Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1313
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1956
Art. 1.
Il limite di spesa di lire 180.000.000 entro cui, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 3 , il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto" e' elevato a lire 260.000.000.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1956