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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
FA NI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16160/2024 , introdotta da
GRECIA, 09/07/1978), con il patrocinio dell'avv. ENRICO Parte_1
CC e IL NC (ROMA, 30/12/1973), con il patrocinio dell'avv. LAURA GRAZIOLI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/07/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale, sita in Roma, Via Riccardo Zampieri n. 15, di proprietà al 50% tra i coniugi, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie, che vi Parte_1 continuerà a vivere con la figlia minore I ricorrenti si danno atto reciprocamente che il Per_1 marito si è già allontanato da essa, come concordato, asportando tutti i propri effetti e beni personali;
4) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, continuando a prendersi cura della figlia e trascorrendo adeguati tempi di vita con la stessa, come da allegato piano genitoriale congiunto;
5) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo per il mantenimento della figlia Per_1 studentessa, l'importo pari ad € 450,00, (quattrocentocinquanta/00) mensili entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario con prima decorrenza dal mese di gennaio 2025. Tale assegno andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT., con primo adeguamento gennaio 2026. Il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie in atto per la figlia, spese per la cui individuazione i genitori fanno riferimento al protocollo d'intesa del Tribunale di Roma con il foro capitolino del 17.12.2014 che i ricorrenti dichiarano di conoscere. I genitori riconoscono inoltre quale spesa straordinaria da suddividere al 50% anche la somma annuale da corrispondere al Liceo Montessori frequentato da attualmente pari ad € 350,00. Ai fini Per_1 fiscali\tributari (concernenti le detrazioni, assegni ed altre eventuali provvidenze di legge) la figlia sarà considerata a carico di ciascun genitore al cinquanta per cento.
6) L'autovettura Volkswagen Polo targata CX394NZ di proprietà del Sig. NC AN rimarrà in uso esclusivo al medesimo, mentre la autovettura Peugeot targata EN666PE di proprietà della Sig.ra rimarrà in uso esclusivo alla stessa. I coniugi si riconoscono Parte_1 reciprocamente proprietari esclusivi delle rispettive vetture sin dalla data di acquisto e si manlevano pertanto reciprocamente, sin dalla data di acquisto delle vetture, dall'essere tenuti alla eventuale compartecipazione di spesa, nessuna esclusa, relativa all' acquisto e utilizzo di tali beni;
7) Il residuo mutuo ipotecario – per l'importo mensile di € 438,00 e sino al mese di marzo 2025 sulla casa coniugale in Roma, Via Zampieri n. 15 – sarà pagato dai ricorrenti al 50%. Eventuali rate insolute pregresse saranno corrisposte interamente dal marito. Subito dopo il pagamento dell'ultima rata di mutuo, i ricorrenti si impegnano a fare quanto necessario per ottenere la cancellazione del vincolo ipotecario suddividendo tra di essi al 50% le spese conseguenti, affidando l'incarico alla agenzia o esperto che offrirà di eseguire tale adempimento al minor costo;
8) Le spese relative al condominio ordinario ed alle utenze dell'immobile di Via Riccardo Zampieri n. 15 verranno corrisposte dalla Sig.ra – dopo l'emanazione del Parte_1 provvedimento di assegnazione della casa ove continuerà ad abitare con la figlia - con Per_1 decorrenza dal mese successivo a quello in cui il sig. NC AN se ne sarà allontanato. Le spese straordinarie condominiali nonché quelle straordinarie concernenti la sopra indicata abitazione (riguardanti la riparazione o sostituzione di beni o impianti durevoli o significativi di cui è dotato l'immobile, come, ad esempio, sostituzione caldaia, infissi, rifacimento impianto elettrico, ecc, ovvero gli adeguamenti degli impianti come per legge, e relative certificazioni) saranno invece sempre corrisposte al 50% tra i ricorrenti;
9) I ricorrenti si impegnano a pagare le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie relative ad esercizi pregressi ammontanti ad € 5.044,29 suddividendole al 50% per cento tra di loro. Il signor AN NC si impegna a chiedere all'amministratore condominiale pro-tempore idonea rateazione, non inferiore a cinque rate bimestrali e a fornire alla signora i dati bancari per poter effettuare direttamente i versamenti di propria Parte_1 spettanza, manlevando la moglie da ogni eventuale maggior importo per debiti condominiali 3 pregresso eccedenti la quota di € 2.522,15, importo che ciascun coniuge verserà all'amministratore condominiale della abitazione coniugale ottenendo debita quietanza a proprio nome;
10) Il signor AN NC corrisponderà interamente quanto dovuto per la restituzione del prestito personale con sino ad estinzione (ultima rata 31\08\2026 per un debito CP_1 residuo al 31\12\24 di € 4020,75) manlevando la moglie da ogni eventuale responsabilità patrimoniale al riguardo;
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e\o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
12) Le spese vive per il presente giudizio (contributo unificato, ecc), per le copie dei dovuti atti (sentenza, copia rogito, ecc) e le competenze di agenzia per la trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra saranno corrisposte dai ricorrenti al 50%; Parte_1
13) Ciascun ricorrente provvederà al pagamento delle competenze del proprio avvocato.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GRECIA, 09/07/1978) e IL NC (ROMA, 30/12/1973),
che hanno contratto matrimonio in contratto in Roma in data 12/07/2008 ,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00431, Parte I , Serie 02, Anno 2008, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
FA NI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16160/2024 , introdotta da
GRECIA, 09/07/1978), con il patrocinio dell'avv. ENRICO Parte_1
CC e IL NC (ROMA, 30/12/1973), con il patrocinio dell'avv. LAURA GRAZIOLI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/07/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale, sita in Roma, Via Riccardo Zampieri n. 15, di proprietà al 50% tra i coniugi, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie, che vi Parte_1 continuerà a vivere con la figlia minore I ricorrenti si danno atto reciprocamente che il Per_1 marito si è già allontanato da essa, come concordato, asportando tutti i propri effetti e beni personali;
4) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, continuando a prendersi cura della figlia e trascorrendo adeguati tempi di vita con la stessa, come da allegato piano genitoriale congiunto;
5) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo per il mantenimento della figlia Per_1 studentessa, l'importo pari ad € 450,00, (quattrocentocinquanta/00) mensili entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario con prima decorrenza dal mese di gennaio 2025. Tale assegno andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT., con primo adeguamento gennaio 2026. Il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie in atto per la figlia, spese per la cui individuazione i genitori fanno riferimento al protocollo d'intesa del Tribunale di Roma con il foro capitolino del 17.12.2014 che i ricorrenti dichiarano di conoscere. I genitori riconoscono inoltre quale spesa straordinaria da suddividere al 50% anche la somma annuale da corrispondere al Liceo Montessori frequentato da attualmente pari ad € 350,00. Ai fini Per_1 fiscali\tributari (concernenti le detrazioni, assegni ed altre eventuali provvidenze di legge) la figlia sarà considerata a carico di ciascun genitore al cinquanta per cento.
6) L'autovettura Volkswagen Polo targata CX394NZ di proprietà del Sig. NC AN rimarrà in uso esclusivo al medesimo, mentre la autovettura Peugeot targata EN666PE di proprietà della Sig.ra rimarrà in uso esclusivo alla stessa. I coniugi si riconoscono Parte_1 reciprocamente proprietari esclusivi delle rispettive vetture sin dalla data di acquisto e si manlevano pertanto reciprocamente, sin dalla data di acquisto delle vetture, dall'essere tenuti alla eventuale compartecipazione di spesa, nessuna esclusa, relativa all' acquisto e utilizzo di tali beni;
7) Il residuo mutuo ipotecario – per l'importo mensile di € 438,00 e sino al mese di marzo 2025 sulla casa coniugale in Roma, Via Zampieri n. 15 – sarà pagato dai ricorrenti al 50%. Eventuali rate insolute pregresse saranno corrisposte interamente dal marito. Subito dopo il pagamento dell'ultima rata di mutuo, i ricorrenti si impegnano a fare quanto necessario per ottenere la cancellazione del vincolo ipotecario suddividendo tra di essi al 50% le spese conseguenti, affidando l'incarico alla agenzia o esperto che offrirà di eseguire tale adempimento al minor costo;
8) Le spese relative al condominio ordinario ed alle utenze dell'immobile di Via Riccardo Zampieri n. 15 verranno corrisposte dalla Sig.ra – dopo l'emanazione del Parte_1 provvedimento di assegnazione della casa ove continuerà ad abitare con la figlia - con Per_1 decorrenza dal mese successivo a quello in cui il sig. NC AN se ne sarà allontanato. Le spese straordinarie condominiali nonché quelle straordinarie concernenti la sopra indicata abitazione (riguardanti la riparazione o sostituzione di beni o impianti durevoli o significativi di cui è dotato l'immobile, come, ad esempio, sostituzione caldaia, infissi, rifacimento impianto elettrico, ecc, ovvero gli adeguamenti degli impianti come per legge, e relative certificazioni) saranno invece sempre corrisposte al 50% tra i ricorrenti;
9) I ricorrenti si impegnano a pagare le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie relative ad esercizi pregressi ammontanti ad € 5.044,29 suddividendole al 50% per cento tra di loro. Il signor AN NC si impegna a chiedere all'amministratore condominiale pro-tempore idonea rateazione, non inferiore a cinque rate bimestrali e a fornire alla signora i dati bancari per poter effettuare direttamente i versamenti di propria Parte_1 spettanza, manlevando la moglie da ogni eventuale maggior importo per debiti condominiali 3 pregresso eccedenti la quota di € 2.522,15, importo che ciascun coniuge verserà all'amministratore condominiale della abitazione coniugale ottenendo debita quietanza a proprio nome;
10) Il signor AN NC corrisponderà interamente quanto dovuto per la restituzione del prestito personale con sino ad estinzione (ultima rata 31\08\2026 per un debito CP_1 residuo al 31\12\24 di € 4020,75) manlevando la moglie da ogni eventuale responsabilità patrimoniale al riguardo;
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e\o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
12) Le spese vive per il presente giudizio (contributo unificato, ecc), per le copie dei dovuti atti (sentenza, copia rogito, ecc) e le competenze di agenzia per la trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra saranno corrisposte dai ricorrenti al 50%; Parte_1
13) Ciascun ricorrente provvederà al pagamento delle competenze del proprio avvocato.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GRECIA, 09/07/1978) e IL NC (ROMA, 30/12/1973),
che hanno contratto matrimonio in contratto in Roma in data 12/07/2008 ,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00431, Parte I , Serie 02, Anno 2008, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA IE