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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 13641/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
(CF: ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Giulia Marconi del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, Piazza dei Martiri n. 1, , con studio professionale in , RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege Distrettuale dello Stato (C.F.
) C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI Conclusioni per il ricorrente: “Annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bologna e dichiarare che alla ricorrente debba essere rilasciato permesso di soggiorno. Con vittoria di spese”. Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Spese vinte”. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 2 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 3.8.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatole in data 12.9.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso nella seduta del 12.7.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2020 e lo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato. 1.3. In data 4.10.24, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato 1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione della ricorrente la quale ha dichiarato, in lingua italiana, all'udienza del 21 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo: “ADR: io sono arrivata in autobus in Italia verso la fine di agosto del 2020, mi sono recata subito a Mantova perché lì viveva e lavorava già da tempo mia cugina. Sono rimasta solo una settimana a casa sua perché ho trovato subito a settembre un lavoro, quello di badante e quindi vivevo anche a casa del signore che assistevo. Non avendo i documenti di soggiorno, ho lavorato in nero, devo dire la verità. Ho lavorato sempre, senza avere un giorno di riposo, poi c'era ancora il lockdown nella zona dove vivevo o meglio circoscrivevano le autorità le zone di infezione, ancora nel 2021. Io ho sempre rispettato le prescrizioni imposte, sono sempre stata chiusa nella casa del signore per il quale lavoravo. Poi, sempre grazie a mia cugina che vive in Italia oramai da 20 anni, ho trovato un analogo lavoro qui a Bologna per una signora di 95 anni. Ho lavorato e vissuto con lei fino alla sua morte, avvenuta nei primi giorni del mese di ottobre del 2024. Poi dal 14 ottobre 2024 sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato per 20 ore settimanali come badante di una signora non autosufficiente, ma ho svolto questo lavoro fino a gennaio di quest'anno, poi mi è stato detto che non c'era più bisogno di me e la collaborazione si è interrotta. Ora sto cercando lavoro, ho alcuni colloqui da fare e comunque mi sto mantenendo economicamente facendo le pulizie nelle case di alcune famiglie a San Lazz o pagata ad ore. ADR: vivo ad Idice in affitto dall'1.10.2024, dopo la morte della sig.ra che assistevo Per_1 come ho riferito prima. Viviamo in due in casa, una mia conoscente moldava del contratto di locazione e io le consegno ogni mese in mano 250,00 euro per il canone. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: un anno e mezzo fa ho preso parte ad un corso di lingua italiana presso l'associazione SVEGLIO di via Galliera, qui a Bologna. Comunque, l'italiano l'ho imparato soprattutto grazie al lavoro essendo stata sempre alle dipendenze di persone italiane. Poi, ho svolto attività di volontariato tra gennaio e maggio del 2023 tutti i mercoledì pomeriggio presso l'oratorio San Giovanni Bosco in via Dal Monte n. 14, qui a Bologna. ADR: non ho relazione sentimentali o
Pag. 2 di 7 affettive. ADR: io provengo dalla città di Ribnitsa, dove vivono i miei genitori, mio fratello e i miei due figli. Io sono divorziata dal 2017, i miei due figli hanno rispettivamente 22 anni e lavora come elettricista in Lituania, e l'altro 12 anni, che vive con mia madre. Sono in contatto con i miei familiari, ci sentiamo telefonicamente ogni giorno. Quando posso mando soldi a casa, consegno i soldi all'autista dell'autobus che si presta a fare questo servizio. ADR: io ho aspettato a presentare la richiesta di protezione speciale perché non sapevo si potesse fare;
mia cugina non si è mai interessata molto a me, non mi aveva dato consigli o indicazioni su come regolarizzare la mia posizione. Solo una volta giunta a Bologna, ho conosciuto altre persone mie connazionali che mi hanno indirizzato correttamente e aiutato in tal senso. ADR: Non ho mai presentato domanda di protezione internazionale. ADR: io nel mio paese lavoravo, ho lavorato tanti anni in un ufficio postale e poi anche nel settore della sicurezza sul lavoro del Comune della mia città, ma lo stipendio è veramente basso, di 200,00 euro circa al mese nella regione nel quale vivevo, zona peraltro vicina all'Ucraina, ora in guerra. ADR: credo di averti detto tutto, grazie”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal citato parere della Commissione Territoriale nel quale si fa espresso richiamato all'applicabilità alla domanda de qua del testo previgente alla modifica del d.l. 20/23 e. quindi, antecedente all'11.3.23). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi
Pag. 3 di 7 formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19,
Pag. 4 di 7 comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_2 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_3 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa e sociale.
La ricorrente, giunta in Italia nel mese di agosto del 2020, immune da pregiudizi penali (nulla parte resistente ha segnalato o allegato sul punto) ha frequentato un corso di lingua italiana presso una associazione ed ha superato il test di livello A2-2 ed ha svolto servizio come volontaria presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Bologna da gennaio a maggio 2023, e, per quanto non abbia presentato subito dopo il suo ingresso nel territorio italiano la richiesta per regolarizzare la sua permanenza sul territorio nazionale, come rilevato dalla Commissione Territoriale nel citato parere, ha comunque reperito attività lavorativa lecita, come badante;
attività che poi ha continuato a svolgere anche con contratto regolare, come evincibile dall'estratto conto previdenziale INPS, sin dal 01/02/2024 e che si è conclusa, come emerso dalle dichiarazioni della stessa ricorrente in sede giudiziale, a seguito del decesso della persona assistita, come di sovente si verifica in tali tipologia di lavoro. La ricorrente, che ha percepito oltre 10.000 euro nel corso del 2025, ha comunque dichiarato e provato anche di aver intrapreso nel 2025 analoga attività lavorativa di badante per un'altra persona anziana con risoluzione ante tempus,
Pag. 5 di 7 tuttavia, del contratto per volontà del datore di lavoro. Da ultimo, ha stipulato un nuovo contratto di lavoro decorrente da giugno 2025.
La ricorrente ha dimostrato, comunque, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_4 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato poiché, si legge nel parere della Commissione territoriale, risulta immune da precedenti penali.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 6 di 7 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 13641/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
(CF: ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Giulia Marconi del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, Piazza dei Martiri n. 1, , con studio professionale in , RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege Distrettuale dello Stato (C.F.
) C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI Conclusioni per il ricorrente: “Annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bologna e dichiarare che alla ricorrente debba essere rilasciato permesso di soggiorno. Con vittoria di spese”. Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato. Spese vinte”. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 2 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 3.8.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatole in data 12.9.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso nella seduta del 12.7.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2020 e lo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato. 1.3. In data 4.10.24, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato 1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione della ricorrente la quale ha dichiarato, in lingua italiana, all'udienza del 21 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo: “ADR: io sono arrivata in autobus in Italia verso la fine di agosto del 2020, mi sono recata subito a Mantova perché lì viveva e lavorava già da tempo mia cugina. Sono rimasta solo una settimana a casa sua perché ho trovato subito a settembre un lavoro, quello di badante e quindi vivevo anche a casa del signore che assistevo. Non avendo i documenti di soggiorno, ho lavorato in nero, devo dire la verità. Ho lavorato sempre, senza avere un giorno di riposo, poi c'era ancora il lockdown nella zona dove vivevo o meglio circoscrivevano le autorità le zone di infezione, ancora nel 2021. Io ho sempre rispettato le prescrizioni imposte, sono sempre stata chiusa nella casa del signore per il quale lavoravo. Poi, sempre grazie a mia cugina che vive in Italia oramai da 20 anni, ho trovato un analogo lavoro qui a Bologna per una signora di 95 anni. Ho lavorato e vissuto con lei fino alla sua morte, avvenuta nei primi giorni del mese di ottobre del 2024. Poi dal 14 ottobre 2024 sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato per 20 ore settimanali come badante di una signora non autosufficiente, ma ho svolto questo lavoro fino a gennaio di quest'anno, poi mi è stato detto che non c'era più bisogno di me e la collaborazione si è interrotta. Ora sto cercando lavoro, ho alcuni colloqui da fare e comunque mi sto mantenendo economicamente facendo le pulizie nelle case di alcune famiglie a San Lazz o pagata ad ore. ADR: vivo ad Idice in affitto dall'1.10.2024, dopo la morte della sig.ra che assistevo Per_1 come ho riferito prima. Viviamo in due in casa, una mia conoscente moldava del contratto di locazione e io le consegno ogni mese in mano 250,00 euro per il canone. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: un anno e mezzo fa ho preso parte ad un corso di lingua italiana presso l'associazione SVEGLIO di via Galliera, qui a Bologna. Comunque, l'italiano l'ho imparato soprattutto grazie al lavoro essendo stata sempre alle dipendenze di persone italiane. Poi, ho svolto attività di volontariato tra gennaio e maggio del 2023 tutti i mercoledì pomeriggio presso l'oratorio San Giovanni Bosco in via Dal Monte n. 14, qui a Bologna. ADR: non ho relazione sentimentali o
Pag. 2 di 7 affettive. ADR: io provengo dalla città di Ribnitsa, dove vivono i miei genitori, mio fratello e i miei due figli. Io sono divorziata dal 2017, i miei due figli hanno rispettivamente 22 anni e lavora come elettricista in Lituania, e l'altro 12 anni, che vive con mia madre. Sono in contatto con i miei familiari, ci sentiamo telefonicamente ogni giorno. Quando posso mando soldi a casa, consegno i soldi all'autista dell'autobus che si presta a fare questo servizio. ADR: io ho aspettato a presentare la richiesta di protezione speciale perché non sapevo si potesse fare;
mia cugina non si è mai interessata molto a me, non mi aveva dato consigli o indicazioni su come regolarizzare la mia posizione. Solo una volta giunta a Bologna, ho conosciuto altre persone mie connazionali che mi hanno indirizzato correttamente e aiutato in tal senso. ADR: Non ho mai presentato domanda di protezione internazionale. ADR: io nel mio paese lavoravo, ho lavorato tanti anni in un ufficio postale e poi anche nel settore della sicurezza sul lavoro del Comune della mia città, ma lo stipendio è veramente basso, di 200,00 euro circa al mese nella regione nel quale vivevo, zona peraltro vicina all'Ucraina, ora in guerra. ADR: credo di averti detto tutto, grazie”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
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2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal citato parere della Commissione Territoriale nel quale si fa espresso richiamato all'applicabilità alla domanda de qua del testo previgente alla modifica del d.l. 20/23 e. quindi, antecedente all'11.3.23). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi
Pag. 3 di 7 formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19,
Pag. 4 di 7 comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_2 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_3 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa e sociale.
La ricorrente, giunta in Italia nel mese di agosto del 2020, immune da pregiudizi penali (nulla parte resistente ha segnalato o allegato sul punto) ha frequentato un corso di lingua italiana presso una associazione ed ha superato il test di livello A2-2 ed ha svolto servizio come volontaria presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Bologna da gennaio a maggio 2023, e, per quanto non abbia presentato subito dopo il suo ingresso nel territorio italiano la richiesta per regolarizzare la sua permanenza sul territorio nazionale, come rilevato dalla Commissione Territoriale nel citato parere, ha comunque reperito attività lavorativa lecita, come badante;
attività che poi ha continuato a svolgere anche con contratto regolare, come evincibile dall'estratto conto previdenziale INPS, sin dal 01/02/2024 e che si è conclusa, come emerso dalle dichiarazioni della stessa ricorrente in sede giudiziale, a seguito del decesso della persona assistita, come di sovente si verifica in tali tipologia di lavoro. La ricorrente, che ha percepito oltre 10.000 euro nel corso del 2025, ha comunque dichiarato e provato anche di aver intrapreso nel 2025 analoga attività lavorativa di badante per un'altra persona anziana con risoluzione ante tempus,
Pag. 5 di 7 tuttavia, del contratto per volontà del datore di lavoro. Da ultimo, ha stipulato un nuovo contratto di lavoro decorrente da giugno 2025.
La ricorrente ha dimostrato, comunque, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_4 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato poiché, si legge nel parere della Commissione territoriale, risulta immune da precedenti penali.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 6 di 7 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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