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10 aprile 1973
10 aprile 1973
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106 , in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106 , in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 reg. ord. 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 (di cui deve intendersi evocato il primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 …
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