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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7853 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli d.ssa NN IA UC ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 28724\2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
n in Napoli il 13.07.1963, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to A. Ruggiero presso il quale domiciliano in Napoli Via Toledo n.
205.
Ricorrente
E C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ( ), giusta procura C.F._1
generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° Persona_1
37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De
Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dello stato invalidante ai fini delle prestazioni previste dalla legge N° 222\1984, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici e delle prestazioni invocate, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto la quale, sulla base di varie argomentazioni CP_1
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, previo supplemento di CTU, la causa era decisa con pubblica lettura del dispositivo.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario anche alla luce della successiva documentazione medica depositata un approfondimento medico ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica.
Con riferimento all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile si osserva che gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi non determinano per la ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% ma pari al 58%.
Le conclusioni del CTU, dott. , non oggetto di alcuna Persona_2
contestazione, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e liquidata in separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: nel giudizio di merito in seguito ad ATP, respinge la domanda proposta dal ricorrente e compensa le spese di lite.
Le spese di CTU della fase di ATP sono poste a carico dell' e liquidate CP_1
con separato decreto.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NN IA UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli d.ssa NN IA UC ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 28724\2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
n in Napoli il 13.07.1963, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to A. Ruggiero presso il quale domiciliano in Napoli Via Toledo n.
205.
Ricorrente
E C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti ( ), giusta procura C.F._1
generale alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. n° Persona_1
37875 – rogito n° 7313) ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De
Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dello stato invalidante ai fini delle prestazioni previste dalla legge N° 222\1984, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici e delle prestazioni invocate, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto la quale, sulla base di varie argomentazioni CP_1
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, previo supplemento di CTU, la causa era decisa con pubblica lettura del dispositivo.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario anche alla luce della successiva documentazione medica depositata un approfondimento medico ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica.
Con riferimento all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile si osserva che gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi non determinano per la ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% ma pari al 58%.
Le conclusioni del CTU, dott. , non oggetto di alcuna Persona_2
contestazione, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Compensa le spese di lite.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e liquidata in separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: nel giudizio di merito in seguito ad ATP, respinge la domanda proposta dal ricorrente e compensa le spese di lite.
Le spese di CTU della fase di ATP sono poste a carico dell' e liquidate CP_1
con separato decreto.
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa NN IA UC