TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13129/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13129/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 12.28 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. ALBERTO CERONI in sostituzione dell'avv ARIETA GIOVANNI. Parte_1 L'avvocato si riporta al ricorso e alla memoria autorizzata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria del 2.11.2024. Evidenzia che la polizza stipulata a copertura dell'annualità 2021 è proroga del precedente contratto assicurativo e tale circostanza emerge dal Contr documento 5 dalla resistente. Quella che definisce nuova polizza è in realtà appendice della precedente come indicato nel frontespizio del documento. Per quanto riguarda l'annualità 2022, la difesa avversaria ammette che, per effetto della pronuncia TAR Lazio 727 del 2022, l'efficacia della proroga è stata procrastinata fino al 31.12.2022, la circostanza è confermata dai decreti giunta regionale calabrese 3373 e 5387 rispettivamente del 29.3.2022 e del 15.5.2022 che dispongono il versamento ad Contr
del premio dovuto per il 2022 ad per la medesima polizza già prorogata. CP_2 L'avv. replica contestando le deduzioni di controparte e riportandosi agli atti.
Per
[...] l'avv. D'ANGELO GIANFRANCO Controparte_1 VIA DUOMO, 348 80133 NAPOLI;
l'avv D'Angelo nel riportarsi alle proprie difese e alle conclusioni ivi rassegnate impugna le avverse deduzioni. Con particolare riferimento alla polizza relativa all'annualità 2022 rinvia a quanto diffusamente illustrato sul punto nella comparsa di costituzione nonché, da ultimo, nelle memorie di replica. Con riferimento all'annualità 2021, l'avv. D'Angelo evidenzia che la scrittura privata non può interpretarsi esorbitando dalla effettiva portata delle disposizioni che regolavano, all'epoca dell'indizione e del bando, le gare pubbliche o, più precisamente, l'affidamento dei contratti pubblici. pagina 1 di 7 Contr Contr Più in dettaglio, laddove la scrittura privata, stipulata tra e fa riferimento, per quanto concerne la polizza stipulata per il periodo 31.12.2014-31.12.2017, alla facoltà di rinnovo per uguale periodo, ovvero 31.12.2017-31.12.2020, espressamente contemplata dalla legge di gara e dal contratto assicurativo successivamente stipulato. Ciò ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 163 del 2006 laddove si prevede che, nel calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, bisogna tenere conto dell'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di rinnovo del contratto medesimo. In sostanza, è evidente che il perimetro della scrittura privata è riferibile esclusivamente alla durata 31.12.2014- 31.12.2017 e alla ipotesi di rinnovo per il triennio successivo e che, dunque, il successivo affidamento della copertura assicurativa riferito alla annualità 2020-2021 non rientri nel campo di applicazione dell'accordo, in quanto non ricompreso nel calcolo dell'importo a base di gara e non previsto dalle disposizioni normative all'epoca vigenti. Segnatamente, il bando di gara non prevedeva espressamente ulteriori proroghe o rinnovi per cui il periodo 2020-2021 si configura come nuovo affidamento e non mera proroga del precedente contratto e, dunque, non rientra nel perimetro dell'accordo.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
All'udienza è presente la m.o.t. Lea Ravenna, che ha provveduto alla redazione del verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13129/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARIETA GIOVANNI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARIETA CARMINE ALESSANDRO;
con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE DELLA
VITTORIA, 5 00195 ROMA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
[...]
