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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1864/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. VITAGLIANO VERONICA e dall'Avv. MELE ELENA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. FOGAGNOLO MAURIZIO;
CONVENUTO
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSO ANDREA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale. Conclusioni: per parte attrice, come da atto introduttivo, per il convenuto come da nota del 29.11.2024, per la convenuta Controparte_1
l' come da nota del 25.11.2024. Controparte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha opposto la cartella di pagamento n.
11020230030912075000, relativa a diversi ruoli, tra i quali quello formato dal n. 2023/006895 Entrate patrimoniali anno 2023 per Controparte_1
un importo complessivo di euro 126.248,00, notificato dall'
[...]
a mezzo PEC in data 19.09.2023, chiedendo di “b) Controparte_2
Accertare e dichiarare, per tutti i suesposti motivi, l'illegittimità e/o inesigibilità dell'azione esecutiva;
c) Accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti, la nullità assoluta e/o annullabilità e/o inesistenza o l'illegittimità e/o inefficacia in parte qua, della cartella di pagamento N. 11020230030912075000 ( doc 1) relativa a diversi ruoli, tra i quali quello formato dal N. 2023/006895 “ Controparte_3
Entrate patrimoniali anno 2023” per un importo complessivo di euro 126.248,00. notificato da parte dell' – Controparte_4
prov. Di Torino a mezzo pec in data 19 .09.2023 per nullità e/o inesistenza della ingiunzione presupposta” e per l'effetto di “d) Annullare e/o dichiarare l'inefficacia – nulla e/o disapplicare o revocare in parte qua, la cartella di pagamento n. N.
11020230030912075000 ( doc 1) relativamente al RUOLO N. 2023/006895
“Entrate patrimoniali anno 2023” per un importo complessivo di euro 126.248,00. notificato da parte dell' – Controparte_4
prov. Di Torino a mezzo pec in data 19 .09.2023 per un importo complessivo di Euro €
126.248,00 come indicato in cartella ( pag.5) impugnata in questa sede;
e) Ordinare la cancellazione della somma ingiunta dei ruoli esattoriali;
f) Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione della somma di € 126.248,00pagata da ”. Parte_1
Il ha chiesto di “in via preliminare, accertare e dichiarare CP_1 CP_1
l'inammissibilità delle domande formulate da in considerazione Pt_1 Parte_1 della sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società per intervenuto pagamento dell'importo dovuto al - nel merito, accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza delle domande formulate da e, per l'effetto, dato atto Parte_1
dell'intervenuta definitività dell'ingiunzione di pagamento n. 1/2019/PL emessa dal di ai sensi del R.D. 639/1910, della tempestività dell'iscrizione a CP_1 CP_1
ruolo coattivo del credito vantato dal e della conseguente legittimità della notifica CP_1
della cartella di pagamento n. 11020230030912075000 emessa da
[...]
dichiarare dovute, da parte di le somme Controparte_5 Parte_1
ingiunte”.
L' ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, essendo le doglianze di parte attrice riferibili a condotte dell'ente impositore.
Ciò posto, la parte attrice ha chiesto annullarsi la cartella di pagamento opposta in quanto l'ingiunzione fiscale, che ne costituisce l'atto presupposto, sarebbe nulla, inesistente o divenuta inefficace per decorso dei 90 giorni previsti dall'art. 481 c.p.c., con la conseguenza che la cartella di pagamento è stata emessa senza un efficace atto presupposto, con conseguente invalidità della stessa.
In particolare, la parte attrice evidenzia che “Pacifica, pertanto, è la circostanza che
l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639/10 è, a tutti gli effetti, un atto complesso poiché racchiude in sè sia la natura del titolo esecutivo, sia la natura dell'atto di precetto, tanto che, con riguardo alla sua efficacia, la giurisprudenza ha spesso chiarito come essa debba ritenersi di 90 giorni dalla notifica, come nel caso del precetto;
, viene da sé la conseguenza che decorso detto periodo di efficacia, l'Ente dovrà necessariamente notificare una nuova ingiunzione di pagamento sempre ai sensi del medesimo R. D. al fine di procedere col recupero delle somme di sua spettanza. Nel caso che ci interessa, l'ingiunzione emessa dal Comune di nel mese di Dicembre dell'anno 2019 ha certamente CP_1 perso l'“effetto ingiuntivo” del pagamento, essendo decorsi pienamente il termini di 90 giorni dalla data di notifica della ingiunzione”.
L'inefficacia sopravvenuta dell'ingiunzione importerebbe, secondo la parte attrice, la invalidità della cartella opposta in quanto emessa in assenza di valido ed efficace atto presupposto.
La parte attrice, evidenziando che in esecuzione della cartella, al solo scopo di evitare esecuzioni forzate nei propri confronti, ha versato l'importo di
126.248,00 euro, oggetto della cartella opposta, chiede la ripetizione dell'importo versato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di interesse in capo all'attrice, sollevata dal asseritamente prodotta dal Controparte_1
pagamento del credito oggetto della cartella opposta, in quanto, come ha chiarito la stessa parte opponente, il pagamento è stato effettuato al solo scopo di prevenire l'esecuzione forzata e non al fine di adempiere l'obbligazione, sicché sussiste certamente l'interesse dell'attrice alla decisione della causa.
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In diritto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n.
46/1999, “Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.”.
L'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che le entrate previste dall'art. 17 sopra richiamato, aventi causa in rapporti di diritto privato, sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Pertanto, l'ente comunale può recuperare le proprie entrate di diritto privato, mediante iscrizione a ruolo del relativo importo, solo se munito di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Un possibile titolo esecutivo per le entrate di diritto privato dell'ente locale è
l'ingiunzione fiscale regolata dal R.D. n. 639/1910.
Essa si risolve in un atto con cui la pubblica amministrazione ordina il pagamento di un credito, liquido ed esigibile, al destinatario, munendosi, in caso di mancato pagamento, del potere di procedere all'espropriazione forzata per la tutela del credito.
Va osservato che l'art. 36 comma 2 del D. L. n. 248/2007 convertito con modifiche nella L. n. 31/2008 stabilisce che “La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; tale principio è stato confermato dall'art. 7 comma 2 lett. gg-quater) del D.L. n. 70/2011 convertito con modifiche nella L. n. 106/2011, secondo cui “i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo
e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.
Pertanto, il può riscuotere le proprie entrate di diritto privato CP_1
mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale costituente titolo esecutivo, e avvalendosi della procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass. Civ. n. 34452/2019).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità, quanto alla natura dell'ingiunzione fiscale, ha chiarito che questa è un “atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata” (Cass. Civ. n. 18491/2016).
Sul piano esecutivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto” (Cass. Civ. n. 12263/2007; Cass. Civ. n. 24409/2006;
Cass. Civ. n. 8335/2003; Cass. Civ. n. 10496/2002).
Dunque, l'ingiunzione fiscale costituisce un atto amministrativo, espressione del potere di autotutela della P.A., che cumula in sé la funzione di titolo esecutivo e di precetto, al fine di promuovere un'esecuzione forzata, con la conseguenza che la sua notificazione comporta l'assolvimento dell'onere di preventiva notificazione del titolo e del precetto sancito dall'art. 479 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ. n. 6448/2003).
Ciò posto, il punto controverso nel presente giudizio è se l'ingiunzione fiscale sia soggetta alla disciplina dell'art. 481 c.p.c., che afferma l'efficacia del precetto ai fini espropriativi per il termine di novanta giorni dalla sua notificazione, e se, ove scaduto tale termine, l'ingiunzione perda altresì la sua efficacia quale titolo esecutivo, con conseguente onere della pubblica amministrazione di procedere alla notificazione di nuova ingiunzione fiscale ai fini di procedere ad esecuzione forzata.
Ebbene, deve escludersi che, ove decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, questa diventi totalmente inefficace come titolo esecutivo.
Va osservato immediatamente che alcuna disposizione del R.D. n. 639/1910 stabilisce tale regola.
Ciò chiarito, la giurisprudenza di legittimità, intervenendo proprio su un caso di esecuzione forzata promossa dopo il decorso di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, ha chiarito che “L'ente, per la riscossione coattiva di suoi crediti nascenti da provvedimenti o contratti, può sulla base di questi accertare che il credito è divenuto esigibile e formare per la sua riscossione coattiva
l'ingiunzione. Trascorso il termine di trenta giorni dalla sua notifica senza che il debitore abbia adempiuto spontaneamente, l'ente sulla base dell'ingiunzione può procedere alla espropriazione forzata (art. 2, primo comma)”; è stato precisato altresì che “Non è previsto che alla ingiunzione debba seguire altro atto con la funzione del precetto né che
l'espropriazione debba essere iniziata entro un dato termine dalla notifica dell'ingiunzione.
Come però si è anche già detto, si considera che la disciplina speciale debba essere integrata da quella generale, nel senso che l'espropriazione vada anche in questo caso iniziata non oltre novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Tuttavia, si discute degli effetti che conseguono all'avere l'ente lasciato trascorrere il termine stabilito dall'art. 481. 2.3.4.
Orbene, funzione dell'ingiunzione è quella di costituire il titolo che autorizza l'ente a procedere ad esecuzione forzata. Quanto alla notifica dell'ingiunzione in rapporto alla sua natura di titolo esecutivo si debbono fare queste considerazioni. In linea di principio, la notificazione non è requisito di esistenza o di validità dell'atto amministrativo: lo è solo nel caso in cui il potere non può produrre effetti se non esercitato entro un dato termine e la legge preveda che entro quel termine l'atto mediante il quale il potere è esercitato sia portato a conoscenza del destinatario. La notificazione dell'ingiunzione di pagamento non assolve dunque funzione diversa da quella prevista per la notificazione del titolo esecutivo dall'art.
479 c.p.c.”, precisandosi che “Una volta che la condizione per realizzare coattivamente il credito è stata realizzata, si è veduto che è estraneo al sistema delle norme generali che disciplinano l'esecuzione forzata che il mancato inizio della espropriazione produca un qualsiasi effetto quanto al diritto di procedervi, anche solo quello di imporre la rinnovazione della notifica del titolo. Ne deriva che l'applicazione dell'art. 481 all'esecuzione speciale regolata dal R.D. n. 639 del 1910 può produrre solo la conseguenza per cui si deve rinnovare la notifica dell'ingiunzione per la sua funzione di condizione di validità del pignoramento che dovrà seguirvi. In altri termini, dall'applicare l'art. 481 all'esecuzione speciale prevista dal R.D. n. 639 del 1910, non si può far discendere che la violazione della norma produca effetti, che la norma stessa non prevede. Gli effetti che la violazione della norma produce si traducono quindi non nel venir meno del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma in nullità del pignoramento tuttavia eseguito;
la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione sarà quindi richiesta non come condizione per poter procedere all'esecuzione, ma come condizione di validità del pignoramento ancora da eseguire;
la mancata rinnovazione e l'avere l'ente fatto eseguire nonostante ciò il pignoramento costituirà motivo non di opposizione all'esecuzione, ma di opposizione agli atti esecutivi. L'inefficacia dell'ingiunzione riguardata sotto l'aspetto del precetto e come motivo di nullità del pignoramento tardivamente eseguito avrebbe dunque dovuto essere denunciata entro i cinque giorni successivi” (Cass. Civ. n. 6448/2003).
In altri termini, la duplice funzione dell'ingiunzione fiscale (titolo esecutivo e precetto) importa che la stessa debba essere notificata al debitore ai fini dell'art. 479 c.p.c. e, una volta espletato tale incombente, e rigettata o mancata l'opposizione avverso la stessa, la pubblica amministrazione può procedere all'esecuzione forzata;
laddove sia decorso il termine di novanta giorni sancito dall'art. 481 c.p.c., si produce la mera inidoneità dell'ingiunzione a costituire precetto utile per l'espropriazione, ma essa non perde l'idoneità a costituire titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione forzata.
Nel caso di decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, la pubblica amministrazione ha solo l'onere di notificare nuovamente un atto equipollente al precetto, come la stessa cartella di pagamento, la quale cumula le funzioni di titolo esecutivo e precetto e la cui notificazione assolve la funzione della notificazione del titolo e del precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 5637/2024).
