Articolo 392 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 391Articolo 393
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1 gennaio 1993
Art. 392.
(Versamenti all'Ufficio del registro)
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993