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. D'ANGELO GIANFRANCO e dell'avv. CAIONE PAOLO;
con elezione di domicilio in VIA DEL PARCO MARGHERITA, 33 80121 NAPOLI presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(in forma abbreviata , proponendo la seguente domanda, Controparte_1 CP_1 precisata in seguito dalla memoria ex articolo 281 duodecies co. 4 c.p.c.: accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione all'accordo dell'1.7.2015 e per l'effetto condannare la CP_1 medesima società a corrispondere, per il titolo ivi indicato per gli anni 2021 e 2022, in favore di la somma Parte_1
pagina 3 di 7 complessiva di euro 641.104,28, ovvero quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., e rivalutazione delle singole scadenze come indicate nel presente atto;
Contr condannare altresì a rimborsare all'attrice le spese sostenute per la mediazione pari ad euro 1.207,80. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1 Contr rigettare ogni domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa. Parte attrice ha proposto domanda di accertamento dell'inadempimento del contratto di transazione concluso in data 1° luglio 2015 con la società convenuta e conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di quanto dovuto, sulla base delle seguenti premesse. La società che si occupa di consulenza e collaborazione assicurativa, aveva siglato una Parte_1 transazione al fine di definire bonariamente un contrasto incorso con un altro broker ( ; il CP_1 contenzioso nasceva dal fatto che la regione Calabria, nel 2014, aveva indetto una gara per affidare il servizio di copertura assicurativa delle aziende ospedaliere e sanitarie della regione ad un'unica società e Contr aveva conferito ad l'incarico di consulenza e collaborazione. L'affidamento senza gara ad CP_1 era stato giustificato sulla base della previa esistenza di un contratto di appalto tra la società e l'ente. Due delle aziende sanitarie della regione avevano però un rapporto ancora in atto con la uale broker Pt_1 cui avevano affidato la selezione dell'intermediario assicurativo per l'assicurazione RCT/O prima che sorgesse la necessità della regione di uniformare i contratti delle aziende sanitarie. La quindi, Pt_1 aveva lamentato avanti al Tar e, successivamente, al Consiglio di Stato, l'assenza di una procedura di gara per la selezione del broker cui affidare le trattative e l'allineamento dei contratti di assicurazione ricevendo una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Stato, cui seguiva la suddetta transazione. Mediante Contr reciproche concessioni le parti avevano stabilito che avrebbe dovuto corrispondere alla il Pt_1
25% delle provvigioni alla stessa versate dalla compagnia assicurativa aggiudicataria per l'intermediazione della polizza in occasione di ogni scadenza del premio fino al termine di validità della polizza. La polizza oggetto della transazione, conclusa nel 2014 a seguito della gara, aveva, secondo le previsioni del bando e del contratto, validità dal 31.12.2014 al 31.12.2020 con previsione di cessazione automatica del contratto a tale scadenza senza obbligo di disdetta : in particolare, era previsto che il 31.12.2017 il contraente potesse chiedere il rinnovo del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche per altri tre anni ex art. 29 d.lgs 163/2006. Il contratto tra la regione Calabria e la compagnia assicurativa Cont aggiudicataria, , intermediato dalla era però stato prorogato per un ulteriore Controparte_4 anno (dal 31.12.2020 al 31.12.2021) con un accordo siglato il 29.12.2020 a seguito di uno scambio di e-mail Contr tra i tre soggetti coinvolti (regione Calabria, e ). Poco prima della scadenza Controparte_4 della suddetta proroga era stata indetta una nuova gara la quale, affidata nuovamente alla consulenza della Contr
, si era conclusa con l'aggiudicazione della copertura assicurativa delle aziende sanitarie alla medesima compagnia, la . Tale ultima gara, nel 2022, era stata impugnata avanti al giudice Controparte_4 amministrativo da un'altra compagnia assicurativa;
all'esito di tale secondo contenzioso il TAR aveva annullato il bando e il disciplinare di gara dichiarando però l'efficacia del contratto di assicurazione fino al 2022 per evitare scoperture assicurative. Contr Orbene, la ha versato alla quanto dovuto sulla base dell'accordo transattivo fino al 2020 Pt_1 rifiutandosi, invece, di versare la percentuale sulle provvigioni ricevute in forza dei contratti successivi. Contr Secondo la tesi di , tali accordi non possono essere qualificati quali proroghe del contratto oggetto della transazione, ma devono essere considerati nuovi contratti atteso che, nella materia della proroga dei contratti pubblici, non vi è spazio per l'autonomia delle parti e sono legittime solo le proroghe previste dal pagina 4 di 7 bando in relazione alla normativa inderogabile rispondente all'interesse pubblico. In tale ottica sarebbe quindi da considerare un nuovo affidamento sia quello intervenuto per l'annualità 2020-2021 che quello successivo. La al contrario, come detto, ha agito per l'inadempimento dell'accordo transattivo ritenendo Pt_1 che la proroga intervenuta tra il 2020 e il 2021, pur non essendo prevista dal bando, rientri pacificamente nell'oggetto del contratto alla luce della ratio di quest'ultimo. Lo stesso dicasi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2022 connotato dalla perdurante efficacia del rapporto di assicurazione con la medesima Contr compagnia assicurativa e conseguente ricevimento delle provvigioni da parte di;
