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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Parte_1 C.F._1
Sabetta giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.ta e difesa dagli avv. Ida Sigismondi e Santi Bertino
- Opposta
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento di somme di denaro.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La adiva il Tribunale di Rieti per ottenere l'emissione di un decreto Controparte_2
ingiuntivo nei confronti della sig.ra per il pagamento della somma 9.258,70, Parte_1
oltre interessi e spese legali somma dovuta per somministrazione di energia elettrica e gas e mancato pagamento del servizio. Il Tribunale con decreto n. 600/2019 emesso in data
5.11.2019 ingiungeva alla sig.ra di pagare a la somma di € Pt_1 Controparte_1
9.258,70 oltre interessi e spese della procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la quale contestava ed Parte_1
impugnava la domanda monitoria in quanto improponibile, inammissibile, illegittima,
infondata in fatto e in diritto, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla
[...]
e la totale illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 600/ CP_1
2019 che dovrà essere revocato e/o dichiarato inefficace con effetto immediato in quanto adottato in
assenza dei presupposti di legge, senza che dallo stesso possano derivare conseguenze
pregiudizievoli nei confronti della sig.ra il tutto con vittoria di spese, da liquidarsi in Parte_1
favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. NEL MERITO In via principale 2)
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza, in fatto ed in diritto,
della domanda azionata dalla che risulta del tutto sfornita di supporto Controparte_1
probatorio e, per l'effetto: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto tenendo indenne la sig.ra Pt_1
da ogni conseguenza pregiudizievole ed, in particolare, dal pagamento delle relative somme,
[...]
con vittoria di spese legali, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore del procuratore
antistatario; b) condannare, inoltre, la società opposta al risarcimento del danno da responsabilità
aggravata per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. in quella somma che sarà ritenuta equa
dal giudicante, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore del
procuratore antistatario. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
della domanda azionata dalla a) accertare l'effettivo ammontare dei crediti Controparte_1
dalla stessa vantati a titolo di somministrazione, con riduzione dell'importo ingiunto con il decreto
2 n. 600/2019; b) accertare e dichiarare la violazione della normativa vigente in materia ad opera della
per il mancato invio delle fatture alle scadenze ex lege e/o contractu previste, Controparte_1
quantificando l'importo dovuto alla sig.ra a titolo di indennizzo e decurtando le relative Pt_1
somme da quanto eventualmente dovuto a titolo di somministrazione in favore della società opposta;
c) condannare la all'emissione delle fatture non recapitate relative ai consumi Controparte_1
effettivamente imputabili alla sig.ra consentendo alla stessa di adempiere il dovuto con il Pt_1
versamento di un importo mensile non superiore ad € 50,00; d) condannare la società opposta al
risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. in
quella somma che sarà ritenuta equa dal giudicante, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
accessori di legge in favore del procuratore antistatario.”
La opponente riteneva la pretesa creditoria carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Eccepiva di non aver mai ricevuto da la somministrazione Controparte_1
di energia elettrica e/o gas e contestava il diritto vantato dall'opposta per la mancata produzione da parte della del contratto stipulato con la con CP_1 Pt_1
conseguente illegittimità della ingiunzione. Inoltre non risulterebbe assolutamente provato dalla opposta la somministrazione di energia elettrica e gas alla per omissione di Pt_1
documentazione che consenta di comprendere la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Da ultimo la opponente sosteneva che la CP_1
non aveva mai inviato alla stessa le fatture afferenti ai consumi per il periodo
[...]
ottobre 2015 - aprile 2018, ma solo una nota di diffida con cui richiedeva il pagamento dell'importo di € 8.686,69.
Si costituiva la impugnando e contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare:
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 600/2019 (R.G. 910/2019),
emesso da Codesto Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: rigettare l'avversa
opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia
3 del decreto ingiuntivo opposto. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di
[...]
nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento CP_1
in favore di in persona del procuratore speciale della Controparte_1 Parte_2
somma di €. €. 9.258,70, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero
della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita
in favore dell'opponente. In via istruttoria e ad ulteriore conferma, se ritenuto, di quanto risultante
dalla documentazione versata in atti si chiede sin da ora ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al terzo
Distributore con sede in Via Igino Cocchi 14 - 52100 Arezzo, il deposito negli atti CP_3
del giudizio della certificazione della titolarità del rapporto e dei consumi rilevati ed imputabili
all'opponente per la somministrazione di energia elettrica per cui è causa ovvero per: -
somministrazione di gas naturale in VIA BLASETTI 31 - 02100 RIETI RI sul PdR n.
