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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3583/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 06.05.2025
Nella causa n.r.g. 3583/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA APPELLANTE contro
, CP_1 con il patrocinio dell'Avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE APPELLATO
Oggi 06.05.2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato brevi note conclusive.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 3583/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA APPELLANTE contro
, CP_1 con il patrocinio dell'Avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE APPELLATO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso del 28.3.22, la ha impugnato la sentenza n. 1021 del Parte_2
27.9.21, con cui il Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione proposta da Pt_1 CP_1
contro l'ordinanza prot. M_IT PR_BSUTG 0090121 20201009 del 9.10.20, con cui gli
[...] era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di € 4138 (oltre al divieto di emettere assegni per 24 mesi), per violazione dell'art. 1 della Legge n. 386/90 (avendo emesso due assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario).
Le parti sono comparse all'udienza del 26.1.23. Il 13.11.23 il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, che ha fissato l'odierna udienza di discussione in trattazione scritta. Le parti hanno depositato note conclusive il 19.4.24 e il 14.4.25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Il 20.10.16, indirizzava due informative alla Prefettura di (ricevute il Parte_3 Pt_1
21.11.16) per segnalare che i due assegni n. 1631268204 di € 50.000 e n. 1631268205 di € 45.000, datati 28.9.16 e riportanti la firma di , erano stati emessi in mancanza CP_1 di autorizzazione del trattario, siccome da addebitarsi sul C/C 6251 estinto nell'ottobre 2009;
− Il 27.12.16, la redigeva un verbale di contestazione dell'illecito, notificato il 4.1.17 Parte_1 all'appellato, che presentava deduzioni difensive;
− Il 9.10.20, la emetteva l'ordinanza-ingiunzione impugnata, notificata il 29.10.20. Parte_1
3. Le conclusioni dell'appellante (come da atto di appello, richiamato nelle note del 14.4.25) sono state:
«Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del proposto gravame ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare l'infondatezza nel merito della proposta opposizione, con conseguente conferma della correttezza della
Pag. 2 di 4 censurata ordinanza ingiunzione. Spese rifuse».
Le conclusioni dell'appellato (come da note del 19.4.24 sono state):
«In via preliminare di rito: Revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1012/2021 non essendovi i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora. Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per le ragioni tutte, anche singolarmente, dedotte in narrativa;
Nel merito: Respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza n. 1012/2021 GdP di Brescia impugnata per le ragioni dedotte in narrativa;
In ogni caso: Spese e compenso professionale rifusi di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
4. La sentenza di primo grado ha accolto l'opposizione con un unico motivo – lasciando assorbiti gli altri – ossia la tardività dell'ordinanza-ingiunzione del 9.10.20 rispetto alla ricezione della segnalazione (oltre i 90 giorni previsti dall'art.
8-bis co. 3 della Legge n. 386/90).
4.1. Con il primo motivo di appello, la ha sostenuto di contro la tempestività della notifica Parte_1 del verbale di contestazione (4.1.17) rispetto alla ricezione della segnalazione (21.11.16).
Il motivo è fondato, in quanto il comma appena richiamato prevede che nel termine trimestrale «il Prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione». L'espressione si riferisce, per interpretazione letterale, non all'ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento amministrativo, ma al verbale di contestazione con “gli estremi della violazione”, il quale dunque è tempestivo (cfr. Cass. n. 11847/12, n. 14678/18 n. 18288/20, n. 22013/24 che fissano il dies a quo dal compimento degli accertamenti da parte dell'Amministrazione, citando come termine finale la notifica del verbale e non dell'ordinanza).
4.2. Occorre nondimeno esaminare gli altri motivi di opposizione dedotti in primo grado, non vagliati nella sentenza del Giudice di Pace e riproposti dall'appellato.
In particolare, il signor ha dedotto in sintesi: di aver firmato gli assegni nel 2009, senza CP_1 apporvi luogo e data, prima dell'estinzione del conto corrente n. 6251, e di averli dati in garanzia ad con l'intesa che non li incassasse;
che in seguito il creditore avrebbe denunciato lo Persona_1 smarrimento degli assegni, salvo poi ritrovarli e portarli all'incasso nel 2016, con apposizione di luogo e data mediante timbro;
che queste vicende erano state oggetto di una denuncia-querela sporta contro che con sentenza n. 1448 del 17.7.20, passata in giudicato, in accoglimento Persona_1 dell'opposizione a precetto proposta dall'odierno appellato, questo Tribunale aveva accertato (a) che gli assegni erano stati effettivamente emessi senza luogo e data, sicché non costituivano titoli esecutivi, e (b) che il signor on vantava alcun credito nei confronti del signor Per_1 CP_1
Fermo restando il principio che l'assegno bancario senza luogo e data non vale come titolo di credito, ma come promessa di pagamento (Cass. n. 20449/16 e n. 24144/18), la ha evidenziato come Parte_1 il firmatario resti comunque responsabile della violazione amministrativa, citando Cass. n. 14322/07.
La massima riporta: «Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (v. anche Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988 del 1998). (Nella specie si trattava di assegno senza data, consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale l'emittente si era rivolto per ricevere prestazioni professionali, e da questa completato e posto all'incasso quando il conto corrente era già stato chiuso)». Il principio è stato ribadito da Cass. n. 19797/20 e l'opponente non ha fornito motivazioni per discostarsi da questo orientamento. Ne consegue che
Pag. 3 di 4 l'ordinanza-ingiunzione merita conferma.
4.3. Nel ricorso di primo grado era stata altresì genericamente dedotta una carenza di motivazione del provvedimento. La contestazione non coglie tuttavia nel segno, atteso che l'ordinanza richiama i precedenti verbali ed è chiara nell'individuare sia la condotta vietata sia la norma violata. La sanzione è stata comminata nella misura minima di € 2065 per ogni assegno di valore superiore ad € 10.329, come previsto dall'art. 1 co. 2 della Legge n. 386/90, sicché nemmeno può essere ridotta dal giudice ex art. 6 co. 12 del D.Lgs. n. 150/11.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'appellato.
Per il primo grado nulla viene liquidato, atteso che la si era difesa in proprio. Secondo la Parte_1 giurisprudenza di legittimità, infatti, in questo caso l'ente avrebbe diritto alle sole spese – diverse da quelle generali – che abbia dovuto affrontare per resistere, purché risultino da apposita nota, qui mancante (cfr. Cass. n. 30597/17 e n. 9900/21).
Per il secondo grado, a norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore da € 1.100 a
€ 5.200. Si possono liquidare i valori minimi, attesa la scarsa complessità della controversia in fatto e in diritto: € 212 per la fase di studio;
€ 212 per la fase introduttiva;
€ 425 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale. Al totale (€ 849) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
a titolo di spese di lite per i due gradi di giudizio, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appallante di € 849,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 06/05/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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