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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/07/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Rg. 7964/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott.ssa Rita Di Salvo Presidente relatore dott.ssa Ida D'Onofrio giudice dott.ssa Gabriella Martone giudice all'esito della Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7964 del ruolo generale degli af- fari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
Avv. quale procuratore di sé medesima, Parte_1 elett.te dom.ta presso il suo studio in Caserta, alla via Roma, 162
- attrice - e
, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Franzese ed Erica Castelluzzo, elett.te dom.to
1 presso lo studio legale Franzese in Caserta, alla via Colombo n.27
-convenuto-
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395 c. IV-V cpc dell'ordinanza collegiale n. 9504 del 5 luglio 2023, R.G. n. 5809/2022, repertorio n. 2863/23 del 5 luglio 2023, emessa dal Tribunale di S.Maria C.V.
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. Va, inoltre, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
che va richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n.
2 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
che va ritenuta, altresì l'ammissibilità della motivazione implicita per adesione mediante il richiamo di un altro atto quale ragione di fatto della decisione.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue. Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'avv. Parte_1 ha chiesto la revoca ex art.395 co.
4-5 cpc all'ordinanza n. n. 9504 del 5 luglio 2023, R.G. n. 5809/2022, repertorio n. 2863/23 del 5 luglio 2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. in composizione collegiale, a definizione del giudizio rg 5809/2022. Tale procedimento, a sua volta, era stato introdotto in riassunzione, a seguito della cassazione dell'ordinanza dell' ordinanza del 15 luglio 2016 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in funzione collegiale 15.7.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa nel giudizio R.g. 5282/17, avente ad oggetto il ricorso ex art. 702 bis cpc in materia di compensi avvocato, per l'attività che l'avv. avrebbe espletato in Parte_1 favore dell . Controparte_1
3 In particolare, l'avv. ha contestato la violazione Parte_1 dell'art. 395 comma IV cpc in quanto: l'ordinanza n. 2122/21, cron. 40837/21 del 6 ottobre 2021, depositata il 20 dicembre 2021 annullava la detta ordinanza del Tribunale di S. Maria C.V. del 15 luglio 2016 nel senso che :
“accoglieva il secondo motivo del Ricorso (il primo si riferiva solo alla richiesta di declaratoria della contumacia dell , CP_1 cassava l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la pronuncia delle spese del giudizio di legittimità'”; il Tribunale con la revocanda ordinanza avrebbe errato nel non considerare che la Suprema Corte ha accolto il ricorso e non lo ha rigettato (come erroneamente riportato nella detta ordinanza resa il 5 luglio 2023 dall'intestato Collegio che, invece, ha interpretato erroneamente la detta Ordinanza della Cassazione); pertanto, di conseguenza è stata erronea la compensazione delle spese per il giudizio di legittimità in quanto la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso;
inoltre, il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 915,32 a titolo di ulteriori diritti che ha sommato a quelli riconosciuti dalla ordinanza del 15 luglio 2016 pari ad euro 3.296,89 per un totale complessivo di euro 4.212,21, ma sarebbe incorso in un errore di fatto in quanto la voce n. 17 è ricompresa nella parcella del 30.03.2007 e corrisponde alla voce “Fascicolo e Indice” diritto dovuto alla ricorrente, solo che l'importo di tale diritto è di euro 38,73 e non di euro 77,47 che pertanto, va aggiunto ai diritti riconosciuti alla ricorrente;
ancora, la revocanda ordinanza n. 9504 del 5 luglio 2023 sarebbe errata in fatto in relazione al calcolo complessivo della somma riconosciuta, ossia il medesimo errore in cui incorse il Tribunale in funzione collegiale adito con il Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in quanto nel ricalcolo dell'importo dovuto, in relazione alla somma già
4 corrisposta dalla parte resistente, dagli acconti ricevuti dalla ricorrente non sono sarebbero state calcolate le spese generali, iva e c.p.a. con i richiesti interessi legali dalla data della messa in mora del 30 marzo 2007 al soddisfo;
Dunque, la impugnata ordinanza del 5 luglio 2023 va revocata siccome l'intestato Tribunale è incorso in un EVIDENTE ERRORE di ovvero l'intestato Collegio PRIMA di CP_2 effettuare la DETRAZIONE dagli ACCONTI ricevuti dalla ricorrente e Pt_2 Parte_3
IVA E C.P.A. COME PER LEGGE, le somme
[...] riconosciute all'istante a titolo di diritti, onorari, spese imponibili e spese esenti, siccome le fatture emesse dalla ricorrente in favore dell' erano Controparte_1
COMPRENSIVE di detti oneri fiscali;
dunque, all'istante doveva e deve essere liquidata la somma che si ottiene detraendo gli acconti (comprensivi di spese generali, iva e c.p.a. e a cui sono state già detratte le relative ritenute di acconto) dalla somma di cui all'ordinanza del 15 luglio 2016 con l'integrazione di diritti liquidati nell'ordinanza del 4 luglio 2023, che DEVE essere maggiorata di spese generali, iva e c.p.a. e DETRATTA la ritenuta di acconto, OLTRE agli interessi dalla data del 30 marzo 2007 della lettera di messa in mora.
