CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai n. 1329/2021 e 1429/2021 R.G. promosse da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ALLEO GIROLAMO, c.f. ; C.F._1
Appellante nei confronti di
, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio CP_1 P.IVA_2
De Mauro, c.f. e Agatino Cariola, cf. CodiceFiscale_2
; C.F._3
Appellante contro c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_2 Parte_2 C.F._4
TORRISI GIUSEPPE, ; P.IVA_3
Appellato
- 1 - °°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_3 CP_1
locataria di un bene immobile, ed sub locataria, domandando Parte_1
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing immobiliare intercorrente fra la ricorrente e e la condanna al rilascio CP_1 dell'immobile anche nei confronti del sublocatario . Parte_1
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 23.07.2021, emessa ai sensi dell'art. 702 bis cpc, accoglieva la domanda.
La decisione di primo grado è stata impugnata, con distinti appelli, da e CP_1
dal sub conduttore . , costituitasi, domanda il rigetto di Parte_1 Parte_3
entrambi gli appelli. I due appelli sono stati riuniti con ordinanza del 14.01.2022.
In corso di causa è intervenuta in giudizio GU quale procuratrice di CP_3
, cessionaria del credito di , e cessionaria CP_4 Parte_3 Controparte_5
degli immobili oggetto dei contratti di leasing risolti.
All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
In diritto
Ragioni di priorità logica suggeriscono di iniziare l'esame dei motivi di censura da quelli proposti da in quanto volti a negare la sussistenza dei presupposti CP_1
per la risoluzione del contratto di leasing immobiliare.
Applicabilità alla fattispecie della L. 124/2017
Il Tribunale ha affermato che “…, nel caso di specie, va applicata la disciplina di cui alla L. 124/2017 (art. 1, co. 136-140), atteso che i presupposti risolutivi del contratto de quo, sebbene stipulato anteriormente, si sono verificati posteriormente alla sua entrata in vigore”.
L'appellante ritiene che la legge 4 agosto 2017, n. 124 ponga dubbi di costituzionalità e sollecita la corte a sollevare la relativa questione ai sensi dell'art.
- 2 - 23 della l. n. 87/1953. I profili di illegittimità costituzionale prospettati sono i seguenti: a) incostituzionalità della l. 4 agosto 2017, n. 124, per i vizi del procedimento di formazione ed in particolare per il contrasto con l'art. 72 Cost. e l'assenza di omogeneità; b) incostituzionalità dell'art. 1, commi 136-139, della l. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui finiscono per assumere portata retroattiva in violazione del principio di certezza del diritto e dell'affidamento suscitato nei contraenti in violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e perché modificano il contenuto delle pattuizioni contrattuali in contrasto sotto altro profilo con gli artt. 3 e 41 Cost., con l'art. 3 TUE e con l'art. 1 Primo Protocollo Cedu.
I profili di illegittimità che l'appellante espone, pur con compiuta ed articolata argomentazione, non appaiono alla corte suscettibili di positiva valutazione.
Il primo motivo appare manifestamente infondato.
Il provvedimento censurato è la legge annuale per il mercato e la concorrenza che detta disposizioni “… finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza”.
La pluralità dei settori di intervento è, pertanto, connaturata alla natura del provvedimento legislativo ma trova unità teleologica nell'obiettivo programmatico dichiarato e appena sopra riferito e ciò appare sufficiente per una valutazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità.
Il secondo motivo difetta di rilevanza in quanto il presente giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità prospettata atteso che la questione della retroattività della norma è già stata oggetto di valutazione ed esclusione da parte della Suprema Corte a sezioni unite che ha avuto modo di occuparsi proprio della L. 124/17, affermando che le questioni
“intertemporali”, se non regolate dal legislatore, vanno risolte secondo la teoria del cd. “fatto compiuto” ed il seguente principio di diritto, certamente rilevante nella
- 3 - presente controversia: “La L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater L. Fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, nè essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017”.
Errata applicazione dei principi di diritto affermati da Cass. su 2601/2021
L'appellante rileva che la sentenza n. 2061/2021, ribadito il principio generale dell'irretroattività della legge, ha affermato che la nuova regolamentazione del contratto di leasing contenuta nella L. 124/2017 non è applicabile ai casi in cui i presupposti per la risoluzione del contratto si sono verificati prima della sua entrata in vigore.
Il Tribunale, invece, con l'ordinanza impugnata, avrebbe erroneamente applicato “… detto principio al contrario, ossia ritenendo automaticamente che, viceversa, se i presupposti per la sua risoluzione si sono verificati dopo l'entrata in vigore della nuova legge, quest'ultima è da ritenersi applicabile, a prescindere dal tempo in cui è stato stipulato lo stesso contratto”.
La sentenza in questione opera una articolata ricostruzione del sistema nel quale, prima della legge n. 124/17, al fine di individuare le norme codicistiche applicabili al contratto di leasing, si distingueva tra leasing traslativo e di godimento, istituti questi che la riforma ha fatto convergere in un unico tipo contrattuale.
Ebbene la corte di legittimità ha affermato “In altri termini, il "fatto compiuto" è, nella specie, quello che genera la responsabilità del debitore (l'utilizzatore) ai sensi
- 4 - dell'art. 1218 c.c. e cioè l'inadempimento - quale evento attinente al rapporto - che è idoneo a legittimare, come effetto, la risoluzione del contratto;
inadempimento che la L. n. 124 del 2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisa tale da determinare il discrimine tra il "prima" e il "dopo" ai fini dell'applicazione della novella. E il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effetti della risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (per dettato normativo) all'inadempimento declinato dal comma 137 - è norma imperativa, non avendo altrimenti ragione d'essere la tipizzazione ex lege della gravità dell'inadempimento (ancorata al mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghe pattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), che attribuiscono al concedente il potere risolutivo per il mancato pagamento di un solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario ben meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.
Questo, peraltro, comporta l'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa
(art. 1456 c.c.), apposta a contratto di leasing in corso che non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi del citato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa per l'inadempimento di tipo finanziario. La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomia contrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria alla sopravvenuta norma non derogabile (in pejus, in quanto stabilita a tutela dell'utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore di quest'ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti ….. 4.6. - Non può, dunque, la L. n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456
- 5 - c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dall'art. 1, comma 138 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139)” (per completezza di motivazione va precisato che tale decisione ha trovato plurime conferme nelle successive pronunzie rese dalla corte di legittimità così da potersi affermare che si tratta di indirizzo consolidato ormai espressione il diritto vivente;
cfr. Cass. 28546/24, 26518/24; Cass., 3, n. 26531 del
30/9/2021; Cass., 1, n. 10249 del 30/3/2022; Cass., 3, n. 7367 del 14/3/2023; Cass.,
3, n. 16632 del 12/6/2023).
La corte di legittimità, al fine di ritenere (o meno) applicabile la nuova disciplina ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ha individuato un chiaro elemento di selezione nel momento in cui si verifica dell'inadempimento.
Non sembra, dunque, che il primo giudice abbia errato nel trarre dalla pronunzia di legittimità il principio applicato alla fattispecie.
Entità della morosità
L'appellante sostiene che il tribunale avrebbe errato nel ritenere “… pacifica la circo-stanza per cui parte resistente si è resa inadempiente al pagamento dei canoni pattuiti, a partire dal mese di novembre 2018, non avendo dato prova alcuna di idonei fatti estintivi della pretesa creditoria”.
Assume in proposito che la propria morosità inizierebbe nel mese di dicembre 2019
(p. 18-19 appello) ed assommerebbe al più ad euro 48.643,06, somma pari a sei canoni mensili e mezzo (p. 25 appello). Conclude che si tratterebbe di una morosità non idonea a determinare la risoluzione del contratto non avendo inciso in maniera apprezzabile sull'equilibrio contrattuale.
L'assunto non è condivisibile.
La norma dettata dal comma 137 dell'art. 1, L. 124/17 è la seguente: “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per
i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un
- 6 - importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
L'applicabilità del comma 137 citato alla fattispecie concreta determina una valutazione legale della gravità dell'inadempimento che risulta, quindi, sottratta al giudizio tradizionalmente rimesso alla valutazione del giudice in base al bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti contrattuali.
Tale lettura, a giudizio della corte imposta dal tenore letterale della norma, trova chiara affermazione nella citata sentenza della corte di legittimità n. 2061/2021 ove, al punto 4.5.1.1, con riferimento al comma 137, si legge “... tipizzando rigidamente la misura della gravità della condotta idonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo al giudice quella valutazione che l'art. 1455 c.c., quale norma generale, declina in termini elastici …. è norma imperativa, non avendo altrimenti ragione d'essere la tipizzazione ex lege della gravità dell'inadempimento
(ancorata al mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili o trimestrali)
a fronte di possibili deroghe pattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), che attribuiscono al concedente il potere risolutivo per il mancato pagamento di un solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario ben meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta”.
In sintesi, l'inadempimento esistente al momento della risoluzione del contratto ammontava ad almeno sei canoni mensili e mezzo (per ammissione dello stesso appellante) ed è, pertanto, da qualificare “grave” ai sensi dell'art. 1, c. 137, L.
124/17, conclusione questa che rende superfluo accertarne l'esatta entità e momento di inizio (trattandosi di questioni che rimangono assorbite).
Applicazione dell'art. 3 co. 6 bis del DL 6 del 23.2.2020
L'appellante assume che ai sensi dell'art. 3, co. 6 bis, D.L. 6 del 23.2.2020, nella valutazione dell'inadempimento non potevano essere tenuti in considerazione i canoni maturati dopo l'entrata in vigore della norma (introdotta dall'art. 91, co.1,
D.L. 18/20 del 18.3.20) e ciò determinerebbe che la morosità rilevante non sarebbe superiore a tre canoni.
Il motivo è infondato.
- 7 - La norma dettata dal comma 6 bis prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il primo omesso pagamento delle rate di leasing risale al novembre 2018 e, persistendo nel febbraio 2019, aveva ottenuto dalla banca un piano di CP_1 rientro che non veniva, tuttavia, rispettato. L'inadempimento di CP_1
prescindendo qui dalla sua esatta quantificazione, si colloca, dunque, in un momento ben anteriore alla pandemia “Covid 19” e non sembra alla corte che – nella descritta situazione – il debitore possa avvalersi di una applicazione automatica della norma emergenziale sopra citata.
La valutazione prescritta dalla norma citata non produce, tuttavia, esito favorevole per il debitore, sia perché l'inadempimento (come sopra detto) ha origine temporale ben anteriore all'inizio della pandemia, sia perché il debitore non ha offerto allegazione utile al fine di consentire il concreto riscontro dell'esistenza di un collegamento causale del proprio inadempimento alle misure di contenimento della pandemia adottate dalle autorità.
Completezza di argomentazione, suggerisce di affermare l'irrilevanza, a tal fine, della partecipazione di al capitale sociale di Euroalberghiera s.r.l., CP_1
trattandosi di società di capitali dotate di autonomia patrimoniale.
Irrilevanti sono pure le vicende del rapporto negoziale (di sublocazione) che ha riguardato ed . CP_1 Parte_1
Non ammissione delle richieste istruttorie formulate da CP_1
Il motivo è infondato perché la prova testimoniale formulata non appare rilevante, riguardando il rapporto tra ed cui è estranea. CP_1 Pt_1 Parte_3
Appello proposto da
[...]
espone di fornire alla capogruppo ed alle altre società Parte_1 Parte_1
del Gruppo Enel, vari servizi generali e di staff “… sinteticamente riconducibili alla
- 8 - ricerca e acquisizione in locazione di spazi di proprietà di terzi, al loro allestimento
e messa a disposizione in favore di una o più delle predette S.p.A. ...” e che tale attività di servizio pubblico viene svolta nell'immobile oggetto di causa.
