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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 160/2024 R.G. promosso da:
AVV. (codice fiscale: ), con studio in Alessandria, Parte_1 C.F._1
Piazza Garibaldi, 38, sia in proprio, sia quale Procuratore, giusta mandato in atti, della dott.ssa
[...]
(codice fiscale: , presso di lui elettivamente Persona_1 C.F._2
domiciliata;
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione datato 28.12.2023, ritualmente notificato, le parti attrici convenivano in giudizio il IG. per vedersi autorizzare, ex art. 524 c.c., ad accettare l'eredità di Controparte_1 [...]
madre del convenuto, al solo fine di soddisfarsi, fino alla concorrenza dei propri crediti, Per_2 sulla quota dei beni ereditari a quest'ultimo spettante.
In sostanza, gli attori deducevano di essere creditori del IG. in forza dei seguenti titoli: CP_1
a) Decreto Ingiuntivo n. 741/2018, n. R.G. 1901/2018, pronunciato dal Tribunale di Alessandria in data 10.06.2018, provvisoriamente esecutivo, spedito in forma esecutiva e divenuto definitivo,
1 nonché del relativo atto di precetto, notificato congiuntamente al predetto D. I. il 10.08.2018, per la complessiva somma di Euro 7.304,27, oltre alle spese di notifica ammontanti ad Euro 30,48, oltre agli interessi al tasso di mora ex D.Lgs 231/2002 in seguito maturati ed alle spese e compensi successivi occorrendi;
b) Ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata il 21.12.2017, spedita in forma esecutiva in pari data ed in tale forma notificata nel 24.02.2018, nonché del relativo atto di precetto, per la somma di Euro 2.424,48, oltre alle spese di notifica ammontanti ad Euro 31,53, agli interessi legali maturati e maturandi ed alle spese e compensi successivi.
Allegavano che, in forza di tali titoli e dei relativi atti di precetto, gli attori procedevano, in data
19.09.2018, al pignoramento, per la sola quota di proprietà di parte convenuta, dell'immobile sito in
Novi Ligure, Via Mazzini n. 3, secondo piano, in comproprietà per un sesto del IG. CP_1
, per un sesto del di lui fratello IG. e per i restanti quattro sesti
[...] Persona_3 della madre Persona_2
Deducevano che nella relativa procedura di esecuzione immobiliare, iscritta al n. R.G. 296/2018, gli attori stessi intervenivano in ragione dei propri seguenti ulteriori crediti nei confronti di parte convenuta:
c) Euro 7.003,78 in forza della Sentenza n. 354/2021 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, nella quale il IG. in seguito al rigetto dell'opposizione svolta nei confronti dell'esecuzione CP_1 medesima, veniva condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.800,00 oltre accessori;
d) Euro 7.377,36 in forza della Sentenza n. 141/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, nella quale il IG. in seguito alla dichiarazione dell'inammissibilità del gravame CP_1 proposto nei confronti della Sentenza di cui al punto c), veniva condannato alla refusione delle spese di lite, quantificate in Euro 3.000,00 oltre accessori, nonché alla corresponsione in favore delle parti attrici dell'ulteriore importo ex art. 96, III comma c.p.c. pari ad Euro 3.000,00.
Gli attori deducevano che l'immobile di cui sopra, nell'ambito del procedimento di divisione endoesecutiva n. R.G. 3590/2019, veniva venduto senza incanto e trasferito al IG. CP_2
a fronte del pagamento di un prezzo ammontante ad Euro 33.000,00.
Allegavano che, nelle more, la comproprietaria IG.ra decedeva senza aver redatto Persona_2 testamento e che, in conseguenza, i chiamati all'eredità erano i di lei figli, già comproprietari dell'immobile medesimo, IG.ri e Persona_3 Controparte_1
Rilevavano che in data 10.05.2021, il IG. dichiarava di accettare Persona_3
l'eredità di mentre non risultava che il IG. avesse compiuto Persona_2 Controparte_1 alcun atto di accettazione tacita ovvero espressa dell'eredità; pertanto, in ragione di ciò, le parti attrici
2 depositavano ricorso ex art. 481 c.c. davanti al Tribunale di Alessandria: trascorso inutilmente il termine fissato dal Giudice, il IG. veniva dichiarato decaduto dal diritto di Controparte_1 accettare l'eredità di Persona_2
Allegavano infine che la mancata accettazione da parte del convenuto costituiva un danno per le proprie ragioni creditorie, sostenendo che il ricavato dalla vendita della sola quota di comproprietà di titolarità del IG. pari ad un sesto del totale, fosse ampiamente insufficiente al Controparte_1 soddisfacimento dei propri crediti e che non risultavano altri beni del debitore su cui potersi soddisfare.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.5.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
La domanda proposta dalle parti attrici è fondata ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si deve preliminarmente osservare che l'art. 524, I comma c.c., nella sua formulazione, prevede che
“Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Ebbene, quanto all'esperibilità ex art 524 c.c. anche in presenza di fattispecie diverse rispetto alla formale rinuncia dell'eredità, quali, ad esempio, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. si ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, in forza del quale in sostanza alla rinunzia all'eredità deve essere equiparata l'ipotesi in cui il chiamato, a seguito di fissazione del termine ex art. 481 c.c., rimanga inerte, venendo pertanto dichiarato decaduto dal diritto di accettare l'eredità
(cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 32195/2021; Cass. Civ. n. 7735/2007).
Si riporta a tale proposito parte della motivazione della prima sentenza citata (Cass Civ. 32195/2021) ove si legge: “…E' infondato anche il secondo motivo. E' controverso se il rimedio previsto dall'art.
524 c.c. sia utilizzabile dai creditori soltanto in presenza di una rinunzia "formale" oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell'astio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell'art. 487 c.c., comma 3, ovvero nel caso di maturata prescrizione. Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrinaisi rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art.
3 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass.
n. 15664/2020).
A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. In quanto all'obiezione formulata nel ricorso, fondata sulla natura eccezionale della norma, è del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare,
è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria. …”.
Ciò detto nel caso di specie si ritiene pertanto esperibile l'azione ex art 524 c.c. da parte degli attori risultando il resistente decaduto dal diritto di accettare l'eredità morendo dismessa Controparte_1 da (cfr. doc. 18 di parte attrice). Persona_2
Occorre a questo punto passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Il legislatore ha configurato l'azione di cui all'art. 524 c.c. come un particolare strumento di tutela previsto dall'ordinamento in favore dei creditori personali del chiamato che rinunzia all'eredità, il quale consente loro di impugnare la rinunzia nei casi in cui la stessa sia pregiudizievole per le loro ragioni creditorie. È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista.
Diversamente, il vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c. fa sì che il creditore istante possa soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunziati dal debitore sino a concorrenza dei propri crediti. Per
l'esercizio dell'impugnazione è dunque richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore (cfr. Tribunale sez. I - Avezzano,
24/01/2023, n. 24).
Ebbene, secondo quanto indicato a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità: “..Al riguardo deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e con specifico riguardo all'azione
4 di cui all'art. 524 c.c. (cfr. Cass. n. 8519/2016), per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Nel passato si è poi precisato che (Cass. n. 2394/1974) la norma richiede un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.
Tornando al caso in esame, per stessa ammissione dei ricorrenti, l'eredità alle quali hanno rinunciato presentavano un attivo (cfr. pag. 6 del ricorso, ove si riconosce l'esistenza di immobili caduti in successione, contestandosi però che il loro valore fosse in grado di tacitare appieno il credito della controricorrente), sicchè deve reputarsi alla luce di quanto sopra esposto che risulti riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c..
Quanto poi in merito alla concreta operatività del riparto dell'onere della prova, reputa il Collegio che possa farsi richiamo ai principi espressi da questa stessa Corte in ordine all'azione revocatoria
(con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità, trattandosi sempre di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto
a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie) secondo cui (cfr. da ultimo
Cass. n. 19207/2018), una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore)
è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n.
1902/2015; Cass. n. 11471/2003).
Tornando al caso in esame, ne discende dall'applicazione di detti principi, che una volta dimostrata
l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni dei creditori, i quali non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute ai debitori ove avessero accettato
l'eredità, correttamente è stato richiesto a questi ultimi di dimostrare che in realtà il loro patrimonio,
5 nonostante la rinuncia, fosse in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attrice. …” (cfr.
Cass. Civ. n. 5994/2020 in motivazione).
Facendo, quindi, applicazione di tali principi nel caso di specie, va rilevato intanto che gli attori hanno fornito sufficiente prova del credito vantato nei confronti del resistente e azionato nell'ambito della procedura esecutiva sopra menzionata (cfr. doc.ti da 1 a 9 del fascicolo attoreo).
Si badi a tale proposito che come condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “L'azione promossa dal creditore del dell'erede che abbia rinunciato all'eredità, disciplinata dall'art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo. Il debitore, per evitare l'azione, deve dimostrare l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall'attore. Dunque per il valido esperimento di tale azione, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una mera ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare.”(cfr. Tribunale Biella sez. I, 05/09/2023, n.293).
E ancora è stato di recente affermato che: “L'azione promossa dal creditore del rinunziante all'eredità ex art. 524 c.c. presuppone, quale unico requisito, che la rinunzia arrechi un danno al creditore in quanto il patrimonio dell'erede rinunziante non basta a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo. Dunque, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario un che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.” (cfr. Tribunale Terni sez. I, 10/11/2022, n.838).
Ciò detto, dalle allegazioni e dai documenti attorei risulta come l'eredità di per la Persona_2 quale il resistente risulta decaduto dal relativo diritto di accettazione, presenti un attivo (una quota di proprietà dell'immobile già pignorato sito in Novi Ligure, Via Mazzini) e come la quota di comproprietà di sullo stesso immobile (1/6) sia insufficiente a soddisfare il credito Controparte_1 vantato dagli attori, considerato che il bene risulta venduto per la somma di € 33.000 (cfr. doc. 13 di parte attrice) e il credito vantato dagli attori risulta comunque superiore al valore di 1/6 di tale importo
(euro 5.500,00) cosicché si ritiene riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c..
Applicando poi i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di azione revocatoria, quanto al riparto dell'onere probatorio, si deve rilevare che, a fronte della dimostrazione della idoneità della
6 mancata accettazione dell'eredità di da parte del convenuto a pregiudicare le ragioni Persona_2 dei creditori, i quali in sostanza non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute al debitore ove avesse accettato tale eredità, il debitore convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha fornito prova che in realtà il suo patrimonio, nonostante la rinuncia, è in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dagli attori.
Ne consegue in definitiva l'accoglimento della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.200.01 a € 26.000,00), data la non complessità delle questioni trattate e la contumacia di parte convenuta, compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita e così per le seguenti somme:
fase introduttiva € 460,00
fase di studio € 389,00
fase decisionale € 851,00 per complessivi € 1.700,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Autorizza, ex art. 524 cod. civ., gli attori Parte_1 Persona_1 ad accettare l'eredità di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_2
in Pozzolo Formigaro il 26/1/2020, in nome e luogo di , nato in [...] Controparte_1
il 01/02/1965, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, per la quota che a Controparte_1
sarebbe spettata, fino alla concorrenza dei loro crediti;
7 2. condanna parte convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite, liquidate in €
264,00 per esborsi e in € 1.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e
CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 160/2024 R.G. promosso da:
AVV. (codice fiscale: ), con studio in Alessandria, Parte_1 C.F._1
Piazza Garibaldi, 38, sia in proprio, sia quale Procuratore, giusta mandato in atti, della dott.ssa
[...]
(codice fiscale: , presso di lui elettivamente Persona_1 C.F._2
domiciliata;
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione datato 28.12.2023, ritualmente notificato, le parti attrici convenivano in giudizio il IG. per vedersi autorizzare, ex art. 524 c.c., ad accettare l'eredità di Controparte_1 [...]
madre del convenuto, al solo fine di soddisfarsi, fino alla concorrenza dei propri crediti, Per_2 sulla quota dei beni ereditari a quest'ultimo spettante.
In sostanza, gli attori deducevano di essere creditori del IG. in forza dei seguenti titoli: CP_1
a) Decreto Ingiuntivo n. 741/2018, n. R.G. 1901/2018, pronunciato dal Tribunale di Alessandria in data 10.06.2018, provvisoriamente esecutivo, spedito in forma esecutiva e divenuto definitivo,
1 nonché del relativo atto di precetto, notificato congiuntamente al predetto D. I. il 10.08.2018, per la complessiva somma di Euro 7.304,27, oltre alle spese di notifica ammontanti ad Euro 30,48, oltre agli interessi al tasso di mora ex D.Lgs 231/2002 in seguito maturati ed alle spese e compensi successivi occorrendi;
b) Ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata il 21.12.2017, spedita in forma esecutiva in pari data ed in tale forma notificata nel 24.02.2018, nonché del relativo atto di precetto, per la somma di Euro 2.424,48, oltre alle spese di notifica ammontanti ad Euro 31,53, agli interessi legali maturati e maturandi ed alle spese e compensi successivi.
Allegavano che, in forza di tali titoli e dei relativi atti di precetto, gli attori procedevano, in data
19.09.2018, al pignoramento, per la sola quota di proprietà di parte convenuta, dell'immobile sito in
Novi Ligure, Via Mazzini n. 3, secondo piano, in comproprietà per un sesto del IG. CP_1
, per un sesto del di lui fratello IG. e per i restanti quattro sesti
[...] Persona_3 della madre Persona_2
Deducevano che nella relativa procedura di esecuzione immobiliare, iscritta al n. R.G. 296/2018, gli attori stessi intervenivano in ragione dei propri seguenti ulteriori crediti nei confronti di parte convenuta:
c) Euro 7.003,78 in forza della Sentenza n. 354/2021 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, nella quale il IG. in seguito al rigetto dell'opposizione svolta nei confronti dell'esecuzione CP_1 medesima, veniva condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.800,00 oltre accessori;
d) Euro 7.377,36 in forza della Sentenza n. 141/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, nella quale il IG. in seguito alla dichiarazione dell'inammissibilità del gravame CP_1 proposto nei confronti della Sentenza di cui al punto c), veniva condannato alla refusione delle spese di lite, quantificate in Euro 3.000,00 oltre accessori, nonché alla corresponsione in favore delle parti attrici dell'ulteriore importo ex art. 96, III comma c.p.c. pari ad Euro 3.000,00.
Gli attori deducevano che l'immobile di cui sopra, nell'ambito del procedimento di divisione endoesecutiva n. R.G. 3590/2019, veniva venduto senza incanto e trasferito al IG. CP_2
a fronte del pagamento di un prezzo ammontante ad Euro 33.000,00.
Allegavano che, nelle more, la comproprietaria IG.ra decedeva senza aver redatto Persona_2 testamento e che, in conseguenza, i chiamati all'eredità erano i di lei figli, già comproprietari dell'immobile medesimo, IG.ri e Persona_3 Controparte_1
Rilevavano che in data 10.05.2021, il IG. dichiarava di accettare Persona_3
l'eredità di mentre non risultava che il IG. avesse compiuto Persona_2 Controparte_1 alcun atto di accettazione tacita ovvero espressa dell'eredità; pertanto, in ragione di ciò, le parti attrici
2 depositavano ricorso ex art. 481 c.c. davanti al Tribunale di Alessandria: trascorso inutilmente il termine fissato dal Giudice, il IG. veniva dichiarato decaduto dal diritto di Controparte_1 accettare l'eredità di Persona_2
Allegavano infine che la mancata accettazione da parte del convenuto costituiva un danno per le proprie ragioni creditorie, sostenendo che il ricavato dalla vendita della sola quota di comproprietà di titolarità del IG. pari ad un sesto del totale, fosse ampiamente insufficiente al Controparte_1 soddisfacimento dei propri crediti e che non risultavano altri beni del debitore su cui potersi soddisfare.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.5.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
La domanda proposta dalle parti attrici è fondata ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si deve preliminarmente osservare che l'art. 524, I comma c.c., nella sua formulazione, prevede che
“Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Ebbene, quanto all'esperibilità ex art 524 c.c. anche in presenza di fattispecie diverse rispetto alla formale rinuncia dell'eredità, quali, ad esempio, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. si ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, in forza del quale in sostanza alla rinunzia all'eredità deve essere equiparata l'ipotesi in cui il chiamato, a seguito di fissazione del termine ex art. 481 c.c., rimanga inerte, venendo pertanto dichiarato decaduto dal diritto di accettare l'eredità
(cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 32195/2021; Cass. Civ. n. 7735/2007).
Si riporta a tale proposito parte della motivazione della prima sentenza citata (Cass Civ. 32195/2021) ove si legge: “…E' infondato anche il secondo motivo. E' controverso se il rimedio previsto dall'art.
524 c.c. sia utilizzabile dai creditori soltanto in presenza di una rinunzia "formale" oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'esperimento dell'astio interrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell'art. 487 c.c., comma 3, ovvero nel caso di maturata prescrizione. Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrinaisi rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art.
3 524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass.
n. 15664/2020).
A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. In quanto all'obiezione formulata nel ricorso, fondata sulla natura eccezionale della norma, è del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare,
è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria. …”.
Ciò detto nel caso di specie si ritiene pertanto esperibile l'azione ex art 524 c.c. da parte degli attori risultando il resistente decaduto dal diritto di accettare l'eredità morendo dismessa Controparte_1 da (cfr. doc. 18 di parte attrice). Persona_2
Occorre a questo punto passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Il legislatore ha configurato l'azione di cui all'art. 524 c.c. come un particolare strumento di tutela previsto dall'ordinamento in favore dei creditori personali del chiamato che rinunzia all'eredità, il quale consente loro di impugnare la rinunzia nei casi in cui la stessa sia pregiudizievole per le loro ragioni creditorie. È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista.
Diversamente, il vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c. fa sì che il creditore istante possa soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunziati dal debitore sino a concorrenza dei propri crediti. Per
l'esercizio dell'impugnazione è dunque richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore (cfr. Tribunale sez. I - Avezzano,
24/01/2023, n. 24).
Ebbene, secondo quanto indicato a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità: “..Al riguardo deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, e con specifico riguardo all'azione
4 di cui all'art. 524 c.c. (cfr. Cass. n. 8519/2016), per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori. Nel passato si è poi precisato che (Cass. n. 2394/1974) la norma richiede un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.
Tornando al caso in esame, per stessa ammissione dei ricorrenti, l'eredità alle quali hanno rinunciato presentavano un attivo (cfr. pag. 6 del ricorso, ove si riconosce l'esistenza di immobili caduti in successione, contestandosi però che il loro valore fosse in grado di tacitare appieno il credito della controricorrente), sicchè deve reputarsi alla luce di quanto sopra esposto che risulti riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c..
Quanto poi in merito alla concreta operatività del riparto dell'onere della prova, reputa il Collegio che possa farsi richiamo ai principi espressi da questa stessa Corte in ordine all'azione revocatoria
(con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità, trattandosi sempre di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto
a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie) secondo cui (cfr. da ultimo
Cass. n. 19207/2018), una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore)
è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n.
1902/2015; Cass. n. 11471/2003).
Tornando al caso in esame, ne discende dall'applicazione di detti principi, che una volta dimostrata
l'idoneità della rinuncia a pregiudicare le ragioni dei creditori, i quali non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute ai debitori ove avessero accettato
l'eredità, correttamente è stato richiesto a questi ultimi di dimostrare che in realtà il loro patrimonio,
5 nonostante la rinuncia, fosse in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dall'attrice. …” (cfr.
Cass. Civ. n. 5994/2020 in motivazione).
Facendo, quindi, applicazione di tali principi nel caso di specie, va rilevato intanto che gli attori hanno fornito sufficiente prova del credito vantato nei confronti del resistente e azionato nell'ambito della procedura esecutiva sopra menzionata (cfr. doc.ti da 1 a 9 del fascicolo attoreo).
Si badi a tale proposito che come condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “L'azione promossa dal creditore del dell'erede che abbia rinunciato all'eredità, disciplinata dall'art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo. Il debitore, per evitare l'azione, deve dimostrare l'adeguatezza del proprio patrimonio residuo al soddisfacimento del credito vantato dall'attore. Dunque per il valido esperimento di tale azione, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una mera ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare.”(cfr. Tribunale Biella sez. I, 05/09/2023, n.293).
E ancora è stato di recente affermato che: “L'azione promossa dal creditore del rinunziante all'eredità ex art. 524 c.c. presuppone, quale unico requisito, che la rinunzia arrechi un danno al creditore in quanto il patrimonio dell'erede rinunziante non basta a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo. Dunque, al pari dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario un che il credito sia liquido ed esigibile, ma è sufficiente che sussista una ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.” (cfr. Tribunale Terni sez. I, 10/11/2022, n.838).
Ciò detto, dalle allegazioni e dai documenti attorei risulta come l'eredità di per la Persona_2 quale il resistente risulta decaduto dal relativo diritto di accettazione, presenti un attivo (una quota di proprietà dell'immobile già pignorato sito in Novi Ligure, Via Mazzini) e come la quota di comproprietà di sullo stesso immobile (1/6) sia insufficiente a soddisfare il credito Controparte_1 vantato dagli attori, considerato che il bene risulta venduto per la somma di € 33.000 (cfr. doc. 13 di parte attrice) e il credito vantato dagli attori risulta comunque superiore al valore di 1/6 di tale importo
(euro 5.500,00) cosicché si ritiene riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c..
Applicando poi i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di azione revocatoria, quanto al riparto dell'onere probatorio, si deve rilevare che, a fronte della dimostrazione della idoneità della
6 mancata accettazione dell'eredità di da parte del convenuto a pregiudicare le ragioni Persona_2 dei creditori, i quali in sostanza non possono fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali che sarebbero pervenute al debitore ove avesse accettato tale eredità, il debitore convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha fornito prova che in realtà il suo patrimonio, nonostante la rinuncia, è in grado di soddisfare il diritto di credito vantato dagli attori.
Ne consegue in definitiva l'accoglimento della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.200.01 a € 26.000,00), data la non complessità delle questioni trattate e la contumacia di parte convenuta, compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita e così per le seguenti somme:
fase introduttiva € 460,00
fase di studio € 389,00
fase decisionale € 851,00 per complessivi € 1.700,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Autorizza, ex art. 524 cod. civ., gli attori Parte_1 Persona_1 ad accettare l'eredità di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_2
in Pozzolo Formigaro il 26/1/2020, in nome e luogo di , nato in [...] Controparte_1
il 01/02/1965, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, per la quota che a Controparte_1
sarebbe spettata, fino alla concorrenza dei loro crediti;
7 2. condanna parte convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite, liquidate in €
264,00 per esborsi e in € 1.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e
CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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