
CP_1
c) aveva gestito il sinistro per quattro anni, eccependo l'inoperatività soltanto nel 2016, quindi ben oltre il termine perentorio contrattualmente pattuito.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la lamentando, con un Controparte_2
unico motivo, un'erronea interpretazione del contratto.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'operatività della polizza assicurativa sulla base di una errata lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese.
Si è costituita l'azienda contestando la Parte_2
fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Ed invero, ai sensi dell'art. 20 A) del contratto “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi”.
Il successivo art. 21, recita: “La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 00.01 Parte_7 dell'1.7.2011 alle ore 24.00 del 30.06.2014 purchè siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data ma non prima del 30.06.2001”.
pagina 3 di 5 Ai sensi del par. 23.12 del capitolato sono escluse dalla polizza le “richieste di risarcimento” note al
Contraente al momento della decorrenza della polizza
Il tenore della norma è chiaro e non consente di aderire all'assunto di parte appellante secondo cui l'ordine di esibizione da parte del PM in data 09.02.2010 (dunque, prima della stipula del contratto) all'AOU un ordine di esibizione di atti e documenti (ex art. 256 c.p.p.) relativo alla consegna della documentazione sanitaria riguardante i fatti di cui è causa integrerebbe già una richiesta di risarcimento.
Il predetto ordine di esibizione, peraltro, va doverosamente contestualizzato nell'ambito della fase procedimentale delle indagini preliminari non destinata univocamente o automaticamente ad esitare nella fase processuale del giudizio.
Secondo l'appellante l'ente era a conoscenza dei fatti oggetto di causa sin dal momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, ove solo si osservi che nel febbraio 2010 all'ente era stato notificato l'ordine del P.M. di sequestro della documentazione medica relativa al ricovero, alla degenza nonché agli accertamenti diagnostici relativi a e . Parte_4 Parte_8
L'assunto non è condivisibile poiché mira ad equiparare la formale richiesta di risarcimento ai fatti occorsi all'interno dell'azienda che non necessariamente erano destinati a fondare una richiesta risarcitoria per responsabilità professionale da colpa medica.
Proprio perché la polizza definisce quale richiesta di risarcimento “Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni, istanza di mediazione e di avvio di inchiesta giudiziaria inviata all'Assicurato da
(come rimarcato al par. 24 dell'atto di appello) non è possibile condividere le conclusioni di Pt_6
parte appellante secondo cui il sequestro della cartella clinica su ordine del P.M. nel febbraio 2010 integrerebbe una richiesta di risarcimento ai sensi del contratto di assicurazione.
Lo stesso dicasi per la delega di indagini ex art. 370 c.p.p del 09.02.2010 a cui non può essere riconosciuta alcuna valenza univocamente sintomatica dello sviluppo della fase investigativa in senso sfavorevole alla parte appellata.
Peraltro, dalla lettura dell'atto si evince il tenore meramente esplorativo dello stesso mirato all'individuazione del personale, medico e paramedico, che ha compilato le cartelle cliniche, all'acquisizione della documentazione sanitaria nonché all'identificazione dei medici e dell'attività prestata nei confronti dei pazienti.
Medesima valenza probatoria assume il conferimento di CT da parte del PM in data 27.04.2010, mirato ad accertare, sulla base della documentazione acquisita, la sussistenza di violazioni e gli autori delle stesse.
pagina 4 di 5 Anzi, proprio da una lettura organica dei sopra menzionati atti di indagine, si delinea con chiarezza l'adozione degli stessi in un' epoca in cui non era ancora configurabile e quindi ascrivibile alcuna responsabilità, ben potendo l'attività di indagine avviata dal PM sfociare in una richiesta di archiviazione.
I predetti atti, quindi, né singolarmente né unitariamente considerati non possono essere equiparati ad una richiesta di risarcimento.
Inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1491/2018 che ha ricompreso nella nozione di richiesta di risarcimento anche una comunicazione contenente l'indicazione della pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato o dei suoi dipendenti;
circostanza, questa, pacificamente non ricorrente nel caso di specie.
Per tali ragioni non è possibile ravvisare alcun profilo di dolo e/o colpa grave in capo alla parte assicurata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€1.325.147,51 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la riduzione delle questioni rispetto a quelle trattate in primo grado ).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1604/2023 pubblicata Controparte_2
il 12/06/2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' Parte_2
delle spese del grado che liquida in € 17.002,00 oltre rsf 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 940/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 1604/2023 pubblicata il 12/06/2023 tra
(avv. DE LUCA NICOLA) Parte_1 contro
(avv. Controparte_1
LI AS )
Sentito il Consigliere istruttore, all'udienza del 24.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' , in persona del Direttore Generale Parte_2
e legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio la Controparte_2
esponendo che:
- in data 05.08.2011 aveva stipulato con la il contratto n. ITOMM1100739 Controparte_2
“a copertura dei rischi da responsabilità verso terzi e verso prestatori d'opera”, con decorrenza dall'1.7.2011 al 30.06.2014;
pagina 1 di 5 - con nota prot. AG/00000218 del 10.01.2012 era pervenuta all' di Controparte_3 Pt_2
una formale richiesta di risarcimento da parte di e , in proprio Parte_3 Parte_4
e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori per danni occorsi all'interno dell'azienda;
- aveva appreso, successivamente a detta richiesta, della pendenza dinanzi al Tribunale di Foggia del procedimento penale iscritto al n. 17212/09 RGNR – 1129/12 RG TRIB a carico di un medico della struttura sanitaria, Dott. , relativo ai fatti oggetto della suddetta richiesta risarcitoria;
Pt_5
- in data 18.01.2012 aveva tempestivamente fatto denuncia alla propria compagnia assicurativa mentre il medico interessato, Dott. , aveva chiesto all' il patrocinio legale Pt_1 Pt_5 CP_1
ex art. 25 CCNL dirigenza medica per le attività processuali da svolgersi;
- con determinazione del 06.11.2012 era stato nominato per la difesa dell' - citata quale CP_1
responsabile civile del procedimento penale sopra indicato - l'Avv. Prof Giacomo Porcelli, con oneri a carico dell' come da previsioni della polizza assicurativa de qua;
Pt_1
f) con nota del 21.06.2016 la aveva eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. Pt_1
8, 21, 23.12 e 23.6 del contratto di assicurazione dichiarando di non essere, dunque, tenuta a prestare la garanzia;
g) all'esito dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, essa attrice aveva definito transattivamente la controversia, con riserva di agire in regresso nei confronti della compagnia di assicurazione;
h) in esecuzione alla delibera del Direttore Generale degli Ospedali n. 284 del 15.06.2017, CP_1
aveva provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 1.300.00,00 in favore dei danneggiati, nonché della somma di € 25.147,51 per i compensi professionali del proprio difensore, Avv. Giacomo
Porcelli.
Chiedeva accertarsi l'operatività della polizza a copertura dei rischi da responsabilità verso terzi e verso prestatori d'opera, di cui al contratto avente il n. ITOMM1100739, con decorrenza 1.7.2011 e scadenza
30.6.2014, stipulato in data 5.8.2011 con la con condanna di Controparte_4 quest'ultima al pagamento della complessiva somma di € 1.325.147,51, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva la compagnia assicuratrice convenuta eccependo l'inoperatività della polizza n.
ITOMM1100739 per le seguenti ragioni:
a) ai sensi degli artt. 21 e 23.12 del relativo capitolato speciale, il sequestro della cartella clinica eseguito su ordine del P.M. nel febbraio 2010, nell'ambito del procedimento penale n. 17212/09
RGNR – ovvero più di un anno prima della decorrenza degli effetti del contratto – integrerebbe una richiesta di risarcimento ai sensi del capitolato speciale medesimo, che tale definisce pagina 2 di 5 “Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni, istanza di mediazione e di avvio di inchiesta giudiziaria inviata all'Assicurato da ; Pt_6
b) per preventiva conoscenza del sinistro ai sensi dell'art.23.6 del capitolato speciale, a mente del quale “Dall'assicurazione RCT e RCO sono esclusi i danni: … … conseguenti a fatti noti”.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1604/2023 pubblicata il 12/06/2023, accoglieva la domanda e condannava la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore a pagare in favore dell' Parte_2
e per le causali di cui in narrativa, la complessiva somma di € 1.325.147,51, oltre agli
[...] interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese.
Argomentava la piena operatività della polizza valorizzando le risultanze documentali in atti da cui emergeva che:
a) la aveva avuto piena e tempestiva conoscenza del sinistro con la Controparte_2
denuncia inviatale con raccomandata del 18/1/2012;
b) aveva preso in carico il sinistro, provvedendo anche alla nomina del difensore per l'
[...]
citata nel giudizio penale iscritto al n. 1129/12 RG TRIB in qualità di responsabile civile;
CP_1
c) aveva gestito il sinistro per quattro anni, eccependo l'inoperatività soltanto nel 2016, quindi ben oltre il termine perentorio contrattualmente pattuito.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la lamentando, con un Controparte_2
unico motivo, un'erronea interpretazione del contratto.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'operatività della polizza assicurativa sulla base di una errata lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese.
Si è costituita l'azienda contestando la Parte_2
fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Ed invero, ai sensi dell'art. 20 A) del contratto “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi”.
Il successivo art. 21, recita: “La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 00.01 Parte_7 dell'1.7.2011 alle ore 24.00 del 30.06.2014 purchè siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data ma non prima del 30.06.2001”.
pagina 3 di 5 Ai sensi del par. 23.12 del capitolato sono escluse dalla polizza le “richieste di risarcimento” note al
Contraente al momento della decorrenza della polizza
Il tenore della norma è chiaro e non consente di aderire all'assunto di parte appellante secondo cui l'ordine di esibizione da parte del PM in data 09.02.2010 (dunque, prima della stipula del contratto) all'AOU un ordine di esibizione di atti e documenti (ex art. 256 c.p.p.) relativo alla consegna della documentazione sanitaria riguardante i fatti di cui è causa integrerebbe già una richiesta di risarcimento.
Il predetto ordine di esibizione, peraltro, va doverosamente contestualizzato nell'ambito della fase procedimentale delle indagini preliminari non destinata univocamente o automaticamente ad esitare nella fase processuale del giudizio.
Secondo l'appellante l'ente era a conoscenza dei fatti oggetto di causa sin dal momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, ove solo si osservi che nel febbraio 2010 all'ente era stato notificato l'ordine del P.M. di sequestro della documentazione medica relativa al ricovero, alla degenza nonché agli accertamenti diagnostici relativi a e . Parte_4 Parte_8
L'assunto non è condivisibile poiché mira ad equiparare la formale richiesta di risarcimento ai fatti occorsi all'interno dell'azienda che non necessariamente erano destinati a fondare una richiesta risarcitoria per responsabilità professionale da colpa medica.
Proprio perché la polizza definisce quale richiesta di risarcimento “Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni, istanza di mediazione e di avvio di inchiesta giudiziaria inviata all'Assicurato da
(come rimarcato al par. 24 dell'atto di appello) non è possibile condividere le conclusioni di Pt_6
parte appellante secondo cui il sequestro della cartella clinica su ordine del P.M. nel febbraio 2010 integrerebbe una richiesta di risarcimento ai sensi del contratto di assicurazione.
Lo stesso dicasi per la delega di indagini ex art. 370 c.p.p del 09.02.2010 a cui non può essere riconosciuta alcuna valenza univocamente sintomatica dello sviluppo della fase investigativa in senso sfavorevole alla parte appellata.
Peraltro, dalla lettura dell'atto si evince il tenore meramente esplorativo dello stesso mirato all'individuazione del personale, medico e paramedico, che ha compilato le cartelle cliniche, all'acquisizione della documentazione sanitaria nonché all'identificazione dei medici e dell'attività prestata nei confronti dei pazienti.
Medesima valenza probatoria assume il conferimento di CT da parte del PM in data 27.04.2010, mirato ad accertare, sulla base della documentazione acquisita, la sussistenza di violazioni e gli autori delle stesse.
pagina 4 di 5 Anzi, proprio da una lettura organica dei sopra menzionati atti di indagine, si delinea con chiarezza l'adozione degli stessi in un' epoca in cui non era ancora configurabile e quindi ascrivibile alcuna responsabilità, ben potendo l'attività di indagine avviata dal PM sfociare in una richiesta di archiviazione.
I predetti atti, quindi, né singolarmente né unitariamente considerati non possono essere equiparati ad una richiesta di risarcimento.
Inconferente è il richiamo alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1491/2018 che ha ricompreso nella nozione di richiesta di risarcimento anche una comunicazione contenente l'indicazione della pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato o dei suoi dipendenti;
circostanza, questa, pacificamente non ricorrente nel caso di specie.
Per tali ragioni non è possibile ravvisare alcun profilo di dolo e/o colpa grave in capo alla parte assicurata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€1.325.147,51 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la riduzione delle questioni rispetto a quelle trattate in primo grado ).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1604/2023 pubblicata Controparte_2
il 12/06/2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' Parte_2
delle spese del grado che liquida in € 17.002,00 oltre rsf 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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