Sulla scorta di tale premessa domanda che venga fissato un congruo termine per il rilascio e lamenta che il tribunale abbia del tutto omesso la statuizione su tale domanda.
Se è vero che la decisione di primo grado ha omesso la statuizione, non può non rilevarsi che la pronunzia del tribunale è del 23.7.2021 e che l'appellante nel proposto gravame ha dichiarato di continuare ad occupare l'immobile e che tale situazione permaneva alla data del 10.02.2025 (coincidente con il deposito della comparsa conclusionale del creditore ove è affermata la persistente occupazione dell'immobile da parte di ). Pt_1
Decorsi, dunque, circa quattro anni dalla pronunzia della sentenza di primo grado nessuna ragione può ulteriormente ostare alla restituzione dell'immobile.
°°°
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di . Parte_3
Nulla deve liquidarsi a titolo di spese in favore di GU Banca spa, trattandosi di parte che è intervenuta volontariamente nel processo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulle cause riunite numeri 1329/21 e 1429/21 R.G., così statuisce: rigetta l'appello proposto da CP_1
[...
rigetta l'appello proposto da;
liquida le spese del giudizio in Parte_1
favore di in complessivi euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre Parte_3
spese generali, iva e cpa e condanna al pagamento del 70% delle spese CP_1
processuali liquidate ed al pagamento della residua quota del 30%. Parte_1
Dichiara ciascuno degli appellanti tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1
- 9 - quater D.P.R. n. 115/2012.
Così deciso in Catania il 21.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai n. 1329/2021 e 1429/2021 R.G. promosse da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ALLEO GIROLAMO, c.f. ; C.F._1
Appellante nei confronti di
, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio CP_1 P.IVA_2
De Mauro, c.f. e Agatino Cariola, cf. CodiceFiscale_2
; C.F._3
Appellante contro c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_2 Parte_2 C.F._4
TORRISI GIUSEPPE, ; P.IVA_3
Appellato
- 1 - °°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_3 CP_1
locataria di un bene immobile, ed sub locataria, domandando Parte_1
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing immobiliare intercorrente fra la ricorrente e e la condanna al rilascio CP_1 dell'immobile anche nei confronti del sublocatario . Parte_1
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 23.07.2021, emessa ai sensi dell'art. 702 bis cpc, accoglieva la domanda.
La decisione di primo grado è stata impugnata, con distinti appelli, da e CP_1
dal sub conduttore . , costituitasi, domanda il rigetto di Parte_1 Parte_3
entrambi gli appelli. I due appelli sono stati riuniti con ordinanza del 14.01.2022.
In corso di causa è intervenuta in giudizio GU quale procuratrice di CP_3
, cessionaria del credito di , e cessionaria CP_4 Parte_3 Controparte_5
degli immobili oggetto dei contratti di leasing risolti.
All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
In diritto
Ragioni di priorità logica suggeriscono di iniziare l'esame dei motivi di censura da quelli proposti da in quanto volti a negare la sussistenza dei presupposti CP_1
per la risoluzione del contratto di leasing immobiliare.
Applicabilità alla fattispecie della L. 124/2017
Il Tribunale ha affermato che “…, nel caso di specie, va applicata la disciplina di cui alla L. 124/2017 (art. 1, co. 136-140), atteso che i presupposti risolutivi del contratto de quo, sebbene stipulato anteriormente, si sono verificati posteriormente alla sua entrata in vigore”.
L'appellante ritiene che la legge 4 agosto 2017, n. 124 ponga dubbi di costituzionalità e sollecita la corte a sollevare la relativa questione ai sensi dell'art.
- 2 - 23 della l. n. 87/1953. I profili di illegittimità costituzionale prospettati sono i seguenti: a) incostituzionalità della l. 4 agosto 2017, n. 124, per i vizi del procedimento di formazione ed in particolare per il contrasto con l'art. 72 Cost. e l'assenza di omogeneità; b) incostituzionalità dell'art. 1, commi 136-139, della l. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui finiscono per assumere portata retroattiva in violazione del principio di certezza del diritto e dell'affidamento suscitato nei contraenti in violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e perché modificano il contenuto delle pattuizioni contrattuali in contrasto sotto altro profilo con gli artt. 3 e 41 Cost., con l'art. 3 TUE e con l'art. 1 Primo Protocollo Cedu.
I profili di illegittimità che l'appellante espone, pur con compiuta ed articolata argomentazione, non appaiono alla corte suscettibili di positiva valutazione.
Il primo motivo appare manifestamente infondato.
Il provvedimento censurato è la legge annuale per il mercato e la concorrenza che detta disposizioni “… finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza”.
La pluralità dei settori di intervento è, pertanto, connaturata alla natura del provvedimento legislativo ma trova unità teleologica nell'obiettivo programmatico dichiarato e appena sopra riferito e ciò appare sufficiente per una valutazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità.
Il secondo motivo difetta di rilevanza in quanto il presente giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità prospettata atteso che la questione della retroattività della norma è già stata oggetto di valutazione ed esclusione da parte della Suprema Corte a sezioni unite che ha avuto modo di occuparsi proprio della L. 124/17, affermando che le questioni
“intertemporali”, se non regolate dal legislatore, vanno risolte secondo la teoria del cd. “fatto compiuto” ed il seguente principio di diritto, certamente rilevante nella
- 3 - presente controversia: “La L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater L. Fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, nè essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017”.
Errata applicazione dei principi di diritto affermati da Cass. su 2601/2021
L'appellante rileva che la sentenza n. 2061/2021, ribadito il principio generale dell'irretroattività della legge, ha affermato che la nuova regolamentazione del contratto di leasing contenuta nella L. 124/2017 non è applicabile ai casi in cui i presupposti per la risoluzione del contratto si sono verificati prima della sua entrata in vigore.
Il Tribunale, invece, con l'ordinanza impugnata, avrebbe erroneamente applicato “… detto principio al contrario, ossia ritenendo automaticamente che, viceversa, se i presupposti per la sua risoluzione si sono verificati dopo l'entrata in vigore della nuova legge, quest'ultima è da ritenersi applicabile, a prescindere dal tempo in cui è stato stipulato lo stesso contratto”.
La sentenza in questione opera una articolata ricostruzione del sistema nel quale, prima della legge n. 124/17, al fine di individuare le norme codicistiche applicabili al contratto di leasing, si distingueva tra leasing traslativo e di godimento, istituti questi che la riforma ha fatto convergere in un unico tipo contrattuale.
Ebbene la corte di legittimità ha affermato “In altri termini, il "fatto compiuto" è, nella specie, quello che genera la responsabilità del debitore (l'utilizzatore) ai sensi
- 4 - dell'art. 1218 c.c. e cioè l'inadempimento - quale evento attinente al rapporto - che è idoneo a legittimare, come effetto, la risoluzione del contratto;
inadempimento che la L. n. 124 del 2017 tipizza (plasmandolo come presupposto settoriale) in guisa tale da determinare il discrimine tra il "prima" e il "dopo" ai fini dell'applicazione della novella. E il comma 137 - al pari del successivo comma 138, che disciplina gli effetti della risoluzione contrattuale in modo indefettibilmente collegato (per dettato normativo) all'inadempimento declinato dal comma 137 - è norma imperativa, non avendo altrimenti ragione d'essere la tipizzazione ex lege della gravità dell'inadempimento (ancorata al mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili o trimestrali) a fronte di possibili deroghe pattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), che attribuiscono al concedente il potere risolutivo per il mancato pagamento di un solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario ben meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta.
Questo, peraltro, comporta l'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa
(art. 1456 c.c.), apposta a contratto di leasing in corso che non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi del citato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa per l'inadempimento di tipo finanziario. La novella legislativa, dunque, viene a condizionare la stessa autonomia contrattuale delle parti nel senso di impedire alla clausola contraria alla sopravvenuta norma non derogabile (in pejus, in quanto stabilita a tutela dell'utilizzatore stesso) di operare dal momento di entrata in vigore di quest'ultima, ossia di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti ….. 4.6. - Non può, dunque, la L. n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456
- 5 - c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dall'art. 1, comma 138 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139)” (per completezza di motivazione va precisato che tale decisione ha trovato plurime conferme nelle successive pronunzie rese dalla corte di legittimità così da potersi affermare che si tratta di indirizzo consolidato ormai espressione il diritto vivente;
cfr. Cass. 28546/24, 26518/24; Cass., 3, n. 26531 del
30/9/2021; Cass., 1, n. 10249 del 30/3/2022; Cass., 3, n. 7367 del 14/3/2023; Cass.,
3, n. 16632 del 12/6/2023).
La corte di legittimità, al fine di ritenere (o meno) applicabile la nuova disciplina ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, ha individuato un chiaro elemento di selezione nel momento in cui si verifica dell'inadempimento.
Non sembra, dunque, che il primo giudice abbia errato nel trarre dalla pronunzia di legittimità il principio applicato alla fattispecie.
Entità della morosità
L'appellante sostiene che il tribunale avrebbe errato nel ritenere “… pacifica la circo-stanza per cui parte resistente si è resa inadempiente al pagamento dei canoni pattuiti, a partire dal mese di novembre 2018, non avendo dato prova alcuna di idonei fatti estintivi della pretesa creditoria”.
Assume in proposito che la propria morosità inizierebbe nel mese di dicembre 2019
(p. 18-19 appello) ed assommerebbe al più ad euro 48.643,06, somma pari a sei canoni mensili e mezzo (p. 25 appello). Conclude che si tratterebbe di una morosità non idonea a determinare la risoluzione del contratto non avendo inciso in maniera apprezzabile sull'equilibrio contrattuale.
L'assunto non è condivisibile.
La norma dettata dal comma 137 dell'art. 1, L. 124/17 è la seguente: “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per
i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un
- 6 - importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
L'applicabilità del comma 137 citato alla fattispecie concreta determina una valutazione legale della gravità dell'inadempimento che risulta, quindi, sottratta al giudizio tradizionalmente rimesso alla valutazione del giudice in base al bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti contrattuali.
Tale lettura, a giudizio della corte imposta dal tenore letterale della norma, trova chiara affermazione nella citata sentenza della corte di legittimità n. 2061/2021 ove, al punto 4.5.1.1, con riferimento al comma 137, si legge “... tipizzando rigidamente la misura della gravità della condotta idonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing e sottraendo al giudice quella valutazione che l'art. 1455 c.c., quale norma generale, declina in termini elastici …. è norma imperativa, non avendo altrimenti ragione d'essere la tipizzazione ex lege della gravità dell'inadempimento
(ancorata al mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili o trimestrali)
a fronte di possibili deroghe pattizie (del resto, quasi sempre presenti nella prassi commerciale), che attribuiscono al concedente il potere risolutivo per il mancato pagamento di un solo canone o, comunque, di inadempimenti di carattere finanziario ben meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta”.
In sintesi, l'inadempimento esistente al momento della risoluzione del contratto ammontava ad almeno sei canoni mensili e mezzo (per ammissione dello stesso appellante) ed è, pertanto, da qualificare “grave” ai sensi dell'art. 1, c. 137, L.
124/17, conclusione questa che rende superfluo accertarne l'esatta entità e momento di inizio (trattandosi di questioni che rimangono assorbite).
Applicazione dell'art. 3 co. 6 bis del DL 6 del 23.2.2020
L'appellante assume che ai sensi dell'art. 3, co. 6 bis, D.L. 6 del 23.2.2020, nella valutazione dell'inadempimento non potevano essere tenuti in considerazione i canoni maturati dopo l'entrata in vigore della norma (introdotta dall'art. 91, co.1,
D.L. 18/20 del 18.3.20) e ciò determinerebbe che la morosità rilevante non sarebbe superiore a tre canoni.
Il motivo è infondato.
- 7 - La norma dettata dal comma 6 bis prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il primo omesso pagamento delle rate di leasing risale al novembre 2018 e, persistendo nel febbraio 2019, aveva ottenuto dalla banca un piano di CP_1 rientro che non veniva, tuttavia, rispettato. L'inadempimento di CP_1
prescindendo qui dalla sua esatta quantificazione, si colloca, dunque, in un momento ben anteriore alla pandemia “Covid 19” e non sembra alla corte che – nella descritta situazione – il debitore possa avvalersi di una applicazione automatica della norma emergenziale sopra citata.
La valutazione prescritta dalla norma citata non produce, tuttavia, esito favorevole per il debitore, sia perché l'inadempimento (come sopra detto) ha origine temporale ben anteriore all'inizio della pandemia, sia perché il debitore non ha offerto allegazione utile al fine di consentire il concreto riscontro dell'esistenza di un collegamento causale del proprio inadempimento alle misure di contenimento della pandemia adottate dalle autorità.
Completezza di argomentazione, suggerisce di affermare l'irrilevanza, a tal fine, della partecipazione di al capitale sociale di Euroalberghiera s.r.l., CP_1
trattandosi di società di capitali dotate di autonomia patrimoniale.
Irrilevanti sono pure le vicende del rapporto negoziale (di sublocazione) che ha riguardato ed . CP_1 Parte_1
Non ammissione delle richieste istruttorie formulate da CP_1
Il motivo è infondato perché la prova testimoniale formulata non appare rilevante, riguardando il rapporto tra ed cui è estranea. CP_1 Pt_1 Parte_3
Appello proposto da
[...]
espone di fornire alla capogruppo ed alle altre società Parte_1 Parte_1
del Gruppo Enel, vari servizi generali e di staff “… sinteticamente riconducibili alla
- 8 - ricerca e acquisizione in locazione di spazi di proprietà di terzi, al loro allestimento
e messa a disposizione in favore di una o più delle predette S.p.A. ...” e che tale attività di servizio pubblico viene svolta nell'immobile oggetto di causa.
Sulla scorta di tale premessa domanda che venga fissato un congruo termine per il rilascio e lamenta che il tribunale abbia del tutto omesso la statuizione su tale domanda.
Se è vero che la decisione di primo grado ha omesso la statuizione, non può non rilevarsi che la pronunzia del tribunale è del 23.7.2021 e che l'appellante nel proposto gravame ha dichiarato di continuare ad occupare l'immobile e che tale situazione permaneva alla data del 10.02.2025 (coincidente con il deposito della comparsa conclusionale del creditore ove è affermata la persistente occupazione dell'immobile da parte di ). Pt_1
Decorsi, dunque, circa quattro anni dalla pronunzia della sentenza di primo grado nessuna ragione può ulteriormente ostare alla restituzione dell'immobile.
°°°
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di . Parte_3
Nulla deve liquidarsi a titolo di spese in favore di GU Banca spa, trattandosi di parte che è intervenuta volontariamente nel processo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulle cause riunite numeri 1329/21 e 1429/21 R.G., così statuisce: rigetta l'appello proposto da CP_1
[...
rigetta l'appello proposto da;
liquida le spese del giudizio in Parte_1
favore di in complessivi euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre Parte_3
spese generali, iva e cpa e condanna al pagamento del 70% delle spese CP_1
processuali liquidate ed al pagamento della residua quota del 30%. Parte_1
Dichiara ciascuno degli appellanti tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1
- 9 - quater D.P.R. n. 115/2012.
Così deciso in Catania il 21.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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