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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Carlo de Marchis Gòmez, che lo rappresenta e difende, con l'Avv. Francesca Mazzeo, per procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 in Civitavecchia Via Traiana n. 73, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Matera, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14/05/2021 assumendo di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di Controparte_1
[... senza soluzione di continuità dal 1 luglio 2010 al 29 giugno 2017, pur essendo stato il rapporto TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di lavoro regolarizzato soltanto in data 5 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato, chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ovvero etero organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, a tempo indeterminato dal 1 luglio
2010 al 29 giugno 2017, o altre date ritenute di giustizia, tra il Sig. e la Parte_1 cooperativa convenuta per i motivi di cui al ricorso;
- Ritenuta l'insufficienza della retribuzione/compenso percepito da parte ricorrente nel corso del rapporto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nel livello IV del CCNL di settore, o in quello superiore o minore di giustizia dal 1 luglio 2010 al 4 dicembre
2015, ovvero altre date di giustizia, ed in ogni caso condannare la cooperativa convenuta per i motivi e per i profili di responsabilità di cui al ricorso, al pagamento in favore di parte ricorrente, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., ovvero anche ex art. 432
c.p.c. della somma di € 110.556,60 per i titoli di cui al conteggio o nel diverso importo maggiore o minore di giustizia;
- In via subordinata integrare il compenso dovuto ai sensi dell'art. 61 del d.lgs 276/03 ovvero disporre analoga condanna ovvero al diverso importo di giustizia ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15. 3. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA, con maggiorazione del 30% per effetto dei collegamenti ipertestuali ai sensi del d.m. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8 marzo 2018.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la sussistenza del rapporto di lavoro prima del 5 dicembre 2015 (e
[...] precisando che il ricorrente ha sempre e costantemente frequentato il sito della ad altro Parte_2 titolo). In ogni caso, eccepiva la parziale prescrizione dei crediti vantati fino all'anno 2015 e chiedeva al Tribunale di respingere le domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, nulla risultando dovuto ad alcun titolo al dalla Sant'Agostino Soc. Pt_1
Coop. di lavoro per il periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive e conteggi alternativi, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti
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meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia), veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che risulta documentalmente e non è oggetto di contestazioni tra le parti che tra il ricorrente e la
[...] sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato dal 5 dicembre 2015 al 30.06.2017, con qualifica di operaio, mansioni di cassiere di pubblico esercizio, inquadramento al IV livello retributivo del CCNL Terziario ed orario di lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 3 e doc. 6 di parte ric. ). Risulta, altresì, documentalmente che tra le parti è intercorso un successivo rapporto di lavoro (dal 23.04.2018 al 13.05.2018), ma tale periodo non è oggetto della domanda avanzata nel presente giudizio.
3. Parte ricorrente deduce, tuttavia, di aver iniziato a svolgere la propria prestazione lavorativa, senza regolare contratto, alle dipendenze della resistente e con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato (sottoposto al potere direttivo, conformativo e disciplinare del
Presidente, fin dal 1 luglio 2010 e di aver lavorato senza soluzione di continuità, CP_2 svolgendo mansioni di cassiere addetto alla biglietteria delle terme di , fino al momento Parte_2 della sottoscrizione del citato contratto di lavoro, seguendo sempre un orario lavorativo predeterminato a tempo pieno.
Stante le specifiche contestazioni di parte resistente su tali aspetti (la
[...]
a sostenuto che il ricorrente ha frequentato le Controparte_1 terme nel periodo precedente alla sua assunzione, rivestendo la qualifica di socio, ma non ha mai svolto attività lavorativa a favore della cooperativa), è stata ammessa la prova testimoniale, proprio al fine di verificare il periodo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro seguito dal ricorrente, le eventuali mansioni svolte nel periodo non regolarizzato
(risultando incontestato, per il periodo oggetto del contratto di lavoro, l'inquadramento datoriale sopra indicato).
