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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR UT, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 18/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2689/2025 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Cioffi, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Memeo fu Antonio, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €19.993,47, oltre interessi e spese, vantato dalla parte opposta nei confronti della parte opponente a titolo di corrispettivo per la vendita di pneumatici di cui alle fatture n. 2/3297 del 15/12/2022, n. 2/76 del
16/01/2023 e n. 2/235 del 31/01/2023, versate in sede monitoria.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla creditrice opposta l'ingiunzione di pagamento
(decr. ing. n. 242/2025 emesso da questo Ufficio in data 29/01/2025, provvisoriamente
1 TRIBUNALE DI BARI
esecutivo), la società ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo la debenza della minor somma di €15.528,92, giusta comunicazione trasmessa dalla creditrice in data 02/08/2023 a seguito della cessazione del rapporto commerciale il
31/01/2023, e, in scia, l'estinzione dell'intera debitoria, avendo effettuato il pagamento dell'importo di €3.275,06 a mezzo bonifici datati 11/09/2023 e 18/09/2023 (di importi rispettivamente pari a €500,00 e €2.775,06) e il pagamento degli importi di €12.253,86,
€3.323,86 ed €8.933,00 a mezzo assegni bancari emessi in data 30/05/2022.
Ha pertanto concluso per la revoca del provvedimento monitorio, con il favore delle spese di lite (atto di citazione notificato in data 19/02/2025).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito ed evidenziando in particolare: la strumentalità e lacunosità della produzione documentale di controparte, attestando la scheda contabile prodotta da quest'ultima soltanto la debitoria maturata sino al
24/07/2023, non constando perciò estratto integrale riferito all'intero anno 2023; la diversa imputazione dei pagamenti eccepiti dall'opponente, da imputarsi correttamente al saldo di fatture anteriori a quelle di causa, nell'alveo del più vasto rapporto commerciale intercorso, giusta schede contabili relative agli anni 2022 e 2023.
Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e vinte le spese (comparsa di costituzione depositata in data 15/04/2025).
I.4.- Con ord. 22/09/2025, emessa all'esito della prima udienza, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, con la seguente motivazione:
“vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte opponente;
considerato che
i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (così, sin da Cass.,
08 febbraio 1992, n. 1410); ritenuto che, nel caso di specie, in base a sommaria valutazione, non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del
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decreto ingiuntivo opposto, apparendo oltremodo dubbio (se non al limite con la temerarietà) il fumus boni juris dell'opposizione, dal momento che:
- la parte opponente, confermando il rapporto commerciale con la controparte in termini non limitati alle poste monitorie (rapporti cessati il 31/01/2023), non ha contestato né
l'an né il quantum delle forniture, ma ha tentato di paralizzare l'avversa pretesa eccependo la totale estinzione della debitoria nei termini di seguito sintetizzati (riportati in nota1): per essere minore la debitoria complessiva, nello specifico pari a €15.528,92
(come da missiva ricevuta dalla controparte datata 02/08/2023); per avvenuto pagamento parziale del debito mediante due bonifici per complessivi €3.275,06; per avvenuto pagamento parziale del debito mediante tre assegni bancari datati 30/05/2022;
- la parte opposta ha contestato in toto l'avversa prospettazione, affermata come lacunosa e strumentale anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziando: che l'estratto conto cui allude l'opponente si ferma strumentalmente alla data del 24/07/2023, allorquando il debito effettivamente ammontava a €15.528,92, avendo l'ingiunto omesso di specificare quanto accaduto nei mesi successivi al luglio 2023, dovendo invece considerarsi l'estratto conto di cui al doc. 1 prodotto dalla creditrice, relativi all'intero anno 2023 (ovvero dal 01/01/2023 al 31/12/2023); che invero, “come si evince dal detto estratto conto, già in data 01.08.2023 la ut supra, Controparte_1 constatava in data 01.08.2023 l'insoluto della ri.ba. presentata il 03.07.2023 dell'importo di € 7.739,61, con ciò aumentando il debito ad € 23.268,53, ed inoltre
l'opposta presentava in data 03.08.2023 una ulteriore ri.ba. concordata con
l'opponente, atteso l'insoluto appena verificatosi, con scadenza al 30.08.2023 dell'importo di € 9.239,60, anch'essa andata insoluta in data 03.09.2023, permanendo il debito all'importo di € 23.268,53. Ancora successivamente in data 13.09.2023 veniva TRIBUNALE DI BARI
incassata dalla opposta la somma di € 500,00, come da contabile bonifico prodotta dall'opponente, e, in data 19.09.2023 la somma di € 2.775,06, come da contabile bonifico prodotta dall'opponente, incasso ripartito come segue: € 39,59 a saldo della fattura n. 2/2355 del 30.09.2022 (cfr. doc. n. 2), € 10,12 a saldo della fattura n. 2/2761 del 31.10.2022 (cfr. doc. n. 3) e la restante somma di € 2.725,35 in acconto sul maggior dare. Pertanto alla data del 19.09.2023, la complessiva debitoria della
[...] si riduceva alla somma di € 19.993,47, ovvero l'importo ingiunto”; Parte_1
l'erronea imputazione dei pagamenti operata dalla controparte relativamente ai tre assegni, da legarsi a debitoria slegata da quella azionata in sede ingiuntiva
(“l'opponente fa riferimento a n. 3 assegni tutti datati 30 maggio 2022…Come può evincersi chiaramente dalla scheda contabile del cliente Parte_1 relativa all'anno 2022 (cfr. doc. n. 4), l'assegno n. 0951854975-06 di € 8.933,00, è stato negoziato dalla in pari data ed il relativo incasso è Controparte_1 stato imputato per € 4.578,22 alla fattura n. 3389 del 30.10.2021 (cfr. doc. n. 5) e per €
4.351,78 in acconto sulla fattura n. 3776 del 30.11.2021 (cfr. doc. n. 6), mentre
l'assegno n. 0951852427-06 di € 3.323,86, è stato negoziato sempre in pari data di emissione ed il relativo incasso è stato imputato a saldo della fattura n. 4085 del
22.12.2021 (cfr. doc. n. 7), sulla quale è stata emessa, la nota credito n. 831 del
23.12.2021 dell'importo di € 135,32 (cfr. doc. n. 8). Il terzo assegno recante il n.
0951850160-01 di € 12.253,86, emesso a firma di precedente amministratore della
[...]
e dunque da sostituire, non è stato mai incassato dalla Parte_1 [...]
come peraltro attestato dalla stessa opponente, e dunque risulta Controparte_1
“tamquam non esset”. A tal proposito è falsa l'affermazione dell'opponente secondo cui tale titolo sarebbe ancora in possesso della che peraltro Controparte_1 non è mai stata sollecitata dalla alla restituzione….al Parte_1 momento della negoziazione degli assegni suddetti, ovvero alla data del 30.05.2022, il saldo debitore della ammontava ad € 44.415,37, come si Parte_1 evince chiaramente dalla scheda contabile offerta in comunicazione (cfr. doc. n. 4). Si evince chiaramente ed altresì che successivamente al 30.05.2022, la
[...] ha ordinato ed ottenuto ulteriori forniture di pneumatici dall'opposta per Parte_1 cui, a titolo esemplificativo, al 31.12.2022 il saldo debitore ammontava ad € 82.180,62
(cfr. doc. n. 4). E' chiaro ed evidente dunque che gli importi corrisposti con gli assegni prodotti in copia dall'opponente si riferiscono a forniture precedenti ed in particolare a
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quelle portate nelle fatture n. 3389 dell' ottobre 2021, n. 3776 del novembre 2021 e
4085 del dicembre 2021 (cfr. docc. nn. 5, 6, 7))”; che la pretesa monitoria era altresì supportata “dalla sottoscrizione e/o timbratura dei DDT già prodotti nella fase monitoria”;
- a fronte di tale articolato e puntuale quadro difensivo fornito dal creditore, alcuna smentita (finanche soltanto embrionale) di tale impianto è intervenuta da parte dell'ingiunto, che non ha depositato alcuna delle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c., nè ha reso difese neppure in sede di prima udienza (cfr. verb. ud. 10/07/2025; all'udienza la parte opponente, riportandosi agli atti, è giunta ad avanzare in modo ultratardivo un'istanza di prova contraria e tanto si osserva nella generale valutazione del comportamento processuale);
- per quanto esposto, appare allo stato assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, giusta Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, sia nell'an che nel quantum; di contro, non risulta idoneamente assolto da parte dell'opponente l'onere probatorio di pertinenza (art. 2967, co. 2, c.c.)”.
I.5.- Con la medesima ordinanza è stato ritenuto ultroneo l'espletamento di attività istruttoria (così nell'ord. cit.: “osservato, in ordine alle istanze di prova testimoniale articolate dalla parte opposta nella memoria istruttoria (unica memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata), che le stesse, pur in astratto ammissibili, si appalesano ultronee per evidenti esigenze di economia processuale, non avendo l'opponente contestato l'intervenuta consegna della merce, e più in generale, come detto, il rapporto di fornitura, né risultando mosse contestazioni avverso i d.d.t. (su cui vertono le richieste istruttorie) - a riguardo, invero, la stessa parte opposta ne ha invocato in prima udienza (ud. 10/07/2025) l'ammissione solo “ove ulteriormente necessario” -; identiche considerazioni valgono anche per l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dalla parte opposta nella memoria istruttoria”).
Sicchè, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è pervenuta all'udienza odierna, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate dalla sola parte opposta).
