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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10573/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to MANGIA ENRICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro con l'Avv.to GENTILE Controparte_1 P.IVA_1
DOMENICO e con l'Avv.to MALINCONICO CARLO ( CORSO C.F._2
VITTORIO EMANUELE II, 284 00186 ROMA, elettivamente domiciliata in VIA DEL BANCO DI
SANTO SPIRITO, 42 00186 ROMA;
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnativa trasferimento del lavoratore.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 11/09/2024, la ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere Parte_1 Controparte_2 stata assunta dalla convenuta in data 17/08/1988 in qualità di Portalettere addetta al recapito adibita all'UP di Bareggio e dal 2018 presso l' che, all'esito di visita di idoneità del 30/05/2023 Parte_2 era stata dichiarata permanentemente inidonea alle mansioni di portalettere ed assegnata alle mansioni di “Addetto Lavorazioni Interne” (ADL) presso il CD , che sin dall'agosto 2018 era stata Parte_2 beneficiaria del diritto alla fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33 co. 3 l. n. 104/1992 per l'assistenza della figlia con lei convivente affetta da handicap in situazione di gravità, che Persona_1 con lettera ricevuta in data 19/06/2024 era stata trasferita presso il CS MI Borromeo sito nel Comune di Peschiera Borromeo, via Milano, con mansioni di Addetto di Produzione, osservando l'articolazione oraria ivi applicata, quale esito della riorganizzazione interna secondo cui gli Addetti Lavorazioni
Interne erano stati ricondotti all'attività di smistamento con conseguente evoluzione della relativa figura in Addetto Produzione.
Allegava che la distanza in auto tra l'UP di , sede di precedente applicazione della Parte_2 ricorrente e la sua abitazione in Bareggio era di 5,2 km per un tempo di percorrenza di 10 minuti, mentre la distanza tra l'abitazione della ricorrente e la nuova sede di destinazione era di 39,9 km con un tempo di percorrenza stimato di 35 minuti, che presso il CS Roserio era pienamente operante un reparto “Produzione” ove venivano eseguite le attività di lavorazione, ripartizione e smistamento dei prodotti postali, dove operavano lavoratori con qualifica di Addetto alle Lavorazioni Interne, ora
Addetto Produzione.
Deduceva l'illegittimità del trasferimento, non essendo nel provvedimento enunciati i “casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale” necessari ai sensi dell'art. 38 comma
V° del CCNL, nonché la violazione dell'art. 33 co. 5 l. n. 104/1992 e artt. 38 e 39 CCNL cit., determinando il trasferimento impugnato un grave pregiudizio alla continuità nella assistenza da parte Per_ della stessa alla figlia oltre che alla sua salute psico fisica della stessa.
Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti, l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del trasferimento della ricorrente dall'UP al CS MI Borromeo disposto da nei confronti del ricorrente con Parte_2 Controparte_2 provvedimento del 19/06/2024;
2) Per l'effetto, annullare il provvedimento di trasferimento del 19/06/2024 e condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione della ricorrente nella sede di lavoro presso l'UP
2 di via Milano, a nelle mansioni precedentemente espletate, ovvero in altre mansioni equivalenti, con Parte_2 Parte_2 il medesimo precedente orario di lavoro con turno fisso antimeridiano dalle 7.00 alle 14.30.
3) In via subordinata condannare a reintegrare la ricorrente presso altra sede di lavoro, previo, ove Controparte_2 occorra inserimento prioritario in percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale, collocata ad una distanza pari
o inferiore a quella esistente tra la sua abitazione e l'UP Cornaredo e/o con analoghi tempi di percorrenza, con il medesimo precedente orario di lavoro con turno fisso antimeridiano dalle 7.00 alle 14.30
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di Parte_1 seguito enunciate ed esposte.
La ricorrente risulta incontestatamente prestare assistenza alla figlia convivente, portatrice di disabilità in condizioni di gravità, ed è pertanto titolare del diritto alla fruizione, in maniera continuativa, dei tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell'art. 33 l. n. 104/1992.
Sussistono dunque i presupposti per l'applicabilità nei suoi confronti del disposto di cui al comma 5 del medesimo art. 33 secondo cui: Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La ricorrente lamenta, altresì, la violazione, per effetto del provvedimento di trasferimento, disposto nell'ambito di una generale riorganizzazione aziendale, con provvedimento del 19/06/2024 dall'UP di al CS MI Borromeo, degli artt. 38 e 39 CCNL applicato, che dispongono: Parte_2
Art. 38: Trasferimenti
V. Il lavoratore, di età superiore a 56 anni se uomo o 54 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
VI. Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 41, comma II, del presente
CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata.
Art. 39 Trasferimenti collettivi
III. Al personale interessato dai trasferimenti regolati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a), commi VI, IX, X, XII e XIII dell'art. 38 che precede.
***
3 Non può, da un canto, dirsi violata la disposizione di cui all'art. 33 5° comma CCNL, sotto un profilo formale e sostanziale, ricorrendo ad avviso de giudicante i casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
Le ragioni della determinazione aziendale, relativa alla posizione della dipendente trovano Pt_1 difatti il proprio antecedente negli Accordi Sindacali del 2/08/2022 e del 21/11/2022 (docc. nn. 1 e 2 fascicolo parte resistente), nell'alveo dei quali si è provveduto all'individuazione di azioni e misure necessarie alla realizzazione del nuovo modello di organizzazione del settore delle lavorazioni interne, con la definizione di una nuova Macro-organizzazione del settore e il dimensionamento complessivo del medesimo settore, nonché le modifiche del processo lavorativo da apportare alle attività di recapito.
In tale ambito, al fine di efficientare il processo di lavorazione e ripartizione della corrispondenza e dei pacchi, si è convenuto il superamento delle attività di Lavorazioni Interne attualmente svolte presso i Centri di Distribuzione e l'implementazione del progetto di evoluzione e trasformazione delle attività stesse, con riconduzione delle attività di Lavorazioni Interne nell'ambito organizzativo dello smistamento e della concentrazione di tali attività nei Centri di Smistamento (CS), Centri Operativi
(CO) e Centri di Distribuzione che, in tale nuova configurazione comprensiva di smistamento, oltre che di recapito, sono stati rinominati Centri Logistici (CL), con evoluzione della figura di Addetto
Lavorazioni Interne in Addetto produzione.
Nell'ottica di tale riorganizzazione la convenuta ha disposto il trasferimento della dal CD di Pt_1
, nel quale risultano applicate 17 risorse, suddivise in 15 PTL (portalettere), un Responsabile Parte_2
e CSQ Recapito, e dove non si registrano più disponibilità di posti di Addetto alla Produzione, qual è la in coerenza con quanto concordato negli accordi sindacali del 2022. Né, del resto, il Pt_1 provvedimento di trasferimento, oltre che sorretto da adeguata ragione giustificatrice, può dirsi non adeguatamente motivato, essendo sufficiente il richiamo, in seno allo stesso, degli Accordi Sindacali del
2/08/2022 e del 21/11/2022, certamente a conoscenza della ricorrente (cfr. PEC 14/06/2024 doc. 15 fascicolo parte ricorrente).
Al contempo risulta, al caso di specie, inapplicabile l'art. 39 CCNL, che regolamenta i trasferimenti collettivi, vertendo la causa in oggetto sulla legittimità di un trasferimento individuale.
Vengono, come anticipato, in questione l'asserita violazione dell'art. 33 5° co. l. n. 104/1992 e dell'art. 38 6° co. CCNL, che enuncia la medesima regola, ovvero quella del necessario consenso dell'avente diritto al trasferimento, che la giurisprudenza interpreta secondo i seguenti principi:
Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 (nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b,
4 della legge n. 183 del 2010), opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c. Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Trib. Roma, sez. lav.,
20/05/2019).
In materia di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ex art. 33, co. 5, della L. 104/1992, grava sulla parte datoriale l'onere di dimostrare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che non consentono l'accoglimento delle istanze del dipendente, spettando al giudicante di procedere al necessario bilanciamento, imposto dalla disciplina nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti dello stesso e di parte datoriale, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ove le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere soddisfatte diversamente (Trib. Trani, sez. lav., 19/09/2024, n. 1692).
Le pronunce in oggetto, dunque, pur negando un diritto assoluto e incondizionato del lavoratore nelle condizioni dell'art. 33 l. cit. a opporsi al trasferimento, e imponendo un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra i contrapposti interessi, impongono, a ciò condizionando la legittimità del provvedimento, la valutazione di soluzioni alternative alla permanenza nel luogo di originaria adibizione, tra quelle ragionevolmente praticabili e compatibili con gli assetti aziendali, che consentano l'efficace prosecuzione dell'attività assistenziale, in termini di ragionevole accomodamento.
La ricorrente, in tale ottica, premettendo di essere stata adibita presso il CS Borromeo, distante 39,9 km dalla propria abitazione, con un tempo di percorrenza stimato in almeno 35 minuti, alle turnazioni dalle 7.00 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 22.00, allega che in prossimità temporale al proprio trasferimento, sarebbero stati trasferiti presso il CS Roserio, distante dall'abitazione della ricorrente circa 16 km, con un tempo di percorrenza in auto di circa 20 minuti, dipendenti addetti alle mansioni di Addetto alle
Lavorazioni Interne (ALI), ora “Addetto , al pari della nominativamente indicati, Parte_3 Pt_1 precedentemente adibiti alle mansioni di Addetti al Recapito – Portalettere e dichiarati
5 permanentemente inidonei al recapito, e che presso il medesimo CS risulterebbero stabilizzati 42 lavoratori per l'attività di Smistamento, con mansioni di ripartizione del prodotto (doc. n. 28 fascicolo parte ricorrente).
La circostanza deve, per altro, considerarsi non contestata, con le conseguenze dell'art. 115 c.p.c.
Parte resistente, sul punto, si limita difatti ad affermare che il Centro di Roserio non sarebbe coinvolto dal progetto di accentramento e, pertanto, non poteva costituire destinazione possibile, e che in esso confluirebbe esclusivamente personale con mansioni di portalettere con giudizio di inidoneità alla mansione svolta. Non è, dunque, contestata la circostanza che in tale centro operino soggetti con qualifica di Addetti alla Produzione e con mansioni compatibili con quelle disbrigate dalla Pt_1
Consta, per altro, che prima del trasferimento (cfr. missiva del 16/04/2024, già richiamata), la stessa abbia espresso il proprio “fermo dissenso a qualsivoglia trasferimento della sua sede di lavoro ad altra sede, quale è la sede di Peschiera Borromeo, posta ad una distanza dalla sua abitazione, tale da determinare un grave pregiudizio per
l'adempimento dell'obbligo a suo carico di assistenza della figlia , dichiarando comunque la sua Persona_1 disponibilità “a valutare congiuntamente la possibilità di diverse soluzioni che nel rispetto delle esigenze datoriali” fossero “tali da garantirLe l'assistenza alla figlia”, disponibilità che la società non riteneva di valutare, permanendo nella determinazione di operare la meccanica applicazione degli Accordi Sindacali del
2/08/2022 e del 21/11/2022 e pretermettendo di considerare ragionevoli accomodamenti e soluzioni alternative, quale quella proposta dalla ricorrente (id est Roserio), del tutto compatibili con l'assetto organizzativo aziendale.
Consultando, il sito www.google.com. emerge come la distanza tra i Comuni di Bareggio, dove CP_3 risiede la ricorrente, e è di 4,6 km, con tempo di percorrenza di 11 minuti. Il Comune di Parte_2
Roserio dista 14 km, con tempo di percorrenza di 20 minuti, mentre quello di Peschiera Borromeo dista
42 km circa, con tempo di percorrenza, all'atto dell'effettuazione della ricerca, di un'ora (2 ore e 7 minuti con i mezzi pubblici). È evidente come tale condizione logistica, unitamente alla turnazione che la ricorrente è chiamata ad osservare (dalle 7.00 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 22.00), determini un grave pregiudizio della prestazione assistenziale, potenzialmente aumentando i tempi del cd commuting lavorativo sino a 80 minuti in più di percorrenza al giorno, rispetto alla soluzione percorribile soluzione alternativa dell'adibizione della resso l'unità aziendale di Roserio. Pt_1
Non avendo, pertanto, la convenuta correttamente operato, in termini di valutazione ragionevoli accomodamenti e soluzioni alternative, compatibili con l'assetto aziendale, in conformità alla corretta e condivisibile interpretazione dell'art. 33 5° co. l. n. 104/1992 e art. 38 ° co. CCNL, come resa dalla giurisprudenza, il provvedimento di trasferimento del 19/06/2024 deve ritenersi affetto da insanabile
6 vizio di illegittimità e, conseguentemente, caducato. Non può, tuttavia, accedersi alla richiesta di disporre giudizialmente l'adibizione della ricorrente presso la sede di Roserio, non potendo la pronuncia surrogarsi alle insindacabili determinazioni aziendali.
Corollario dell'accertamento e declaratoria dell'illegittimità del trasferimento non può che essere l'adozione di un ordine di riadibizione della alla sede originaria e, dunque, di ripristino dello status Pt_1 quo ante, demandando alla successiva valutazione della società l'adozione di determinazioni organizzative, rispettose del diritto riconosciuto dall'art. 33 5° co., tra cui l'eventuale adibizione della ricorrente presso il Centro di Roserio.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità Parte_1 del trasferimento disposto da con provvedimento del 19/06/2024, condanna Controparte_2 [...] alla riadibizione della ricorrente presso la sede di lavoro presso l'UP nelle Controparte_2 Parte_2 mansioni precedentemente espletate, ovvero in mansioni equivalenti, con il precedente orario di lavoro;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_2 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 11/02/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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