secondo la ricorrente, pur trattandosi di una vicenda riconducibile ad un'altra gara, il fatto stesso di riguardare gli stessi soggetti la farebbe rientrare nell'oggetto della transazione. In sintesi, rilevato che l'accordo transattivo e le vicende successive ad esso fino al 2020 non sono in Contr discussione, ciò che contesta è la sussunzione nell'accordo transattivo delle provvigioni relative alle annualità 2020/2021 e 2021/2022 aventi titolo, la prima, nella proroga della polizza intervenuta in data 29.12.2020 e la seconda nel contratto stipulato a seguito della nuova procedura di gara indetta dalla regione la cui efficacia è stata definita dal tar che, pur avendo annullato la procedura e, di conseguenza, il contratto, ne ha disposto l'efficacia fino al 2022. Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 24.9.2023 a seguito di discussione orale a norma dell'articolo 281 sexies. Ciò premesso, osserva il tribunale che la domanda della ricorrente deve ritenersi infondata per i motivi di cui si dirà in seguito. Preliminarmente occorre soffermarsi sull'oggetto dell'accordo transattivo. Al punto f delle premesse della transazione si legge che la “ ha confermato l'aggiudicazione Parte_2 definitiva della gara centralizzata regionale all'impresa per il periodo “ 31.12.2014 – Controparte_4
31.12.2017 con facoltà di rinnovo per uguale periodo “ , a riferimento alla “polizza unica centralizzata RCT/O, a copertura dei rischi di tutti gli enti sanitari regionali, con effetto dal 31.12.2014 al 31.12.2017 ed eventuale proroga come previsto dalla normativa vigente in materia” e l'articolo 2 lett. B dell'accordo ancora il quantum dovuto alla ricorrente alla vigenza della polizza definito al punto g. Ebbene, tanto il bando quanto il contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione prevedevano una sola possibilità di proroga del contratto alle medesime condizioni economiche e normative per tre anni a partire dal 2017. Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sulla base del codice del 2006, applicabile ratione temporis all'appalto oggetto della transazione, ha in più occasioni affermato che la materia delle proroghe dei contratti pubblici non rientra nell'autonomia contrattuale e che le proroghe sono ammesse solo se previste dal bando di gara di talché l'unico rinnovo legittimo e rientrante nel perimetro del contratto di transazione è quello che, intervenuto nel 2017, ne ha differito la durata fino al 2020 (ex multis T.A.R. Napoli, sez. V, 02/04/2020 n.1312 “È noto che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. Peraltro, all'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario;
le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati […]. In definitiva, anche nella materia del rinnovo o della proroga dei contratti pubblici di appalti non vi è spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in relazione alla normativa inderogabile stabilita dal legislatore per ragioni di interesse pubblico […].”). Le proroghe non previste dal bando di gara sono da considerarsi illegittime per violazione dell'articolo 29 D.lgs n.163 del 2006, sulla determinazione del valore degli appalti, nella parte in cui, al comma 10, sancisce l'obbligo per le Amministrazioni di definire sin da subito la durata dei contratti che verranno stipulati;
le proroghe illegittime devono, dunque, essere pagina 5 di 7 equiparate ad un affidamento senza gara e certamente non rientrano nel perimetro della transazione come delimitato ai punti g e f delle premesse del contratto. Di conseguenza, quanto all' annualità 2020-2021, occorre osservare che la proroga intervenuta in data 29.12.2021 al fine di prolungare l'efficacia del contratto dal 31.12.2020 al 31.12.2021 non è una “proroga prevista dalla normativa vigente in materia” ( lettera g delle premesse della transazione ) e come tale non può ritenersi sussumibile nell'accordo transattivo. La proroga del contratto di appalto, in quanto intervenuta al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, ha dato luogo ad una trattativa privata non consentita che avrebbe legittimato la ricorrente a far valere dinanzi al giudice amministrativo l'interesse legittimo all'espletamento di una gara (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 08/07/2008 n° 3391) e non può ritenersi compresa nell'accordo transattivo la cui lettera non lascia spazio ad interpretazioni alternative. Sul punto giova ricordare, infatti, che nell'ambito dei criteri interpretativi del contratto risulta prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole con la conseguenza che, quando quest'ultimo risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi conclusa. Ebbene, l'oggetto dell'accordo transattivo è chiaramente limitato al contratto concluso a valle della gara del 2014 e alle proroghe consentite dalla normativa vigente, ossia quelle previste dal bando. Ciò detto, per completezza si osserva che, anche volendo fare riferimento alla distinzione che parte della giurisprudenza