00882105346072 assegnato alla opponente. Sempre in via istruttoria ma in via del tutto
subordinata chiede ammettersi CTU atta a ricostruire il rapporto, i consumi e la debenza con
quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'opponente”. La rilevava come il CP_1
rapporto di somministrazione di gas naturale in favore della opponente era stato svolto in
Regime di Default che si attiva quando l'utente di una somministrazione di gas naturale si renda inadempiente agli obblighi di pagamento nei confronti del venditore e non sia possibile disalimentare la sua fornitura da remoto (misuratore dei consumi all'interno della proprietà privata). Il servizio di default veniva erogato alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le condizioni economiche applicate per la fornitura in servizio di default sono pari a quelle previste per il servizio di tutela, come specificate all'art.
5.1 dell'Allegato A della Delibera AEEG ARG/Gas 64/09 (di seguito
TIVG), “aumentate del parametro , definito per area di prelievo e pubblicato insieme agli esiti della
procedura concorsuale di cui sopra, nonchè del corrispettivo INA , di cui al comma 31bis.4) del
TIVG.”. L'opposta eccepiva che di tale regime veniva data comunicazione alla con Pt_1
lettera 14.08.2015 e specificava come il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta. La prova della attivazione della somministrazione in regime di Default in favore della opponente veniva fornita, a detta dell'opposto, anche dal contenuto delle certificazioni rilasciate dal Distributore Territorialmente competente, EDMA RETI GAS
4 S.r.l. e Eccepiva, altresì, come tutte le fatture emesse venivano recapitate Controparte_3
all'indirizzo di Via Blasetti n. 31 a Rieti, indirizzo di residenza della opposta.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed i termini di cui all'art.183 6^ comma c.p.c. In mancanza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha per oggetto il mancato pagamento di fatture per somministrazione del gas in favore della parte opponente e da questa non pagate costringendo la parte opposta ad intraprendere una procedura ingiuntiva.
Le fatture prodotte hanno valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento.
Le stesse infatti non integrano in via autonoma nel giudizio di opposizione piena prova del decreto in esso indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se si avvale. L'onere della prova nel giudizio di opposizione grava su chi fa valere un diritto in giudizio: questi ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e, pertanto, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria. Di contro, l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo credito o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione XVII civile). La prova del fatto costitutivo del diritto spetta, quindi, al creditore il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi di prova previsti dalla legge (cfr.
tra le altre Cass. Civ. ordinanza n. 13240 del 16.05.2019).
L'opposizione proposta dalla sig.ra si è basata essenzialmente sulla presunta Pt_1
mancanza di somministrazione di energia elettrica e/o gas per carenza di produzione del contratto di somministrazione, sulla mancata ricezione delle fatture del consumo e sul contratto con altro gestore .
5 All'interno del nostro ordinamento opera il principio della libertà della forma contrattuale.
Nel contratto di somministrazione non è necessaria la forma scritta ad probationem, né ad substantiam: la sua conclusione può avvenire per fatti concludenti ( cfr Cass. n. 31315 del
24.10.2022) quali l'utilizzazione in concreto della energia elettrica ( cfr . Sez. Unite n.
4715/1999) e la prova può essere data con ogni mezzo ivi compresa la presunzione semplice ( cfr. Cass. ord. N. 20267 del 14.07.2023). Ne consegue che tale motivo di opposizione relativo alla mancata produzione del contratto non merita accoglimento.
Per quanto attiene al presunto mancato ricevimento delle fatture eccepito dalla opponente si rileva che le stesse risultano inviate all'indirizzo di residenza della opponente come le comunicazioni inoltrate per informare la della applicazione del regime di Default e Pt_1
per richiesta pagamento della fatture insolute. Il servizio Default è un servizio di fornitura destinato a clienti morosi con applicazioni di condizioni contrattuali specifiche. Il cliente moroso continua ad ottenere la erogazione del gas alla presenza di determinate condizioni come la mancanza di fornitore ovvero per contatore collocato all'interno della proprietà privata. L'applicazione di tale regime è stato comunicato alla con lettera Pt_1
del 14.08.2015 e quindi non appena si è verificata la morosità. Tale regime si è prorogato sino al 2018 allorquando veniva inviata la cessazione del servizio dal proprietario dell'immobile. Ne consegue che come giunto a destinazione l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e la diffida a/r del 13.08.2019 (compiuta giacenza), anche tutte le fatture inviate per posta ordinaria devono ritenersi giunte a destinazione. Nelle fatture prodotte si evince in modo chiaro ed evidente i consumi erogati e non risulta che parte opponente abbia mai sollevato alcuna contestazione alle fatture emesse o alle comunicazioni inviate dalla parte opposta, essendosi limitata solo in sede di opposizione a lamentare la mancata ricezione.
Cont Da ultimo a nulla rileva la produzione di una fattura emessa dalla nel 2020: come da produzione fornita il contratto con la veniva revocato nel 2018 e pertanto Controparte_1
ben poteva la aver concluso con altro gestore accordo per la somministrazione del Pt_1
gas a decorrere dal 2018.
6 Parte opposta ha, di contro, dimostrato il suo diritto di credito non solo con la produzione delle fatture e dall'estratto notarile delle stesse, ma anche della avvenuta erogazione del servizio visto che nel 2018 veniva chiesta la cessazione dello stesso da parte del proprietario dell'immobile ove la somministrazione veniva erogata. Inoltre parte opposta ha dimostrato documentalmente di aver costantemente comunicato alla opponente la sua posizione di cliente moroso e richiesta di pagamento.
L'opposizione, pertanto, si ritiene infondata e deve essere respinta. Le spese legali seguono la soccombenza.
P Q M
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione promossa dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 600/2019 emesso in data 05.11.2019 dal Tribunale di Rieti
e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna alla refusione dei compensi in favore di per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti 30.12.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Antonella Tassi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Parte_1 C.F._1
Sabetta giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.ta e difesa dagli avv. Ida Sigismondi e Santi Bertino
- Opposta
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento di somme di denaro.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La adiva il Tribunale di Rieti per ottenere l'emissione di un decreto Controparte_2
ingiuntivo nei confronti della sig.ra per il pagamento della somma 9.258,70, Parte_1
oltre interessi e spese legali somma dovuta per somministrazione di energia elettrica e gas e mancato pagamento del servizio. Il Tribunale con decreto n. 600/2019 emesso in data
5.11.2019 ingiungeva alla sig.ra di pagare a la somma di € Pt_1 Controparte_1
9.258,70 oltre interessi e spese della procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la quale contestava ed Parte_1
impugnava la domanda monitoria in quanto improponibile, inammissibile, illegittima,
infondata in fatto e in diritto, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla
[...]
e la totale illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 600/ CP_1
2019 che dovrà essere revocato e/o dichiarato inefficace con effetto immediato in quanto adottato in
assenza dei presupposti di legge, senza che dallo stesso possano derivare conseguenze
pregiudizievoli nei confronti della sig.ra il tutto con vittoria di spese, da liquidarsi in Parte_1
favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. NEL MERITO In via principale 2)
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza, in fatto ed in diritto,
della domanda azionata dalla che risulta del tutto sfornita di supporto Controparte_1
probatorio e, per l'effetto: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto tenendo indenne la sig.ra Pt_1
da ogni conseguenza pregiudizievole ed, in particolare, dal pagamento delle relative somme,
[...]
