Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/1972, n. 3299
CASS
Sentenza 27 ottobre 1972

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E valida la pattuizione, facente parte dell'accordo di separazione consensuale, secondo cui l'obbligazione di mantenimento debba essere adempiuto dal marito, anziche a mezzo di una prestazione periodica, con l'attribuzione definitiva alla moglie della proprieta di beni mobili od immobili, o di capitali in denaro. Tale attribuzione pertanto e, a sua volta, valida, ed estingue totalmente e definitivamente la predetta obbligazione, senza che in contrario rilevino il carattere non permanente dello stato di separazione e la possibilita che successivamente sorga, a carico del marito, l'Obbligo degli alimenti.*

L'art 781 cod civ colpisce di nullita non qualsiasi attribuzione fatta da un coniuge all'altro al di fuori dell'adempimento di specifiche preesistenti obbligazioni o dell'osservanza di Usi, ma solo quelle compiute a scopo di liberalita, cioe al mero fine di arricchire l'altra parte. Non incontra, pertanto, il divieto posto dalla citata disposizione l'attribuzione patrimoniale, effettuata dal marito a favore della moglie (consistente nella specie nel trasferimento di beni immobili) in esecuzione di un accordo stipulato per regolare i rapporti patrimoniali in regime di separazione consensuale, ancorche non sussista a carico del marito medesimo l'Obbligo legale del mantenimento, poiche la causa della attribuzione puo essere ravvisata nella stessa esigenza di assetto personale e patrimoniale dei paciscenti.*

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/1972, n. 3299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3299
Data del deposito : 27 ottobre 1972

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