Pertanto, la ricorrente concludeva nei seguenti termini:
“sospendere il termine per proporre il ricorso per Cassazione;
revocare l'impugnata ordinanza n. 9504 del 5 luglio 2023, R.G. n. 5809/2022, repertorio n. 2863/23 del 5 luglio 2023, resa dal Tribunale di S.Maria C.V. in funzione collegiale, Sezione III, non notificata, all'esito del giudizio recante n. 5809/22 R.G. a norma dell'art. 395 n. 4 e 5 c.p.c. e per l'effetto tenuto conto delle conclusioni dell'Atto di citazione in riassunzione della riassunzione ex art. 392 c.p.c. dell'ordinanza della Cassazione :
- condannare l' Controparte_3
in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore
[...]
5 dell'avv. della residua somma di euro 6169,68, Parte_1 comprensiva di iva e c.p.a. e spese generali, ma la CP_4 ritenuta acconto siccome GIA' DETRATTA dall'importo complessivo come sopra determinato, oltre agli ulteriori interessi dalla data del 5 luglio 2023 al soddisfo;
- condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, spese
[...] generali del giudizio di primo grado;
- condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
[...] giudizio in riassunzione pari ad euro 4.734,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese al presente giudizio R.G. 5809/22;
-condannare, altresì, l Controparte_3
in persona del Presidente p.t. al pagamento, in
[...] favore dell'avv. delle spese, diritti ed onorari Parte_1 del giudizio di legittimità, pari ad euro 8.671,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese del giudizio di legittimità R.G. 5282/17, oltre al rimborso di TUTTE le spese esenti pari ad euro 581,19 così come documentate (contributo unificato pari ad euro 196,00, contributo unificato per la tassa di registrazione dell'ordinanza resa dalla Cassazione pari ad euro 200,00, marca da bollo pari ad euro 27,00 per la iscrizione del ricorso al ruolo, marca da bollo pari ad euro 4,41 per il ritiro copia nota d'iscrizione a ruolo, marca da bollo pari ad euro 13,78 per il ritiro di copia conforme dell'ordinanza della Cassazione, spese di trasferta pari ad euro 140,00 ( CP_5 CP_6
(giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G. 5809/22);
-condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
[...] giudizio in riassunzione R.G. 5809/22 pari ad euro 1.618,000 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G.
6 5809/22 (giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G. 5809/22); con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio di revocazione.”
All'esito dell'udienza cartolare, viste le note di trattazione scritta, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, occorre innanzitutto scrutinare l'ammissibilità del rimedio esperito dall'avv. a seguito della decisione n. 89/21 della Corte Parte_1
Cost. La Corte è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395 n. 4 cpc e 14 del dlgs n. 150/2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di assoggettare al rimedio impugnatorio citato l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre 2011 n 150, viziata da errore di fatto. Il giudice rimettente, muovendo dall'assunto secondo cui l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore, sebbene abbia contenuto decisorio e sia inappellabile, non sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, in ragione della forma del provvedimento che definisce tale procedimento, ha dubitato della legittimità costituzionale delle previsioni censurate, anzitutto in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevole esclusione del rimedio impugnatorio che si determinerebbe a fronte della possibilità di esperire lo stesso rimedio per le sentenze inappellabili, pronunciate in unico grado o in grado di appello, così dandosi luogo ad un'irragionevole disparità di trattamento nell'accesso alla tutela giurisdizionale tra soggetti che versano nelle medesime condizioni giuridiche;
inoltre, anche in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto, impedendo, in relazione alla forma del provvedimento definitorio adottato
7 (ordinanza), la possibilità di avvalersi del mezzo di impugnazione della revocazione, realizzerebbe una ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio della parte che intenda far valere l'errore di fatto, così precludendole, in modo irragionevole, ogni possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale. La Corte ha ritenuto infondata la questione, ritenendo applicabile un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate, in virtù della quale deve ritenersi che la revocazione, per errore di fatto, possa essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio, precisando che, un'interpretazione solamente letterale dell'art. 395 c.p.c., che limiti alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 3 e 24 Cost.. La Corte ha anche ricordato come abbia già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 cpc, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva la revocazione per errore di fatto avverso provvedimenti formalmente diversi dalle sentenze (esempio: ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, sfratto per morosità ecc. ), proprio sul presupposto che, attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale di tali ordinanze, sarebbe stato irrazionale e lesivo dei diritti delle parti escludere la possibilità di emendarle dall'errore determinato dalla mancata o inesatta percezione dei documenti versati in causa (sentenza n. 558 del 1989). Pertanto, nel confermare le direttrici ermeneutiche tracciate dai richiamati precedenti, la Corte ha reputato non più attuale la conclusione del giudice remittente, per la quale la formulazione dell'art. 395 n. 4 cpc, che limita alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, non consenta un'interpretazione adeguatrice, atta ad estenderne la portata alle decisioni rese in forma di ordinanza, evidenziando come il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in
8 conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti giurisdizionali, consenta, in realtà, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cpc, un'interpretazione costituzionalmente orientata che, adeguando tale disposizione agli artt. 3 e 24 Cost., garantisce l'accesso al rimedio revocatorio, per emendare dall'errore percettivo, determinante ai fini della decisione, ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non assumendo la forma della sentenza, sia definitivo e decida, all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed a cognizione esauriente, su diritti o status con attitudine al giudicato. Pertanto, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 395 cpc, come richiamata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, deve ritenersi ammissibile il rimedio impugnatorio esperito dall'avv. avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011.
In merito agli errori di fatto lamentati dall'avv. , su cui Parte_1 si fonderebbe l'azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, si osserva la domanda è fondata.
Con l'ordinanza la Cassazione ha sancito che il secondo motivo è parzialmente fondato chiedendo al tribunale il riesame della questione in particolare verificando l'effettivo svolgimento delle prestazioni o la sussistenza di eventuali duplicazioni e di pronunciarsi anche sulle spese di legittimità.
Va, a questo punto, rilevato quanto segue.
Il tribunale con la revocanda ordinanza n 9504/2023 : riconosce l'attività per esame decreto liquidazione ctu;
l'esame perizia di parte rientrerebbe nella voce “ esame difese ed esame
9 documenti”; riconoscimento “ ritiro copie” ; 2 riconoscimento esame ordinanza n 16/06/2006” concludendo per “ riconoscersi come dovute all'Avv. anche gli ulteriori diritti ad Parte_1 eccezione della voce “ esame di perizia del CTU “ pari ad euro 38,73 e riconoscendo l'errore materiale decurtando la somma 77,47 euro.
Il provvedimento conclude nei seguenti termini “si avrà dunque che alla parte ricorrente andranno riconosciute le somme indicate nella nota per i diritti di Euro 4.328,41 detratto dell'importo di 116,20 pari a Euro 4212,21 rispetto all'importo riconosciuto dal Tribunale di prima istanza di Euro 3296,89 per cui alla ricorrente spetteranno Euro 915,32 per i diritti in più rispetto a quanto originariamente liquidatole. Infine, tenuto conto che con l'ordinanza del 15/07/2016 l'importo complessivamente disconosciuto è stato di Euro 16.192,78 a titolo di diritti, onorari, spese imponibili e spese esenti oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge (da ritenersi compresa la R.A.) e tenuto conto che parte resistente ha già pagato l'importo di Euro 18.392,00 e su tale somma ha già anche pagato la R.A. si avrà che anche aggiungendo tale importo gli ulteriori diritti riconosciuti in questa sede il compenso dovuto all'Avv. non supera la somma già versata dal Parte_1 resistente…” con la compensazione delle spese.
Effettivamente però il compenso di cui alla voce n. 17 doveva ritenersi ricompresa nella parcella del 30.03.2007 e corrisponde alla voce “Fascicolo e Indice” diritto dovuto alla ricorrente, ed il relativo importo è di euro 38,73 e non di euro 77,47. Pertanto, tale importo va aggiunto ai diritti riconosciuti alla ricorrente.
Inoltre, va rilevato che l'errore lamentato dall'Avv. si Parte_1 basa sul termine effettuato per la sottrazione perché la somma di euro 16.192,78 riconosciuta già nel 2026 doveva essere maggiorata delle spese, cassa e cpa come risultante dal seguente ricalcolo:
10 euro 4212,21 per diritti + euro 38,73, voce n. 17 “Fascicolo e Indice”, parcella del 30.03.2007
euro 12.240,00 per onorari euro 269,44 per spese imponibili euro 386,45 per spese esenti euro 1.855,23 per spese generali euro 366,92 per c.p.a 2%
euro 3.742,62 per iva al 20% per un totale di euro 23.111,60 a tale somma va sottratta la ritenuta acconto 20% (pari a euro 3669,23) per un totale netto di euro 19.442,37.
Pertanto, l'operazione di ricalcolo che il Collegio doveva effettuare era la seguente:
€ 19.442,37 (quale compenso totale spettante a seguito di riconoscimento delle ulteriori spese) detratto della somma ricevuta ovvero 18.392,00 (comprensivo di iva, c.p.a. e spese generali pari ad euro 308,71).
Il risultato è che la somma residua che deve essere ancora corrisposta alla è pari a € 1.050,37 più le spese Parte_1 generali non comprese negli acconti di € 1.546,52 per un totale di € 2.596,89.
Su tale somme spetta anche la ritenuta acconto in favore della ricorrente ed a carico della parte resistente, siccome Parte_1 già detratta dall'importo complessivo nell'operazione di ricalcolo, oltre agli interessi sulla somma residua dalla data della messa in mora al soddisfo.
Invero, gli interessi legali vanno calcolati solo sulla somma residua effettivamente dovuta, dopo aver sottratto gli acconti
11 ricevuti e non come ritiene la ricorrente prima dello scomputo degli acconti.
Il principio giuridico è che non maturano interessi su somme già pagate. Gli interessi sono compensativi del ritardo nel pagamento di quanto ancora dovuto.
La giurisprudenza e l'art. 1282 c.c. confermano che gli interessi decorrono sulla somma residua certa, liquida ed esigibile.
In conclusione, alla ricorrente spettano le seguenti somme :
Residuo da liquidare al netto: € 2.575,93
Ritenuta d'acconto (già detratta ma da versare all'Erario): € 3.699,23
Interessi legali solo sulla somma di € 2.575,93, dal 30.03.2007 fino al saldo.
Pertanto, la domanda va accolta avendo il Collegio del rinvio omesso di calcolare ed aggiungere sulla somma liquidata (prima di sottrarla a quella corrisposta dall' a titolo Controparte_1 di acconto) gli oneri fiscali (spese generali, iva e c.p.a.) nonchè gli interessi legali, già richiesti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla data della messa in mora del 30 marzo 2007 al soddisfo e richiamati nel ricorso per Cassazione ma solo sulla somma residuale.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di revocazione va accolta nei predetti limiti con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della “ragione più liquida.”
Dall'accoglimento della presente domanda discende la necessità di riconoscere le spese di lite del giudizio in cassazione, del giudizio di riassunzione in quanto il motivo della loro compensazione integrale è venuto meno, tenendo conto dei
12 parametri minimi, del valore in concreto della causa (scaglione ricompreso tra € 5.201 a € 26.000) e dell'attività effettivamente espletata.
Deve ritenersi, tuttavia, che in ragione del pagamento di una parte cospicua del compenso da parte della resistente, le spese di tutti i predetti gradi di giudizio possono essere compensate in ragione del 80% - per cui sono poste a carico della parte resistente nella misura del residuo 20% - e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica: Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da Avv. avverso Parte_1
l'ordinanza n. 9504/2023, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per revocazione nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna l'
[...]
al pagamento, in Parte_4 favore dell'Avv. , della somma di: Parte_1
€ 2.575,93 oltre ritenuta d'acconto (già detratta ma da versare all'Erario) pari a € 3.699,23 oltre interessi legali sulla somma di € 2.575,93, dal 30.03.2007 fino al saldo.
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di revocazione che liquida in € 420,00 per onorari oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge (compenso già ridotto del 80%);
3. nonché del giudizio di Cassazione che liquida in € 850,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. (compenso già ridotto del 80%)
13 4. nonché del giudizio di riassunzione che liquida in € 550,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (compenso già ridotto del 80%); oltre al rimborso integrale di tutte le spese documentate pari ad euro 581,19 e di cui alla nota spese depositata nel presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il Presidente rel dott.ssa Rita Di Salvo
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott.ssa Rita Di Salvo Presidente relatore dott.ssa Ida D'Onofrio giudice dott.ssa Gabriella Martone giudice all'esito della Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7964 del ruolo generale degli af- fari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
Avv. quale procuratore di sé medesima, Parte_1 elett.te dom.ta presso il suo studio in Caserta, alla via Roma, 162
- attrice - e
, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Franzese ed Erica Castelluzzo, elett.te dom.to
1 presso lo studio legale Franzese in Caserta, alla via Colombo n.27
-convenuto-
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395 c. IV-V cpc dell'ordinanza collegiale n. 9504 del 5 luglio 2023, R.G. n. 5809/2022, repertorio n. 2863/23 del 5 luglio 2023, emessa dal Tribunale di S.Maria C.V.
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione. Va, inoltre, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
che va richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n.
2 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
che va ritenuta, altresì l'ammissibilità della motivazione implicita per adesione mediante il richiamo di un altro atto quale ragione di fatto della decisione.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue. Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'avv. Parte_1 ha chiesto la revoca ex art.395 co.
4-5 cpc all'ordinanza n. n. 9504 del 5 luglio 2023, R.G. n. 5809/2022, repertorio n. 2863/23 del 5 luglio 2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. in composizione collegiale, a definizione del giudizio rg 5809/2022. Tale procedimento, a sua volta, era stato introdotto in riassunzione, a seguito della cassazione dell'ordinanza dell' ordinanza del 15 luglio 2016 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in funzione collegiale 15.7.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa nel giudizio R.g. 5282/17, avente ad oggetto il ricorso ex art. 702 bis cpc in materia di compensi avvocato, per l'attività che l'avv. avrebbe espletato in Parte_1 favore dell . Controparte_1
3 In particolare, l'avv. ha contestato la violazione Parte_1 dell'art. 395 comma IV cpc in quanto: l'ordinanza n. 2122/21, cron. 40837/21 del 6 ottobre 2021, depositata il 20 dicembre 2021 annullava la detta ordinanza del Tribunale di S. Maria C.V. del 15 luglio 2016 nel senso che :
“accoglieva il secondo motivo del Ricorso (il primo si riferiva solo alla richiesta di declaratoria della contumacia dell , CP_1 cassava l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la pronuncia delle spese del giudizio di legittimità'”; il Tribunale con la revocanda ordinanza avrebbe errato nel non considerare che la Suprema Corte ha accolto il ricorso e non lo ha rigettato (come erroneamente riportato nella detta ordinanza resa il 5 luglio 2023 dall'intestato Collegio che, invece, ha interpretato erroneamente la detta Ordinanza della Cassazione); pertanto, di conseguenza è stata erronea la compensazione delle spese per il giudizio di legittimità in quanto la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso;
inoltre, il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 915,32 a titolo di ulteriori diritti che ha sommato a quelli riconosciuti dalla ordinanza del 15 luglio 2016 pari ad euro 3.296,89 per un totale complessivo di euro 4.212,21, ma sarebbe incorso in un errore di fatto in quanto la voce n. 17 è ricompresa nella parcella del 30.03.2007 e corrisponde alla voce “Fascicolo e Indice” diritto dovuto alla ricorrente, solo che l'importo di tale diritto è di euro 38,73 e non di euro 77,47 che pertanto, va aggiunto ai diritti riconosciuti alla ricorrente;
ancora, la revocanda ordinanza n. 9504 del 5 luglio 2023 sarebbe errata in fatto in relazione al calcolo complessivo della somma riconosciuta, ossia il medesimo errore in cui incorse il Tribunale in funzione collegiale adito con il Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in quanto nel ricalcolo dell'importo dovuto, in relazione alla somma già
4 corrisposta dalla parte resistente, dagli acconti ricevuti dalla ricorrente non sono sarebbero state calcolate le spese generali, iva e c.p.a. con i richiesti interessi legali dalla data della messa in mora del 30 marzo 2007 al soddisfo;
Dunque, la impugnata ordinanza del 5 luglio 2023 va revocata siccome l'intestato Tribunale è incorso in un EVIDENTE ERRORE di ovvero l'intestato Collegio PRIMA di CP_2 effettuare la DETRAZIONE dagli ACCONTI ricevuti dalla ricorrente e Pt_2 Parte_3
IVA E C.P.A. COME PER LEGGE, le somme
[...] riconosciute all'istante a titolo di diritti, onorari, spese imponibili e spese esenti, siccome le fatture emesse dalla ricorrente in favore dell' erano Controparte_1
COMPRENSIVE di detti oneri fiscali;
dunque, all'istante doveva e deve essere liquidata la somma che si ottiene detraendo gli acconti (comprensivi di spese generali, iva e c.p.a. e a cui sono state già detratte le relative ritenute di acconto) dalla somma di cui all'ordinanza del 15 luglio 2016 con l'integrazione di diritti liquidati nell'ordinanza del 4 luglio 2023, che DEVE essere maggiorata di spese generali, iva e c.p.a. e DETRATTA la ritenuta di acconto, OLTRE agli interessi dalla data del 30 marzo 2007 della lettera di messa in mora.
Pertanto, la ricorrente concludeva nei seguenti termini:
“sospendere il termine per proporre il ricorso per Cassazione;
revocare l'impugnata ordinanza n. 9504 del 5 luglio 2023, R.G. n. 5809/2022, repertorio n. 2863/23 del 5 luglio 2023, resa dal Tribunale di S.Maria C.V. in funzione collegiale, Sezione III, non notificata, all'esito del giudizio recante n. 5809/22 R.G. a norma dell'art. 395 n. 4 e 5 c.p.c. e per l'effetto tenuto conto delle conclusioni dell'Atto di citazione in riassunzione della riassunzione ex art. 392 c.p.c. dell'ordinanza della Cassazione :
- condannare l' Controparte_3
in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore
[...]
5 dell'avv. della residua somma di euro 6169,68, Parte_1 comprensiva di iva e c.p.a. e spese generali, ma la CP_4 ritenuta acconto siccome GIA' DETRATTA dall'importo complessivo come sopra determinato, oltre agli ulteriori interessi dalla data del 5 luglio 2023 al soddisfo;
- condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, spese
[...] generali del giudizio di primo grado;
- condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
[...] giudizio in riassunzione pari ad euro 4.734,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese al presente giudizio R.G. 5809/22;
-condannare, altresì, l Controparte_3
in persona del Presidente p.t. al pagamento, in
[...] favore dell'avv. delle spese, diritti ed onorari Parte_1 del giudizio di legittimità, pari ad euro 8.671,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese del giudizio di legittimità R.G. 5282/17, oltre al rimborso di TUTTE le spese esenti pari ad euro 581,19 così come documentate (contributo unificato pari ad euro 196,00, contributo unificato per la tassa di registrazione dell'ordinanza resa dalla Cassazione pari ad euro 200,00, marca da bollo pari ad euro 27,00 per la iscrizione del ricorso al ruolo, marca da bollo pari ad euro 4,41 per il ritiro copia nota d'iscrizione a ruolo, marca da bollo pari ad euro 13,78 per il ritiro di copia conforme dell'ordinanza della Cassazione, spese di trasferta pari ad euro 140,00 ( CP_5 CP_6
(giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G. 5809/22);
-condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente
[...] giudizio in riassunzione R.G. 5809/22 pari ad euro 1.618,000 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G.
6 5809/22 (giusta allegata Nota Spese al giudizio R.G. 5809/22); con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio di revocazione.”
All'esito dell'udienza cartolare, viste le note di trattazione scritta, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, occorre innanzitutto scrutinare l'ammissibilità del rimedio esperito dall'avv. a seguito della decisione n. 89/21 della Corte Parte_1
Cost. La Corte è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395 n. 4 cpc e 14 del dlgs n. 150/2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di assoggettare al rimedio impugnatorio citato l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre 2011 n 150, viziata da errore di fatto. Il giudice rimettente, muovendo dall'assunto secondo cui l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore, sebbene abbia contenuto decisorio e sia inappellabile, non sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, in ragione della forma del provvedimento che definisce tale procedimento, ha dubitato della legittimità costituzionale delle previsioni censurate, anzitutto in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevole esclusione del rimedio impugnatorio che si determinerebbe a fronte della possibilità di esperire lo stesso rimedio per le sentenze inappellabili, pronunciate in unico grado o in grado di appello, così dandosi luogo ad un'irragionevole disparità di trattamento nell'accesso alla tutela giurisdizionale tra soggetti che versano nelle medesime condizioni giuridiche;
inoltre, anche in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto, impedendo, in relazione alla forma del provvedimento definitorio adottato
7 (ordinanza), la possibilità di avvalersi del mezzo di impugnazione della revocazione, realizzerebbe una ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio della parte che intenda far valere l'errore di fatto, così precludendole, in modo irragionevole, ogni possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale. La Corte ha ritenuto infondata la questione, ritenendo applicabile un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate, in virtù della quale deve ritenersi che la revocazione, per errore di fatto, possa essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio, precisando che, un'interpretazione solamente letterale dell'art. 395 c.p.c., che limiti alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 3 e 24 Cost.. La Corte ha anche ricordato come abbia già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 cpc, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva la revocazione per errore di fatto avverso provvedimenti formalmente diversi dalle sentenze (esempio: ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, sfratto per morosità ecc. ), proprio sul presupposto che, attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale di tali ordinanze, sarebbe stato irrazionale e lesivo dei diritti delle parti escludere la possibilità di emendarle dall'errore determinato dalla mancata o inesatta percezione dei documenti versati in causa (sentenza n. 558 del 1989). Pertanto, nel confermare le direttrici ermeneutiche tracciate dai richiamati precedenti, la Corte ha reputato non più attuale la conclusione del giudice remittente, per la quale la formulazione dell'art. 395 n. 4 cpc, che limita alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, non consenta un'interpretazione adeguatrice, atta ad estenderne la portata alle decisioni rese in forma di ordinanza, evidenziando come il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in
8 conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti giurisdizionali, consenta, in realtà, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cpc, un'interpretazione costituzionalmente orientata che, adeguando tale disposizione agli artt. 3 e 24 Cost., garantisce l'accesso al rimedio revocatorio, per emendare dall'errore percettivo, determinante ai fini della decisione, ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non assumendo la forma della sentenza, sia definitivo e decida, all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed a cognizione esauriente, su diritti o status con attitudine al giudicato. Pertanto, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 395 cpc, come richiamata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, deve ritenersi ammissibile il rimedio impugnatorio esperito dall'avv. avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011.
In merito agli errori di fatto lamentati dall'avv. , su cui Parte_1 si fonderebbe l'azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, si osserva la domanda è fondata.
Con l'ordinanza la Cassazione ha sancito che il secondo motivo è parzialmente fondato chiedendo al tribunale il riesame della questione in particolare verificando l'effettivo svolgimento delle prestazioni o la sussistenza di eventuali duplicazioni e di pronunciarsi anche sulle spese di legittimità.
Va, a questo punto, rilevato quanto segue.
Il tribunale con la revocanda ordinanza n 9504/2023 : riconosce l'attività per esame decreto liquidazione ctu;
l'esame perizia di parte rientrerebbe nella voce “ esame difese ed esame
9 documenti”; riconoscimento “ ritiro copie” ; 2 riconoscimento esame ordinanza n 16/06/2006” concludendo per “ riconoscersi come dovute all'Avv. anche gli ulteriori diritti ad Parte_1 eccezione della voce “ esame di perizia del CTU “ pari ad euro 38,73 e riconoscendo l'errore materiale decurtando la somma 77,47 euro.
Il provvedimento conclude nei seguenti termini “si avrà dunque che alla parte ricorrente andranno riconosciute le somme indicate nella nota per i diritti di Euro 4.328,41 detratto dell'importo di 116,20 pari a Euro 4212,21 rispetto all'importo riconosciuto dal Tribunale di prima istanza di Euro 3296,89 per cui alla ricorrente spetteranno Euro 915,32 per i diritti in più rispetto a quanto originariamente liquidatole. Infine, tenuto conto che con l'ordinanza del 15/07/2016 l'importo complessivamente disconosciuto è stato di Euro 16.192,78 a titolo di diritti, onorari, spese imponibili e spese esenti oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge (da ritenersi compresa la R.A.) e tenuto conto che parte resistente ha già pagato l'importo di Euro 18.392,00 e su tale somma ha già anche pagato la R.A. si avrà che anche aggiungendo tale importo gli ulteriori diritti riconosciuti in questa sede il compenso dovuto all'Avv. non supera la somma già versata dal Parte_1 resistente…” con la compensazione delle spese.
Effettivamente però il compenso di cui alla voce n. 17 doveva ritenersi ricompresa nella parcella del 30.03.2007 e corrisponde alla voce “Fascicolo e Indice” diritto dovuto alla ricorrente, ed il relativo importo è di euro 38,73 e non di euro 77,47. Pertanto, tale importo va aggiunto ai diritti riconosciuti alla ricorrente.
Inoltre, va rilevato che l'errore lamentato dall'Avv. si Parte_1 basa sul termine effettuato per la sottrazione perché la somma di euro 16.192,78 riconosciuta già nel 2026 doveva essere maggiorata delle spese, cassa e cpa come risultante dal seguente ricalcolo:
10 euro 4212,21 per diritti + euro 38,73, voce n. 17 “Fascicolo e Indice”, parcella del 30.03.2007
euro 12.240,00 per onorari euro 269,44 per spese imponibili euro 386,45 per spese esenti euro 1.855,23 per spese generali euro 366,92 per c.p.a 2%
euro 3.742,62 per iva al 20% per un totale di euro 23.111,60 a tale somma va sottratta la ritenuta acconto 20% (pari a euro 3669,23) per un totale netto di euro 19.442,37.
Pertanto, l'operazione di ricalcolo che il Collegio doveva effettuare era la seguente:
€ 19.442,37 (quale compenso totale spettante a seguito di riconoscimento delle ulteriori spese) detratto della somma ricevuta ovvero 18.392,00 (comprensivo di iva, c.p.a. e spese generali pari ad euro 308,71).
Il risultato è che la somma residua che deve essere ancora corrisposta alla è pari a € 1.050,37 più le spese Parte_1 generali non comprese negli acconti di € 1.546,52 per un totale di € 2.596,89.
Su tale somme spetta anche la ritenuta acconto in favore della ricorrente ed a carico della parte resistente, siccome Parte_1 già detratta dall'importo complessivo nell'operazione di ricalcolo, oltre agli interessi sulla somma residua dalla data della messa in mora al soddisfo.
Invero, gli interessi legali vanno calcolati solo sulla somma residua effettivamente dovuta, dopo aver sottratto gli acconti
11 ricevuti e non come ritiene la ricorrente prima dello scomputo degli acconti.
Il principio giuridico è che non maturano interessi su somme già pagate. Gli interessi sono compensativi del ritardo nel pagamento di quanto ancora dovuto.
La giurisprudenza e l'art. 1282 c.c. confermano che gli interessi decorrono sulla somma residua certa, liquida ed esigibile.
In conclusione, alla ricorrente spettano le seguenti somme :
Residuo da liquidare al netto: € 2.575,93
Ritenuta d'acconto (già detratta ma da versare all'Erario): € 3.699,23
Interessi legali solo sulla somma di € 2.575,93, dal 30.03.2007 fino al saldo.
Pertanto, la domanda va accolta avendo il Collegio del rinvio omesso di calcolare ed aggiungere sulla somma liquidata (prima di sottrarla a quella corrisposta dall' a titolo Controparte_1 di acconto) gli oneri fiscali (spese generali, iva e c.p.a.) nonchè gli interessi legali, già richiesti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla data della messa in mora del 30 marzo 2007 al soddisfo e richiamati nel ricorso per Cassazione ma solo sulla somma residuale.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di revocazione va accolta nei predetti limiti con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della “ragione più liquida.”
Dall'accoglimento della presente domanda discende la necessità di riconoscere le spese di lite del giudizio in cassazione, del giudizio di riassunzione in quanto il motivo della loro compensazione integrale è venuto meno, tenendo conto dei
12 parametri minimi, del valore in concreto della causa (scaglione ricompreso tra € 5.201 a € 26.000) e dell'attività effettivamente espletata.
Deve ritenersi, tuttavia, che in ragione del pagamento di una parte cospicua del compenso da parte della resistente, le spese di tutti i predetti gradi di giudizio possono essere compensate in ragione del 80% - per cui sono poste a carico della parte resistente nella misura del residuo 20% - e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica: Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da Avv. avverso Parte_1
l'ordinanza n. 9504/2023, così provvede:
1. Accoglie il ricorso per revocazione nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna l'
[...]
al pagamento, in Parte_4 favore dell'Avv. , della somma di: Parte_1
€ 2.575,93 oltre ritenuta d'acconto (già detratta ma da versare all'Erario) pari a € 3.699,23 oltre interessi legali sulla somma di € 2.575,93, dal 30.03.2007 fino al saldo.
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di revocazione che liquida in € 420,00 per onorari oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge (compenso già ridotto del 80%);
3. nonché del giudizio di Cassazione che liquida in € 850,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. (compenso già ridotto del 80%)
13 4. nonché del giudizio di riassunzione che liquida in € 550,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge (compenso già ridotto del 80%); oltre al rimborso integrale di tutte le spese documentate pari ad euro 581,19 e di cui alla nota spese depositata nel presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il Presidente rel dott.ssa Rita Di Salvo
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