Il decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c. non incide in alcun modo sull'efficacia di titolo esecutivo dell'ingiunzione fiscale.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che la decorrenza del termine per l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (cfr. Cass. Civ. n.
12263/2007; Cass. Civ. n. 24449/2006; Cass. Civ. n. 8335/2003; Cass. Civ. n.
4394/2004).
Dunque, la definitività dell'ingiunzione fiscale comporta l'irretrattabilità del credito accertato e il provvedimento diviene titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, senza perdere tale attitudine anche in caso di decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c.
Tale principio è stato chiaramente stabilito sempre dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto, contro il quale la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Qualora
l'ingiunzione perda efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto
(nella specie, in ragione del mutamento nel sistema di riscossione coattiva, a seguito di una modifica legislativa) non viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione. Pertanto, ove
l'ingiunzione non sia tempestivamente impugnata, tale accertamento non può più essere revocato in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla notificazione della cartella esattoriale, restando la "causa petendi" circoscritta a ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente deducibile e non è stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato” (Cass. Civ. n. 10496/2002;
Cass. Civ. n. 2894/1997).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, è possibile affermare che l'ingiunzione fiscale è atto amministrativo che cumula le funzioni di titolo esecutivo e di precetto;
la sua notificazione comporta l'assolvimento dell'onere imposto al creditore dall'art. 479 c.p.c. e non incide sull'idoneità dell'atto a costituire un titolo esecutivo che accerta un credito, efficacia che può essere eliminata solo proponendo utilmente l'opposizione prevista dall'art. 32 del D.
Lgs. n. 150/2011; il rigetto dell'opposizione o la mancata proposizione di questa consolida l'efficacia di titolo esecutivo dell'ingiunzione fiscale, rendendo irretrattabile il credito in essa accertato;
il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. incide sulla sola idoneità dell'ingiunzione fiscale ad assolvere la sua funzione di precetto ai fini della valida proposizione del pignoramento, ma non incide sull'idoneità dell'ingiunzione a costituire titolo esecutivo che fonda il diritto all'esecuzione forzata della pubblica amministrazione, la quale può pertanto procedere, in base alla pregressa ingiunzione, alla riscossione dell'entrata a mezzo ruolo ai sensi degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. n. 46/1999, notificando, dopo la formazione del ruolo, la cartella esattoriale.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta dall'attrice, in quanto fondata sulla tesi, non condivisibile, che il decorso di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, determini la totale inefficacia del provvedimento, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire titolo esecutivo su cui fondare una successiva riscossione esattoriale.
Di contro, per le ragioni espresse, deve affermarsi che l'ingiunzione fiscale, ancorché siano decorsi novanta giorni dalla sua notificazione, costituisce titolo esecutivo che può fondare l'emissione di ruolo e l'adozione della cartella di pagamento per la riscossione del credito in essa accertato.
In conclusione, la domanda di accertamento della invalidità o inefficacia dell'ingiunzione e della conseguente invalidità o inefficacia della cartella di pagamento opposta proposte dall'attrice sono infondate e vanno respinte, restando assorbita ogni altra questione posta dalle parti per il principio della ragione più liquida.
Il rigetto delle suddette domande comporta l'infondatezza e il conseguente rigetto della domanda di parte attrice di ripetizione di quanto pagato in esecuzione della cartella di pagamento, presupponendo questa domanda l'affermazione dell'invalidità della cartella di pagamento su cui il pagamento si fonda.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (126.248,00 euro).
Ciò posto, è possibile accogliere la richiesta di compenso formulata dall' con la nota spese in quanto congrua Controparte_2
rispetto alle attività processuali svolte dalla parte.
In relazione al deve ridursi al minimo di legge il Controparte_1
compenso per la sola fase istruttoria, non essendo state assunte prove e avendo il depositato la sola memoria integrativa n. 2 senza allegare CP_1
prove documentali ulteriori.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1864/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del che si liquidano nella somma di 11.268,00 euro, a Controparte_1
titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si liquidano nella somma di Controparte_2 8.433,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 31.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1864/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. VITAGLIANO VERONICA e dall'Avv. MELE ELENA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. FOGAGNOLO MAURIZIO;
CONVENUTO
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSO ANDREA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale. Conclusioni: per parte attrice, come da atto introduttivo, per il convenuto come da nota del 29.11.2024, per la convenuta Controparte_1
l' come da nota del 25.11.2024. Controparte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha opposto la cartella di pagamento n.
11020230030912075000, relativa a diversi ruoli, tra i quali quello formato dal n. 2023/006895 Entrate patrimoniali anno 2023 per Controparte_1
un importo complessivo di euro 126.248,00, notificato dall'
[...]
a mezzo PEC in data 19.09.2023, chiedendo di “b) Controparte_2
Accertare e dichiarare, per tutti i suesposti motivi, l'illegittimità e/o inesigibilità dell'azione esecutiva;
c) Accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti, la nullità assoluta e/o annullabilità e/o inesistenza o l'illegittimità e/o inefficacia in parte qua, della cartella di pagamento N. 11020230030912075000 ( doc 1) relativa a diversi ruoli, tra i quali quello formato dal N. 2023/006895 “ Controparte_3
Entrate patrimoniali anno 2023” per un importo complessivo di euro 126.248,00. notificato da parte dell' – Controparte_4
prov. Di Torino a mezzo pec in data 19 .09.2023 per nullità e/o inesistenza della ingiunzione presupposta” e per l'effetto di “d) Annullare e/o dichiarare l'inefficacia – nulla e/o disapplicare o revocare in parte qua, la cartella di pagamento n. N.
11020230030912075000 ( doc 1) relativamente al RUOLO N. 2023/006895
“Entrate patrimoniali anno 2023” per un importo complessivo di euro 126.248,00. notificato da parte dell' – Controparte_4
prov. Di Torino a mezzo pec in data 19 .09.2023 per un importo complessivo di Euro €
126.248,00 come indicato in cartella ( pag.5) impugnata in questa sede;
e) Ordinare la cancellazione della somma ingiunta dei ruoli esattoriali;
f) Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione della somma di € 126.248,00pagata da ”. Parte_1
Il ha chiesto di “in via preliminare, accertare e dichiarare CP_1 CP_1
l'inammissibilità delle domande formulate da in considerazione Pt_1 Parte_1 della sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società per intervenuto pagamento dell'importo dovuto al - nel merito, accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza delle domande formulate da e, per l'effetto, dato atto Parte_1
dell'intervenuta definitività dell'ingiunzione di pagamento n. 1/2019/PL emessa dal di ai sensi del R.D. 639/1910, della tempestività dell'iscrizione a CP_1 CP_1
ruolo coattivo del credito vantato dal e della conseguente legittimità della notifica CP_1
della cartella di pagamento n. 11020230030912075000 emessa da
[...]
dichiarare dovute, da parte di le somme Controparte_5 Parte_1
ingiunte”.
L' ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, essendo le doglianze di parte attrice riferibili a condotte dell'ente impositore.
Ciò posto, la parte attrice ha chiesto annullarsi la cartella di pagamento opposta in quanto l'ingiunzione fiscale, che ne costituisce l'atto presupposto, sarebbe nulla, inesistente o divenuta inefficace per decorso dei 90 giorni previsti dall'art. 481 c.p.c., con la conseguenza che la cartella di pagamento è stata emessa senza un efficace atto presupposto, con conseguente invalidità della stessa.
In particolare, la parte attrice evidenzia che “Pacifica, pertanto, è la circostanza che
l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639/10 è, a tutti gli effetti, un atto complesso poiché racchiude in sè sia la natura del titolo esecutivo, sia la natura dell'atto di precetto, tanto che, con riguardo alla sua efficacia, la giurisprudenza ha spesso chiarito come essa debba ritenersi di 90 giorni dalla notifica, come nel caso del precetto;
, viene da sé la conseguenza che decorso detto periodo di efficacia, l'Ente dovrà necessariamente notificare una nuova ingiunzione di pagamento sempre ai sensi del medesimo R. D. al fine di procedere col recupero delle somme di sua spettanza. Nel caso che ci interessa, l'ingiunzione emessa dal Comune di nel mese di Dicembre dell'anno 2019 ha certamente CP_1 perso l'“effetto ingiuntivo” del pagamento, essendo decorsi pienamente il termini di 90 giorni dalla data di notifica della ingiunzione”.
L'inefficacia sopravvenuta dell'ingiunzione importerebbe, secondo la parte attrice, la invalidità della cartella opposta in quanto emessa in assenza di valido ed efficace atto presupposto.
La parte attrice, evidenziando che in esecuzione della cartella, al solo scopo di evitare esecuzioni forzate nei propri confronti, ha versato l'importo di
126.248,00 euro, oggetto della cartella opposta, chiede la ripetizione dell'importo versato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di interesse in capo all'attrice, sollevata dal asseritamente prodotta dal Controparte_1
pagamento del credito oggetto della cartella opposta, in quanto, come ha chiarito la stessa parte opponente, il pagamento è stato effettuato al solo scopo di prevenire l'esecuzione forzata e non al fine di adempiere l'obbligazione, sicché sussiste certamente l'interesse dell'attrice alla decisione della causa.
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In diritto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n.
46/1999, “Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.”.
L'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che le entrate previste dall'art. 17 sopra richiamato, aventi causa in rapporti di diritto privato, sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Pertanto, l'ente comunale può recuperare le proprie entrate di diritto privato, mediante iscrizione a ruolo del relativo importo, solo se munito di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Un possibile titolo esecutivo per le entrate di diritto privato dell'ente locale è
l'ingiunzione fiscale regolata dal R.D. n. 639/1910.
Essa si risolve in un atto con cui la pubblica amministrazione ordina il pagamento di un credito, liquido ed esigibile, al destinatario, munendosi, in caso di mancato pagamento, del potere di procedere all'espropriazione forzata per la tutela del credito.
Va osservato che l'art. 36 comma 2 del D. L. n. 248/2007 convertito con modifiche nella L. n. 31/2008 stabilisce che “La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; tale principio è stato confermato dall'art. 7 comma 2 lett. gg-quater) del D.L. n. 70/2011 convertito con modifiche nella L. n. 106/2011, secondo cui “i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo
e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.
Pertanto, il può riscuotere le proprie entrate di diritto privato CP_1
mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale costituente titolo esecutivo, e avvalendosi della procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass. Civ. n. 34452/2019).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità, quanto alla natura dell'ingiunzione fiscale, ha chiarito che questa è un “atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata” (Cass. Civ. n. 18491/2016).
Sul piano esecutivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto” (Cass. Civ. n. 12263/2007; Cass. Civ. n. 24409/2006;
Cass. Civ. n. 8335/2003; Cass. Civ. n. 10496/2002).
Dunque, l'ingiunzione fiscale costituisce un atto amministrativo, espressione del potere di autotutela della P.A., che cumula in sé la funzione di titolo esecutivo e di precetto, al fine di promuovere un'esecuzione forzata, con la conseguenza che la sua notificazione comporta l'assolvimento dell'onere di preventiva notificazione del titolo e del precetto sancito dall'art. 479 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ. n. 6448/2003).
Ciò posto, il punto controverso nel presente giudizio è se l'ingiunzione fiscale sia soggetta alla disciplina dell'art. 481 c.p.c., che afferma l'efficacia del precetto ai fini espropriativi per il termine di novanta giorni dalla sua notificazione, e se, ove scaduto tale termine, l'ingiunzione perda altresì la sua efficacia quale titolo esecutivo, con conseguente onere della pubblica amministrazione di procedere alla notificazione di nuova ingiunzione fiscale ai fini di procedere ad esecuzione forzata.
Ebbene, deve escludersi che, ove decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, questa diventi totalmente inefficace come titolo esecutivo.
Va osservato immediatamente che alcuna disposizione del R.D. n. 639/1910 stabilisce tale regola.
Ciò chiarito, la giurisprudenza di legittimità, intervenendo proprio su un caso di esecuzione forzata promossa dopo il decorso di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, ha chiarito che “L'ente, per la riscossione coattiva di suoi crediti nascenti da provvedimenti o contratti, può sulla base di questi accertare che il credito è divenuto esigibile e formare per la sua riscossione coattiva
l'ingiunzione. Trascorso il termine di trenta giorni dalla sua notifica senza che il debitore abbia adempiuto spontaneamente, l'ente sulla base dell'ingiunzione può procedere alla espropriazione forzata (art. 2, primo comma)”; è stato precisato altresì che “Non è previsto che alla ingiunzione debba seguire altro atto con la funzione del precetto né che
l'espropriazione debba essere iniziata entro un dato termine dalla notifica dell'ingiunzione.
Come però si è anche già detto, si considera che la disciplina speciale debba essere integrata da quella generale, nel senso che l'espropriazione vada anche in questo caso iniziata non oltre novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Tuttavia, si discute degli effetti che conseguono all'avere l'ente lasciato trascorrere il termine stabilito dall'art. 481. 2.3.4.
Orbene, funzione dell'ingiunzione è quella di costituire il titolo che autorizza l'ente a procedere ad esecuzione forzata. Quanto alla notifica dell'ingiunzione in rapporto alla sua natura di titolo esecutivo si debbono fare queste considerazioni. In linea di principio, la notificazione non è requisito di esistenza o di validità dell'atto amministrativo: lo è solo nel caso in cui il potere non può produrre effetti se non esercitato entro un dato termine e la legge preveda che entro quel termine l'atto mediante il quale il potere è esercitato sia portato a conoscenza del destinatario. La notificazione dell'ingiunzione di pagamento non assolve dunque funzione diversa da quella prevista per la notificazione del titolo esecutivo dall'art.
479 c.p.c.”, precisandosi che “Una volta che la condizione per realizzare coattivamente il credito è stata realizzata, si è veduto che è estraneo al sistema delle norme generali che disciplinano l'esecuzione forzata che il mancato inizio della espropriazione produca un qualsiasi effetto quanto al diritto di procedervi, anche solo quello di imporre la rinnovazione della notifica del titolo. Ne deriva che l'applicazione dell'art. 481 all'esecuzione speciale regolata dal R.D. n. 639 del 1910 può produrre solo la conseguenza per cui si deve rinnovare la notifica dell'ingiunzione per la sua funzione di condizione di validità del pignoramento che dovrà seguirvi. In altri termini, dall'applicare l'art. 481 all'esecuzione speciale prevista dal R.D. n. 639 del 1910, non si può far discendere che la violazione della norma produca effetti, che la norma stessa non prevede. Gli effetti che la violazione della norma produce si traducono quindi non nel venir meno del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma in nullità del pignoramento tuttavia eseguito;
la rinnovazione della notificazione dell'ingiunzione sarà quindi richiesta non come condizione per poter procedere all'esecuzione, ma come condizione di validità del pignoramento ancora da eseguire;
la mancata rinnovazione e l'avere l'ente fatto eseguire nonostante ciò il pignoramento costituirà motivo non di opposizione all'esecuzione, ma di opposizione agli atti esecutivi. L'inefficacia dell'ingiunzione riguardata sotto l'aspetto del precetto e come motivo di nullità del pignoramento tardivamente eseguito avrebbe dunque dovuto essere denunciata entro i cinque giorni successivi” (Cass. Civ. n. 6448/2003).
In altri termini, la duplice funzione dell'ingiunzione fiscale (titolo esecutivo e precetto) importa che la stessa debba essere notificata al debitore ai fini dell'art. 479 c.p.c. e, una volta espletato tale incombente, e rigettata o mancata l'opposizione avverso la stessa, la pubblica amministrazione può procedere all'esecuzione forzata;
laddove sia decorso il termine di novanta giorni sancito dall'art. 481 c.p.c., si produce la mera inidoneità dell'ingiunzione a costituire precetto utile per l'espropriazione, ma essa non perde l'idoneità a costituire titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione forzata.
Nel caso di decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, la pubblica amministrazione ha solo l'onere di notificare nuovamente un atto equipollente al precetto, come la stessa cartella di pagamento, la quale cumula le funzioni di titolo esecutivo e precetto e la cui notificazione assolve la funzione della notificazione del titolo e del precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 5637/2024).
Il decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c. non incide in alcun modo sull'efficacia di titolo esecutivo dell'ingiunzione fiscale.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che la decorrenza del termine per l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (cfr. Cass. Civ. n.
12263/2007; Cass. Civ. n. 24449/2006; Cass. Civ. n. 8335/2003; Cass. Civ. n.
4394/2004).
Dunque, la definitività dell'ingiunzione fiscale comporta l'irretrattabilità del credito accertato e il provvedimento diviene titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, senza perdere tale attitudine anche in caso di decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c.
Tale principio è stato chiaramente stabilito sempre dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto, contro il quale la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Qualora
l'ingiunzione perda efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto
(nella specie, in ragione del mutamento nel sistema di riscossione coattiva, a seguito di una modifica legislativa) non viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione. Pertanto, ove
l'ingiunzione non sia tempestivamente impugnata, tale accertamento non può più essere revocato in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla notificazione della cartella esattoriale, restando la "causa petendi" circoscritta a ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente deducibile e non è stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato” (Cass. Civ. n. 10496/2002;
Cass. Civ. n. 2894/1997).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, è possibile affermare che l'ingiunzione fiscale è atto amministrativo che cumula le funzioni di titolo esecutivo e di precetto;
la sua notificazione comporta l'assolvimento dell'onere imposto al creditore dall'art. 479 c.p.c. e non incide sull'idoneità dell'atto a costituire un titolo esecutivo che accerta un credito, efficacia che può essere eliminata solo proponendo utilmente l'opposizione prevista dall'art. 32 del D.
Lgs. n. 150/2011; il rigetto dell'opposizione o la mancata proposizione di questa consolida l'efficacia di titolo esecutivo dell'ingiunzione fiscale, rendendo irretrattabile il credito in essa accertato;
il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. incide sulla sola idoneità dell'ingiunzione fiscale ad assolvere la sua funzione di precetto ai fini della valida proposizione del pignoramento, ma non incide sull'idoneità dell'ingiunzione a costituire titolo esecutivo che fonda il diritto all'esecuzione forzata della pubblica amministrazione, la quale può pertanto procedere, in base alla pregressa ingiunzione, alla riscossione dell'entrata a mezzo ruolo ai sensi degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. n. 46/1999, notificando, dopo la formazione del ruolo, la cartella esattoriale.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi infondata l'opposizione proposta dall'attrice, in quanto fondata sulla tesi, non condivisibile, che il decorso di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale, determini la totale inefficacia del provvedimento, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire titolo esecutivo su cui fondare una successiva riscossione esattoriale.
Di contro, per le ragioni espresse, deve affermarsi che l'ingiunzione fiscale, ancorché siano decorsi novanta giorni dalla sua notificazione, costituisce titolo esecutivo che può fondare l'emissione di ruolo e l'adozione della cartella di pagamento per la riscossione del credito in essa accertato.
In conclusione, la domanda di accertamento della invalidità o inefficacia dell'ingiunzione e della conseguente invalidità o inefficacia della cartella di pagamento opposta proposte dall'attrice sono infondate e vanno respinte, restando assorbita ogni altra questione posta dalle parti per il principio della ragione più liquida.
Il rigetto delle suddette domande comporta l'infondatezza e il conseguente rigetto della domanda di parte attrice di ripetizione di quanto pagato in esecuzione della cartella di pagamento, presupponendo questa domanda l'affermazione dell'invalidità della cartella di pagamento su cui il pagamento si fonda.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (126.248,00 euro).
Ciò posto, è possibile accogliere la richiesta di compenso formulata dall' con la nota spese in quanto congrua Controparte_2
rispetto alle attività processuali svolte dalla parte.
In relazione al deve ridursi al minimo di legge il Controparte_1
compenso per la sola fase istruttoria, non essendo state assunte prove e avendo il depositato la sola memoria integrativa n. 2 senza allegare CP_1
prove documentali ulteriori.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1864/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore del che si liquidano nella somma di 11.268,00 euro, a Controparte_1
titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si liquidano nella somma di Controparte_2 8.433,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 31.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia