Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02586/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2586 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AL Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Lapo Barontini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
DO HI, Proxigas - Associazione Nazionale Industriali Gas, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Delibera 21 giugno 2022, prot. n. 269/2022/R/gas, recante “Revisione della regolazione del servizio di misura con adeguamento della fatturazione ai clienti finali nel settore del gas naturale”, pubblicata il 23 giugno 2022, unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi i documenti posti in consultazione, ossia il documento prot. n. 263/2021/R/gas, il documento prot. n. 487/2019/R/gas, il documento prot. n. 570/2018/R/com, il documento prot. n. 408/2018/R/com, il documento prot. n. 410/2019/R/gas e il documento prot. n. 263/2021/R/gas;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL Reti S.p.A. il 9/5/2023:
della Delibera 21 febbraio 2023, prot. n. 60/2023/R/gas, recante “modalità di raccolta dei dati necessari ai fini dell'erogazione della componente di perequazione CIND nell'ambito del servizio di misura per i punti dotati di smart meter di classe G4 e G6 nel settore del gas naturale”, pubblicata il 23 febbraio 2023 (doc. n. 9), unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL Reti S.p.A. il 17/10/2023:
del provvedimento prot. n. 00045197 del 6 luglio 2023, recante “riscontro nota: delibera 269/2022/R/gas – Revisione della regolazione del servizio di misura: richieste e proposte interassociative”, notificato in pari data (doc. 10), con cui l'RA ha riscontrato la nota delle
Associazioni di categoria Assogas, Proxigas e Utilitalia del 24 marzo 2023 (doc. 11) e dell'8 giugno (doc. n. 12), nella parte in cui ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 5 della Delibera n. 269 del 2022 anche agli smart meter di classe superiore a G6.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’AL Reti S.p.A. è un distributore di grandi dimensioni di gas naturale che gestisce, direttamente o mediante società partecipate, circa 497 impianti di distribuzione di gas naturale in Italia ed è dotata di una rete che si estende per circa 65.000 chilometri, allacciando oltre 200.000 clienti.
Con la Delibera n. 269/2022/R/gas del 21.06.2022, l’RA ha revisionato la regolazione sul servizio di misura degli smart meter (contatori che operano in autolettura) e ha adeguato, di conseguenza, la disciplina sugli indennizzi riconosciuti ai clienti finali nel settore del gas naturale in caso di violazione delle predette disposizioni regolatorie.
In particolare, i profili su cui la Delibera n. 269/2022 ha inciso sono la messa in servizio degli smart meter, la raccolta della misura, la messa a disposizione dei dati di misura, la fatturazione, l’erogazione di indennizzi automatici in favore dei clienti finali e degli utenti della distribuzione e la previsione di una compensazione parziale, in favore dei distributori, per i costi sostenuti per gli indennizzi erogati agli utenti a causa della mancata lettura per i punti con smart meter di classe G4 e G6 (ossia la c.d. 𝐶𝐼𝑁𝐷 intesa quale “compensazione per indennizzi riconosciuti ai clienti finali di cui all’articolo 17 del TIF”).
AL Reti S.p.A., in qualità di soggetto interessato e destinatario dei provvedimenti emessi da RA, in data 22.09.2022 ha impugnato la Delibera n. 269/2022/R/gas del 21.06.2022 affidando il gravame a quattro articolati motivi.
Con il primo motivo di ricorso (rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione dei principi di non discriminazione e ragionevolezza”) contesta l’art. 6 della Delibera n. 269/2022/R/gas sotto un duplice profilo. L’Autorità: i) ha erroneamente interpretato i dati forniti dalle associazioni di categoria, sottostimando, ai fini dell’erogazione dell’indennizzo, il tasso fisiologico di mancata lettura, per la cui stima sono state considerate le ipotesi in cui i contatori non comunicano mai i dati di misura effettivi, ma non anche quelle di malfunzionamento dei contatori che, invece, li comunicano in ritardo; ii) ha riconosciuto ai distributori soltanto un “ristoro parziale” e non l’“intero tasso fisiologico di insuccesso”. Peraltro, la Delibera è, altresì, illegittima per difetto di motivazione, in quanto non rispetta il “parametro della ragionevolezza e della non discriminazione” statuito dalla giurisprudenza.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995 sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza”) deduce l’irragionevolezza della revoca del meccanismo di declassamento previsto dalla Delibera n. 522/2017/R/gas.
Con il terzo motivo di ricorso (rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995 sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento”) lamenta l’irragionevolezza dell’art. 2 della Delibera n. 269/2022/R/gas per tre ordini di motivi: i) la riduzione della “finestra di lettura” dei dati degli smart meter da 25 a 4 giorni; ii) la diminuzione dei tempi per la messa a disposizione dei dati in favore del SII; iii) l’aver trattato il settore del gas, analogo a quello elettrico, in modo diverso; in particolare, per il settore elettrico l’RA ha riconosciuto dei tempi molto più lunghi per la trasmissione dei dati raccolti rispetto a quelli indicati nella Delibera per il settore del gas naturale.
Con il quarto motivo di ricorso (rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995 sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento e difetto di motivazione”) deduce il difetto di motivazione e l’irragionevolezza della Delibera relativamente alla previsione dell’art. 9, sotto tre specifici profili: i) l’Autorità, nell’aver stabilito che la disciplina introdotta dalla Delibera entra in vigore a partire dal 1.04.2023, non ha opportunamente rilevato e considerato la “reale situazione” del settore e l’“attuale contesto economico e produttivo”; ii) RA non ha considerato che i distributori sono sottoposti a ingenti danni economici dovuti all’aumento del costo degli smart meter di nuova installazione; iii) in modo “irragionevole” il termine di 9 mesi previsto per l’entrata in vigore della nuova disciplina non trova applicazione con riferimento alla disposizione di cui all’art. 7 della Delibera, ossia per gli indennizzi automatici riconosciuti in favore degli utenti della distribuzione, che invece entra in vigore nel più breve termine del 1.10.2022.
Con la Delibera n. 60/2023/R/gas l’RA ha disciplinato le modalità di raccolta dei dati per l’erogazione alle imprese di distribuzione della componente di perequazione CIND nell’ambito del servizio di misura per i punti dotati di smart meter di classe G4 e G6 nel settore del gas naturale.
In data 24.04.2023 AL ha impugnato con un primo ricorso per motivi aggiunti la Delibera n. 60/2023/R/gas deducendo l’invalidità derivata della Delibera de qua e riproponendo, a sostegno del gravame, i motivi di ricorso già esposti in sede di impugnazione della Delibera n. 269/2022/R/gas.
Con la nota del 6.7.2023, prot. 45197, l’Autorità ha, in risposta alla richiesta di chiarimenti di alcune associazioni rappresentative degli operatori, illustrato la portata di alcune disposizioni relative alla Delibera n. 269/2022/R/gas.
In data 5.10.2023 AL ha impugnato con un secondo ricorso per motivi aggiunti anche la nota del 6.7.2023 sia riproponendo i motivi già dedotti nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti sia deducendo autonomi motivi di impugnazione, il quinto e il sesto motivo.
Con il quinto motivo (rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, discriminazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà intrinseca”) allega l’illegittima estensione dell’ambito applicativo sia dell’art. 17 del TIF sia dell’art. 5 della Delibera n. 269/2022/R/gas ai contatori di classe over G6.
Con il sesto motivo (rubricato “Violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione e violazione dei diritti partecipativi”) lamenta la violazione sostanziale e processuale dei diritti partecipativi degli operatori che, considerata la condotta remissiva di RA circa l’estensione dell’ambito applicativo degli artt. 6 e 7 della Delibera, avrebbero potuto formulare tempestivamente le opportune osservazioni.
RA nel costituirsi in giudizio ha eccepito in rito l’inammissibilità sia del primo ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse sia del secondo ricorso per motivi aggiunti per tardività dello stesso, mentre nel merito ha contestato il gravame proposto.
All’udienza del 12.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Prima di esaminare nel merito la controversia, occorre individuare il quadro normativo che disciplina la fattispecie in esame.
La legge 14.11.1995, n. 481, detta disposizioni aventi la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei “servizi di pubblica utilità”, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, “assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull' intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo …”.
Con l’art. 2 si istituiscono apposite “Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità” le quali sono “preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza”. Le Autorità di regolazione operano “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”.
Per il settore dell'energia elettrica e del gas è istituita l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita' per l'energia elettrica ed il gas. Inoltre, per i settori dell’energia elettrica e del gas si specifica, che, “al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze [dell’Autorità] ricomprendono tutte le attività della relativa filiera”.
L’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita' per l'energia elettrica ed il gas è oggi denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (RA) e, nel corso del tempo, ha visto aumentare notevolmente le proprie competenze (anche) nel settore idrico, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e dei rifiuti.
RA è quindi l’Autorità di regolazione e di controllo nel settore dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti, la cui disciplina istitutiva è contenuta, oltre che nella legge n. 481/1995 (energia elettrica e gas), nel d.l. n. 201/2011 (servizi idrici), nel d.lgs. n. 102/2014 (teleriscaldamento e teleraffrescamento) e nella legge n. 205/2017 (ciclo dei rifiuti).
L’art. 2, comma 12, legge n. 481/1995, dispone, nella lettera h), che l'Autorità “emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37”.
In quanto tale, RA è abilitata per legge ad adottare “direttive” concernenti la “produzione” e l’“erogazione” del servizio da parte degli operatori del settore definendo “i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”, nonché “direttive” concernenti l’“erogazione” del servizio in relazione allo specifico profilo contenutistico del contratto di utenza che è destinato ad essere eterointegrato per effetto del meccanismo di cui al successivo comma 37 dell’art. 1339 c.c. (c.d. eterointegrazione del contratto).
In attuazione della direttiva 2012/27/UE, che introduce disposizioni in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, volte ad accrescere la “capacitazione” dei consumatori, assicurando il facile accesso ai dati di misura e ad informazioni tempestive e facilmente ottenibili sui propri consumi, RA ha dettato una serie di provvedimenti (c.d. direttive) per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (smart meter), modificati da ultimo con la Delibera n. 631/2013/R/gas del 23.12.2013, contenente “modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas”. I contatori smart meter sono contatori di lettura del consumo del gas che si caratterizzano per la tecnologia impiegata nella lettura e comunicazione dei dati in quanto tali dati vengono trasmessi in via telematica (telelettura) ai distributori.
Con le predette direttive, RA ha esercitato il proprio potere regolatorio inteso quale “azione pubblica che incide sulla economia, senza comprimerne i meccanismi spontanei, bensì definendo un quadro di regole e valori che devono essere tutelati. Il funzionamento del mercato viene in parte sottratto alla ponderazione politica degli interessi per essere affidato a dispositivi neutrali che, facendo leva sulla la spontanea propensione degli operatori economici all’efficienza allocativa e produttiva, simulano la pressione concorrenziale … meccanismi che meglio siano in grado di assicurare l’equilibrio ottimale del sistema in termini di razionalità economica e desiderabilità sociale” (Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255).
Con la ricordata Delibera n. 631/2013/R/gas, RA ha modificato e integrato gli obblighi di installazione e messa in servizio degli smart meter gas, promuovendo un processo graduale di transizione dalla tecnologia tradizionale alle tecnologie innovative di autolettura dei contatori (c.d. smart meter).
L’art. 1, comma 2, dell’Allegato della Delibera n. 631/2013, prevede la sostituzione dei contatori di lettura del consumo del gas tradizionali rendendo “obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, la messa in servizio, per tutti i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, di gruppi di misura caratterizzati dai requisiti funzionali minimi individuati per classe di appartenenza” (c.d. smart meter).
La Delibera n. 631/2013 ha disposto l’istallazione e la messa in servizio degli smart meter per uso domestico (classe minore o uguale a G6), da parte delle imprese di distribuzione con più di 200.000 clienti allacciati, stabilendo l’obbligo del “3% installato” entro il 31.12.2014, per giungere gradualmente all’obbligo del “60% in servizio” entro il 31.12.2018.
Con la Delibera n. 117/2015/R/gas del 10.03.2015 ha ulteriormente riformato la regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione e, in particolare, ha introdotto, tra le molteplici modifiche, una nuova formulazione dell’art. 15 del TIVG, recante la disciplina sulla “messa a disposizione dei dati di misura”.
La nuova formulazione dell’art. 15 del TIVG prevede che “15.1 Entro il sesto giorno lavorativo del mese l’impresa di distribuzione mette a disposizione dell’utente di distribuzione i dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo … L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla rilevazione”.
Con la Delibera n. 522/2017/R/gas del 13.7.2017 ha permesso ai distributori di “declassare” gli smart meter malfunzionanti, nel frattempo installati, a contatori tradizionali, consentendo così la qualificazione degli smart meter in contatori tradizionali qualora questi non fossero in grado di garantire una comunicazione stabile e continuativa in modo da evitare di riconoscere indennizzi in favore degli utenti.
Con il Documento di consultazione n. 570/2018/R/com del 13.11.2018 ha poi condiviso con gli operatori i primi orientamenti relativi all’incremento dei dati di misura effettivi risultanti dall’attività dei distributori mediante interventi mirati al potenziamento della frequenza di raccolta e sugli indennizzi in caso di mancato rispetto della disciplina sulla raccolta.
Con il Documento di consultazione n. 487/2019/R/gas del 26.112019 ha mostrato agli operatori ulteriori possibili ipotesi di regolazione della materia cui hanno fatto seguito le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione.
Con Delibera n. 569/2019/R/gas del 27.12.2019 ha approvato la prima parte del “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, ossia la “RQDG 2020-2025”, la quale reca specifiche disposizioni sugli indennizzi automatici posti a carico dell’impresa di distribuzione, da corrispondere al cliente finale qualora i contatori fossero stati accessibili, ma non fossero stati rispettati i termini per la raccolta della misura.
Con la successiva Delibera n. 570/2019/R/gas del 27.12.2019 ha introdotto una disciplina specifica affinché sia riconosciuto il valore residuo non ammortizzato (IRMA, importo a rimborso dei mancati ammortamenti) nei casi di sostituzione del misuratore tradizionale. L’IRMA, introdotto a partire dall’anno 2020, è calcolato come la differenza tra il valore netto residuo non ammortizzato, calcolato a sua volta applicando le durate convenzionali dei cespiti pro-tempore vigenti (20 o 25 anni) e il medesimo valore netto residuo calcolato applicando una durata convenzionale costante di 15 anni e riconoscendolo alle imprese entro cinque anni.
L’Autorità ha, altresì, convocato un tavolo tecnico con le associazioni delle imprese in data 30.10.2020 al fine di valutare la sostenibilità di alcune altre ipotesi di regolazione volte ad incentivare le performance del servizio di misura.
Con la Delibera n. 501/2020/R/gas del 1.12.2020, recante l’“aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas (G4-G6)”, ha sancito, a carico delle imprese di distribuzione con più di 200.000 clienti allacciati, l’obbligo di raggiungere entro il 31.12.2021 “l’85% in servizio”.
Con il Documento per la consultazione n. 263/2021/R/gas del 22.06.2021, emesso all’esito di tale processo, ha illustrato la “regolazione degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione”. In particolare, tra gli obiettivi principali si è impegnata a: i) “promuovere l’efficienza del servizio di misura”; ii) “accompagnare il processo di transizione da un sistema completamente manuale di raccolta e rilevazione delle misure a un sistema progressivamente sempre più automatizzato”; iii) “migliorare gli output e la performance del servizio di misura, riducendo nei limiti del possibile la porzione degli smart meter le cui funzionalità non sono adeguate e aumentando progressivamente la disponibilità di dati precisi di consumo a favore del cliente finale e del sistema”; iv) “favorire l’innovazione dei sistemi di misura e lo sviluppo di soluzioni con nuove o più elevate funzionalità, in una logica di valutazione dei costi e dei benefici di tali cambiamenti”.
Con la Delibera n. 269/2022/R/gas, assunta a seguito del processo di consultazione con gli operatori, l’Autorità ha dettato nuove disposizioni in materia di regolazione del servizio di misurazione del consumo del gas tramite smart meter.
Segnatamente, “al fine di definire … aumentare significativamente la disponibilità di dati effettivi di consumo in tempi precisi e rilevanti, sia a favore del cliente finale che del sistema, portando a compimento gli intendimenti per cui era stato deciso il roll-out della tecnologia smart anche per il settore del gas naturale”, sono stati ridefiniti gli output attesi (ossia gli adempimenti richiesti al distributore) e i livelli di performance imposti (ossia le prestazione a cui è tenuto il distributore in caso di mancato rispetto degli output attesi) in relazione al servizio di misura del consumo del gas mediante contatori smart meter.
Gli ambiti di intervento più significativi della Delibera n. 269/2022 sono quelli concernenti: i) la previsione di un termine di 90 giorni dall’installazione per la messa in servizio degli smart meter (art. 1); ii) l’aumento della frequenza di raccolta dei dati di misura e l’impossibilità che per tali misuratori possano ancora trovare applicazione la regolazione prevista per i misuratori tradizionali (art. 2); iii) la condivisione dei dati di misura entro il sesto giorno lavorativo nell’ambito dell’art. 14 e entro il giorno sette del mese, nei casi su ai commi 14bis.1 e 14bis.2 (art. 3); iv) la modifica degli aspetti principali relativi alla fatturazione (art. 4); v) la revisione degli indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione in favore dei clienti finali nelle ipotesi di mancata lettura (art. 5); vi) il riconoscimento di un rimborso parziale per gli indennizzi erogati nei casi di cui all’art. 5 (art. 6); vii) l’introduzione di indennizzi automatici riconosciuti in favore degli utenti della distribuzione violazione dei termini di messa a disposizione dei dati (art. 7); viii) il definitivo superamento del sistema di declassamento degli smart meter previsto dalla Delibera n. 522 del 13 luglio 2017.
Per quanto di interesse, la Delibera n. 269/2022 ha così previsto in particolare:
a) l’introduzione, a carico delle imprese di distribuzione di gas naturale, di un indennizzo automatico, in favore del cliente finale titolare di punto di riconsegna allacciato, dotato di smart meter con consumo annuo fino a 500 smc, per un ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 6 (sei) mesi consecutivi e di d un indennizzo automatico, al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di smart meter con consumo annuo superiore a 500 smc, per un ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 (tre) mesi consecutivi (art. 5);
b) la previsione di un meccanismo di ristoro, in favore delle imprese di distruzione, dei “costi per indennizzi di mancata lettura per punti con smart meter di classe G4 e G6, fino al livello fisiologico” (art. 6);
c) l’introduzione, a carico delle imprese di distribuzione di gas naturale, di un indennizzo automatico, variabile, in favore degli utenti della distribuzione qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione dei dati raccolti (art. 7).
La fattispecie di causa va inquadrata all’interno del quadro normativo su descritto che disciplina l’integrazione ad opera di RA delle prestazioni riguardanti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
Nel caso di specie, viene in rilevo il potere di direttiva (ossia regolatorio) di RA riguardante l’“erogazione” del servizio di distribuzione del gas naturale nella parte in cui prescrivono “livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni” erogate dagli operatori del servizio di distribuzione del gas con riferimento al servizio di misurazione del consumo del gas.
Può ora passarsi all’esame dei gravami.
Il ricorso introduttivo è infondato.
Con il primo motivo la ricorrente contesta l’art. 6 della Delibera n. 269/2022/R/gas.
Con la prima censura, critica la decisione dell’Autorità di porre come termine fondamentale dell’equazione volta a quantificare il ristoro riconosciuto alle imprese di distribuzione per gli indennizzi “il tasso fisiologico di mancata lettura (“IF”), che viene fissato nella misura del 5% per i punti con consumi annui fino a 500 Smc e del 4,8% per i restanti punti”, ritenendo tale tasso “sottostimato” dovendosi individuare invece il più favorevole tasso IF “non meno del 6%”.
Secondo la ricorrente l’Autorità ha mal interpretato i dati forniti dalle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione nella fase istruttoria successiva alla pubblicazione del DCO 263/2021/R/gas, relativa sia alla raccolta della misura di fine mese o dei primi giorni del mese sia ai misuratori che non hanno mai comunicato per tre o sei mesi.
RA ha errato nel considerare “soltanto i contatori che non comunicano mai i dati di misura effettivi e non anche, come avrebbe dovuto, quelli che – sempre per malfunzionamenti – li comunicano, ma costantemente in ritardo rispetto alla finestra di lettura prevista; circostanza, quest’ultima che, alla luce della performance introdotta (artt. 5 e 7 della Delibera) non esime il distributore dall’obbligo (ricorrente) di erogazione dell’indennizzo al cliente finale”.
La censura non è fondata.
RA con il documento per la consultazione 263/2021/R/gas del 22.06.2021, nella forma di schema di articolato, ha illustrato i propri orientamenti finali in merito alla regolazione del servizio di misura degli smart meter nel settore del gas.
Nel DCO n. 263/2021/R/gas del 22.06.2021 è stato rilevato che “In base a un monitoraggio svolto da due associazioni di distributori, il tasso di insuccesso si attesta attualmente intorno al 5,3%, valutato su un parco di circa 10 milioni di smart meter per l’anno 2020 (sia in configurazione punto-punto che in configurazione punto-multipunto), considerando sia gli smart meter con i quali non si è mai attivata la comunicazione (0,7%) sia quelli per i quali la mancata comunicazione è durata più di 30 giorni. Si tenga presente che nei primi anni in cui è stato attivato tale monitoraggio il tasso di insuccesso era molto più alto: 18,9% nel 2016 e 15,0% nel 2017; il trend di miglioramento è evidente, dato che il tasso di insuccesso è sceso sotto il 10% dal 2018 (9,7%) ed è migliorato ulteriormente nel 2019 (7,5%)”.
Nel documento ha previsto un meccanismo di riconoscimento dei costi per indennizzi di mancata lettura erogati ai clienti titolari di punti con smart meter di classe G4 e G6 fino a un livello di insuccesso di tali operazioni individuato come fisiologico mediante l’integrazione dell’ammontare di perequazione riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa di distribuzione, previsto con la RTDG, con una componente denominata CIND, al netto di un coefficiente incentivante a compreso tra l’80% e il 90%.
Come detto, nel documento 263/2021 si affermava che in base al monitoraggio svolto da due associazioni di distributori, il tasso di insuccesso si attesta “attualmente” intorno al “5,3%”, valutato su un parco di circa 10 milioni di smart meter per l’anno 2020, “considerando sia gli smart meter con i quali non si è mai attivata la comunicazione (0,7%) sia quelli per i quali la mancata comunicazione è durata più di 30 giorni”.
Inoltre, si precisava che nei primi anni in cui è stato attivato tale monitoraggio il tasso di insuccesso era “molto più alto: 18,9% nel 2016 e 15,0% nel 2017; il trend di miglioramento è evidente, dato che il tasso di insuccesso è sceso sotto il 10% dal 2018 (9,7%) ed è migliorato ulteriormente nel 2019 (7,5%)”.
Emerge quindi che nel corso delle interlocuzioni istruttorie che hanno preceduto l’adozione del provvedimento gravato, l’Autorità ha richiesto ai vari operatori e alle loro associazioni i dati relativi alle difficoltà riscontrate nella rilevazione dei dati di misura.
A seguito dell’analisi di tali dati, forniti in sede di consultazione e nelle interlocuzioni con le imprese e loro Associazioni, l’Autorità ha individuato le soglie poste a base della complessa equazione volta a calcolare il valore da erogare ai distributori a titolo di “ riconoscimento parziale dei costi per indennizzi di mancata lettura per punti con smart meter di classe G4 e G6, fino al livello fisiologico ” (art. 6).
Più in particolare, RA, con la Delibera 269/2022/R/gas, ha previsto a carico delle imprese di distribuzione la performance (artt. 5 e 7) costituita dall’indennizzo dovuto al cliente finale in caso di mancato rispetto dell’output atteso ossia la mancata raccolta della lettura dei dati di consumo per 6 o per 3 mesi consecutivi ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG.
L’art.14bis.2 del TIVG stabilisce che, con riferimento ai “punti di riconsegna dotati di smart meter di classe G4 o G6”, l’impresa di distribuzione effettua una lettura mensile onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all’ultimo giorno gas del mese.
Dunque, la disciplina introdotta sulla performance prevede l’attribuzione di un indennizzo in favore degli utenti qualora non sia ottenuta dai distributori la raccolta della lettura dei consumi entro il termine stabilito dal TIVG.
Con riferimento al ristoro da riconoscere ai distributori, RA, nel provvedimento impugnato, ha stimato, “per il primo anno di applicazione”, il tasso fisiologico di insuccesso nella raccolta dei dati nella misura pari al 5% per i punti con consumi annui fino a 500 Smc e pari al 4,8% per il resto dei punti ossia in una misura del tutto prossima a quella emersa (5,3%) a seguito al monitoraggio che svolto dalle associazioni di categoria nel 2020 indicato nel documento di consultazione 263/2021.
Dunque, sulla base dei molteplici report svolti dalle associazioni di categoria, è stato riscontrato che il livello fisiologico di insuccesso si riduce nel tempo, infatti, passandosi ad esempio dal 18,9% nel 2016 al 7,5 nel 2019. Considerato che la Delibera de qua ha trovato applicazione dal 1° aprile 2023, salvo specifiche eccezioni, secondo l’Autorità era più che ragionevole immaginare che nel 2023 il tasso fisiologico di insuccesso potesse aggirarsi intorno al 5%, considerato l’andamento mostrato dai report degli anni precedenti, per ridursi ancora gradualmente nel tempo.
Difatti, premesso che la ratio della Delibera è rappresentata dal continuo miglioramento delle performance, l’RA ha ritenuto che attraverso il meccanismo di compensazione parziale e, quindi, lasciando una parte dei costi sostenuti per gli indennizzi a carico delle imprese di distribuzione, queste siano più incentivate a “massimizzare l’impegno di miglioramento”.
Occorre, inoltre, chiarire che già all’interno del DCO del 22.06.2021 l’Autorità aveva specificamente palesato il suo intento di escludere dalla compensazione i casi in cui gli indennizzi fossero destinati allo stesso cliente finale (“pari a 3 indennizzi per anno solare”) cosicché, anche in questa ipotesi, si possa “fornire uno stimolo alle imprese a evitare situazioni di completa irraggiungibilità dello smart meter che di fatto ne pregiudicano l’utilità”.
Le contestazioni formulate dalla ricorrente, in relazione all’IF, non sono in grado di mettere in discussione la ragionevolezza della scelta di RA in quanto non vengono indicate le ragioni tecniche per le quale dovrebbe preferirsi il tasso proposto dall’impresa rispetto a quello stabilito dall’Autorità e che è stato peraltro assunto recependo i dati della consultazione dalle associazioni di categoria.
Né invero nel provvedimento impugnato risulta che RA abbia stimato il tasso fisiologico di insuccesso introducendo la distinzione tra dispositivi che “non comunicano mai i dati di misura effettivi” e quelli che “li comunicano, ma costantemente in ritardo rispetto alla finestra di lettura prevista”, per cui non è possibile accedere alla critica formulata dalla ricorrente.
Ciò comporta che l’indicazione del tasso IF stabilito dall’Autorità, pari al 5% e al 4,8%, non risulta essere affetto da un’evidente irragionevolezza tenuto presente altresì il leggero scostamento rispetto alla soglia del 6% indicata dalla ricorrente.
Del resto, RA ha previsto l’aggiornamento, in ottica di miglioramento progressivo, dei tassi fisiologici di insuccesso di riferimento (e del coefficiente incentivante) in base a report ufficiali dei monitoraggi recanti le performance degli smart meter condotti dagli operatori ai quali viene richiesto l’invio periodico dei dati (secondo le modalità successivamente disciplinate dall’Autorità con la Delibera 21 febbraio 2023, prot. n. 60/2023/R/gas, impugnata come vedremo con ricorso per motivi aggiunti) al fine di non penalizzare le imprese del settore laddove i dati reali di insuccesso dovessero sovvertire la stima indicata.
Con un’altra censura la ricorrente ritiene irragionevole la scelta dell’Autorità di non riconoscere ai distributori l’intero tasso fisiologico di insuccesso, ma soltanto un ristoro parziale che si ottiene a causa dell’introduzione di “alcuni meccanismi di decurtazione che riducono il corrispettivo, erogato al distributore”.
Si precisa che tramite la formula matematica prevista per il ristoro si ottiene il riconoscimento in compensazione “solo del 50% degli indennizzi erogabili in un anno per via dell’introduzione del paramento “n” che assume un valore pari alla metà del numero degli indennizzi annualmente erogabili entro il tasso di insuccesso fisiologico” e la “decurtazione automatica (ed ulteriore) del 20%, introdotta dal parametro “alfa”, rispetto al valore riconosciuto in esito all’applicazione del tasso fisiologico “IF” e al parametro “n””.
L’applicazione di tali decurtazioni ridurrebbe “fino al 40% il valore complessivo del compenso derivante dall’applicazione del tasso fisiologico individuato dall’RA e rende pertanto palesemente inadeguato il ristoro riconosciuto ai distributori”.
La censura è inammissibile in quanto parte ricorrente non spiega le ragioni per cui l’applicazione delle componenti della formula matematica oggetto di contestazione comporterebbe la decurtazione “fino al 40%” del ristoro riconosciuto ai distributori.
In mancanza dell’indicazione delle ragioni logico-giuridiche che sostengono la censura, non è possibile al Collegio esaminare il profilo denunciato.
Né il provvedimento è affetto dal vizio di difetto di motivazione, come pure sostenuto dalla ricorrente, in relazione alle ragioni che hanno indotto RA ad individuare la percentuale di insuccesso nelle letture degli smart meter.
Come detto, nell’indicazione del tasso di IF RA ha tenuto ovviamente conto anche delle difficoltà di comunicazione da remoto, indicate dalla ricorrente, dovute alla scarsa copertura della rete di telecomunicazione mobile sia della progressiva fase di superamento della rete di comunicazione 2G, oltre che delle maggiori difficoltà di manutenzione e sostituzione dei contatori fisicamente inaccessibili.
D’altronde, è onere dell’impresa di distribuzione provvedere nel tempo alla sostituzione dei contatori in ragione del superamento di una tecnologia, quella 2G, per l’appunto in via di superamento, ferma restando che gli operatori sono stati incentivati in passato a sostituire o aggiornare i contatori avvalendosi degli incentivi messi in campo dall’Autorità.
Il provvedimento risulta motivato anche in relazione alla scelta di adottare un coefficiente incentivante (0,8%), in quanto si è tenuto conto che i tassi di insuccesso adottati sono più alti rispetto a quelli delineati in consultazione per gli anni dal 2022 in poi (documento di consultazione 263/2021), così da mantenere l’incentivo a massimizzare l’impegno di miglioramento all’introduzione (pag. 19 della Delibera 269/2022/R/gas).
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la Delibera 269/2022/R/gas a causa del mancato riconoscimento di un ristoro integrale dei costi sostenuti dai distributori per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura in considerazione della revoca del meccanismo di declassamento degli smart meter malfunzionanti previsto dalla Delibera 522/2017/R/gas.
La ricorrente ritiene irragionevole la revoca del meccanismo di declassamento previsto dalla Delibera n. 522/2017/R/gas, in base al quale i distributori potevano, in caso di malfunzionamento degli smart meter, considerare tali contatori come tradizionali, trovando così applicazione le norme meno rigide sulla frequenza della raccolta dei dati e quindi una più favorevole (per il distributore) disciplina sugli indennizzi.
Il declassamento infatti consentiva ai distributori di non applicare le norme sulla lettura da remoto ai contatori smart meter che non comunicano i dati raccolti in modo stabile e continuativo. In questo, i distributori potevano considerare uno smart meter malfunzionante (o non riparabile) come un contatore tradizionale, avvalendosi quindi dei meno stringenti standard di frequenza della raccolta della lettura.
Il motivo non è fondato.
Con la Delibera n. 269/2022/R/gas l’Autorità ha fissato in 90 giorni il termine entro il quale i distributori, responsabili del servizio di misura, avrebbero dovuto provvedere alla messa in servizio di smart meter di nuova installazione, per ciascun gruppo di misura, i quali avrebbero pertanto dovuto risultare attivi.
Ciò comporta che, una volta entrato in vigore l’obbligo della messa a regime degli smart meter, non è più possibile prevedere di applicare la disciplina prevista dalla Delibera 522/2017/R/gas sul declassamento secondo cui gli smart meter potevano “lavorare” come tradizionali per quel che attiene alla lettura (come peraltro preannunciato dall’Autorità nel documento di consultazione 487/2019/R/gas).
RA del tutto coerentemente con la riforma del settore, pur accogliendo la richiesta di concedere un periodo transitorio per riclassificare gli smart meter già in uso, non ha invece concesso la possibilità di mantenere a regime il declassamento per i contatori smart meter in quanto iniquo per il cliente finale.
Con il terzo motivo, la ricorrente contesta le disposizioni della Delibera n. 269/2022/R/gas sotto tre distinti profili.
Con una prima censura deduce l’irragionevolezza delle nuove modalità di racconta dei dati e, in particolare, la riduzione della “finestra di lettura” da 25 a 4 giorni. Sostiene che la disposizione in oggetto risulta essere “particolarmente penalizzante per i distributori, come AL, che gestiscono un elevato numero di PDR, che sono collocati in differenti Comuni e risultano dispersi geograficamente. In tali casi, infatti, i distributori sono costretti a programmare in appena 4 giorni molteplici interventi su tutto il territorio nazionale, che richiedono un ingente sforzo in termini di forza lavoro”. In tale lasso di tempo risulta materialmente impossibile svolgere gli interventi. In questo modo aumenta il tasso fisiologico di mancata lettura e tale effetto risulta ancor più aggravato dalla contestuale diminuzione dei tempi per la messa a disposizione dei dati al SII a seguito della riduzione dal sesto giorno “lavorativo” al settimo giorno “feriale”.
Con una seconda censura lamentala diminuzione dei tempi per la messa a disposizione dei dati in favore del SII.
Con una terza censura deduce l’irragionevolezza delle previsioni in quanto nel settore elettrico sono stati riconosciuti tempi più lunghi (20 giorni) per la trasmissione dei dati (art. 23.5 del TIME) rispetto al settore del gas naturale.
Il motivo non è fondato.
La Delibera n. 269/2022/R/gas, con l’art. 2, comma 1, ha modificato l’art. 14bis del TIVG e ha previsto che “con riferimento ai punti di riconsegna dotati di smart meter di classe G4 e G6, in alternativa a quanto previsto dal comma 14bis.1, l’impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all’ultimo giorno gas del mese di riferimento”.
La Delibera de qua, all’art. 5 ha statuito che “L’impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di un punto di riconsegna dotato di smart meter con consumo annuo fino a 500 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 6 (sei) mesi consecutivi…con consumo annuo superiore a 500 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 (tre) mesi consecutivi”.
La Delibera 269/2022/R/gas ha quindi previsto la riduzione della “finestra di lettura” da 25 (prevista per i misuratori tradizionali) a 4 giorni, vale a dire dall’ultimo giorno del mese fino a uno dei primi tre giorni successivi all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.
Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, tutti gli smart meter sono considerati misuratori accessibili dalla messa in servizio. Ne consegue che è possibile accedere ai relativi dati di lettura “da remoto e in modo stabile e continuativo”, non essendo necessario un accesso fisico del distributore per poter effettuare le operazioni di raccolta dei dati. Difatti, la Delibera ha espressamente previsto la messa in servizio di smart mater gestibili da remoto che consentono la velocizzazione e semplificazione delle modalità di lettura e gestione della raccolta dei dati.
Le difficoltà di tempo indicate per la raccolta delle misure, denunciate dalla ricorrente, non è dovuta alla previsione del dato temporale stabilito in sede di regolazione dall’Autorità, ma semmai dalle dimensioni dell’impresa. Sicché è l’impresa distributrice che dovrebbe adeguare la propria organizzazione in modo da rispettare i tempi stabiliti dal regolatore e non viceversa.
Del resto, le azioni di recupero fisico del dato dovrebbero essere eccezionali perché lo smart meter, una volta installato, funziona in linea di massima senza bisogno di azioni di recupero.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della Delibera 269/2022/R/gas, di modifica del TIF, l’impresa di distribuzione è tenuta a riconoscere l’indennizzo per la mancata rilevazione mensile del dato solo decorsi 6 mesi consecutivi o decorsi 3 mesi consecutivi ossia entro un lasso termine complessivo che è ragionevole per consentire il recupero dei dati. In aggiunta, si osserva che l’Autorità ha previsto che le imprese di distribuzione, nel caso non sia disponibile né la lettura effettiva di fine mese né quella dei primi tre giorni del mese, mettano a disposizione un dato di misura stimato, affinché siano sempre disponibili agli utenti della distribuzione dati di misura di fine mese (o dei successivi tre giorni), utilizzabili ai fini del settlement ed eventualmente della fatturazione da parte delle imprese di vendita al cliente finale riducendo (art. 2 della Delibera 269/2022/R/com).
Ne deriva che, ai sensi dell’art. 5, gli indennizzi vengono erogati qualora l’impresa non riesca a raccogliere i dati di lettura per sei mesi o per tre mesi consecutivi. Sicché la mancata raccolta dei dati per un solo mese non comporta automaticamente l’obbligo di erogare l’indennizzo a favore dei clienti finali.
La previsione dell’RA, qui contestata, oltre a non essere irragionevole, è in linea con le altre previsioni volte sul sistema di misura volta al miglioramento delle performance né si pone in modo distonico rispetto alla disciplina del settore elettrico, attesa la diversità degli ambiti di regolazione.
Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il provvedimento adottato dall’Autorità sarebbe irragionevole in quanto: i) i tempi per la messa in servizio degli smart meter sono del tutto inadeguati; ii) l’acquisto di nuovi contatori comporterebbe un ingente danno economico per le imprese distributrici causato dall’aumento di circa il 15%; iii) ha previsto una deroga ingiustificata per l’entrata in vigore degli indennizzi automatici.
In relazione al profilo temporale, la ricorrente precisa che, pur avendo l’Autorità posticipato l’entrata in vigore delle disposizioni in esame di nove mesi, fino al 1 aprile 2023, al fine di “consentire i necessari adeguamenti tecnologici, operativi e organizzativi a tutte le imprese di distribuzione”, tali tempistiche siano del tutto inadeguate perché l’unico intervento che possa ridurre il tasso fisiologico di insuccesso sarebbe la sostituzione di massa dei contatori più risalenti, vale a dire quelli che presentano le maggiori criticità sia perché utilizzano la rete 2G sia perché sono maggiormente soggetti a malfunzionamenti (oltre 5,6 milioni).
Inoltre, evidenzia come il termine di 9 mesi non riguardi l’applicazione dell’art. 7 della Delibera impugnata, che modifica l’art. 46 del RTDG in relazione agli indennizzi automatici riconosciuti in favore degli utenti della distribuzione in caso di violazione degli obblighi di messa a disposizione dei dati. A differenza delle altre disposizioni, l’articolo in esame entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre 2022 ossia entro un termine irragionevole dal momento che i distributori anche in questo caso avrebbero bisogno di un termine congruo per “consentire i necessari adeguamenti tecnologici, operativi e organizzativi”.
Il motivo non è fondato.
In relazione alla contestazione sulla previsione dei tempi per la messa in servizio degli smar meter, l’art. 9, comma 1, della Delibera n. 269/2022/R/gas ha previsto che “Le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento trovano efficacia a decorrere dalla data del 1° aprile 2023, con le seguenti eccezioni:
- le disposizioni di cui all’articolo 7 del presente provvedimento si applicano a partire dai dati di misura messi a disposizione nel mese di novembre 2022, con riferimento ai dati di competenza del mese di ottobre 2022;
- l’effettiva erogazione degli indennizzi di cui all’art. 7, comma 7.2, del presente provvedimento, con riferimento ai dati di misura di competenza del mese di ottobre 2022 e fino ai dati di competenza del mese di dicembre 2022, avviene sulla base dell’ammontare determinato da ciascuna impresa di distribuzione per ciascun utente della distribuzione, entro il secondo mese successivo alla messa a disposizione dei dati”.
RA aveva preannunciato il contenuto della Delibera nel DCO del 22.06.2021.
AL Reti era quindi al ricorrente dell’obbligo di sostituire i misuratori tradizionali già da tempo, sin dalla Delibera n. 631/2013, sicché aveva a disposizione un tempo ragionevole per sostituire i vecchi misuratori. Ben avrebbe potuto adeguarsi, sicuramente a partire dal 2021, alle norme che l’Autorità aveva già comunicato di voler introdurre nel settore del gas naturale.
Inoltre, al fine di agevolare la sostituzione in tempo utile dei misuratori tradizionali l’Autorità ha messo in campo alcune misure agevolative per la sostituzione, sostenute in ultima analisi dalla collettività, volte proprio ad assicurare una tempestiva sostituzione dei misuratori di data più risalente.Difatti, RA ha previsto, ai sensi dell’art. 55, comma 55.1, lett. c), dell1Allegato A alla Delibera 737/2022/R/gas, il riconoscimento della copertura dell’ammortamento, in deroga ai principi e alle regole del sistema tariffario, del parco misuratori rappresentato da gruppi di misura tradizionali con gruppi di misura elettronici tratta, ossia in relazione ai misuratori dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile.
In relazione alla contestazione sulla previsione degli indennizzi automatici, si osserva che già da tempo sono riconosciuti ai clienti finali indennizzi per mancata raccolta della misura in relazione ai contatori tradizionali (Delibera n. 229/01) e che, in relazione agli smart meter, non si richiedono interventi tecnici specifici se non quelli collegati alla sostituzione dei misuratori malfunzionanti o non più adeguati, onere a cui, come detto, era tenuta la ricorrente.
Il ricorso introduttivo è quindi infondato e va pertanto respinto.
Restano da esaminare i due ricorsi per motivi aggiunti.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti si impugna la Delibera 60/2023/R/gas per illegittimità in via derivata da quella della Delibera 269/2022/R/gas.
Il mezzo di gravame è infondato per le medesime ragioni esposte in relazione all’esame del ricorso principale e va dunque respinto.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si impugna la nota dell’Autorità prot. 45197 del 2024, che RA ha adottato in riscontro alla nota prot. 20225 del 2023 di alcune associazioni di categoria, contestando l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 5 della Delibera 269/2022/R/gas anche agli smart meter di classe superiore a G6.
In relazione a questo gravame, RA ha eccepito la tardività del ricorso sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini di decadenza l’art. 5 della Delibera 269/2022/R/gas, in quanto la nota ora gravata si è limitata a dare atto del contenuto dell’art. 5 cit., “mai innovato dalla data di pubblicazione della Delibera 269/2022/R/gas”, di talché la lesione lamentata da controparte sarebbe riconducibile direttamente alla Delibera 269/2022/R/gas.
L’eccezione è fondata.
L’art. 5 della Delibera 269/2022/R/gas è rubricato “Indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione in favore dei clienti finali”.
La disposizione introduce all’articolo 17 del TIF, dopo il comma 17.1, in particolare, i seguenti commi:
“17.1bis L’impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di smart meter con consumo annuo fino a 500 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 6 (sei) mesi consecutivi.
17.1ter L’impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di smart meter con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5.000 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 (tre) mesi consecutivi.”.
Con la Delibera 269/2022/R/gas sono stati introdotti indennizzi in favore dei clienti finali di cui all’articolo 17.1bis e 17.1ter del TIF, nei casi di mancata raccolta della lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 mesi consecutivi per punti con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5.000 Smc e per 6 mesi consecutivi per punti con consumo annuo fino a 500 Smc.
Nella nota prot. 45197/2024, RA, dopo aver richiamato la disciplina dell’art. 5 cit., comunicava che ai fini dell’erogazione degli indennizzi, a regolazione vigente, “è stata ritenuta non determinante la classe del misuratore installato, optando invece per una classificazione in funzione del consumo annuo del punto. Pertanto, gli indennizzi verso il cliente finale si applicano con riferimento a tutti gli smart meter il cui consumo annuo ricade negli intervalli sopra riportati”.
Quindi invitava le associazioni, “per la valutazione di eventuali adeguamenti della regolazione” a “fornire a questi uffici dati relativi alla consistenza numerica dei punti dotati di smart meter di classe superiore a G6 e consumi annui inferiori a 5.000 Smc e dati storici relativi ai fallimenti nella messa a disposizioni delle misure che quantomeno permettano di stimare la performance annuale”.
Ad avviso del Collegio, non può sostenersi che l’atto gravato abbia comportato l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 5 della Delibera 269/2022/R/gas anche agli smart meter di classe superiore a G6.
La nota prot. 45197/2024 non ha contenuto innovativo della disciplina sugli indennizzi estendendola alla “classe del misuratore installato”, ma ha natura ricognitiva della disciplina recata dall’art. 5 cit.. Quest’ultima disposizione prevede l’indennizzo a carico dell’impresa di distribuzione in base al “consumo annuo” dello smart meter (se superiore a 500 Smc e fino a 5.000 Smc o fino a 500 Smc), a prescindere dalla classe di misuratore installato.
Ne deriva che il gravame per motivi aggiunti notificato in data 5.10.2023 è irricevibile in quanto è stato proposto tardivamente ossia oltre il termine di decadenza, dimidiato ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione in data 23.6.2022 della Delibera n. 269/2022/gas o comunque dalla sua effettiva conoscenza che coincide, al più tardi, con la data della procura alle liti rilasciata in data 21.9.2022.
In conclusione, il ricorso principale avente ad oggetto l’impugnativa della Delibera n. 269/2022/R/gas e il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnativa della Delibera n. 60/2023/R/gas sono infondati e vanno pertanto respinti, mentre il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnativa della nota, prot. n. 00045197-2023 del 6.07.2023 va dichiarato irricevibile per tardività.
Attesa la novità e complessità delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, così dispone:
- respinge il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO