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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 9608/2024 R.G.
* * *
Oggi 21 gennaio 2025 h. 14.18 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. ROSSETTI EDOARDO CARLO e dott.ssa BARBARIA
LILIANE ai fini della pratica forense per parte convenuta: avv. IOSSETTI GIUSEPPINA anche in sost avv. BIANCO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente: richiama le conclusioni in atti insistendo nuovamente sull'istanza di sospensione (non necessaria alla luce della decisione SU del 2021) ma come sospensione volontaria poiché sulla base del giudizio prognostico se è vero che la registrazione tardiva sana, però la riconduzione non vieta o non dovrebbe vietare che dopo la sanatoria del contratto il giudice adito possa elidere la seconda parte dell'art. 13 comma sesto della legge n. 392 del 1978 e quindi la sanatoria ante giudizio e in corso di causa il contratto di locazione è valido però rimane sempre il disposto di cui all'art. 13 citato.
Il giudice invita parte convenuta a valutare una ipotesi di sospensione volontaria del giudizio per mesi tre parte convenuta: non accetta l'invito alla sospensione del processo e richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9608/2024 di R.G., promossa da:
e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3
in Torino alla via Drovetti n. 37 presso lo studio degli avv.ti Antonella Riassetto ed
Edoardo Rossetti che li rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliata in Torino alla via Principi d'Acaja n. 47 Controparte_1
presso lo studio degli avv.ti Giuseppina Iossetti ed Enrico Bianco che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “in via principale, disporsi ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione e rubricato al n.
6671/2024; in via subordinata, disporsi ai sensi dell'art. 337, 2° c. cpc, in ogni caso, sospensione in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione e rubricato al n. 6671/2024. In via istruttoria, disporsi CTU sull'ammontare del canone dovuto ai sensi dell'accordo territoriale alla luce della documentazione tutte allegata (Accordo territoriale, tabella calcolo del canone, misure alloggio, e/c). Nel merito, accertata l'esistenza del rapporto locatizio affetto da nullità relativa per omessa registrazione entro il termine perentorio di cui all'art. 13, 1° c. della legge 431/98, ricondurre il contratto de quo alla fattispecie prevista dall'art. 13, 6° comma legge n. 431/98 determinando il canone mensile in € 408,78 come da tabella prodotta (doc. 6). Revocare il decreto ingiuntivo n. 2114/2024 emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Unico dott. Alberto La Manna in data 12.04.2024
e notificato ai sensi dell'art. 140 cpc in data 26.04.2024 dichiarando nel contempo, che nulla è dovuto per le differenze di canoni richieste. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
per parte opposta: “in via preliminare e pregiudiziale: rigettare le istanze di sospensione ex adverso formulate;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via principale: dichiarare le domande ex adverso proposte precluse da litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo. In subordine nel merito: in ogni caso dichiarare inammissibili e comunque in subordine rigettare e domande di accertamento e di riconduzione degli opponenti;
in ogni caso dichiarare inammissibile e comunque in subordine rigettare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore subordine, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( al pagamento delle somme tutte ingiunte, oltre interessi CodiceFiscale_3
legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare l'istanza avversaria di consulenza tecnica d'ufficio. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giurisprudenza.
Per quanto attiene al merito, si precisa che per giurisprudenza pacifica “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (Cass. Civ., 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Civ., sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. Civ.,
Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5915; nonché da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n.
13240).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione in generale, costituisce principio consolidato quello secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n.
13533, nonché Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826 e Cass. civ., Sez. II, n. 13685 del 2019).
2. Fattispecie.
Parte opposta chiede ed ottiene, in fase monitoria, la condanna dei conduttori e del garante al pagamento della somma di € 19.511,74, pari alla differenza tra l'importo del canone indicato nel contratto di locazione di € 700,00 mensili e quello “auto-ridotto” pagato dai conduttori di € 408,78, per le mensilità comprese tra agosto 2018 e febbraio 2024 (€
291,22x67 mensilità).
I debitori ingiunti propongono opposizione per evidenziare la sussistenza di altro contenzioso volto all'accertamento della nullità del contratto di locazione per omessa registrazione ex art. 13, comma primo, della legge n. 431 del 1998 e chiedere, in via di principalità, la sospensione del giudizio e per contestare nel merito il debito per le stesse ragioni in fatto ed in diritto già sostenute nell'altro giudizio e ribadite nel presente.
3. Istanza di sospensione.
In merito, si richiama e conferma integralmente l'ordinanza emessa in corso di causa di rigetto dell'istanza di sospensione del processo.
4. Conclusioni.
La domanda di nullità del contratto di locazione e quella conseguente di rideterminazione del canone di locazione non possono essere esaminate poiché già decise nel giudizio concluso con la sentenza della Terza sezione civile della Corte di Appello di Torino n. 879 del 2023 che ha confermato integralmente la decisione di primo grado n. 798 del 2023 di rigetto delle domande degli attuali opponenti.
Seppur non ancora passata in giudicato, non vi è motivo di ritenere che la stessa possa essere riformata poiché conforme alla giurisprudenza di merito nonché a quella maggioritaria della Corte di Cassazione in tema di efficacia ex tunc della tardiva registrazione del contratto di locazione (contra: soltanto la sentenza della Terza Sezione n.
9475 del 2021 richiamata nell'atto di opposizione).
La difesa del locatore ha assolto all'onere probatorio attraverso la produzione del contratto di locazione che, allo stato, deve ritenersi valido ed efficace ed i conduttori ed il garante non solo non hanno provato di aver corrisposto quanto ivi indicato, ma hanno ammesso di aver pagato una minor somma “autodeterminata” a far data dal mese di agosto 2018.
Per i motivi sopra esposti allo stato non può essere vagliata la domanda di nullità del contratto tardivamente registrato e, di conseguenza, sussiste il diritto del locatore di ottenere il pagamento del debito ingiunto, con conseguente rigetto dell'opposizione e integrale conferma del d.i. opposto.
5. Spese di lite.
Attesa la novità della questione di diritto in tema di sospensione del giudizio trattata nell'ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 (questione peraltro non eccepita dalla difesa di parte opposta che si era limitata a sostenere l'inammissibilità delle domande ex art. 39 comma primo, c.p.c.) e l'esistenza di pronunce difformi della Corte di Cassazione in tema di nullità del contratto di locazione tardivamente registrato, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiarala compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 21 gennaio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 9608/2024 R.G.
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Oggi 21 gennaio 2025 h. 14.18 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. ROSSETTI EDOARDO CARLO e dott.ssa BARBARIA
LILIANE ai fini della pratica forense per parte convenuta: avv. IOSSETTI GIUSEPPINA anche in sost avv. BIANCO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente: richiama le conclusioni in atti insistendo nuovamente sull'istanza di sospensione (non necessaria alla luce della decisione SU del 2021) ma come sospensione volontaria poiché sulla base del giudizio prognostico se è vero che la registrazione tardiva sana, però la riconduzione non vieta o non dovrebbe vietare che dopo la sanatoria del contratto il giudice adito possa elidere la seconda parte dell'art. 13 comma sesto della legge n. 392 del 1978 e quindi la sanatoria ante giudizio e in corso di causa il contratto di locazione è valido però rimane sempre il disposto di cui all'art. 13 citato.
Il giudice invita parte convenuta a valutare una ipotesi di sospensione volontaria del giudizio per mesi tre parte convenuta: non accetta l'invito alla sospensione del processo e richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9608/2024 di R.G., promossa da:
e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3
in Torino alla via Drovetti n. 37 presso lo studio degli avv.ti Antonella Riassetto ed
Edoardo Rossetti che li rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliata in Torino alla via Principi d'Acaja n. 47 Controparte_1
presso lo studio degli avv.ti Giuseppina Iossetti ed Enrico Bianco che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “in via principale, disporsi ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione e rubricato al n.
6671/2024; in via subordinata, disporsi ai sensi dell'art. 337, 2° c. cpc, in ogni caso, sospensione in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione e rubricato al n. 6671/2024. In via istruttoria, disporsi CTU sull'ammontare del canone dovuto ai sensi dell'accordo territoriale alla luce della documentazione tutte allegata (Accordo territoriale, tabella calcolo del canone, misure alloggio, e/c). Nel merito, accertata l'esistenza del rapporto locatizio affetto da nullità relativa per omessa registrazione entro il termine perentorio di cui all'art. 13, 1° c. della legge 431/98, ricondurre il contratto de quo alla fattispecie prevista dall'art. 13, 6° comma legge n. 431/98 determinando il canone mensile in € 408,78 come da tabella prodotta (doc. 6). Revocare il decreto ingiuntivo n. 2114/2024 emesso dal Tribunale di Torino, Giudice Unico dott. Alberto La Manna in data 12.04.2024
e notificato ai sensi dell'art. 140 cpc in data 26.04.2024 dichiarando nel contempo, che nulla è dovuto per le differenze di canoni richieste. Con il favore delle spese di lite”.
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per parte opposta: “in via preliminare e pregiudiziale: rigettare le istanze di sospensione ex adverso formulate;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via principale: dichiarare le domande ex adverso proposte precluse da litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo. In subordine nel merito: in ogni caso dichiarare inammissibili e comunque in subordine rigettare e domande di accertamento e di riconduzione degli opponenti;
in ogni caso dichiarare inammissibile e comunque in subordine rigettare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore subordine, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( al pagamento delle somme tutte ingiunte, oltre interessi CodiceFiscale_3
legali dal dovuto al saldo. In via istruttoria: dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare l'istanza avversaria di consulenza tecnica d'ufficio. Con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giurisprudenza.
Per quanto attiene al merito, si precisa che per giurisprudenza pacifica “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente
(convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (Cass. Civ., 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Civ., sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. Civ.,
Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5915; nonché da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n.
13240).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione in generale, costituisce principio consolidato quello secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n.
13533, nonché Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826 e Cass. civ., Sez. II, n. 13685 del 2019).
2. Fattispecie.
Parte opposta chiede ed ottiene, in fase monitoria, la condanna dei conduttori e del garante al pagamento della somma di € 19.511,74, pari alla differenza tra l'importo del canone indicato nel contratto di locazione di € 700,00 mensili e quello “auto-ridotto” pagato dai conduttori di € 408,78, per le mensilità comprese tra agosto 2018 e febbraio 2024 (€
291,22x67 mensilità).
I debitori ingiunti propongono opposizione per evidenziare la sussistenza di altro contenzioso volto all'accertamento della nullità del contratto di locazione per omessa registrazione ex art. 13, comma primo, della legge n. 431 del 1998 e chiedere, in via di principalità, la sospensione del giudizio e per contestare nel merito il debito per le stesse ragioni in fatto ed in diritto già sostenute nell'altro giudizio e ribadite nel presente.
3. Istanza di sospensione.
In merito, si richiama e conferma integralmente l'ordinanza emessa in corso di causa di rigetto dell'istanza di sospensione del processo.
4. Conclusioni.
La domanda di nullità del contratto di locazione e quella conseguente di rideterminazione del canone di locazione non possono essere esaminate poiché già decise nel giudizio concluso con la sentenza della Terza sezione civile della Corte di Appello di Torino n. 879 del 2023 che ha confermato integralmente la decisione di primo grado n. 798 del 2023 di rigetto delle domande degli attuali opponenti.
Seppur non ancora passata in giudicato, non vi è motivo di ritenere che la stessa possa essere riformata poiché conforme alla giurisprudenza di merito nonché a quella maggioritaria della Corte di Cassazione in tema di efficacia ex tunc della tardiva registrazione del contratto di locazione (contra: soltanto la sentenza della Terza Sezione n.
9475 del 2021 richiamata nell'atto di opposizione).
La difesa del locatore ha assolto all'onere probatorio attraverso la produzione del contratto di locazione che, allo stato, deve ritenersi valido ed efficace ed i conduttori ed il garante non solo non hanno provato di aver corrisposto quanto ivi indicato, ma hanno ammesso di aver pagato una minor somma “autodeterminata” a far data dal mese di agosto 2018.
Per i motivi sopra esposti allo stato non può essere vagliata la domanda di nullità del contratto tardivamente registrato e, di conseguenza, sussiste il diritto del locatore di ottenere il pagamento del debito ingiunto, con conseguente rigetto dell'opposizione e integrale conferma del d.i. opposto.
5. Spese di lite.
Attesa la novità della questione di diritto in tema di sospensione del giudizio trattata nell'ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 (questione peraltro non eccepita dalla difesa di parte opposta che si era limitata a sostenere l'inammissibilità delle domande ex art. 39 comma primo, c.p.c.) e l'esistenza di pronunce difformi della Corte di Cassazione in tema di nullità del contratto di locazione tardivamente registrato, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiarala compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 21 gennaio 2025.
Il giudice
Ivana Peila