CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 640/2024 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. AN Landi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Foggia, al corso Cairoli n.25; appellante E
in proprio nonché quale esercente Controparte_1 la responsabilità genitoriale sui figli minori AN ed rappresentata e difesa, giusta Persona_1 mandato in atti, dall'avv. Nicola Cerulli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Campobasso alla via Roma n.94; appellata NONCHE' Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4
e Controparte_5 [...]
rappresentati e difesi, giusta mandato in CP_6 atti, dall'avv. Nicola Cerulli, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Campobasso alla via Roma n.94; intervenuti appellati E
e Controparte_7 Controparte_8 appellati contumaci All'udienza collegiale del 22/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (cfr. le conclusioni di cui all'atto di citazione in appello del 13/5/2024, richiamate nelle note conclusive del 13/10/2025): … in accoglimento del gravame e in riforma della pronuncia impugnata: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.725/24 emessa dal Tribunale di Foggia per le ragioni innanzi esposte;
- nel merito, dichiarare l'improponibilità della domanda introduttiva dell'originario giudizio per violazione dell'art. 287 C.d.A. con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado;
- rigettare la domanda proposta da in proprio e quale Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sui figli minori AN ed con citazione notificata il 18.9.2012 e Persona_1 quella di cui all'atto di intervento depositato nell'interesse di Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 Controparte_5 [...]
perché infondata nell'an e nel quantum, con CP_6 condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado;
- in mero subordine, dichiarare la corresponsabilità delle parti nella determinazione dell'incidente con percentuale maggiore a carico di per le motivazioni innanzi Parte_2 espresse;
- in tal caso, rideterminare gli importi effettivamente dovuti sulla scorta del calcolo del valore a punto e, per l'effetto, compensare anche solo parzialmente le spese e competenze di primo grado, con condanna degli appellati al pagamento di quelle di secondo grado;
- condannare gli appellati alla restituzione delle somme eccedenti ed eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, per capitale e competenze.>. Il procuratore di nonché degli Controparte_1 intervenuti appellati ha così concluso (cfr. memoria del 30/9/2025, come ribadite con le note scritte del 20/10/2025):
<… gli appellati come in epigrafe rappresentati, difesi, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta e che qui si riportano: “Nel merito - rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui sopra e confermare la sentenza n. 725/2024 emessa in data 6.3.2024 dal Tribunale Ordinario di Foggia, Seconda Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Diletta Calò, depositata il 6.3.2024, nell'ambito del Proc. n. 80000817/2012 R.G. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato antistatario”.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 725/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, il Tribunale di Foggia ha parzialmente accolto le domande proposte da in proprio nonché quale Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori AN ed e dagli intervenuti Persona_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del loro congiunto, Parte_2 avvenuto a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 25 luglio 2009, a EN OR (FG), allorché quest'ultimo, mentre percorreva viale Margherita, alla guida della propria moto Yamaha XT600 (tg. MI674064), si scontrava con l'autovettura EL TI (tg. BH654BL), condotta da e di proprietà di Controparte_7 [...]
e, cadendo al suolo, impattava con un'altra CP_8 vettura parcheggiata sulla carreggiata. Il Giudice di prime cure, facendo particolare riferimento alle prove testimoniali assunte e alla C.T.U. tecnico-ricostruttiva svolta nel correlato procedimento penale a carico del
(acquisita nel processo civile), ha valutato che CP_7
l'acquisito quadro probatorio non fosse idoneo a superare la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 c.c. e, di conseguenza, ha ritenuto la paritaria responsabilità di e nella causazione Controparte_7 Parte_2 del sinistro;
per l'effetto, ha condannato la compagnia assicuratrice quale Impresa designata in nome Parte_1
e per conto della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.- gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in solido (con salvezza dei rapporti interni) con e Controparte_7 [...]
al risarcimento del danno nei confronti CP_8 dell'attrice e di tutte le parti intervenute1. Inoltre, il primo Giudice ha condannato i predetti convenuti alla rifusione delle “spese anticipate per il giudizio dagli attori e dalle interventrici”, liquidate “in € 36.806,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario” e ha condannato e Controparte_7 [...]
a rimborsare l' di “tutto quanto CP_8 Parte_1 essa, in esecuzione della presente sentenza, corrisponderà agli attori ed agli interventori per capitale, interessi e spese di lite, a condizione che sia documentato l'avvenuto pagamento” e alla rifusione delle spese di lite a questa riferite “per la domanda proposta nei loro confronti, che si liquidano in € 21.180,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e c.p.a. come per legge”. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la C.T.U. tecnico-ricostruttiva del procedimento penale) e le prove orali assunte2. Avverso la sentenza ha proposto appello quale Parte_1 impresa designata per il F.G.V.S. Con il primo motivo ha contestato la “errata interpretazione dell'art. 287 c.d.a. ed errato rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado”, richiamando l'originaria formulazione dell'art. 287 cod. ass. priv.3, che obbligava la parte a chiedere il risarcimento anche alla Consap, la quale, sebbene non sia litisconsorte necessaria, ha facoltà di intervenire nel processo. D'altro canto – aggiunge l'appellante – l'accoglimento della suddetta eccezione in primo grado non avrebbe obbligato la parte a ripetere nuovamente il giudizio, risolvendo l'intera vicenda e non determinando un aggravio degli strumenti processuali, posto che risultava scaduto il termine decennale di prescrizione per l'esperimento dell'azione risarcitoria da parte degli attori (oggi appellati); per converso, non sarebbe comunque “possibile subordinare l'accoglimento di una eccezione preliminare alla mera circostanza che la stessa possa essere risolutiva di un contenzioso e, quindi, accoglierla soltanto ove la stessa venga a concludere definitivamente una disputa in sede giudiziale”4. Inoltre, viene dedotta l'assenza di una qualsivoglia barriera temporale preclusiva della suddetta eccezione, come invece ha ritenuto il Giudice di primo grado, poiché quest'ultimo, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., può pronunciarsi d'ufficio su tutte le eccezioni, tranne quelle riservate alle parti. Secondo l'appellante,– l'eccezione in senso stretto esprime un potere dispositivo della parte e, solo in questo caso, la legittimazione a proporla è a questa affidata, mentre, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna norma che riservi esclusivamente alla parte il potere di sollevare l'eccezione entro un termine, ragione per cui questa