Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106 , in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106 , in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.