con vittoria di spese legali, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore del procuratore
antistatario; b) condannare, inoltre, la società opposta al risarcimento del danno da responsabilità
aggravata per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. in quella somma che sarà ritenuta equa
dal giudicante, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore del
procuratore antistatario. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
della domanda azionata dalla a) accertare l'effettivo ammontare dei crediti Controparte_1
dalla stessa vantati a titolo di somministrazione, con riduzione dell'importo ingiunto con il decreto
2 n. 600/2019; b) accertare e dichiarare la violazione della normativa vigente in materia ad opera della
per il mancato invio delle fatture alle scadenze ex lege e/o contractu previste, Controparte_1
quantificando l'importo dovuto alla sig.ra a titolo di indennizzo e decurtando le relative Pt_1
somme da quanto eventualmente dovuto a titolo di somministrazione in favore della società opposta;
c) condannare la all'emissione delle fatture non recapitate relative ai consumi Controparte_1
effettivamente imputabili alla sig.ra consentendo alla stessa di adempiere il dovuto con il Pt_1
versamento di un importo mensile non superiore ad € 50,00; d) condannare la società opposta al
risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. in
quella somma che sarà ritenuta equa dal giudicante, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
accessori di legge in favore del procuratore antistatario.”
La opponente riteneva la pretesa creditoria carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Eccepiva di non aver mai ricevuto da la somministrazione Controparte_1
di energia elettrica e/o gas e contestava il diritto vantato dall'opposta per la mancata produzione da parte della del contratto stipulato con la con CP_1 Pt_1
conseguente illegittimità della ingiunzione. Inoltre non risulterebbe assolutamente provato dalla opposta la somministrazione di energia elettrica e gas alla per omissione di Pt_1
documentazione che consenta di comprendere la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Da ultimo la opponente sosteneva che la CP_1
non aveva mai inviato alla stessa le fatture afferenti ai consumi per il periodo
[...]
ottobre 2015 - aprile 2018, ma solo una nota di diffida con cui richiedeva il pagamento dell'importo di € 8.686,69.
Si costituiva la impugnando e contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare:
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 600/2019 (R.G. 910/2019),
emesso da Codesto Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: rigettare l'avversa
opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia
3 del decreto ingiuntivo opposto. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di
[...]
nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento CP_1
in favore di in persona del procuratore speciale della Controparte_1 Parte_2
somma di €. €. 9.258,70, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero
della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita
in favore dell'opponente. In via istruttoria e ad ulteriore conferma, se ritenuto, di quanto risultante
dalla documentazione versata in atti si chiede sin da ora ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al terzo
Distributore con sede in Via Igino Cocchi 14 - 52100 Arezzo, il deposito negli atti CP_3
del giudizio della certificazione della titolarità del rapporto e dei consumi rilevati ed imputabili
all'opponente per la somministrazione di energia elettrica per cui è causa ovvero per: -
somministrazione di gas naturale in VIA BLASETTI 31 - 02100 RIETI RI sul PdR n.
00882105346072 assegnato alla opponente. Sempre in via istruttoria ma in via del tutto
subordinata chiede ammettersi CTU atta a ricostruire il rapporto, i consumi e la debenza con
quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'opponente”. La rilevava come il CP_1
rapporto di somministrazione di gas naturale in favore della opponente era stato svolto in
Regime di Default che si attiva quando l'utente di una somministrazione di gas naturale si renda inadempiente agli obblighi di pagamento nei confronti del venditore e non sia possibile disalimentare la sua fornitura da remoto (misuratore dei consumi all'interno della proprietà privata). Il servizio di default veniva erogato alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le condizioni economiche applicate per la fornitura in servizio di default sono pari a quelle previste per il servizio di tutela, come specificate all'art.
5.1 dell'Allegato A della Delibera AEEG ARG/Gas 64/09 (di seguito
TIVG), “aumentate del parametro , definito per area di prelievo e pubblicato insieme agli esiti della
procedura concorsuale di cui sopra, nonchè del corrispettivo INA , di cui al comma 31bis.4) del
TIVG.”. L'opposta eccepiva che di tale regime veniva data comunicazione alla con Pt_1
lettera 14.08.2015 e specificava come il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta. La prova della attivazione della somministrazione in regime di Default in favore della opponente veniva fornita, a detta dell'opposto, anche dal contenuto delle certificazioni rilasciate dal Distributore Territorialmente competente, EDMA RETI GAS
4 S.r.l. e Eccepiva, altresì, come tutte le fatture emesse venivano recapitate Controparte_3
all'indirizzo di Via Blasetti n. 31 a Rieti, indirizzo di residenza della opposta.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed i termini di cui all'art.183 6^ comma c.p.c. In mancanza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha per oggetto il mancato pagamento di fatture per somministrazione del gas in favore della parte opponente e da questa non pagate costringendo la parte opposta ad intraprendere una procedura ingiuntiva.
Le fatture prodotte hanno valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento.
Le stesse infatti non integrano in via autonoma nel giudizio di opposizione piena prova del decreto in esso indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se si avvale. L'onere della prova nel giudizio di opposizione grava su chi fa valere un diritto in giudizio: questi ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e, pertanto, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria. Di contro, l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo credito o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione XVII civile). La prova del fatto costitutivo del diritto spetta, quindi, al creditore il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi di prova previsti dalla legge (cfr.
tra le altre Cass. Civ. ordinanza n. 13240 del 16.05.2019).
L'opposizione proposta dalla sig.ra si è basata essenzialmente sulla presunta Pt_1
mancanza di somministrazione di energia elettrica e/o gas per carenza di produzione del contratto di somministrazione, sulla mancata ricezione delle fatture del consumo e sul contratto con altro gestore .
5 All'interno del nostro ordinamento opera il principio della libertà della forma contrattuale.
Nel contratto di somministrazione non è necessaria la forma scritta ad probationem, né ad substantiam: la sua conclusione può avvenire per fatti concludenti ( cfr Cass. n. 31315 del
24.10.2022) quali l'utilizzazione in concreto della energia elettrica ( cfr . Sez. Unite n.
4715/1999) e la prova può essere data con ogni mezzo ivi compresa la presunzione semplice ( cfr. Cass. ord. N. 20267 del 14.07.2023). Ne consegue che tale motivo di opposizione relativo alla mancata produzione del contratto non merita accoglimento.
Per quanto attiene al presunto mancato ricevimento delle fatture eccepito dalla opponente si rileva che le stesse risultano inviate all'indirizzo di residenza della opponente come le comunicazioni inoltrate per informare la della applicazione del regime di Default e Pt_1
per richiesta pagamento della fatture insolute. Il servizio Default è un servizio di fornitura destinato a clienti morosi con applicazioni di condizioni contrattuali specifiche. Il cliente moroso continua ad ottenere la erogazione del gas alla presenza di determinate condizioni come la mancanza di fornitore ovvero per contatore collocato all'interno della proprietà privata. L'applicazione di tale regime è stato comunicato alla con lettera Pt_1
del 14.08.2015 e quindi non appena si è verificata la morosità. Tale regime si è prorogato sino al 2018 allorquando veniva inviata la cessazione del servizio dal proprietario dell'immobile. Ne consegue che come giunto a destinazione l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e la diffida a/r del 13.08.2019 (compiuta giacenza), anche tutte le fatture inviate per posta ordinaria devono ritenersi giunte a destinazione. Nelle fatture prodotte si evince in modo chiaro ed evidente i consumi erogati e non risulta che parte opponente abbia mai sollevato alcuna contestazione alle fatture emesse o alle comunicazioni inviate dalla parte opposta, essendosi limitata solo in sede di opposizione a lamentare la mancata ricezione.
Cont Da ultimo a nulla rileva la produzione di una fattura emessa dalla nel 2020: come da produzione fornita il contratto con la veniva revocato nel 2018 e pertanto Controparte_1
ben poteva la aver concluso con altro gestore accordo per la somministrazione del Pt_1
gas a decorrere dal 2018.
6 Parte opposta ha, di contro, dimostrato il suo diritto di credito non solo con la produzione delle fatture e dall'estratto notarile delle stesse, ma anche della avvenuta erogazione del servizio visto che nel 2018 veniva chiesta la cessazione dello stesso da parte del proprietario dell'immobile ove la somministrazione veniva erogata. Inoltre parte opposta ha dimostrato documentalmente di aver costantemente comunicato alla opponente la sua posizione di cliente moroso e richiesta di pagamento.
L'opposizione, pertanto, si ritiene infondata e deve essere respinta. Le spese legali seguono la soccombenza.
P Q M
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione promossa dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 600/2019 emesso in data 05.11.2019 dal Tribunale di Rieti
e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna alla refusione dei compensi in favore di per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti 30.12.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Antonella Tassi
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