sarebbe rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. L'appellante precisa anche che la proposizione dell'eccezione di improcedibilità in sede di comparsa conclusionale, anziché nell'atto introduttivo, sarebbe ricollegabile causalmente alla tardiva produzione documentale da parte degli attori in primo grado, i quali avrebbero prodotto la raccomandata di messa in mora5 “per la prima vota all'atto della costituzione degli intervenuti, genitori e fratelli del compianto Parte_2 avvenuta telematicamente in data 19.3.2020 abbondantemente oltre i termini per la produzione delle memorie istruttorie di cui all'art.183 c.p.c., 6° comma, e quando era stata già espletata tutta la fase istruttoria”6. Con il secondo motivo di appello, l'appellante Parte_1 contesta la “errata valutazione delle prove orali e mancata/errata disamina della ctu espletata nell'ambito del procedimento penale con conseguente errata applicazione dell'art.2054 c.c.”7. Le prove testimoniali – ad avviso dell'appellante - avrebbero dovuto essere meglio esaminate. Rispetto a quella di , si evidenzia la sua Parte_3 inattendibilità in ordine alla ricostruzione dell'accaduto, in ragione della dichiarazione secondo cui aveva sì visto la vettura, ma, allo stesso tempo, non era riuscito a vedere la moto in movimento, bensì solo il momento in cui questa si trovava già al suolo. Per quanto riguarda, invece, la deposizione dei testi indotti da parte attrice, e , la loro inattendibilità Tes_2 Per_2 deriverebbe dal fatto che entrambi non erano stati individuati nel corso delle indagini effettuate dai Carabinieri, al momento del sinistro;
inoltre, i predetti testi non risiedevano nel Comune teatro dell'incidente e, nonostante avessero affermato di aver assistito all'evento in posizione ravvicinata, avevano riferito di non essersi avvicinati agli organi inquirenti perché intimoriti dall'epilogo infausto del sinistro. L'appellante, inoltre, esprime perplessità sulle modalità con cui gli attori, in primo grado, erano riusciti a rintracciare, dopo molto tempo, i suddetti testi, atteso, come detto, che essi si erano subito allontanati dal luogo dell'incidente. Il Tribunale, poi, ad avviso dell'appellante, avrebbe errato nel non considerare dirimente la C.T.U. espletata in sede penale, ove era possibile leggere che “l'impatto è avvenuto verosimilmente a causa di una condotta imprudente e spericolate del tenuto conto della mancanza Parte_2 dello specchietto retrovisore destro, tranciato di netto e di una piccola introflessione e segni di strisciatura con andamento uscente sulla vettura del , segnali CP_7 inequivocabili che attestano che il cercasse di Parte_2 superare sulla destra senza calcolare opportunamente gli spazi di ingombro residui rispetto alle altre vettura presenti e parcheggiate”8. Dunque, se fosse vero che il avesse tagliato la CP_7 strada al con una manovra colposamente Parte_2 effettuata, sarebbero stati visibili, sul manto stradale, segni di frenata, invece assenti, lasciati dal motociclista deceduto, nell'estremo tentativo di porre in essere una manovra di frenata) e sull'autovettura e sulla moto danni di consistenza diversa rispetto a quella effettivamente presente sui veicoli. Secondo l'appellante, il C.T.U. avrebbe espresso un giudizio di carenza di colpa in capo al , in termini di CP_7 elevata probabilità, se non di certezza, e il Giudice di prime cure avrebbe parimenti sbagliato nel soffermarsi specialmente sull'avverbio “verosimilmente”, utilizzato dall'Ausiliare in modo giuridicamente improprio. Oltre a questi elementi, l'appellante deduce che la posizione del corpo del in seguito all'impatto Parte_2 confermerebbe l'inattendibilità della ricostruzione avversa, perché, qualora l'auto del avesse realmente CP_7 ristretto la corsia della moto, sia quest'ultima che il corpo del de cuius sarebbero rimasti sulla parte destra della carreggiata e non avrebbero percorso la distanza che, invece, era stata rilevata. Con il terzo motivo di appello, viene dedotto “l'erroneo convincimento del giudice in ordine alla mancata efficacia causale sul sinistro del mancato conseguimento della patente di guida da parte di 9. Parte_2
Secondo l'appellante, le circostanze per cui il Parte_2 non aveva la patente, adatta alla guida della moto Yamaha XT600 (tg. MI674064), e la sua patente B era stata sospesa a tempo indeterminato sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., nel giudizio di causalità materiale. Infatti, “la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta (che è cosa ben diversa dalla guida con patente scaduta alla quale si riferiscono le sentenze menzionate in sentenza) equivale a guida senza patente, con la conseguenza che il soggetto che si trova in tale situazione non può rivendicare alcunché perché su quel mezzo non poteva/doveva neppure salire in quanto non abilitato alla guida”10. Quindi, non potrebbe sorgere alcuna pretesa risarcitoria in presenza di una situazione caratterizzata dalla descritta condotta colpevole della persona vittima del sinistro. In subordine, l'appellante invoca l'applicazione del comma 2 dell'art. 1227 c.c. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la liquidazione del danno (“sul danno parentale: violazione dei criteri del valore a punto. errata applicazione della valutazione equitativa. impossibilità di capire il metodo applicato per la condanna”11) per diverse ragioni. In primo luogo, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della giovane età della vedova, che ben Controparte_1 avrebbe potuto rifarsi una vita, dopo il tragico incidente;
in secondo luogo la relazione affettiva padre/figli non avrebbe ancora avuto tempo per maturare ed evolversi, stante la tenera età esigua dei figli minori del AN ed Parte_2
, rispettivamente di 1 anno e di 1 mese di vita;
in terzo Per_1 luogo, in relazione a genitori e fratelli del defunto, viene lamentata l'assoluta carenza di elementi probatori sulla qualità e sull'intensità della corrispondente relazione affettiva, avendo il Tribunale fatto ricorso unicamente a mere presunzioni. Con l'ultimo motivo di appello, viene lamentata la “errata determinazione delle competenze di causa. Violazione del D.M. n.147/22 e disapplicazione dell'art. 130 DPR n.115/2002”12, poiché l'accoglimento parziale della domanda e il riconoscimento del concorso di colpa fra danneggiante e danneggiato, con conseguente notevole divergenza tra quanto chiesto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e quanto materialmente liquidato, avrebbero dovuto portare alla compensazione integrale delle spese di lite ovvero ad una compensazione parziale delle stesse, ex art. 4 D.M. 147/2022. Inoltre, si contesta l'applicazione, nella liquidazione delle spese di lite, dei valori massimi tabellari, circostanza motivata dal Giudice di prime cure alla luce del rifiuto, da parte di di Parte_1 aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. Tale rifiuto – sottolinea l'appellante - non sarebbe stato apodittico, bensì sorretto da valide ragioni. L'appellante conclude sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto ulteriormente ridurre le competenze di lite, “tenuto conto che gli intervenuti sono stati ammessi al gratuito patrocinio per cui le competenze in favore del loro difensore andavano poste a carico dello Stato (salvo rivalsa di quest'ultimo) e ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 DPR n.115/2002”13. Si sono costituiti nel giudizio di gravame l'appellata
[...]
in proprio nonché quale esercente la CP_1 responsabilità genitoriale dei figli minore AN ed
[...]
e gli intervenuti in primo grado Persona_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 contestando l'atto di appello sotto diversi profili. Rispetto all'eccezione di improcedibilità, gli appellati sostengono che la rilevabilità ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, non sarebbe espressamente prevista da alcuna norma di legge e che trattasi di nullità relativa, non sostanziale (o assoluta, posto che sono tali quelle che così vengono espressamente definite dalla norma), quindi suscettibile di sanatoria, qualora non eccepita nei termini di decadenza. In particolare, l'obbligo ex art. 287 cod. ass. priv. configurerebbe una mera formalità in capo alla parte danneggiata, inidonea ad aggravare la posizione di quest'ultima. Inoltre, gli appellati sostengono che, essendosi l' Pt_1 costituita “anche in nome e per conto della
[...]
CONSAP”14, si sarebbe superata qualsivoglia irregolarità o improcedibilità, tra l'altro tempestivamente non eccepita. Pertanto, la riproposizione della eccezione integrerebbe un comportamento contrario a buona fede. Ad ogni buon conto – continuano gli appellati – l'eventuale vizio di forma degli atti deve sempre considerarsi irrilevante, ai sensi della disciplina positiva, se viene raggiunto lo scopo dell'atto stesso: nel caso di specie, questo scopo sarebbe stato raggiunto grazie alla costituzione in giudizio dell' , anche in nome e per conto della CONSAP, ad Pt_1 ulteriore dimostrazione che la richiesta di risarcimento del danno sarebbe pervenuta anche a quest'ultima. D'altronde, la tardività nel sollevare l'eccezione – secondo i danneggiati
– assumerebbe fondamentale rilevanza, posto che “Tutte le eccezioni processuali e di rito vanno proposte e rilevate, a pena di decadenza, benché se ne dica e diversamente da quanto tendenziosamente asserito da parte avversa, nel primo atto difensivo che a sua volta deve pure essere depositato nei modi e termini di legge”15. Quindi – osservano gli appellati - l'eccezione in oggetto sarebbe stata oggetto di tacita rinuncia, ex art. 157, co.3, c.p.c., anche considerando che, pur a fronte del tardivo deposito della lettera di messa in mora, essa avrebbe dovuto comunque essere sollevata immediatamente. In via subordinata, cioè in caso di accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, le parti appellate osservano che non sarebbe decorso il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno, in quanto interrotto. Rispetto all'errata valutazione delle prove e alla mancata/errata disamina della C.T.U., sostenuta dall'appellante, gli appellati individuano l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al , sulla base CP_7 delle prove testimoniali assunte in primo grado. I testi
[...]
e sarebbero credibili, essendo irrilevanti le Tes_2 Per_2 circostanze della loro residenza in località diversa da EN OR (teatro del sinistro) o del fatto che essi non erano stati ascoltati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonostante avessero effettivamente assistito all'evento tragico. D'altronde – secondo gli appellati – assumerebbe rilevanza anche la C.T.P. di parte attrice prodotta in primo grado, poiché, se la dinamica dell'incidente fosse stata quella sostenuta dal (ossia che quest'ultimo era stato CP_7 sorpassato dalla destra e, al fine di agevolare il passaggio, si era spostato a sinistra), la sua autovettura non avrebbe riportato i danni accertati, localizzati nella parte anteriore destra (rientranza nel parafango anteriore destro, rottura dello specchietto revisore parte destra e striatura del cerchione)16. La richiamata consulenza confermerebbe, sulla base di tali danni, lo spostamento della vettura verso destra e, di conseguenza, la responsabilità del , che CP_7 avrebbe spinto la moto condotta dal Parte_2
Al contrario, la C.T.P. dell' sarebbe stata già Pt_1 efficacemente contestata in ogni sua parte, perché basata su visioni personalistiche e soggettive, carente di elementi o dati concreti. Per converso – continuano gli appellati – l'archiviazione del procedimento penale, in relazione all'imputazione di omicidio colposo, avente ad oggetto il fatto de quo, sarebbe stata disposta solo per mancanza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa penale, ma ciò non osterebbe ad una diversa valutazione in sede civile. Quanto al contestato erroneo convincimento del Giudice, in ordine all'irrilevanza causale del mancato conseguimento della patente di guida da parte del defunto
[...]
le parappellate ritengono pienamente Parte_2 condivisibile il provvedimento impugnato, in quanto le violazioni del c.d.s. non comportano automaticamente la causazione del sinistro, trattandosi, in questo caso, di una regola cautelare non diretta ad impedire l'evento dannoso verificatosi: “Avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio”17. Altrimenti argomentando – osservano gli appellati - un soggetto che circoli senza revisione del veicolo, dovrebbe essere ritenuto responsabile del sinistro nel quale è coinvolto, pur in difetto di qualsisi addebito di colpa. Del resto – si precisa – anche il transitava privo di CP_7 assicurazione. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure – a dire degli appellati – avrebbe correttamente applicato il principio della soccombenza e liquidato le stesse, in favore del procuratore delle parti assistite, considerato che non vi era stata un'ammissione definitiva al gratuito patrocinio, né era stata depositata apposita istanza di liquidazione a carico dell'Erario. Infatti, il Consiglio dell'Ordine Forense avrebbe ammesso la parte al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, per cui, senza neanche un'apposita istanza di liquidazione, non sussisterebbe alcuna automaticità. Le parti appellate e Controparte_7 Controparte_8 sono rimaste contumaci nel giudizio di gravame. Con ordinanza di questa Corte del 10.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 22/10/2025, la causa è stata decisa. Motivi della decisione L'appello è meritevole di accoglimento. In particolare, è fondato il primo motivo di gravame, concernente l'eccezione di rito, con riferimento alla violazione dell'art. 287 cod. ass. priv., con effetto assorbente di ogni altra questione, sottoposta dalle parti all'attenzione della Corte. L'art. 287 cit., nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, prevedeva che il danneggiato dovesse richiedere “il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Così come ritenuto dalla Corte Costituzionale, tale norma è
“finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo – quello appunto dell'invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria”18. Non essendovi, quindi, alcun aggravamento della posizione del danneggiato, la detta norma è stata giudicata legittima secondo i parametri costituzionali, anche tenuto conto della
“ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 – la quale nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative”19. In punto di fatto, è pacifico fra le parti che la danneggiata ha trasmesso la raccomandata, con cui chiedeva il risarcimento del danno, unicamente alla , quale impresa Parte_1 designata per il F.G.V.S, e non anche alla CONSAP, come invece disponeva l'art. 287 cod. ass. priv. L'omissione della danneggiata è dirimente del presente giudizio, considerato che l'adempimento previsto dalla menzionata normativa è posto a tutela non solo della parte danneggiata, in funzione di una eventuale ed immediata liquidazione in via conciliativa, ma anche della CONSAP stessa, quale gestore del fondo di garanzia, cui è riconosciuta financo la facoltà di intervenire nel giudizio in appello, dovendo tale Ente provvedere al rimborso della compagnia assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia. Neppure può ritenersi tardivamente proposta – come invece ritenuto dal primo Giudice - l'eccezione in parte qua sollevata nel corso del primo giudizio da Parte_1
A tal proposito, giova richiamare la giurisprudenza del Supremo Collegio, formatasi nel vigore della precedente normativa, di analoghi contenuto ed effetti, secondo cui
“L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore, ed al decorso di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità di essa azione, la cui sussistenza, da riferirsi al momento della introduzione della domanda, il Giudice del merito ha il potere-dovere di riscontrare anche d'ufficio, e pure nel giudizio di cassazione, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato - sia pure implicito - per la mancata impugnazione di una pronuncia sul punto”20. A tal proposito, è stato precisato che “la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo caso di azione diretta contro l'assicuratore, ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore”21. Stante l'evidente analogia tra la normativa ormai abrogata e quella applicabile ratione temporis alla fattispecie, il principio di diritto espresso dal Supremo Collegio, sulla natura officiosa dell'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria, non può che applicarsi anche alla fattispecie qui in esame. Sicchè, l'eccezione di improcedibilità/improponibilità deve ritenersi sollevabile in ogni stato e grado del processo, costituendo eccezione in senso lato, né rinvenendosi preclusione alcuna in alcun giudicato, non configurabile essendo stato proposto specifico appello sul punto. L'appello, in definitiva, merita pieno accoglimento in relazione all'eccezione di improponibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, per violazione del disposto di cui all'art. 287 cod. ass. priv. Considerata la particolarità e la novità della questione trattata, con riferimento all'interpretazione dell'art. 287 cit., si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali del doppio grado fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di in Controparte_1 proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori AN ed e Persona_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 nonché e (gli ultimi Controparte_7 Controparte_8 due entrambi contumaci), avverso la sentenza n. 725/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, pronunciata inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improponibilità delle domande proposte del giudizio di primo grado;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 29/10/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata. 2 In particolare, il Tribunale ha tenuto in considerazione le dichiarazioni del teste , escusso il 20/11/2015, Testimone_1 di sentito il 18/10/2019, e di , escusso il 13/4/2015, ritenendo, invece, irrilevanti Testimone_2 Testimone_3 le dichiarazioni di tutti gli altri testi escussi nel corso del processo. 3 Il comma 1 della richiamata disposizione disponeva che “1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento”. 4 Pag. 8 dell'atto di appello. 5 Da cui si è appreso, per l'appunto, che essa era stata trasmessa solamente alla Parte_1 6 Pag. 11 dell'atto di appello. 7 Pag. 12 dell'atto di appello. 8 Pag. 15 dell'atto di appello. 9 Pagg. 17 e 18 dell'atto di appello. 10 Pag. 20 dell'atto di appello. 11 Pag. 22 dell'atto di appello. 12 Pag. 25 dell'atto di appello. 13 Pag. 26 dell'atto di appello. 14 Pag. 5 della comparsa di costituzione. 15 Pag. 10 della comparsa di costituzione. 16 Pag. 17 della comparsa di costituzione. 17 Pag. 20 della comparsa di costituzione. 18 Corte cost. ord. n. 180/2014, la quale richiama precedenti conformi. 19 Corte cost. ord. n. 73/2012. 20 Sez.3, Sentenza n. 12540 del 22/11/1991 (Rv. 474723-01). 21 Sez. 3, Sentenza n. 6026 del 24/04/2001 (Rv. 546305 - 01).
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 640/2024 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. AN Landi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Foggia, al corso Cairoli n.25; appellante E
in proprio nonché quale esercente Controparte_1 la responsabilità genitoriale sui figli minori AN ed rappresentata e difesa, giusta Persona_1 mandato in atti, dall'avv. Nicola Cerulli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Campobasso alla via Roma n.94; appellata NONCHE' Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4
e Controparte_5 [...]
rappresentati e difesi, giusta mandato in CP_6 atti, dall'avv. Nicola Cerulli, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Campobasso alla via Roma n.94; intervenuti appellati E
e Controparte_7 Controparte_8 appellati contumaci All'udienza collegiale del 22/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (cfr. le conclusioni di cui all'atto di citazione in appello del 13/5/2024, richiamate nelle note conclusive del 13/10/2025): … in accoglimento del gravame e in riforma della pronuncia impugnata: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.725/24 emessa dal Tribunale di Foggia per le ragioni innanzi esposte;
- nel merito, dichiarare l'improponibilità della domanda introduttiva dell'originario giudizio per violazione dell'art. 287 C.d.A. con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado;
- rigettare la domanda proposta da in proprio e quale Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sui figli minori AN ed con citazione notificata il 18.9.2012 e Persona_1 quella di cui all'atto di intervento depositato nell'interesse di Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 Controparte_5 [...]
perché infondata nell'an e nel quantum, con CP_6 condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado;
- in mero subordine, dichiarare la corresponsabilità delle parti nella determinazione dell'incidente con percentuale maggiore a carico di per le motivazioni innanzi Parte_2 espresse;
- in tal caso, rideterminare gli importi effettivamente dovuti sulla scorta del calcolo del valore a punto e, per l'effetto, compensare anche solo parzialmente le spese e competenze di primo grado, con condanna degli appellati al pagamento di quelle di secondo grado;
- condannare gli appellati alla restituzione delle somme eccedenti ed eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, per capitale e competenze.>. Il procuratore di nonché degli Controparte_1 intervenuti appellati ha così concluso (cfr. memoria del 30/9/2025, come ribadite con le note scritte del 20/10/2025):
<… gli appellati come in epigrafe rappresentati, difesi, insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta e che qui si riportano: “Nel merito - rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui sopra e confermare la sentenza n. 725/2024 emessa in data 6.3.2024 dal Tribunale Ordinario di Foggia, Seconda Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Diletta Calò, depositata il 6.3.2024, nell'ambito del Proc. n. 80000817/2012 R.G. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dello scrivente avvocato antistatario”.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 725/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, il Tribunale di Foggia ha parzialmente accolto le domande proposte da in proprio nonché quale Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori AN ed e dagli intervenuti Persona_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del loro congiunto, Parte_2 avvenuto a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 25 luglio 2009, a EN OR (FG), allorché quest'ultimo, mentre percorreva viale Margherita, alla guida della propria moto Yamaha XT600 (tg. MI674064), si scontrava con l'autovettura EL TI (tg. BH654BL), condotta da e di proprietà di Controparte_7 [...]
e, cadendo al suolo, impattava con un'altra CP_8 vettura parcheggiata sulla carreggiata. Il Giudice di prime cure, facendo particolare riferimento alle prove testimoniali assunte e alla C.T.U. tecnico-ricostruttiva svolta nel correlato procedimento penale a carico del
(acquisita nel processo civile), ha valutato che CP_7
l'acquisito quadro probatorio non fosse idoneo a superare la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 c.c. e, di conseguenza, ha ritenuto la paritaria responsabilità di e nella causazione Controparte_7 Parte_2 del sinistro;
per l'effetto, ha condannato la compagnia assicuratrice quale Impresa designata in nome Parte_1
e per conto della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.- gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in solido (con salvezza dei rapporti interni) con e Controparte_7 [...]
al risarcimento del danno nei confronti CP_8 dell'attrice e di tutte le parti intervenute1. Inoltre, il primo Giudice ha condannato i predetti convenuti alla rifusione delle “spese anticipate per il giudizio dagli attori e dalle interventrici”, liquidate “in € 36.806,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario” e ha condannato e Controparte_7 [...]
a rimborsare l' di “tutto quanto CP_8 Parte_1 essa, in esecuzione della presente sentenza, corrisponderà agli attori ed agli interventori per capitale, interessi e spese di lite, a condizione che sia documentato l'avvenuto pagamento” e alla rifusione delle spese di lite a questa riferite “per la domanda proposta nei loro confronti, che si liquidano in € 21.180,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e c.p.a. come per legge”. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la C.T.U. tecnico-ricostruttiva del procedimento penale) e le prove orali assunte2. Avverso la sentenza ha proposto appello quale Parte_1 impresa designata per il F.G.V.S. Con il primo motivo ha contestato la “errata interpretazione dell'art. 287 c.d.a. ed errato rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado”, richiamando l'originaria formulazione dell'art. 287 cod. ass. priv.3, che obbligava la parte a chiedere il risarcimento anche alla Consap, la quale, sebbene non sia litisconsorte necessaria, ha facoltà di intervenire nel processo. D'altro canto – aggiunge l'appellante – l'accoglimento della suddetta eccezione in primo grado non avrebbe obbligato la parte a ripetere nuovamente il giudizio, risolvendo l'intera vicenda e non determinando un aggravio degli strumenti processuali, posto che risultava scaduto il termine decennale di prescrizione per l'esperimento dell'azione risarcitoria da parte degli attori (oggi appellati); per converso, non sarebbe comunque “possibile subordinare l'accoglimento di una eccezione preliminare alla mera circostanza che la stessa possa essere risolutiva di un contenzioso e, quindi, accoglierla soltanto ove la stessa venga a concludere definitivamente una disputa in sede giudiziale”4. Inoltre, viene dedotta l'assenza di una qualsivoglia barriera temporale preclusiva della suddetta eccezione, come invece ha ritenuto il Giudice di primo grado, poiché quest'ultimo, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., può pronunciarsi d'ufficio su tutte le eccezioni, tranne quelle riservate alle parti. Secondo l'appellante,– l'eccezione in senso stretto esprime un potere dispositivo della parte e, solo in questo caso, la legittimazione a proporla è a questa affidata, mentre, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna norma che riservi esclusivamente alla parte il potere di sollevare l'eccezione entro un termine, ragione per cui questa sarebbe rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. L'appellante precisa anche che la proposizione dell'eccezione di improcedibilità in sede di comparsa conclusionale, anziché nell'atto introduttivo, sarebbe ricollegabile causalmente alla tardiva produzione documentale da parte degli attori in primo grado, i quali avrebbero prodotto la raccomandata di messa in mora5 “per la prima vota all'atto della costituzione degli intervenuti, genitori e fratelli del compianto Parte_2 avvenuta telematicamente in data 19.3.2020 abbondantemente oltre i termini per la produzione delle memorie istruttorie di cui all'art.183 c.p.c., 6° comma, e quando era stata già espletata tutta la fase istruttoria”6. Con il secondo motivo di appello, l'appellante Parte_1 contesta la “errata valutazione delle prove orali e mancata/errata disamina della ctu espletata nell'ambito del procedimento penale con conseguente errata applicazione dell'art.2054 c.c.”7. Le prove testimoniali – ad avviso dell'appellante - avrebbero dovuto essere meglio esaminate. Rispetto a quella di , si evidenzia la sua Parte_3 inattendibilità in ordine alla ricostruzione dell'accaduto, in ragione della dichiarazione secondo cui aveva sì visto la vettura, ma, allo stesso tempo, non era riuscito a vedere la moto in movimento, bensì solo il momento in cui questa si trovava già al suolo. Per quanto riguarda, invece, la deposizione dei testi indotti da parte attrice, e , la loro inattendibilità Tes_2 Per_2 deriverebbe dal fatto che entrambi non erano stati individuati nel corso delle indagini effettuate dai Carabinieri, al momento del sinistro;
inoltre, i predetti testi non risiedevano nel Comune teatro dell'incidente e, nonostante avessero affermato di aver assistito all'evento in posizione ravvicinata, avevano riferito di non essersi avvicinati agli organi inquirenti perché intimoriti dall'epilogo infausto del sinistro. L'appellante, inoltre, esprime perplessità sulle modalità con cui gli attori, in primo grado, erano riusciti a rintracciare, dopo molto tempo, i suddetti testi, atteso, come detto, che essi si erano subito allontanati dal luogo dell'incidente. Il Tribunale, poi, ad avviso dell'appellante, avrebbe errato nel non considerare dirimente la C.T.U. espletata in sede penale, ove era possibile leggere che “l'impatto è avvenuto verosimilmente a causa di una condotta imprudente e spericolate del tenuto conto della mancanza Parte_2 dello specchietto retrovisore destro, tranciato di netto e di una piccola introflessione e segni di strisciatura con andamento uscente sulla vettura del , segnali CP_7 inequivocabili che attestano che il cercasse di Parte_2 superare sulla destra senza calcolare opportunamente gli spazi di ingombro residui rispetto alle altre vettura presenti e parcheggiate”8. Dunque, se fosse vero che il avesse tagliato la CP_7 strada al con una manovra colposamente Parte_2 effettuata, sarebbero stati visibili, sul manto stradale, segni di frenata, invece assenti, lasciati dal motociclista deceduto, nell'estremo tentativo di porre in essere una manovra di frenata) e sull'autovettura e sulla moto danni di consistenza diversa rispetto a quella effettivamente presente sui veicoli. Secondo l'appellante, il C.T.U. avrebbe espresso un giudizio di carenza di colpa in capo al , in termini di CP_7 elevata probabilità, se non di certezza, e il Giudice di prime cure avrebbe parimenti sbagliato nel soffermarsi specialmente sull'avverbio “verosimilmente”, utilizzato dall'Ausiliare in modo giuridicamente improprio. Oltre a questi elementi, l'appellante deduce che la posizione del corpo del in seguito all'impatto Parte_2 confermerebbe l'inattendibilità della ricostruzione avversa, perché, qualora l'auto del avesse realmente CP_7 ristretto la corsia della moto, sia quest'ultima che il corpo del de cuius sarebbero rimasti sulla parte destra della carreggiata e non avrebbero percorso la distanza che, invece, era stata rilevata. Con il terzo motivo di appello, viene dedotto “l'erroneo convincimento del giudice in ordine alla mancata efficacia causale sul sinistro del mancato conseguimento della patente di guida da parte di 9. Parte_2
Secondo l'appellante, le circostanze per cui il Parte_2 non aveva la patente, adatta alla guida della moto Yamaha XT600 (tg. MI674064), e la sua patente B era stata sospesa a tempo indeterminato sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., nel giudizio di causalità materiale. Infatti, “la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta (che è cosa ben diversa dalla guida con patente scaduta alla quale si riferiscono le sentenze menzionate in sentenza) equivale a guida senza patente, con la conseguenza che il soggetto che si trova in tale situazione non può rivendicare alcunché perché su quel mezzo non poteva/doveva neppure salire in quanto non abilitato alla guida”10. Quindi, non potrebbe sorgere alcuna pretesa risarcitoria in presenza di una situazione caratterizzata dalla descritta condotta colpevole della persona vittima del sinistro. In subordine, l'appellante invoca l'applicazione del comma 2 dell'art. 1227 c.c. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la liquidazione del danno (“sul danno parentale: violazione dei criteri del valore a punto. errata applicazione della valutazione equitativa. impossibilità di capire il metodo applicato per la condanna”11) per diverse ragioni. In primo luogo, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della giovane età della vedova, che ben Controparte_1 avrebbe potuto rifarsi una vita, dopo il tragico incidente;
in secondo luogo la relazione affettiva padre/figli non avrebbe ancora avuto tempo per maturare ed evolversi, stante la tenera età esigua dei figli minori del AN ed Parte_2
, rispettivamente di 1 anno e di 1 mese di vita;
in terzo Per_1 luogo, in relazione a genitori e fratelli del defunto, viene lamentata l'assoluta carenza di elementi probatori sulla qualità e sull'intensità della corrispondente relazione affettiva, avendo il Tribunale fatto ricorso unicamente a mere presunzioni. Con l'ultimo motivo di appello, viene lamentata la “errata determinazione delle competenze di causa. Violazione del D.M. n.147/22 e disapplicazione dell'art. 130 DPR n.115/2002”12, poiché l'accoglimento parziale della domanda e il riconoscimento del concorso di colpa fra danneggiante e danneggiato, con conseguente notevole divergenza tra quanto chiesto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e quanto materialmente liquidato, avrebbero dovuto portare alla compensazione integrale delle spese di lite ovvero ad una compensazione parziale delle stesse, ex art. 4 D.M. 147/2022. Inoltre, si contesta l'applicazione, nella liquidazione delle spese di lite, dei valori massimi tabellari, circostanza motivata dal Giudice di prime cure alla luce del rifiuto, da parte di di Parte_1 aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. Tale rifiuto – sottolinea l'appellante - non sarebbe stato apodittico, bensì sorretto da valide ragioni. L'appellante conclude sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto ulteriormente ridurre le competenze di lite, “tenuto conto che gli intervenuti sono stati ammessi al gratuito patrocinio per cui le competenze in favore del loro difensore andavano poste a carico dello Stato (salvo rivalsa di quest'ultimo) e ridotte della metà ai sensi dell'art. 130 DPR n.115/2002”13. Si sono costituiti nel giudizio di gravame l'appellata
[...]
in proprio nonché quale esercente la CP_1 responsabilità genitoriale dei figli minore AN ed
[...]
e gli intervenuti in primo grado Persona_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 contestando l'atto di appello sotto diversi profili. Rispetto all'eccezione di improcedibilità, gli appellati sostengono che la rilevabilità ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, non sarebbe espressamente prevista da alcuna norma di legge e che trattasi di nullità relativa, non sostanziale (o assoluta, posto che sono tali quelle che così vengono espressamente definite dalla norma), quindi suscettibile di sanatoria, qualora non eccepita nei termini di decadenza. In particolare, l'obbligo ex art. 287 cod. ass. priv. configurerebbe una mera formalità in capo alla parte danneggiata, inidonea ad aggravare la posizione di quest'ultima. Inoltre, gli appellati sostengono che, essendosi l' Pt_1 costituita “anche in nome e per conto della
[...]
CONSAP”14, si sarebbe superata qualsivoglia irregolarità o improcedibilità, tra l'altro tempestivamente non eccepita. Pertanto, la riproposizione della eccezione integrerebbe un comportamento contrario a buona fede. Ad ogni buon conto – continuano gli appellati – l'eventuale vizio di forma degli atti deve sempre considerarsi irrilevante, ai sensi della disciplina positiva, se viene raggiunto lo scopo dell'atto stesso: nel caso di specie, questo scopo sarebbe stato raggiunto grazie alla costituzione in giudizio dell' , anche in nome e per conto della CONSAP, ad Pt_1 ulteriore dimostrazione che la richiesta di risarcimento del danno sarebbe pervenuta anche a quest'ultima. D'altronde, la tardività nel sollevare l'eccezione – secondo i danneggiati
– assumerebbe fondamentale rilevanza, posto che “Tutte le eccezioni processuali e di rito vanno proposte e rilevate, a pena di decadenza, benché se ne dica e diversamente da quanto tendenziosamente asserito da parte avversa, nel primo atto difensivo che a sua volta deve pure essere depositato nei modi e termini di legge”15. Quindi – osservano gli appellati - l'eccezione in oggetto sarebbe stata oggetto di tacita rinuncia, ex art. 157, co.3, c.p.c., anche considerando che, pur a fronte del tardivo deposito della lettera di messa in mora, essa avrebbe dovuto comunque essere sollevata immediatamente. In via subordinata, cioè in caso di accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, le parti appellate osservano che non sarebbe decorso il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno, in quanto interrotto. Rispetto all'errata valutazione delle prove e alla mancata/errata disamina della C.T.U., sostenuta dall'appellante, gli appellati individuano l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al , sulla base CP_7 delle prove testimoniali assunte in primo grado. I testi
[...]
e sarebbero credibili, essendo irrilevanti le Tes_2 Per_2 circostanze della loro residenza in località diversa da EN OR (teatro del sinistro) o del fatto che essi non erano stati ascoltati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonostante avessero effettivamente assistito all'evento tragico. D'altronde – secondo gli appellati – assumerebbe rilevanza anche la C.T.P. di parte attrice prodotta in primo grado, poiché, se la dinamica dell'incidente fosse stata quella sostenuta dal (ossia che quest'ultimo era stato CP_7 sorpassato dalla destra e, al fine di agevolare il passaggio, si era spostato a sinistra), la sua autovettura non avrebbe riportato i danni accertati, localizzati nella parte anteriore destra (rientranza nel parafango anteriore destro, rottura dello specchietto revisore parte destra e striatura del cerchione)16. La richiamata consulenza confermerebbe, sulla base di tali danni, lo spostamento della vettura verso destra e, di conseguenza, la responsabilità del , che CP_7 avrebbe spinto la moto condotta dal Parte_2
Al contrario, la C.T.P. dell' sarebbe stata già Pt_1 efficacemente contestata in ogni sua parte, perché basata su visioni personalistiche e soggettive, carente di elementi o dati concreti. Per converso – continuano gli appellati – l'archiviazione del procedimento penale, in relazione all'imputazione di omicidio colposo, avente ad oggetto il fatto de quo, sarebbe stata disposta solo per mancanza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa penale, ma ciò non osterebbe ad una diversa valutazione in sede civile. Quanto al contestato erroneo convincimento del Giudice, in ordine all'irrilevanza causale del mancato conseguimento della patente di guida da parte del defunto
[...]
le parappellate ritengono pienamente Parte_2 condivisibile il provvedimento impugnato, in quanto le violazioni del c.d.s. non comportano automaticamente la causazione del sinistro, trattandosi, in questo caso, di una regola cautelare non diretta ad impedire l'evento dannoso verificatosi: “Avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specificano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio”17. Altrimenti argomentando – osservano gli appellati - un soggetto che circoli senza revisione del veicolo, dovrebbe essere ritenuto responsabile del sinistro nel quale è coinvolto, pur in difetto di qualsisi addebito di colpa. Del resto – si precisa – anche il transitava privo di CP_7 assicurazione. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure – a dire degli appellati – avrebbe correttamente applicato il principio della soccombenza e liquidato le stesse, in favore del procuratore delle parti assistite, considerato che non vi era stata un'ammissione definitiva al gratuito patrocinio, né era stata depositata apposita istanza di liquidazione a carico dell'Erario. Infatti, il Consiglio dell'Ordine Forense avrebbe ammesso la parte al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, per cui, senza neanche un'apposita istanza di liquidazione, non sussisterebbe alcuna automaticità. Le parti appellate e Controparte_7 Controparte_8 sono rimaste contumaci nel giudizio di gravame. Con ordinanza di questa Corte del 10.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 22/10/2025, la causa è stata decisa. Motivi della decisione L'appello è meritevole di accoglimento. In particolare, è fondato il primo motivo di gravame, concernente l'eccezione di rito, con riferimento alla violazione dell'art. 287 cod. ass. priv., con effetto assorbente di ogni altra questione, sottoposta dalle parti all'attenzione della Corte. L'art. 287 cit., nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, prevedeva che il danneggiato dovesse richiedere “il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Così come ritenuto dalla Corte Costituzionale, tale norma è
“finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo – quello appunto dell'invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria”18. Non essendovi, quindi, alcun aggravamento della posizione del danneggiato, la detta norma è stata giudicata legittima secondo i parametri costituzionali, anche tenuto conto della
“ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 – la quale nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative”19. In punto di fatto, è pacifico fra le parti che la danneggiata ha trasmesso la raccomandata, con cui chiedeva il risarcimento del danno, unicamente alla , quale impresa Parte_1 designata per il F.G.V.S, e non anche alla CONSAP, come invece disponeva l'art. 287 cod. ass. priv. L'omissione della danneggiata è dirimente del presente giudizio, considerato che l'adempimento previsto dalla menzionata normativa è posto a tutela non solo della parte danneggiata, in funzione di una eventuale ed immediata liquidazione in via conciliativa, ma anche della CONSAP stessa, quale gestore del fondo di garanzia, cui è riconosciuta financo la facoltà di intervenire nel giudizio in appello, dovendo tale Ente provvedere al rimborso della compagnia assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia. Neppure può ritenersi tardivamente proposta – come invece ritenuto dal primo Giudice - l'eccezione in parte qua sollevata nel corso del primo giudizio da Parte_1
A tal proposito, giova richiamare la giurisprudenza del Supremo Collegio, formatasi nel vigore della precedente normativa, di analoghi contenuto ed effetti, secondo cui
“L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore, ed al decorso di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità di essa azione, la cui sussistenza, da riferirsi al momento della introduzione della domanda, il Giudice del merito ha il potere-dovere di riscontrare anche d'ufficio, e pure nel giudizio di cassazione, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato - sia pure implicito - per la mancata impugnazione di una pronuncia sul punto”20. A tal proposito, è stato precisato che “la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo caso di azione diretta contro l'assicuratore, ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore”21. Stante l'evidente analogia tra la normativa ormai abrogata e quella applicabile ratione temporis alla fattispecie, il principio di diritto espresso dal Supremo Collegio, sulla natura officiosa dell'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria, non può che applicarsi anche alla fattispecie qui in esame. Sicchè, l'eccezione di improcedibilità/improponibilità deve ritenersi sollevabile in ogni stato e grado del processo, costituendo eccezione in senso lato, né rinvenendosi preclusione alcuna in alcun giudicato, non configurabile essendo stato proposto specifico appello sul punto. L'appello, in definitiva, merita pieno accoglimento in relazione all'eccezione di improponibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, per violazione del disposto di cui all'art. 287 cod. ass. priv. Considerata la particolarità e la novità della questione trattata, con riferimento all'interpretazione dell'art. 287 cit., si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali del doppio grado fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di in Controparte_1 proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori AN ed e Persona_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 nonché e (gli ultimi Controparte_7 Controparte_8 due entrambi contumaci), avverso la sentenza n. 725/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, pronunciata inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improponibilità delle domande proposte del giudizio di primo grado;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 29/10/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata. 2 In particolare, il Tribunale ha tenuto in considerazione le dichiarazioni del teste , escusso il 20/11/2015, Testimone_1 di sentito il 18/10/2019, e di , escusso il 13/4/2015, ritenendo, invece, irrilevanti Testimone_2 Testimone_3 le dichiarazioni di tutti gli altri testi escussi nel corso del processo. 3 Il comma 1 della richiamata disposizione disponeva che “1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento”. 4 Pag. 8 dell'atto di appello. 5 Da cui si è appreso, per l'appunto, che essa era stata trasmessa solamente alla Parte_1 6 Pag. 11 dell'atto di appello. 7 Pag. 12 dell'atto di appello. 8 Pag. 15 dell'atto di appello. 9 Pagg. 17 e 18 dell'atto di appello. 10 Pag. 20 dell'atto di appello. 11 Pag. 22 dell'atto di appello. 12 Pag. 25 dell'atto di appello. 13 Pag. 26 dell'atto di appello. 14 Pag. 5 della comparsa di costituzione. 15 Pag. 10 della comparsa di costituzione. 16 Pag. 17 della comparsa di costituzione. 17 Pag. 20 della comparsa di costituzione. 18 Corte cost. ord. n. 180/2014, la quale richiama precedenti conformi. 19 Corte cost. ord. n. 73/2012. 20 Sez.3, Sentenza n. 12540 del 22/11/1991 (Rv. 474723-01). 21 Sez. 3, Sentenza n. 6026 del 24/04/2001 (Rv. 546305 - 01).