propone tra opzione di proroga e proroga tecnica, la conclusione non muta. Parte della giurisprudenza ritiene che sulla base di rigidi presupposti ed entro limiti ben determinati sia possibile prorogare un contratto anche in assenza di specifica previsione nel bando di gara. In altri termini, si ha proroga tecnica quando il contratto viene prolungato per un breve periodo al fine di garantire la continuità della prestazione durante l'espletamento della procedura di gara. Tale proroga, però, per essere legittima, non può durare più di sei mesi ai sensi della previsione di cui all'articolo 23 comma 2 della legge 62 comma 5 che, nella parte in cui limita la possibilità di prorogare i contratti in essere a sei mesi, deve essere elevato a principio generale. Inoltre, tanto la proroga quanto l'indizione della gara legittimante la proroga devono intervenire prima della originaria scadenza del contratto. Come chiarito anche dall'ANC la proroga è un istituto eccezionale al quale è possibile fare ricorso solo per cause non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. Come sopradetto, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005), la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Ebbene, è evidente che nel caso di specie non possa ritenersi che quella intervenuta nel 2020 sia una proroga tecnica posto che il contratto scadeva il 31.12.2020 e la gara è stata indetta il 4.11.2021, la presunta proroga è stata posta in essere per un anno e non è stata resa necessaria da cause non imputabili all'amministrazione; la PA, infatti, era a conoscenza dal 2014 della scadenza del contratto e ben avrebbe potuto indire una gara in tempo utile. Si ribadisce quindi che la proroga del 2020 deve essere considerata un affidamento senza gara la cui illegittimità sarebbe stata accertabile in sede amministrativa, ma che non può essere sussunta nell'accordo transattivo;
lo stesso è un contratto intercorso tra parti private le quali ne hanno consapevolmente limitato l'oggetto ad uno specifico contratto e alle proroghe dello stesso consentite dalla normativa vigente. Venendo, infine, al periodo compreso tra il 2021 e il 2022, caratterizzato dal perdurante rapporto tra la Contr
e la compagnia assicurativa , intermediato da , è ancor più Parte_2 Controparte_4 evidente l'esclusione dello stesso dall'oggetto della transazione. Il 4.11.2021, infatti, l'ente ha bandito una nuova gara affidando l'opera di consulenza e collaborazione ad Contr
ed aggiudicando il contratto di appalto alla medesima compagnia assicurativa;
la gara è stata successivamente impugnata avanti al giudice amministrativo da un'altra compagnia assicurativa, la pagina 6 di 7 , e, all'esito del processo, il bando e il disciplinare di Controparte_5 gara sono stati annullati dal Consiglio di Stato che ha però stabilito l'efficacia del contratto sino al 2022 per evitare scoperture assicurative. Orbene, avanti questo quadro è evidente che, se pur il rapporto sia di fatto proseguito tra i medesimi soggetti, si tratti di un'altra polizza conclusa all'esito di una diversa procedura di gara. Ne consegue che la stessa non possa ritenersi sussumibile nell'accordo transattivo concluso a valle di un contenzioso amministrativo originato da una diversa e precedente procedura di gara e facente chiaro riferimento alla polizza siglata nel 2014 all'esito della suddetta prima gara. Per le ragioni espresse va respinta la domanda proposta dalla società ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza, articolo 91 c.p.c, le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente come liquidate in dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, applicati per le fasi di studio e introduttiva i compensi medi tariffari corrispondenti alle cause di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 di euro e, per le fasi istruttoria e decisionale, compensi ridotti avuto riguardo alle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge le domande proposte dalla società ricorrente;
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente la spese del giudizio che liquida in euro 18.420,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13129/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 12.28 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. ALBERTO CERONI in sostituzione dell'avv ARIETA GIOVANNI. Parte_1 L'avvocato si riporta al ricorso e alla memoria autorizzata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria del 2.11.2024. Evidenzia che la polizza stipulata a copertura dell'annualità 2021 è proroga del precedente contratto assicurativo e tale circostanza emerge dal Contr documento 5 dalla resistente. Quella che definisce nuova polizza è in realtà appendice della precedente come indicato nel frontespizio del documento. Per quanto riguarda l'annualità 2022, la difesa avversaria ammette che, per effetto della pronuncia TAR Lazio 727 del 2022, l'efficacia della proroga è stata procrastinata fino al 31.12.2022, la circostanza è confermata dai decreti giunta regionale calabrese 3373 e 5387 rispettivamente del 29.3.2022 e del 15.5.2022 che dispongono il versamento ad Contr
del premio dovuto per il 2022 ad per la medesima polizza già prorogata. CP_2 L'avv. replica contestando le deduzioni di controparte e riportandosi agli atti.
Per
[...] l'avv. D'ANGELO GIANFRANCO Controparte_1 VIA DUOMO, 348 80133 NAPOLI;
l'avv D'Angelo nel riportarsi alle proprie difese e alle conclusioni ivi rassegnate impugna le avverse deduzioni. Con particolare riferimento alla polizza relativa all'annualità 2022 rinvia a quanto diffusamente illustrato sul punto nella comparsa di costituzione nonché, da ultimo, nelle memorie di replica. Con riferimento all'annualità 2021, l'avv. D'Angelo evidenzia che la scrittura privata non può interpretarsi esorbitando dalla effettiva portata delle disposizioni che regolavano, all'epoca dell'indizione e del bando, le gare pubbliche o, più precisamente, l'affidamento dei contratti pubblici. pagina 1 di 7 Contr Contr Più in dettaglio, laddove la scrittura privata, stipulata tra e fa riferimento, per quanto concerne la polizza stipulata per il periodo 31.12.2014-31.12.2017, alla facoltà di rinnovo per uguale periodo, ovvero 31.12.2017-31.12.2020, espressamente contemplata dalla legge di gara e dal contratto assicurativo successivamente stipulato. Ciò ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 163 del 2006 laddove si prevede che, nel calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, bisogna tenere conto dell'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di rinnovo del contratto medesimo. In sostanza, è evidente che il perimetro della scrittura privata è riferibile esclusivamente alla durata 31.12.2014- 31.12.2017 e alla ipotesi di rinnovo per il triennio successivo e che, dunque, il successivo affidamento della copertura assicurativa riferito alla annualità 2020-2021 non rientri nel campo di applicazione dell'accordo, in quanto non ricompreso nel calcolo dell'importo a base di gara e non previsto dalle disposizioni normative all'epoca vigenti. Segnatamente, il bando di gara non prevedeva espressamente ulteriori proroghe o rinnovi per cui il periodo 2020-2021 si configura come nuovo affidamento e non mera proroga del precedente contratto e, dunque, non rientra nel perimetro dell'accordo.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
All'udienza è presente la m.o.t. Lea Ravenna, che ha provveduto alla redazione del verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13129/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ARIETA GIOVANNI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARIETA CARMINE ALESSANDRO;
con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE DELLA
VITTORIA, 5 00195 ROMA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
[...]
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. D'ANGELO GIANFRANCO e dell'avv. CAIONE PAOLO;
con elezione di domicilio in VIA DEL PARCO MARGHERITA, 33 80121 NAPOLI presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(in forma abbreviata , proponendo la seguente domanda, Controparte_1 CP_1 precisata in seguito dalla memoria ex articolo 281 duodecies co. 4 c.p.c.: accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione all'accordo dell'1.7.2015 e per l'effetto condannare la CP_1 medesima società a corrispondere, per il titolo ivi indicato per gli anni 2021 e 2022, in favore di la somma Parte_1
pagina 3 di 7 complessiva di euro 641.104,28, ovvero quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., e rivalutazione delle singole scadenze come indicate nel presente atto;
Contr condannare altresì a rimborsare all'attrice le spese sostenute per la mediazione pari ad euro 1.207,80. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1 Contr rigettare ogni domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa. Parte attrice ha proposto domanda di accertamento dell'inadempimento del contratto di transazione concluso in data 1° luglio 2015 con la società convenuta e conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di quanto dovuto, sulla base delle seguenti premesse. La società che si occupa di consulenza e collaborazione assicurativa, aveva siglato una Parte_1 transazione al fine di definire bonariamente un contrasto incorso con un altro broker ( ; il CP_1 contenzioso nasceva dal fatto che la regione Calabria, nel 2014, aveva indetto una gara per affidare il servizio di copertura assicurativa delle aziende ospedaliere e sanitarie della regione ad un'unica società e Contr aveva conferito ad l'incarico di consulenza e collaborazione. L'affidamento senza gara ad CP_1 era stato giustificato sulla base della previa esistenza di un contratto di appalto tra la società e l'ente. Due delle aziende sanitarie della regione avevano però un rapporto ancora in atto con la uale broker Pt_1 cui avevano affidato la selezione dell'intermediario assicurativo per l'assicurazione RCT/O prima che sorgesse la necessità della regione di uniformare i contratti delle aziende sanitarie. La quindi, Pt_1 aveva lamentato avanti al Tar e, successivamente, al Consiglio di Stato, l'assenza di una procedura di gara per la selezione del broker cui affidare le trattative e l'allineamento dei contratti di assicurazione ricevendo una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Stato, cui seguiva la suddetta transazione. Mediante Contr reciproche concessioni le parti avevano stabilito che avrebbe dovuto corrispondere alla il Pt_1
25% delle provvigioni alla stessa versate dalla compagnia assicurativa aggiudicataria per l'intermediazione della polizza in occasione di ogni scadenza del premio fino al termine di validità della polizza. La polizza oggetto della transazione, conclusa nel 2014 a seguito della gara, aveva, secondo le previsioni del bando e del contratto, validità dal 31.12.2014 al 31.12.2020 con previsione di cessazione automatica del contratto a tale scadenza senza obbligo di disdetta : in particolare, era previsto che il 31.12.2017 il contraente potesse chiedere il rinnovo del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche per altri tre anni ex art. 29 d.lgs 163/2006. Il contratto tra la regione Calabria e la compagnia assicurativa Cont aggiudicataria, , intermediato dalla era però stato prorogato per un ulteriore Controparte_4 anno (dal 31.12.2020 al 31.12.2021) con un accordo siglato il 29.12.2020 a seguito di uno scambio di e-mail Contr tra i tre soggetti coinvolti (regione Calabria, e ). Poco prima della scadenza Controparte_4 della suddetta proroga era stata indetta una nuova gara la quale, affidata nuovamente alla consulenza della Contr
, si era conclusa con l'aggiudicazione della copertura assicurativa delle aziende sanitarie alla medesima compagnia, la . Tale ultima gara, nel 2022, era stata impugnata avanti al giudice Controparte_4 amministrativo da un'altra compagnia assicurativa;
all'esito di tale secondo contenzioso il TAR aveva annullato il bando e il disciplinare di gara dichiarando però l'efficacia del contratto di assicurazione fino al 2022 per evitare scoperture assicurative. Contr Orbene, la ha versato alla quanto dovuto sulla base dell'accordo transattivo fino al 2020 Pt_1 rifiutandosi, invece, di versare la percentuale sulle provvigioni ricevute in forza dei contratti successivi. Contr Secondo la tesi di , tali accordi non possono essere qualificati quali proroghe del contratto oggetto della transazione, ma devono essere considerati nuovi contratti atteso che, nella materia della proroga dei contratti pubblici, non vi è spazio per l'autonomia delle parti e sono legittime solo le proroghe previste dal pagina 4 di 7 bando in relazione alla normativa inderogabile rispondente all'interesse pubblico. In tale ottica sarebbe quindi da considerare un nuovo affidamento sia quello intervenuto per l'annualità 2020-2021 che quello successivo. La al contrario, come detto, ha agito per l'inadempimento dell'accordo transattivo ritenendo Pt_1 che la proroga intervenuta tra il 2020 e il 2021, pur non essendo prevista dal bando, rientri pacificamente nell'oggetto del contratto alla luce della ratio di quest'ultimo. Lo stesso dicasi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2022 connotato dalla perdurante efficacia del rapporto di assicurazione con la medesima Contr compagnia assicurativa e conseguente ricevimento delle provvigioni da parte di;
secondo la ricorrente, pur trattandosi di una vicenda riconducibile ad un'altra gara, il fatto stesso di riguardare gli stessi soggetti la farebbe rientrare nell'oggetto della transazione. In sintesi, rilevato che l'accordo transattivo e le vicende successive ad esso fino al 2020 non sono in Contr discussione, ciò che contesta è la sussunzione nell'accordo transattivo delle provvigioni relative alle annualità 2020/2021 e 2021/2022 aventi titolo, la prima, nella proroga della polizza intervenuta in data 29.12.2020 e la seconda nel contratto stipulato a seguito della nuova procedura di gara indetta dalla regione la cui efficacia è stata definita dal tar che, pur avendo annullato la procedura e, di conseguenza, il contratto, ne ha disposto l'efficacia fino al 2022. Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 24.9.2023 a seguito di discussione orale a norma dell'articolo 281 sexies. Ciò premesso, osserva il tribunale che la domanda della ricorrente deve ritenersi infondata per i motivi di cui si dirà in seguito. Preliminarmente occorre soffermarsi sull'oggetto dell'accordo transattivo. Al punto f delle premesse della transazione si legge che la “ ha confermato l'aggiudicazione Parte_2 definitiva della gara centralizzata regionale all'impresa per il periodo “ 31.12.2014 – Controparte_4
31.12.2017 con facoltà di rinnovo per uguale periodo “ , a riferimento alla “polizza unica centralizzata RCT/O, a copertura dei rischi di tutti gli enti sanitari regionali, con effetto dal 31.12.2014 al 31.12.2017 ed eventuale proroga come previsto dalla normativa vigente in materia” e l'articolo 2 lett. B dell'accordo ancora il quantum dovuto alla ricorrente alla vigenza della polizza definito al punto g. Ebbene, tanto il bando quanto il contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione prevedevano una sola possibilità di proroga del contratto alle medesime condizioni economiche e normative per tre anni a partire dal 2017. Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sulla base del codice del 2006, applicabile ratione temporis all'appalto oggetto della transazione, ha in più occasioni affermato che la materia delle proroghe dei contratti pubblici non rientra nell'autonomia contrattuale e che le proroghe sono ammesse solo se previste dal bando di gara di talché l'unico rinnovo legittimo e rientrante nel perimetro del contratto di transazione è quello che, intervenuto nel 2017, ne ha differito la durata fino al 2020 (ex multis T.A.R. Napoli, sez. V, 02/04/2020 n.1312 “È noto che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. Peraltro, all'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario;
le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati […]. In definitiva, anche nella materia del rinnovo o della proroga dei contratti pubblici di appalti non vi è spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in relazione alla normativa inderogabile stabilita dal legislatore per ragioni di interesse pubblico […].”). Le proroghe non previste dal bando di gara sono da considerarsi illegittime per violazione dell'articolo 29 D.lgs n.163 del 2006, sulla determinazione del valore degli appalti, nella parte in cui, al comma 10, sancisce l'obbligo per le Amministrazioni di definire sin da subito la durata dei contratti che verranno stipulati;
le proroghe illegittime devono, dunque, essere pagina 5 di 7 equiparate ad un affidamento senza gara e certamente non rientrano nel perimetro della transazione come delimitato ai punti g e f delle premesse del contratto. Di conseguenza, quanto all' annualità 2020-2021, occorre osservare che la proroga intervenuta in data 29.12.2021 al fine di prolungare l'efficacia del contratto dal 31.12.2020 al 31.12.2021 non è una “proroga prevista dalla normativa vigente in materia” ( lettera g delle premesse della transazione ) e come tale non può ritenersi sussumibile nell'accordo transattivo. La proroga del contratto di appalto, in quanto intervenuta al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, ha dato luogo ad una trattativa privata non consentita che avrebbe legittimato la ricorrente a far valere dinanzi al giudice amministrativo l'interesse legittimo all'espletamento di una gara (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 08/07/2008 n° 3391) e non può ritenersi compresa nell'accordo transattivo la cui lettera non lascia spazio ad interpretazioni alternative. Sul punto giova ricordare, infatti, che nell'ambito dei criteri interpretativi del contratto risulta prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole con la conseguenza che, quando quest'ultimo risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi conclusa. Ebbene, l'oggetto dell'accordo transattivo è chiaramente limitato al contratto concluso a valle della gara del 2014 e alle proroghe consentite dalla normativa vigente, ossia quelle previste dal bando. Ciò detto, per completezza si osserva che, anche volendo fare riferimento alla distinzione che parte della giurisprudenza propone tra opzione di proroga e proroga tecnica, la conclusione non muta. Parte della giurisprudenza ritiene che sulla base di rigidi presupposti ed entro limiti ben determinati sia possibile prorogare un contratto anche in assenza di specifica previsione nel bando di gara. In altri termini, si ha proroga tecnica quando il contratto viene prolungato per un breve periodo al fine di garantire la continuità della prestazione durante l'espletamento della procedura di gara. Tale proroga, però, per essere legittima, non può durare più di sei mesi ai sensi della previsione di cui all'articolo 23 comma 2 della legge 62 comma 5 che, nella parte in cui limita la possibilità di prorogare i contratti in essere a sei mesi, deve essere elevato a principio generale. Inoltre, tanto la proroga quanto l'indizione della gara legittimante la proroga devono intervenire prima della originaria scadenza del contratto. Come chiarito anche dall'ANC la proroga è un istituto eccezionale al quale è possibile fare ricorso solo per cause non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. Come sopradetto, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005), la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Ebbene, è evidente che nel caso di specie non possa ritenersi che quella intervenuta nel 2020 sia una proroga tecnica posto che il contratto scadeva il 31.12.2020 e la gara è stata indetta il 4.11.2021, la presunta proroga è stata posta in essere per un anno e non è stata resa necessaria da cause non imputabili all'amministrazione; la PA, infatti, era a conoscenza dal 2014 della scadenza del contratto e ben avrebbe potuto indire una gara in tempo utile. Si ribadisce quindi che la proroga del 2020 deve essere considerata un affidamento senza gara la cui illegittimità sarebbe stata accertabile in sede amministrativa, ma che non può essere sussunta nell'accordo transattivo;
lo stesso è un contratto intercorso tra parti private le quali ne hanno consapevolmente limitato l'oggetto ad uno specifico contratto e alle proroghe dello stesso consentite dalla normativa vigente. Venendo, infine, al periodo compreso tra il 2021 e il 2022, caratterizzato dal perdurante rapporto tra la Contr
e la compagnia assicurativa , intermediato da , è ancor più Parte_2 Controparte_4 evidente l'esclusione dello stesso dall'oggetto della transazione. Il 4.11.2021, infatti, l'ente ha bandito una nuova gara affidando l'opera di consulenza e collaborazione ad Contr
ed aggiudicando il contratto di appalto alla medesima compagnia assicurativa;
la gara è stata successivamente impugnata avanti al giudice amministrativo da un'altra compagnia assicurativa, la pagina 6 di 7 , e, all'esito del processo, il bando e il disciplinare di Controparte_5 gara sono stati annullati dal Consiglio di Stato che ha però stabilito l'efficacia del contratto sino al 2022 per evitare scoperture assicurative. Orbene, avanti questo quadro è evidente che, se pur il rapporto sia di fatto proseguito tra i medesimi soggetti, si tratti di un'altra polizza conclusa all'esito di una diversa procedura di gara. Ne consegue che la stessa non possa ritenersi sussumibile nell'accordo transattivo concluso a valle di un contenzioso amministrativo originato da una diversa e precedente procedura di gara e facente chiaro riferimento alla polizza siglata nel 2014 all'esito della suddetta prima gara. Per le ragioni espresse va respinta la domanda proposta dalla società ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza, articolo 91 c.p.c, le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente come liquidate in dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, applicati per le fasi di studio e introduttiva i compensi medi tariffari corrispondenti alle cause di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 di euro e, per le fasi istruttoria e decisionale, compensi ridotti avuto riguardo alle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge le domande proposte dalla società ricorrente;
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente la spese del giudizio che liquida in euro 18.420,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7