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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/09/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5010/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 17/10/2024 da on l'avv. MICHELE DELL'AGNESE Parte_1 ricorrente nei confronti di con l'avv. GABRIELLA NALATO Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17 settembre 2025 i coniugi raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni, riportate a verbale:
• revoca dell'obbligo in capo alla madre, sig.ra di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne , divenuto Persona_1 economicamente autosufficiente: 2
• obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , corrispondendo il Persona_2
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo di Padova;
• spese compensate.
Il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in data Pt_1 CP_1
7.04.2001 in Cadoneghe (PD), atto registrato nei registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cadoneghe (PD) al n. 3, parte II serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 16.06.2002, e Per_1 Per_2
l'11.07.2007.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 sentir pronunciare la separazione personale tra le parti. In seguito all'udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta in data 29/09/2017, la separazione giudiziale veniva pronunciata con Sentenza n. 1238/2021 del 15/06/2021, pubblicata il 16/06/2021, confermata anche dalla Sentenza n. 609/2022 della Corte d'Appello di Venezia del
28.02.2022.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, avvenuta il 29/09/2017. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative e risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
2 3
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e , celebrato a Cadoneghe Parte_1 Controparte_1
(PD) il 7.04.2001;
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cadoneghe (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 3, Parte II, Serie A, Anno
2001);
3. dispone che il divorzio sia regolamentato dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente;
4. spese compensate.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
3
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5010/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 17/10/2024 da on l'avv. MICHELE DELL'AGNESE Parte_1 ricorrente nei confronti di con l'avv. GABRIELLA NALATO Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17 settembre 2025 i coniugi raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni, riportate a verbale:
• revoca dell'obbligo in capo alla madre, sig.ra di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne , divenuto Persona_1 economicamente autosufficiente: 2
• obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , corrispondendo il Persona_2
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo di Padova;
• spese compensate.
Il Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in data Pt_1 CP_1
7.04.2001 in Cadoneghe (PD), atto registrato nei registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cadoneghe (PD) al n. 3, parte II serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 16.06.2002, e Per_1 Per_2
l'11.07.2007.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 sentir pronunciare la separazione personale tra le parti. In seguito all'udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta in data 29/09/2017, la separazione giudiziale veniva pronunciata con Sentenza n. 1238/2021 del 15/06/2021, pubblicata il 16/06/2021, confermata anche dalla Sentenza n. 609/2022 della Corte d'Appello di Venezia del
28.02.2022.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, avvenuta il 29/09/2017. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative e risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e , celebrato a Cadoneghe Parte_1 Controparte_1
(PD) il 7.04.2001;
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cadoneghe (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 3, Parte II, Serie A, Anno
2001);
3. dispone che il divorzio sia regolamentato dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente;
4. spese compensate.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
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