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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6898 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 28/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cozzolino, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 01/09/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LIVORNO al
Num. 154 – PARTE I - ANNO2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento (pur se il figlio maggiorenne, , è oramai Per_1 autosufficiente), l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omologati in data 11/07/2023 dal su intestato Tribunale, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
- Il Sig. vive in una casa di proprietà sita in Roverbella, alla via Roverbella (MN) Parte_1 P.IVA_1 alla via Sei Vie n. 17, lettera 3 e la Sig.ra vive in una casa in affitto sita a Valeggio sul Mincio Parte_2
(VR), Via San Rocco n.16.
- I due figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_2 Per_3
residenza anagrafica e collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre e continueranno ad abitare con lei;
mentre il figlio maggiorenne , indipendente e con lavoro stabile, Per_1
continuerà ad abitare con la madre.
- Entrambi i genitori cureranno i minori, la loro educazione ed istruzione in modo congiunto, concordando tra loro tutte le decisioni di maggiore interesse per i due figli minori, per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
- I due figli minori e trascorreranno un fine settimana con la madre ed un fine settimana Per_2 Per_3
con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina che li porterà direttamente a scuola;
nel caso fosse impossibilitato dai turni di lavoro ad accompagnarli a scuola, il Sig. li porterà a casa dalla madre Pt_1 la domenica pomeriggio. Nel caso in cui il padre non riesca a stare con i figli nel fine settimana per motivi di lavoro, questi ultimi trascorreranno due giorni dal padre durante la settimana, previo accordo con la madre.
- Inoltre, il padre terrà i due figli minori anche due pomeriggi alla settimana dalle ore 15:00 per riportarli poi a casa dopo cena, da concordare previamente con la madre, una volta in possesso dei turni di lavoro.
- Per le vacanze estive: i figli staranno con il padre due settimane (anche separate, non necessariamente continuative) da concordare previamente (almeno un mese prima) con la madre;
per le vacanze pasquali: i figli staranno con il padre 2/3 giorni, da concordare previamente (almeno un mese prima) con la madre;
per le vacanze natalizie: i figli staranno con il padre almeno una settimana, da concordare previamente (almeno un mese prima) con la madre;
il giorno di Natale sarà trascorso dai figli un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;
lo stesso discorso vale per altre festività e/o ponti scolastici.
- Infine, si precisa che salvi imprevisti improvvisi, qualora impossibilitato a prelevare i figli, il Sig. Pt_1 dovrà avvisare la Sig.ra Prex con anticipo. - Il Signor corrisponderà mensilmente alla Sig.ra la somma di €. 400,00 = Parte_1 Parte_2
(quattrocento), che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, quale contributo per il mantenimento di tutti e tre i figli, non essendo ancora il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona che si riportano qui di seguito, all'IBAN della Sig.ra [...] Pt_2
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
L'erogazione delle predette spese accessorie viene disposta a carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
I coniugi si impegnano a rimborsarsi reciprocamente le spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate in quanto urgente a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della reciproca tempestiva informazione. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali a titolo esemplificativo, quelle numerate al punto II rimangono escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute del minore.
- Il Sig. orrisponderà inoltre, alla Sig.ra in occasione del percepimento della Parte_1 Parte_2
13 e 14 mensilità, entro il mese di luglio ed entro il mese di dicembre di ogni anno, la somma ulteriore di
€. 500,00 = totali (ossia €. 250,00 = per ogni mensilità extra).
- L'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra mentre le detrazioni fiscali spetteranno al 50 Parte_2
% tra i coniugi.
- I coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento, attesa la loro reciproca indipendenza economica. I coniugi precisano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile derivante dal rapporto di coniugio, rinunciando sin d'ora ad ogni azione o eccezione l'uno nei confronti dell'altro.
- I ricorrenti rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per i due figli minori e;
Per_2 Per_3
- I ricorrenti e si assumono ciascuno le spese del proprio Legale di fiducia. Pt_1 Pt_2
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6898 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 28/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cozzolino, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 01/09/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LIVORNO al
Num. 154 – PARTE I - ANNO2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento (pur se il figlio maggiorenne, , è oramai Per_1 autosufficiente), l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omologati in data 11/07/2023 dal su intestato Tribunale, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
- Il Sig. vive in una casa di proprietà sita in Roverbella, alla via Roverbella (MN) Parte_1 P.IVA_1 alla via Sei Vie n. 17, lettera 3 e la Sig.ra vive in una casa in affitto sita a Valeggio sul Mincio Parte_2
(VR), Via San Rocco n.16.
- I due figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_2 Per_3
residenza anagrafica e collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre e continueranno ad abitare con lei;
mentre il figlio maggiorenne , indipendente e con lavoro stabile, Per_1
continuerà ad abitare con la madre.
- Entrambi i genitori cureranno i minori, la loro educazione ed istruzione in modo congiunto, concordando tra loro tutte le decisioni di maggiore interesse per i due figli minori, per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
- I due figli minori e trascorreranno un fine settimana con la madre ed un fine settimana Per_2 Per_3
con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina che li porterà direttamente a scuola;
nel caso fosse impossibilitato dai turni di lavoro ad accompagnarli a scuola, il Sig. li porterà a casa dalla madre Pt_1 la domenica pomeriggio. Nel caso in cui il padre non riesca a stare con i figli nel fine settimana per motivi di lavoro, questi ultimi trascorreranno due giorni dal padre durante la settimana, previo accordo con la madre.
- Inoltre, il padre terrà i due figli minori anche due pomeriggi alla settimana dalle ore 15:00 per riportarli poi a casa dopo cena, da concordare previamente con la madre, una volta in possesso dei turni di lavoro.
- Per le vacanze estive: i figli staranno con il padre due settimane (anche separate, non necessariamente continuative) da concordare previamente (almeno un mese prima) con la madre;
per le vacanze pasquali: i figli staranno con il padre 2/3 giorni, da concordare previamente (almeno un mese prima) con la madre;
per le vacanze natalizie: i figli staranno con il padre almeno una settimana, da concordare previamente (almeno un mese prima) con la madre;
il giorno di Natale sarà trascorso dai figli un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;
lo stesso discorso vale per altre festività e/o ponti scolastici.
- Infine, si precisa che salvi imprevisti improvvisi, qualora impossibilitato a prelevare i figli, il Sig. Pt_1 dovrà avvisare la Sig.ra Prex con anticipo. - Il Signor corrisponderà mensilmente alla Sig.ra la somma di €. 400,00 = Parte_1 Parte_2
(quattrocento), che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, quale contributo per il mantenimento di tutti e tre i figli, non essendo ancora il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona che si riportano qui di seguito, all'IBAN della Sig.ra [...] Pt_2
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
L'erogazione delle predette spese accessorie viene disposta a carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione alla fine di ogni mese dietro presentazione della documentazione di spesa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
I coniugi si impegnano a rimborsarsi reciprocamente le spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate in quanto urgente a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della reciproca tempestiva informazione. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali a titolo esemplificativo, quelle numerate al punto II rimangono escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare, anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute del minore.
- Il Sig. orrisponderà inoltre, alla Sig.ra in occasione del percepimento della Parte_1 Parte_2
13 e 14 mensilità, entro il mese di luglio ed entro il mese di dicembre di ogni anno, la somma ulteriore di
€. 500,00 = totali (ossia €. 250,00 = per ogni mensilità extra).
- L'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra mentre le detrazioni fiscali spetteranno al 50 Parte_2
% tra i coniugi.
- I coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento, attesa la loro reciproca indipendenza economica. I coniugi precisano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile derivante dal rapporto di coniugio, rinunciando sin d'ora ad ogni azione o eccezione l'uno nei confronti dell'altro.
- I ricorrenti rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per i due figli minori e;
Per_2 Per_3
- I ricorrenti e si assumono ciascuno le spese del proprio Legale di fiducia. Pt_1 Pt_2
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico