Sentenza 27 ottobre 1972
Massime • 2
E valida la pattuizione, facente parte dell'accordo di separazione consensuale, secondo cui l'obbligazione di mantenimento debba essere adempiuto dal marito, anziche a mezzo di una prestazione periodica, con l'attribuzione definitiva alla moglie della proprieta di beni mobili od immobili, o di capitali in denaro. Tale attribuzione pertanto e, a sua volta, valida, ed estingue totalmente e definitivamente la predetta obbligazione, senza che in contrario rilevino il carattere non permanente dello stato di separazione e la possibilita che successivamente sorga, a carico del marito, l'Obbligo degli alimenti.*
L'art 781 cod civ colpisce di nullita non qualsiasi attribuzione fatta da un coniuge all'altro al di fuori dell'adempimento di specifiche preesistenti obbligazioni o dell'osservanza di Usi, ma solo quelle compiute a scopo di liberalita, cioe al mero fine di arricchire l'altra parte. Non incontra, pertanto, il divieto posto dalla citata disposizione l'attribuzione patrimoniale, effettuata dal marito a favore della moglie (consistente nella specie nel trasferimento di beni immobili) in esecuzione di un accordo stipulato per regolare i rapporti patrimoniali in regime di separazione consensuale, ancorche non sussista a carico del marito medesimo l'Obbligo legale del mantenimento, poiche la causa della attribuzione puo essere ravvisata nella stessa esigenza di assetto personale e patrimoniale dei paciscenti.*
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Pesaro il 6 luglio 2016, G.R. e R.I. chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai medesimi in Fabriano il 15 giugno 1980, e dal quale erano nati i figli S. ed E. I coniugi avevano acquistato, durante il matrimonio, un appartamento sito in [omissis], cointestato al 50%, destinandolo, poi, a casa coniugale. Desiderando comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale - che aveva già dato luogo a separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Pesaro con decreto del 9 marzo 2012 - «senza differenziazione nei tempi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/1972, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1972 |
Testo completo
E valida la pattuizione, facente parte dell'accordo di separazione consensuale, secondo cui l'obbligazione di mantenimento debba essere adempiuto dal marito, anziche a mezzo di una prestazione periodica, con l'attribuzione definitiva alla moglie della proprieta di beni mobili od immobili, o di capitali in denaro. Tale attribuzione pertanto e, a sua volta, valida, ed estingue totalmente e definitivamente la predetta obbligazione, senza che in contrario rilevino il carattere non permanente dello stato di separazione e la possibilita che successivamente sorga, a carico del marito, l'Obbligo degli alimenti.*