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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT ZI Presidente
Dr. FI BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4172/2025, vertente
TRA
OLA DE IR (FR), 17/10/1978), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. LIPARA IA NA;
E
(OM (RM), 06/02/1979), con il patrocinio dell'avv. LIPARA CP_1
IA NA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 CP_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 23.05.2009 nel
Comune di Isola del Liri (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2009 Atto n° 5, Parte Il, Serie A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4715/2020 del 02/03/2020 RG n. 60998/2019 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a) I coniugi continueranno a vivere separatamente, nel reciproco rispetto. b) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma risiederà Per_1 prevalentemente con la madre. Il padre potrà averlo con sé e vederlo quando vorrà previa accordo con la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, potrà vederlo non meno di due volte a settimana e due fine settimana al mese, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore. Il figlio trascorrerà le vacanze per un periodo di almeno 15 Per_1 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio, nel rispetto degli impegni lavorativi di ognuno. Il figlio trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con i genitori nei periodi dal 24 dicembre al 30. dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni con il padre o la madre.
c) Quale condizione funzionale necessaria indispensabile ed essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del raggiungimento dell'accordo economico, e, quindi, dello scioglimento del vincolo matrimoniale, la casa coniugale, sita in Roma Via
Publicola 2, piano primo, interno 4 Scala C, meglio identificata al N.C.E.U. del Comune di Roma, Foglio 961, Part. 431, sub 28, z.c, Cat. A4 cl.3 v.5, Rendita Catastale 723,04, di proprietà esclusiva del Sig. sarà trasferita per quanto riguarda la nuda CP_1 proprietà al figlio e per quanto riguarda il diritto di usufrutto alla Sig.ra Parte_2
che già vi risiede assieme al figlio e che continuerà ad Parte_1 Per_1 abitarvi;
all'uopo le parti si impegnano al trasferimento dell'immobile, fissando il termine per la stipula dell'atto notarile di trasferimento del suddetto immobile entro e non oltre il 30.09.2025.
d) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dello stesso, versando alla moglie un assegno mensile di
€.1.000,00 (mille/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base del 100% degli indici ISTAT;
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche e di studio e le vacanze studio preventivamente concordate. e) Il padre manterrà l'iscrizione del figlio alla CASAGIT;
La Sig.ra Per_1 Pt_1 attualmente iscritta alla CASAGIT, ha facoltà di mantenere la propria iscrizione, ma la quota associativa sarà a proprio carico. ùf) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22/05/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4172/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.05.2009 nel
Comune di Isola del Liri (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2009 Atto n° 5, Parte Il, Serie A) tra Parte_1
(LA DE IR (FR), 17/10/1978) e (OM (RM),
[...] CP_1
06/02/1979), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FI BA RT ZI
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT ZI Presidente
Dr. FI BA Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4172/2025, vertente
TRA
OLA DE IR (FR), 17/10/1978), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. LIPARA IA NA;
E
(OM (RM), 06/02/1979), con il patrocinio dell'avv. LIPARA CP_1
IA NA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 CP_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 23.05.2009 nel
Comune di Isola del Liri (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2009 Atto n° 5, Parte Il, Serie A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4715/2020 del 02/03/2020 RG n. 60998/2019 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“a) I coniugi continueranno a vivere separatamente, nel reciproco rispetto. b) Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma risiederà Per_1 prevalentemente con la madre. Il padre potrà averlo con sé e vederlo quando vorrà previa accordo con la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, potrà vederlo non meno di due volte a settimana e due fine settimana al mese, nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore. Il figlio trascorrerà le vacanze per un periodo di almeno 15 Per_1 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio, nel rispetto degli impegni lavorativi di ognuno. Il figlio trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con i genitori nei periodi dal 24 dicembre al 30. dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni con il padre o la madre.
c) Quale condizione funzionale necessaria indispensabile ed essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del raggiungimento dell'accordo economico, e, quindi, dello scioglimento del vincolo matrimoniale, la casa coniugale, sita in Roma Via
Publicola 2, piano primo, interno 4 Scala C, meglio identificata al N.C.E.U. del Comune di Roma, Foglio 961, Part. 431, sub 28, z.c, Cat. A4 cl.3 v.5, Rendita Catastale 723,04, di proprietà esclusiva del Sig. sarà trasferita per quanto riguarda la nuda CP_1 proprietà al figlio e per quanto riguarda il diritto di usufrutto alla Sig.ra Parte_2
che già vi risiede assieme al figlio e che continuerà ad Parte_1 Per_1 abitarvi;
all'uopo le parti si impegnano al trasferimento dell'immobile, fissando il termine per la stipula dell'atto notarile di trasferimento del suddetto immobile entro e non oltre il 30.09.2025.
d) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica dello stesso, versando alla moglie un assegno mensile di
€.1.000,00 (mille/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base del 100% degli indici ISTAT;
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche e di studio e le vacanze studio preventivamente concordate. e) Il padre manterrà l'iscrizione del figlio alla CASAGIT;
La Sig.ra Per_1 Pt_1 attualmente iscritta alla CASAGIT, ha facoltà di mantenere la propria iscrizione, ma la quota associativa sarà a proprio carico. ùf) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22/05/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4172/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.05.2009 nel
Comune di Isola del Liri (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune anno 2009 Atto n° 5, Parte Il, Serie A) tra Parte_1
(LA DE IR (FR), 17/10/1978) e (OM (RM),
[...] CP_1
06/02/1979), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FI BA RT ZI