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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20621/2023 vertente
TRA
nato/a il 11/11/1991, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to PELOSI GIULIO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti GAMBINO ARMANDO e GIANLUCA CP_1
TELLONE
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 9.11.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni “dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare ex R.D.L.
n. 1918/1937 e successive modifiche per il periodo dal 08.02.2023 al 19.04.2023, con conseguente condanna CP_ dell' al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda formulata, egli ha dedotto di essere iscritto nel registro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco con matricola n. 24346 quale lavoratore marittimo (piccolo di camera ) nel turno generale;
che a seguito di sbarco avvenuto in data 31.08.2022 presso il porto di Savona, egli era risultato affetto da lombalgia acuta persistente;
che la malattia (complementare), incardinata con prat. n. 2200450081 è stata CP_ denunciata in data 06.09.2022 all' nonché all'armatore ed è stata riconosciuta e corrisposta dall'apertura CP_ e sino al 7.02.2023; che è stata dichiarata guarita in data 19.04.2023; che l' a decorrere dal 08.02.2023 ha sospeso l'erogazione dell' indennità giornaliera di malattia senza notificare alcun provvedimento;
che a seguito di reiterate richieste ha appreso informalmente che la sospensione dei pagamenti delle malattie certificate ha riguardato quelle corredate di certificato medico cartaceo rilasciato in data successiva al giorno
24.01.2023; che l'indennità giornaliera lorda percepita per la malattia oggetto e corrisposta sino al 07.02.2023
è stata pari ad euro 144,48, come da prospetto di pagamento allegato;
che pertanto l'indennità giornaliera da corrispondersi, è pari ad euro 11.269,60 (euro 144,48 x 70 giorni (dal 08.02.2023 al 19.04.2023 ). Egli ha rappresentato le ragioni a fondamento dell'azione e ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_ L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto la correttezza nel merito del proprio operato ed ha chiesto di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 29.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili ragioni giuridiche della decisione di cui a precedente conforme pronuncia di questo Tribunale n. 2795/2024, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, CP_ n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi.
CP_ Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo dal
08.02.2023 al 19.04.2023 si fonda sia sull'assenza della certificazione medico legale da parte dei medici CP_ S.A.S.N. e sul mancato invio telematico della certificazione di malattia. In altri termini l' ritiene che tali certificazioni non sono idonee ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia in primis per la dicitura sopra riportata “INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLO STATO DI SALUTE” ed inoltre perchè la certificazione di malattia vada trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, la ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN dott. Per_1 recanti la dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici Sasn preposti alla certificazione
[...] medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M.
22/02/1984) NB. Il personale marittimo che sbarca per fine rapporto di lavoro, NON ha lo stato giuridico di lavoratore dipendente, pertanto ai sensi del Decreto Brunetta, il Medico di Medicina Generale NON può certificare la malattia al fine di relativa indennità economica. La problematica è all'attenzione del Tribunale
Amministrativo”.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di CP_ salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal dott. , qualificatosi medico di base, appartenente al SSN, Persona_1 contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetta la ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia CP_ nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Preme evidenziare che l' non ha contestato in giudizio la provenienza tali certificazioni;
circa la contestazione contenuta in memoria secondo cui la domanda avanzata dal marittimo andava respinta attesa la incongruità della prognosi, di durata evidentemente eccessiva, rispetto alla patologia lamentata dal ricorrente, essa non può avere serio seguito nell'odierno giudizio, considerato che tale valutazione avrebbe dovuto essere compiuta già nella sede amministrativa da parte dell' e sancita un provvedimento espresso di reiezione , mentre CP_2 CP_ nell'odierna vicenda l' ha proceduto ad una sospensione di fatto giammai comunicando le motivazioni CP_ tale provvedimento ( d'altrocanto l' stesso in memoria di costituzione deduce che sovente è accaduto che CP_ il Centro Medico Legale dell' esprima giudizio di non congruità tra diagnosi e prognosi; evidentemente non potendo produrre prova che tanto sia avvenuto nella fase amministrativa anche nella odierna vicenda).
CP_ La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall'
e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' non si riverbera sulla CP_2 CP_ negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, la ricorrente ha contabilizzato il suo credito e CP_ l' non ha mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e di conseguenza, va dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 11.269,44 dal CP_ 08.02.2023 al 19.04.2023, con la condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad CP_ euro 11.269,44 per il periodo dal 08.02.2023 al 19.04.2023, e per l'effetto, condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA,
CPA e rimborsi se dovuti con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 29.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20621/2023 vertente
TRA
nato/a il 11/11/1991, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to PELOSI GIULIO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti GAMBINO ARMANDO e GIANLUCA CP_1
TELLONE
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 9.11.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni “dichiarare il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare ex R.D.L.
n. 1918/1937 e successive modifiche per il periodo dal 08.02.2023 al 19.04.2023, con conseguente condanna CP_ dell' al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda formulata, egli ha dedotto di essere iscritto nel registro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco con matricola n. 24346 quale lavoratore marittimo (piccolo di camera ) nel turno generale;
che a seguito di sbarco avvenuto in data 31.08.2022 presso il porto di Savona, egli era risultato affetto da lombalgia acuta persistente;
che la malattia (complementare), incardinata con prat. n. 2200450081 è stata CP_ denunciata in data 06.09.2022 all' nonché all'armatore ed è stata riconosciuta e corrisposta dall'apertura CP_ e sino al 7.02.2023; che è stata dichiarata guarita in data 19.04.2023; che l' a decorrere dal 08.02.2023 ha sospeso l'erogazione dell' indennità giornaliera di malattia senza notificare alcun provvedimento;
che a seguito di reiterate richieste ha appreso informalmente che la sospensione dei pagamenti delle malattie certificate ha riguardato quelle corredate di certificato medico cartaceo rilasciato in data successiva al giorno
24.01.2023; che l'indennità giornaliera lorda percepita per la malattia oggetto e corrisposta sino al 07.02.2023
è stata pari ad euro 144,48, come da prospetto di pagamento allegato;
che pertanto l'indennità giornaliera da corrispondersi, è pari ad euro 11.269,60 (euro 144,48 x 70 giorni (dal 08.02.2023 al 19.04.2023 ). Egli ha rappresentato le ragioni a fondamento dell'azione e ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_ L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto la correttezza nel merito del proprio operato ed ha chiesto di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 29.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili ragioni giuridiche della decisione di cui a precedente conforme pronuncia di questo Tribunale n. 2795/2024, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, CP_ n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi.
CP_ Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo dal
08.02.2023 al 19.04.2023 si fonda sia sull'assenza della certificazione medico legale da parte dei medici CP_ S.A.S.N. e sul mancato invio telematico della certificazione di malattia. In altri termini l' ritiene che tali certificazioni non sono idonee ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia in primis per la dicitura sopra riportata “INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLO STATO DI SALUTE” ed inoltre perchè la certificazione di malattia vada trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, la ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN dott. Per_1 recanti la dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici Sasn preposti alla certificazione
[...] medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M.
22/02/1984) NB. Il personale marittimo che sbarca per fine rapporto di lavoro, NON ha lo stato giuridico di lavoratore dipendente, pertanto ai sensi del Decreto Brunetta, il Medico di Medicina Generale NON può certificare la malattia al fine di relativa indennità economica. La problematica è all'attenzione del Tribunale
Amministrativo”.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di CP_ salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal dott. , qualificatosi medico di base, appartenente al SSN, Persona_1 contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetta la ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia CP_ nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Preme evidenziare che l' non ha contestato in giudizio la provenienza tali certificazioni;
circa la contestazione contenuta in memoria secondo cui la domanda avanzata dal marittimo andava respinta attesa la incongruità della prognosi, di durata evidentemente eccessiva, rispetto alla patologia lamentata dal ricorrente, essa non può avere serio seguito nell'odierno giudizio, considerato che tale valutazione avrebbe dovuto essere compiuta già nella sede amministrativa da parte dell' e sancita un provvedimento espresso di reiezione , mentre CP_2 CP_ nell'odierna vicenda l' ha proceduto ad una sospensione di fatto giammai comunicando le motivazioni CP_ tale provvedimento ( d'altrocanto l' stesso in memoria di costituzione deduce che sovente è accaduto che CP_ il Centro Medico Legale dell' esprima giudizio di non congruità tra diagnosi e prognosi; evidentemente non potendo produrre prova che tanto sia avvenuto nella fase amministrativa anche nella odierna vicenda).
CP_ La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall'
e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' non si riverbera sulla CP_2 CP_ negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, la ricorrente ha contabilizzato il suo credito e CP_ l' non ha mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e di conseguenza, va dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 11.269,44 dal CP_ 08.02.2023 al 19.04.2023, con la condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad CP_ euro 11.269,44 per il periodo dal 08.02.2023 al 19.04.2023, e per l'effetto, condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA,
CPA e rimborsi se dovuti con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 29.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )