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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Maria Giugliano G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto, e promosso
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), ivi residente a[...], e ivi altresì elettivamente C.F._1 domiciliato al Corso Vittorio Emanuele n. 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruggiero (c.f.non indicato) che lo rappresenta e difende per procura su atto separato allegato al ricorso
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), ivi residente a[...] ed ivi altresì elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata alla via Amato n. 4, presso lo studio dell'avv. Valeria Coppola (c.f. non indicato) che la rappresenta e difende per procura su atto separato allegato al ricorso
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 26.2.2025 le parti avevano chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo: A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio celebrato tra e in data 09.06.1991 in Parte_1 Controparte_1
VI EQ (NA) e trascritto sul Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1991, trascritto al n.59 serie A del Comune di VI EQ ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione e annotazione dell'emananda sentenza;
B) stabilire che i coniugi continueranno ad aiutare economicamente i figli che, benchè maggiorenni, non sono ancora autosufficienti. In particolare, fino a quando i figli ed non verseranno in condizioni Per_1 CP_2
economico/lavorative stabili (ovvero non risulteranno titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato) il IG. continuera a versare per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
(che lavora presso la societd ALTEA UP srl con contratto a tempo determinato e vive a Milano),
l'importo di euro 250,00 mensili e la IG.ra verserà per il mantenimento del figlio CP_1 CP_2
(che attualmente svolge ancora lavori saltuari e vive presso il padre) l'importo di euro 150,00 mensili.
Il P.M. in data 21.03.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano al Tribunale di Torre Annunziata di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in VI EQ (Na) il 9.6.1991, alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano:
1.che il giorno 09.06.1991 in VI EQ i due avevano contratto matrimonio concordatario iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di VI
EQ, anno 1991, n. 59 parte II, s.A;
2. che dalla loro unione erano nati due figli: in data 01.06.1992 e in data 06.11.1997, CP_2 Per_1
entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
3. che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto in data 21.12.2015 aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 02.12.2015 e che da allora non avevano mai ripreso la convivenza per cui ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio. (In atti manca il verbale di comparizione dei coniugi in sede di separazione e il decreto di omologa)
1.2-Disposta con decreto del 02.12.2024, in conformità alla richiesta delle parti, l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c del 15.07.2025, poi anticipata su istanza di parte al 03.03.2025, con ordinanza in data 14.03.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., pervenute a mezzo p.e.c. in data 21.03.2025; il collegio, rilevato l'omesso deposito del decreto di omologa della separazione consensuale in data 21.12.2015 e del verbale di udienza presidenziale del 2.12.2015, con ordinanza in data 6.5.2025 rimetteva la causa sul ruolo all'udienza collegiale del
13.5.2025, di cui disponeva la trattazione cartolare. 2.-La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 2.12.2015 nel procedimento di separazione consensuale poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n.
8668/2015 del 21.12.2015 e da quella data essendosi protratto ininterrotto lo stato di separazione
(come deve presumersi in mancanza di eccezione).
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
3.- In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi, attinenti al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, poiché non contrari a norme imperative, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della presente decisione, nei termini indicati in dispositivo.
4.- Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto in cui le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da Parte_1
e con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024, così provvede:
[...] Controparte_1
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il
9.6.1991 in VI EQ (Na) da , nato a [...] il Parte_1
24.07.1963 e nata a [...] il [...] (atto n. 59, parte Controparte_1
II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di VI EQ, anno 1991);
B. stabilisce che i coniugi continueranno ad aiutare economicamente i figli che, benchè maggiorenni, non sono ancora autosufficienti. In particolare, fino a quando i figli ed Per_1 CP_2
non verseranno in condizioni economico/lavorative stabili (ovvero non risulteranno titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato) il IG. continuerà a versare per il Parte_1
mantenimento della figlia (che lavora presso la società ALTEA UP srl con contratto a tempo Per_1 determinato e vive a Milano), l'importo di euro 250,00 mensili e la IG.ra verserà per il CP_1
mantenimento del figlio (che attualmente svolge ancora lavori saltuari e vive presso il CP_2 padre) l'importo di euro 150,00 mensili.
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VI EQ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
D. Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano