Sentenza 23 gennaio 1982
Massime • 3
L'attività del procacciatore d'affari, per poter essere inquadrata nello schema del rapporto di lavoro subordinato, non può prescindere dall'elemento della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore, inserito nella struttura dell'impresa di cui è collaboratore, alle Disposizioni ed alle istruzioni tecniche impartite dal datore di lavoro ed al potere direttivo e disciplinare di quest'ultimo, ancorché la sussistenza o meno di tale elemento debba essere apprezzata tenendo conto della speciale natura della prestazione lavorativa e delle mansioni esercitate. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - ha ritenuto la natura autonoma dell'attività, in considerazione della massima autonomia di cui il lavoratore, non soggetto ad alcuna direttiva organizzativa, godeva in ordine al procacciamento degli affari e alle varie modalità del lavoro). ( V 2718/79, mass n 392096; ( V 455/70, mass n 345456).*
Per la corretta individuazione della posizione giuridica del procacciatore di affari - la cui attività può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo che di un rapporto di lavoro subordinato - non giova affidarsi a parametri assoluti, ma è imprescindibile procedere, caso per caso, all'unitaria e complessiva disamina delle modalità peculiari del rapporto. ( V 3354/79, mass n 399753; ( V 1423/72, mass n 358027; ( V 609/65, mass n 311140).*
In tema di opposizione avverso lo stato passivo del fallimento, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 99, quinto comma, del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, pronunciata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 27 novembre 1980, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'appello ed il ricorso per Cassazione dalla affissione della pronuncia impugnata, comporta l'applicazione in materia delle norme del codice di rito, sicché, in difetto di notificazione di detta pronuncia, resta operante il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., con decorso dalla data della sua pubblicazione. ( V 3614/81, mass n 414230; ( Conf 4065/81, mass n 414716).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1982, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1982 |
Testo completo
In tema di opposizione avverso lo stato passivo del fallimento, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 99, quinto comma, del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, pronunciata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 27 novembre 1980, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'appello ed il ricorso per Cassazione dalla affissione della pronuncia impugnata, comporta l'applicazione in materia delle norme del codice di rito, sicché, in difetto di notificazione di detta pronuncia, resta operante il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., con decorso dalla data della sua pubblicazione. ( V 3614/81, mass n 414230; ( Conf 4065/81, mass n 414716).*