4. Ebbene, osserva il Tribunale che dalle deposizioni assunte non è emersa, con riferimento al periodo precedente al 5 dicembre 2015, né la prova dell'elemento principale del rapporto di lavoro subordinato costituito dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro né la prova dei cd. elementi (sussidiari), considerati indici presuntivi della natura subordinata del rapporto (percezione di una retribuzione prestabilita a cadenze fisse, obbligo di seguire un orario di lavoro predeterminato da parte datoriale con continuità, ecc…).
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Innanzitutto, deve dirsi che il teste , ha reso una testimonianza scarsamente Testimone_1 attendibile, essendo caduto in forte contraddizione ed avendo affermato circostanze poco credibili: ha affermato che dal 2010 al 2015 non lavorava e, dunque, poteva recarsi presso le terme circa due volte a settimana, soltanto per andare a trovare il ricorrente, suo amico, per fare delle chiacchierate;
a seguito di domande a chiarimento da parte del Giudice in ordine alle modalità di sostentamento in 5 anni senza lavoro, ha precisato che, vivendo con la madre, per ben 5 anni si è sostentato con la pensione di lei (650 euro al mese) ed ha spiegato che la madre non stava bene e che, non potendo permettersi una badante, se ne occupava lui;
successivamente, però, è arrivato ad affermare che ben poteva recarsi alle terme due volte a settimana a chiacchierare con il ricorrente perché la madre “non era così grave da non poter essere lasciata sola”.
In ogni caso, il teste non ha dichiarato circostanze utili ai fini di provare i fatti controversi perché ha confermato la presenza del ricorrente presso il sito termale nel periodo dal 2010 al
2015 – fatto, per la verità, incontestato, avendo a resistente ammesso che il ricorrente frequentava le terme anche se, a suo avviso, non per svolgere attività lavorativa ma in virtù della sua posizione di socio – ma non ha saputo indicare se il osservasse un orario di lavoro fisso e Pt_1 predeterminato (ha dichiarato “Non mi è capitato di essere presente quando il ricorrente arrivava o andava via, quindi non posso riferire direttamente su suoi orari”) e soprattutto se seguisse le direttive del
Presidente della cooperativa (ha riferito “Non so se desse al ricorrente ordini di lavoro, non mi è CP_2 mai capitato di sentirlo dare direttive al ricorrente”).
Si consideri, poi, che il teste ha precisato che quando andava a vedeva che il Parte_2 ricorrente a volte puliva le vasche, a volte “dava una mano al bar, quando c'era più gente”, a volte “stava
a fare i biglietti al gabbiotto all'entrata” ma ha anche significativamente affermato che egli si tratteneva a chiacchierare con lui un'ora, un'ora e mezza, segno evidente che il stesse svolgendo Pt_1 attività differibili o volontarie e non imposte da parte datoriale, perché altrimenti non avrebbe potuto fermarsi a parlare con un amico per un lasso di tempo così significativo.
Quanto alla deposizione di la teste ha dichiarato di aver conosciuto Testimone_2 il ricorrente nel 2017 e di averlo visto lavorare presso le terme dal 2017 in poi, ovvero Parte_2 in un periodo nel quale è incontestato lo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della cooperativa resistente.
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Parimenti, i testi e hanno riferito di aver visto il Testimone_3 Testimone_4 ricorrente lavorare alle dipendenze della cooperativa resistente soltanto dopo il dicembre 2015; il secondo teste ha, altresì, precisato che anche prima del 2015 vedeva “che il ricorrente era solito intrattenersi presso le terme con amici, al bar o nelle vasche”.
Il teste , poi, ha precisato di non aver frequentato le terme ma Testimone_5 Parte_2 di aver gestito una attività commerciale nelle vicinanze (furgone che vendeva panini, posizionato all'esterno, davanti all'ingresso delle terme nel periodo dal 2009 fino a marzo- aprile 2016); ha, altresì, chiarito che i suoi accessi presso il sito termale erano limitati: “Preciso che io non ero ben visto, quindi anche per andare in bagno dovevo pagare 50 centesimi, entravo solo per necessità e poi uscivo, non mi trattenevo presso le terme”. Ne discende che la circostanza che egli abbia riferito – genericamente e senza una precisa collocazione temporale nell'ampio periodo di tempo dal 2010 al 2016 – di aver visto, durante questi brevi accessi presso il sito termale, che il ricorrente “si occupava delle vasche”, usava “strumenti di lavoro per la pulizia” ovvero di occupava della biglietteria, non consente di inferire che egli stesse svolgendo (nel periodo che qui interessa ovvero prima del 5 dicembre
2015) una prestazione lavorativa subordinata. Si consideri, oltretutto, che il teste stesso ha precisato di non aver avuto modo di capire che ruolo e che responsabilità avesse il ricorrente e di non conoscere i rapporti interni tra lui e la cooperativa di cui era socio.
Infine, la teste cognata del ricorrente ed anche lei dipendente della Tes_6 cooperativa resistente dal 2001 al 2021-22 (con mansioni che comprendevano la predisposizione dei turni di lavoro dei colleghi), ha riferito che il ha lavorato insieme a lei dal 2015 al Pt_1
2017 ed ha precisato che, nel periodo precedente, a volte passava a trovarli, “era sempre socio ma non lavorava”; ha anche aggiunto che “I soci che non lavoravano facendo parte delle cooperativa potevano comunque venire li, saltuariamente poteva capitare a tutti di dare una mano e quindi può essere capitato anche a lui” e che “C'erano clienti assidui che venivano tutti i giorni e ci avevano chiesto se potevano avere una maglietta come la nostra. Io l'ho fatto presente al presidente e abbiamo fatto stampare un pò di maglie e cappelli. C'erano quindi anche clienti che indossavamo maglie e cappelli. Quindi la maglia e il cappello non erano elementi distintivi di chi lavorava e chi non lavorava (erano normali maglie colorate)”.
5. Tale risultando il complessivo tenore delle deposizioni assunte, deve dirsi che, in applicazione della generale regola di ripartizione degli oneri probatori, parte ricorrente non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare, con la sufficienza richiesta ex art. 2697
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c.c., di aver iniziato a svolgere la prestazione alle dipendenze della resistente con continuità e con le modalità tipiche della subordinazione, prima nel dicembre 2015.
È appena il caso di precisare che non sono idonee a provare lo svolgimento del rapporto lavorativo nel periodo qui rilevante le immagini prodotte da parte ricorrente (all. 4) né gli appunti contenuti nell'allegato 5 relativi a presunti turni di lavoro (in mancanza di alcuna dimostrazione in ordine all'autore degli appunti stessi e, quindi, alla provenienza dello scritto dalla società resistente).
6. Quanto detto in ordine alla mancata prova in ordine ad una prestazione resa in modo continuativo a favore della resistente da parte del nel periodo precedente al dicembre Pt_1
2015 impedisce, pure, di ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015.
7. Alla luce delle svolte considerazioni è possibile concludere che la domanda di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa può essere accolta limitatamente al periodo di lavoro dal 5 dicembre 2015 al 30 giugno
2017 (accertamento in ordine al quale non vi è, come detto, contestazione tra le parti).
8. Di conseguenza il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti dal ccnl Terziario per il livello IV con orario di lavoro a tempo pieno potrebbe essere affermato limitatamente a tale periodo.
Tuttavia, a ben vedere, la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio non contiene la richiesta di pagamento di differenze retributive a titolo di paga base, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non dovuti, straordinario, tfr o altro titolo in relazione al periodo lavorativo dal 5 dicembre 2015 al 30 giugno 2017.
Ed, infatti, pur avendo parte ricorrente affermato nei punti 19 e ss dell'atto introduttivo che “per tutto il periodo per cui è causa il ricorrente ha percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione delle mansioni concretamente svolte e dell'orario lavorativo effettivamente osservato in conformità ai parametri del CCNL rivendicato”, “non ha percepito la 13^ e la 14^mensilità né i relativi ratei”, “ha prestato attività lavorativa nei giorni festivi senza percepire l'indennità prevista dalla normativa contrattuale di settore”,
“non ha usufruito delle ferie nella misura prevista nel CCNL di applicazione né della relativa indennità sostitutiva”, “non ha usufruito dei permessi contemplati nel CCNL di applicazione né della relativa indennità sostitutiva”, “ha eseguito lavoro straordinario diurno senza percepire l'indennità prevista dalla normativa contrattuale di settore”, “Alla cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa il ricorrente è rimasto creditore a titolo di TFR della somma di € 10.503,00”, ha poi precisato nel punto 26 che egli “è pertanto rimasto
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creditore nei confronti della convenuta della somma complessiva di euro 110.556,60 di cui euro 10.503,00 a titolo di TFR, per i titoli specificamente indicati nel conteggio analitico allegato che forma parte integrante del presente ricorso”. Seppur il riferimento a “tutto il periodo per cui è causa” poteva indurre a ritenere che la domanda di pagamento di differenze retributive fosse relativa anche al periodo successivo al dicembre 2015, la chiara indicazione contenuta nel punto 26 chiarisce che le sole somme di cui il lavoratore assume di essere creditore – e quindi richiede il pagamento con il presente giudizio - sono quelle indicate nel conteggio allegato (doc. 9), espressamente riferito al solo periodo di lavoro dal luglio 2010 al dicembre 2015.
Del resto, anche nelle conclusioni del ricorso la richiesta di pagamento di differenze retributive appare limitata al periodo dal 1 luglio 2010 al 4 dicembre 2015.
Ne consegue, in virtù di quanto sopra detto in ordine alla mancata dimostrazione in ordine alla sussistenza di un continuativo rapporto di lavoro tra le parti in causa prima del 5 dicembre 2015, che tutta la domanda di pagamento di differenze retributive a vario titolo deve essere integralmente respinta.
9. La peculiarità e novità della questione appena trattata e l'esito del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà, le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del
2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa limitatamente al periodo di lavoro dal 5 dicembre 2015 al 30 giugno 2017.
Respinge le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
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Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi euro 10.877,85 di cui € 9.459,00 per compensi ed €
1.418,85 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Civitavecchia, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
8 di 8
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Carlo de Marchis Gòmez, che lo rappresenta e difende, con l'Avv. Francesca Mazzeo, per procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 in Civitavecchia Via Traiana n. 73, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Matera, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14/05/2021 assumendo di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di Controparte_1
[... senza soluzione di continuità dal 1 luglio 2010 al 29 giugno 2017, pur essendo stato il rapporto TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di lavoro regolarizzato soltanto in data 5 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato, chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ovvero etero organizzato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, a tempo indeterminato dal 1 luglio
2010 al 29 giugno 2017, o altre date ritenute di giustizia, tra il Sig. e la Parte_1 cooperativa convenuta per i motivi di cui al ricorso;
- Ritenuta l'insufficienza della retribuzione/compenso percepito da parte ricorrente nel corso del rapporto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nel livello IV del CCNL di settore, o in quello superiore o minore di giustizia dal 1 luglio 2010 al 4 dicembre
2015, ovvero altre date di giustizia, ed in ogni caso condannare la cooperativa convenuta per i motivi e per i profili di responsabilità di cui al ricorso, al pagamento in favore di parte ricorrente, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., ovvero anche ex art. 432
c.p.c. della somma di € 110.556,60 per i titoli di cui al conteggio o nel diverso importo maggiore o minore di giustizia;
- In via subordinata integrare il compenso dovuto ai sensi dell'art. 61 del d.lgs 276/03 ovvero disporre analoga condanna ovvero al diverso importo di giustizia ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15. 3. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA, con maggiorazione del 30% per effetto dei collegamenti ipertestuali ai sensi del d.m. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8 marzo 2018.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la sussistenza del rapporto di lavoro prima del 5 dicembre 2015 (e
[...] precisando che il ricorrente ha sempre e costantemente frequentato il sito della ad altro Parte_2 titolo). In ogni caso, eccepiva la parziale prescrizione dei crediti vantati fino all'anno 2015 e chiedeva al Tribunale di respingere le domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, nulla risultando dovuto ad alcun titolo al dalla Sant'Agostino Soc. Pt_1
Coop. di lavoro per il periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive e conteggi alternativi, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia), veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che risulta documentalmente e non è oggetto di contestazioni tra le parti che tra il ricorrente e la
[...] sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato dal 5 dicembre 2015 al 30.06.2017, con qualifica di operaio, mansioni di cassiere di pubblico esercizio, inquadramento al IV livello retributivo del CCNL Terziario ed orario di lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 3 e doc. 6 di parte ric. ). Risulta, altresì, documentalmente che tra le parti è intercorso un successivo rapporto di lavoro (dal 23.04.2018 al 13.05.2018), ma tale periodo non è oggetto della domanda avanzata nel presente giudizio.
3. Parte ricorrente deduce, tuttavia, di aver iniziato a svolgere la propria prestazione lavorativa, senza regolare contratto, alle dipendenze della resistente e con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato (sottoposto al potere direttivo, conformativo e disciplinare del
Presidente, fin dal 1 luglio 2010 e di aver lavorato senza soluzione di continuità, CP_2 svolgendo mansioni di cassiere addetto alla biglietteria delle terme di , fino al momento Parte_2 della sottoscrizione del citato contratto di lavoro, seguendo sempre un orario lavorativo predeterminato a tempo pieno.
Stante le specifiche contestazioni di parte resistente su tali aspetti (la
[...]
a sostenuto che il ricorrente ha frequentato le Controparte_1 terme nel periodo precedente alla sua assunzione, rivestendo la qualifica di socio, ma non ha mai svolto attività lavorativa a favore della cooperativa), è stata ammessa la prova testimoniale, proprio al fine di verificare il periodo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro seguito dal ricorrente, le eventuali mansioni svolte nel periodo non regolarizzato
(risultando incontestato, per il periodo oggetto del contratto di lavoro, l'inquadramento datoriale sopra indicato).
4. Ebbene, osserva il Tribunale che dalle deposizioni assunte non è emersa, con riferimento al periodo precedente al 5 dicembre 2015, né la prova dell'elemento principale del rapporto di lavoro subordinato costituito dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro né la prova dei cd. elementi (sussidiari), considerati indici presuntivi della natura subordinata del rapporto (percezione di una retribuzione prestabilita a cadenze fisse, obbligo di seguire un orario di lavoro predeterminato da parte datoriale con continuità, ecc…).
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Innanzitutto, deve dirsi che il teste , ha reso una testimonianza scarsamente Testimone_1 attendibile, essendo caduto in forte contraddizione ed avendo affermato circostanze poco credibili: ha affermato che dal 2010 al 2015 non lavorava e, dunque, poteva recarsi presso le terme circa due volte a settimana, soltanto per andare a trovare il ricorrente, suo amico, per fare delle chiacchierate;
a seguito di domande a chiarimento da parte del Giudice in ordine alle modalità di sostentamento in 5 anni senza lavoro, ha precisato che, vivendo con la madre, per ben 5 anni si è sostentato con la pensione di lei (650 euro al mese) ed ha spiegato che la madre non stava bene e che, non potendo permettersi una badante, se ne occupava lui;
successivamente, però, è arrivato ad affermare che ben poteva recarsi alle terme due volte a settimana a chiacchierare con il ricorrente perché la madre “non era così grave da non poter essere lasciata sola”.
In ogni caso, il teste non ha dichiarato circostanze utili ai fini di provare i fatti controversi perché ha confermato la presenza del ricorrente presso il sito termale nel periodo dal 2010 al
2015 – fatto, per la verità, incontestato, avendo a resistente ammesso che il ricorrente frequentava le terme anche se, a suo avviso, non per svolgere attività lavorativa ma in virtù della sua posizione di socio – ma non ha saputo indicare se il osservasse un orario di lavoro fisso e Pt_1 predeterminato (ha dichiarato “Non mi è capitato di essere presente quando il ricorrente arrivava o andava via, quindi non posso riferire direttamente su suoi orari”) e soprattutto se seguisse le direttive del
Presidente della cooperativa (ha riferito “Non so se desse al ricorrente ordini di lavoro, non mi è CP_2 mai capitato di sentirlo dare direttive al ricorrente”).
Si consideri, poi, che il teste ha precisato che quando andava a vedeva che il Parte_2 ricorrente a volte puliva le vasche, a volte “dava una mano al bar, quando c'era più gente”, a volte “stava
a fare i biglietti al gabbiotto all'entrata” ma ha anche significativamente affermato che egli si tratteneva a chiacchierare con lui un'ora, un'ora e mezza, segno evidente che il stesse svolgendo Pt_1 attività differibili o volontarie e non imposte da parte datoriale, perché altrimenti non avrebbe potuto fermarsi a parlare con un amico per un lasso di tempo così significativo.
Quanto alla deposizione di la teste ha dichiarato di aver conosciuto Testimone_2 il ricorrente nel 2017 e di averlo visto lavorare presso le terme dal 2017 in poi, ovvero Parte_2 in un periodo nel quale è incontestato lo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della cooperativa resistente.
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Parimenti, i testi e hanno riferito di aver visto il Testimone_3 Testimone_4 ricorrente lavorare alle dipendenze della cooperativa resistente soltanto dopo il dicembre 2015; il secondo teste ha, altresì, precisato che anche prima del 2015 vedeva “che il ricorrente era solito intrattenersi presso le terme con amici, al bar o nelle vasche”.
Il teste , poi, ha precisato di non aver frequentato le terme ma Testimone_5 Parte_2 di aver gestito una attività commerciale nelle vicinanze (furgone che vendeva panini, posizionato all'esterno, davanti all'ingresso delle terme nel periodo dal 2009 fino a marzo- aprile 2016); ha, altresì, chiarito che i suoi accessi presso il sito termale erano limitati: “Preciso che io non ero ben visto, quindi anche per andare in bagno dovevo pagare 50 centesimi, entravo solo per necessità e poi uscivo, non mi trattenevo presso le terme”. Ne discende che la circostanza che egli abbia riferito – genericamente e senza una precisa collocazione temporale nell'ampio periodo di tempo dal 2010 al 2016 – di aver visto, durante questi brevi accessi presso il sito termale, che il ricorrente “si occupava delle vasche”, usava “strumenti di lavoro per la pulizia” ovvero di occupava della biglietteria, non consente di inferire che egli stesse svolgendo (nel periodo che qui interessa ovvero prima del 5 dicembre
2015) una prestazione lavorativa subordinata. Si consideri, oltretutto, che il teste stesso ha precisato di non aver avuto modo di capire che ruolo e che responsabilità avesse il ricorrente e di non conoscere i rapporti interni tra lui e la cooperativa di cui era socio.
Infine, la teste cognata del ricorrente ed anche lei dipendente della Tes_6 cooperativa resistente dal 2001 al 2021-22 (con mansioni che comprendevano la predisposizione dei turni di lavoro dei colleghi), ha riferito che il ha lavorato insieme a lei dal 2015 al Pt_1
2017 ed ha precisato che, nel periodo precedente, a volte passava a trovarli, “era sempre socio ma non lavorava”; ha anche aggiunto che “I soci che non lavoravano facendo parte delle cooperativa potevano comunque venire li, saltuariamente poteva capitare a tutti di dare una mano e quindi può essere capitato anche a lui” e che “C'erano clienti assidui che venivano tutti i giorni e ci avevano chiesto se potevano avere una maglietta come la nostra. Io l'ho fatto presente al presidente e abbiamo fatto stampare un pò di maglie e cappelli. C'erano quindi anche clienti che indossavamo maglie e cappelli. Quindi la maglia e il cappello non erano elementi distintivi di chi lavorava e chi non lavorava (erano normali maglie colorate)”.
5. Tale risultando il complessivo tenore delle deposizioni assunte, deve dirsi che, in applicazione della generale regola di ripartizione degli oneri probatori, parte ricorrente non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare, con la sufficienza richiesta ex art. 2697
5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
c.c., di aver iniziato a svolgere la prestazione alle dipendenze della resistente con continuità e con le modalità tipiche della subordinazione, prima nel dicembre 2015.
È appena il caso di precisare che non sono idonee a provare lo svolgimento del rapporto lavorativo nel periodo qui rilevante le immagini prodotte da parte ricorrente (all. 4) né gli appunti contenuti nell'allegato 5 relativi a presunti turni di lavoro (in mancanza di alcuna dimostrazione in ordine all'autore degli appunti stessi e, quindi, alla provenienza dello scritto dalla società resistente).
6. Quanto detto in ordine alla mancata prova in ordine ad una prestazione resa in modo continuativo a favore della resistente da parte del nel periodo precedente al dicembre Pt_1
2015 impedisce, pure, di ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015.
7. Alla luce delle svolte considerazioni è possibile concludere che la domanda di accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa può essere accolta limitatamente al periodo di lavoro dal 5 dicembre 2015 al 30 giugno
2017 (accertamento in ordine al quale non vi è, come detto, contestazione tra le parti).
8. Di conseguenza il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti dal ccnl Terziario per il livello IV con orario di lavoro a tempo pieno potrebbe essere affermato limitatamente a tale periodo.
Tuttavia, a ben vedere, la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio non contiene la richiesta di pagamento di differenze retributive a titolo di paga base, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non dovuti, straordinario, tfr o altro titolo in relazione al periodo lavorativo dal 5 dicembre 2015 al 30 giugno 2017.
Ed, infatti, pur avendo parte ricorrente affermato nei punti 19 e ss dell'atto introduttivo che “per tutto il periodo per cui è causa il ricorrente ha percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione delle mansioni concretamente svolte e dell'orario lavorativo effettivamente osservato in conformità ai parametri del CCNL rivendicato”, “non ha percepito la 13^ e la 14^mensilità né i relativi ratei”, “ha prestato attività lavorativa nei giorni festivi senza percepire l'indennità prevista dalla normativa contrattuale di settore”,
“non ha usufruito delle ferie nella misura prevista nel CCNL di applicazione né della relativa indennità sostitutiva”, “non ha usufruito dei permessi contemplati nel CCNL di applicazione né della relativa indennità sostitutiva”, “ha eseguito lavoro straordinario diurno senza percepire l'indennità prevista dalla normativa contrattuale di settore”, “Alla cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa il ricorrente è rimasto creditore a titolo di TFR della somma di € 10.503,00”, ha poi precisato nel punto 26 che egli “è pertanto rimasto
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creditore nei confronti della convenuta della somma complessiva di euro 110.556,60 di cui euro 10.503,00 a titolo di TFR, per i titoli specificamente indicati nel conteggio analitico allegato che forma parte integrante del presente ricorso”. Seppur il riferimento a “tutto il periodo per cui è causa” poteva indurre a ritenere che la domanda di pagamento di differenze retributive fosse relativa anche al periodo successivo al dicembre 2015, la chiara indicazione contenuta nel punto 26 chiarisce che le sole somme di cui il lavoratore assume di essere creditore – e quindi richiede il pagamento con il presente giudizio - sono quelle indicate nel conteggio allegato (doc. 9), espressamente riferito al solo periodo di lavoro dal luglio 2010 al dicembre 2015.
Del resto, anche nelle conclusioni del ricorso la richiesta di pagamento di differenze retributive appare limitata al periodo dal 1 luglio 2010 al 4 dicembre 2015.
Ne consegue, in virtù di quanto sopra detto in ordine alla mancata dimostrazione in ordine alla sussistenza di un continuativo rapporto di lavoro tra le parti in causa prima del 5 dicembre 2015, che tutta la domanda di pagamento di differenze retributive a vario titolo deve essere integralmente respinta.
9. La peculiarità e novità della questione appena trattata e l'esito del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà, le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del
2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata tra le parti in causa limitatamente al periodo di lavoro dal 5 dicembre 2015 al 30 giugno 2017.
Respinge le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
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Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi euro 10.877,85 di cui € 9.459,00 per compensi ed €
1.418,85 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Civitavecchia, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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