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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
- SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE -
Proroga ai sensi dell'art. 6 co. 8 L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
all'esito della camera di consiglio;
verificata l'osservanza dei termini;
premesso che: il cittadino straniero nato in [...] il [...], è stato Parte_1
attinto da provvedimento di trattenimento del Questore di Milano ai sensi dell' art.6 comma 2, D.Lgs.n.142/2015 in data 21.02.2025, a motivo della pericolosità sociale dello stesso desunta dalle condotte tenute e accertate con sentenza di condanna definitiva, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di violenza sessuale ai sensi dell'art.609 quater c.p. commesso nell'aprile 2020, in danno di minore di anni quattordici;
si rammenta che ai sensi dell'art.6 comma 1 D.Lgs.
n.142/2015 il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda;
tuttavia, il comma 2 della medesima norma prevede il trattenimento “… sulla base di una valutazione caso per caso” quando ricorrono alternativamente tre condizioni, stabilite dalle lettere a), b) e c), e quando ricorre, secondo la lettera d), rischio di fuga;
il trattenuto, scarcerato il 21.02.2025, ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Milano, è seguìto il provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 co.2 D.Lgs. n. 142/2015 da parte del Questore di Milano il
21.02.2025, notificato in pari data all'interessato, convalidato dalla Corte di Appello di
Milano, ai sensi dell'art.6 co. 2 lett.c d.l.vo 142/2015, con provvedimento del 24.02.2025 per il periodo di sessanta giorni dal 21.02.2025, prorogabile;
Pagina 1 la Questura di Bari, con istanza del 16.04.2025, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 co. 3 e 5
D.Lgs. n. 142/2015, la proroga del trattenimento, per un ulteriore periodo di sessanta giorni, dal 22.04.2025 al 21.06.2025, persistendo le condizioni che legittimano la prosecuzione del trattenimento in base ai requisiti legislativi previsti ai sensi degli art. 6
c.2,3,4,5,6,7,8 e 9 del d.l.vo 142/2015 e 13 co.5 , 14 TUI e successive mod.; considerato che: la proroga del trattenimento può essere concessa, ai sensi dell'art. 6 co.
5-8 D.Lgs. n.
142/2015, di volta in volta per periodi non superiori a sessanta giorni, “per consentire
l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione” , cioè per il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione , dovendo il richiedente trattenuto restare nel CP_1
CPR fino all'adozione del provvedimento di sospensione verso l'esecutività del diniego della commissione o, in mancanza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione avverso tale diniego;
la richiesta di proroga del trattenimento dev'essere presentata prima della scadenza del termine, dovendosi altrimenti considerare tardiva, tenuto conto che un termine già scaduto non può essere prorogato;
inoltre, la proroga del trattenimento non può essere richiesta dalla Questura oltre il termine di durata massima della misura prevista dal legislatore, giacché diversamente si realizzerebbe un'imprevedibile ed incontrollata dilatazione del tempo massimo consentito per la restrizione della libertà personale del soggetto trattenuto;
ritenuto che: nella specie, la richiesta di proroga è intervenuta prima della scadenza del termine di sessanta giorni ( dal 21.02.2025) fissato nel provvedimento di convalida pronunciato il
24.02.2025 dalla Corte di Appello di Milano e la proroga per un ulteriore periodo di sessanta giorni si rende necessaria, allo scopo di consentire la definizione del procedimento giurisdizionale (infatti, nel corso dell'odierna udienza , il trattenuto ha dichiarato di essere stato fotosegnalato e di aver compilato il modulo C3 ed il rappresentante della Questura ha evidenziato che lo straniero ha presentato la prima domanda di protezione internazionale del 2017 ad Augusta ed ha reiterato la domanda innanzi alla Questura di Bari in data 10.03.2025, per cui in data 1.04.2025 è stato richiesto
Pagina 2 alla Commissione territoriale di Agrigento di trasferire gli atti alla Commissione territoriale di Bari per le valutazioni di competenza); invero, non è legittimamente sostenibile la tesi secondo cui la durata del trattenimento del richiedente non può eccedere i termini della c.d. procedura accelerata ex art. 28 bis d.lgs. 25/2008 (cioè sette giorni per l'audizione e due giorni per l'adozione del provvedimento); al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, ove un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art. 28-bis D.Lgs. n. 25/2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento;
tuttavia, non è esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art-bis, ove ne venga denunciato “l'inutile scorrere o
l'inerzia colpevole”, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere (cfr. Cass. n. 32767/2024, che a sua volta richiama il precedente n. 14/2024, col quale si è esclusa l'illegittimità del trattenimento per superamento dei termini di cui al predetto art. 28-bis, sia per la natura non perentoria degli stessi, sia perché la durata massima del trattenimento deve intendersi stabilita dal co. 5 dell'art. 6 D.Lgs. n. 142/2015 , cioè quella dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda); conseguentemente, il disposto del co. 6, che prevede che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda”, con rinvio all'art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (così la già citata Cass. n. 17834/2022); in altri termini, il co. 6 stabilisce soltanto che, comunque, il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il nuovo titolo di trattenimento ex art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/15 decade;
Pagina 3 in definitiva, secondo i principi affermati dai giudici di legittimità, il parametro normativo non è quello, caratterizzato dalla non perentorietà dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata, ma quello, più flessibile, della funzionalità all'esame adeguato della domanda, all'interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 co. 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 142/2015; dunque, il richiedente protezione internazionale rimane trattenuto fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non è sospesa automaticamente, ma necessita di un provvedimento del
Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.35- bis D.Lgs. n. 25/2008) e successivamente "per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso giurisdizionale"; nella vicenda in esame, non sono ravvisabili ingiustificati ritardi o colpevole inerzia nella procedura, imputabili all'Amministrazione, sussistendo, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per autorizzare la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni;
PQM
autorizza la proroga del trattenimento di nato in [...] il Parte_1
29.11.1999, dal 22.04.2025 al 21.06.2025;
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Così deciso in Bari, il 18 aprile 2025
IL Consigliere designato
Dott.ssa Emma Manzionna
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