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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11219/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 settembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, C.so Venezia, 24, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Arianna Valenti, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
1 2) condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente Controparte_1 tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 2.500,00 (euro duemilaecinquecento/00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scolastico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per Controparte_1 equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
4) con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dall'a.s. 2020/21;
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 settembre 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con la qualifica di docente supplente con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:
-A.S. 2019/2020: 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni);
- A.S. 2020/2021: dal 1 ottobre 2020 al 8 giugno 2021, nonché il 10 giugno 2021, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni), in
2 virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla tipologia della supplenza temporanea;
- A.S. 2021/2022: dal 2 settembre 2021 al 22 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 al 10 giugno 2022, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni), in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla tipologia della supplenza temporanea;
- A.S. 2022/2023: dal 21 settembre 2022 al 30 giugno 2023, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni);
- A.S. 2023/2024: dal 19 settembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni). Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la parziale prescrizione dei
[...] diritti della ricorrente.
All'udienza del 21 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
3 eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un
4 obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
5 secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(docc. 1, 1bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies):
- A.S. 2019/2020: 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali;
- A.S. 2020/2021: dal 1 ottobre 2020 all'8 giugno 2021, nonché il 10 giugno 2021, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali, in virtù di quattro contratti di lavoro a tempo determinato;
- A.S. 2021/2022: dal 20 settembre 2021 al 22 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 al 10 giugno 2022, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali, in virtù di sette contratti di lavoro a tempo determinato;
- A.S. 2022/2023: dal 21 settembre 2022 al 30 giugno 2023, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali;
- A.S. 2023/2024: dal 19 settembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a Controparte_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Parte ricorrente ha depositato anche il nuovo contratto a tempo determinato da lei sottoscritto con il MINISTERO convenuto per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (doc. 4 fasc. ric.) presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali, dimostrando così il suo attuale inserimento nel sistema scolastico, come inteso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in
6 cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata con pec del 10 maggio 2024 (doc. 2 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 10 maggio 2019. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza. Se ne ricava che non può ritenersi prescritto il diritto con riferimento all'A.S. 2019/2020.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
7 2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Arianna Valenti,
[...] antistatario, liquidate in € 1000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 21 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 settembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, C.so Venezia, 24, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Arianna Valenti, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
1 2) condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente Controparte_1 tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 2.500,00 (euro duemilaecinquecento/00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scolastico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per Controparte_1 equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
4) con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dall'a.s. 2020/21;
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 settembre 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto con la qualifica di docente supplente con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:
-A.S. 2019/2020: 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni);
- A.S. 2020/2021: dal 1 ottobre 2020 al 8 giugno 2021, nonché il 10 giugno 2021, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni), in
2 virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla tipologia della supplenza temporanea;
- A.S. 2021/2022: dal 2 settembre 2021 al 22 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 al 10 giugno 2022, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni), in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla tipologia della supplenza temporanea;
- A.S. 2022/2023: dal 21 settembre 2022 al 30 giugno 2023, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni);
- A.S. 2023/2024: dal 19 settembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni). Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la parziale prescrizione dei
[...] diritti della ricorrente.
All'udienza del 21 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
3 eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un
4 obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
5 secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(docc. 1, 1bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies):
- A.S. 2019/2020: 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali;
- A.S. 2020/2021: dal 1 ottobre 2020 all'8 giugno 2021, nonché il 10 giugno 2021, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali, in virtù di quattro contratti di lavoro a tempo determinato;
- A.S. 2021/2022: dal 20 settembre 2021 al 22 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 al 10 giugno 2022, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali, in virtù di sette contratti di lavoro a tempo determinato;
- A.S. 2022/2023: dal 21 settembre 2022 al 30 giugno 2023, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali;
- A.S. 2023/2024: dal 19 settembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a Controparte_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Parte ricorrente ha depositato anche il nuovo contratto a tempo determinato da lei sottoscritto con il MINISTERO convenuto per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 (doc. 4 fasc. ric.) presso l'Istituto Comprensivo IC RC OL di SE (Scuola A. Manzoni) per 24 ore settimanali, dimostrando così il suo attuale inserimento nel sistema scolastico, come inteso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in
6 cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata con pec del 10 maggio 2024 (doc. 2 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 10 maggio 2019. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza. Se ne ricava che non può ritenersi prescritto il diritto con riferimento all'A.S. 2019/2020.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
7 2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Arianna Valenti,
[...] antistatario, liquidate in € 1000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 21 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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