II.- L'opposizione è infondata.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto
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in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito
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oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ciò posto, l'opposizione merita le sorti del rigetto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord. 22/09/2025 ai fini del vaglio reiettivo dell'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., rimaste insuperate da differenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
Le risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e richiamate nella predetta ordinanza, comprovano infatti la fondatezza del credito azionato in sede monitoria;
dette risultanze non sono state oggetto di alcuna contestazione, finanche embrionale, da parte dell'opponente (per giunta, non consta deposito da parte dell'opponente delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., neppure della memoria n. 1, né delle memorie difensive finali autorizzate).
Dunque, da un lato il creditore, attore in senso sostanziale, ha provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante e, dall'altro, il debitore, convenuto in senso sostanziale, non ha dimostrato, anche ai sensi dell'art. 2697, co. 2,
c.c., l'esistenza di fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo le prospettazioni difensive meramente assertive, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Supporta infine il rigetto dell'opposizione, sulla scorta dell'art. 116, co. 2, c.p.c., anche il riferito comportamento processuale della parte opponente, neppure comparsa alla presente udienza di discussione, con ciò manifestando il sostanziale disinteresse per l'esito della lite.
E' peraltro pure ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo” (tra le altre, Cass., nn. 9279/2005 e
14748/2007).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), effettivamente
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non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva (peraltro, la parte opponente, come detto, ha preferito abbandonare sostanzialmente la lite senza ulteriori difese di contrasto).
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19/02/2025, da
[...]
nei confronti di ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €3.387,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 18/12/2025
Il Giudice
AR UT
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le difese: “In data 2 agosto 2023, a specifica richiesta della “ , le veniva Parte_1 trasmessa scheda contabile con la quale si certificava che il credito commerciale vantato dalla
[...]
nei suoi confronti ammontava ad Euro15.528,92(quindicimilacinquecentoventotto/92) la qual Controparte_1 cosa basterebbe di per se a ridurre le pretese che la Società Istante ha vantato nel ricorso. Alla luce di tale contabilizzazione, considerando che l'ultima fattura emessa data 31 gennaio 2023 (vedi D.I. pag.1) e che da quel momento sono cessati i rapporti di fornitura, in data 11 settembre 2023 veniva predisposto bonifico a favore della
“ per un importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) quale acconto sulle fatture da Controparte_1 saldare ed il successivo 18 settembre un ulteriore bonifico di Euro 2.775,06 (duemilasettecentosettantacinque,06) a saldo delle fatture emesse al 31 gennaio 2023 (vedi ricevute di bonifico allegata) il tutto per un importo di euro 3.275,06 (tremiladuecentosettantacinque/06). Ergo, alla data del 18 settembre 2023 il debito residuo sarebbe pari ad euro 12.253,86 (dodicimiladuecentocinquantatre/06). Tuttavia, in questo caso, il condizionale è d'obbligo perché, precedentemente, la Società odierna opponente provvedeva a consegnare all'agente commerciale della “
[...]
n. 3 Assegni Bancari (allegati in copia) tratti su MPS a favore della medesima società e tutti datati Controparte_1 30 maggio 2022 di per importi pari a:
1. Assegno n. 0951850160-01 Euro 12.253,86; 2. Assegno n. 0951852427-06 Euro 3.323,86; 3. Assegno n. 0951854975-06 Euro 8.933,00. Tali affermazioni sono agevolmente verificabili dalla lettura della “Interrogazione Assegno di C/C” datata 4 febbraio 2025 allegata a far parte integrante del presente atto”.
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Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR UT, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 18/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2689/2025 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Cioffi, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Memeo fu Antonio, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €19.993,47, oltre interessi e spese, vantato dalla parte opposta nei confronti della parte opponente a titolo di corrispettivo per la vendita di pneumatici di cui alle fatture n. 2/3297 del 15/12/2022, n. 2/76 del
16/01/2023 e n. 2/235 del 31/01/2023, versate in sede monitoria.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla creditrice opposta l'ingiunzione di pagamento
(decr. ing. n. 242/2025 emesso da questo Ufficio in data 29/01/2025, provvisoriamente
1 TRIBUNALE DI BARI
esecutivo), la società ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo la debenza della minor somma di €15.528,92, giusta comunicazione trasmessa dalla creditrice in data 02/08/2023 a seguito della cessazione del rapporto commerciale il
31/01/2023, e, in scia, l'estinzione dell'intera debitoria, avendo effettuato il pagamento dell'importo di €3.275,06 a mezzo bonifici datati 11/09/2023 e 18/09/2023 (di importi rispettivamente pari a €500,00 e €2.775,06) e il pagamento degli importi di €12.253,86,
€3.323,86 ed €8.933,00 a mezzo assegni bancari emessi in data 30/05/2022.
Ha pertanto concluso per la revoca del provvedimento monitorio, con il favore delle spese di lite (atto di citazione notificato in data 19/02/2025).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito ed evidenziando in particolare: la strumentalità e lacunosità della produzione documentale di controparte, attestando la scheda contabile prodotta da quest'ultima soltanto la debitoria maturata sino al
24/07/2023, non constando perciò estratto integrale riferito all'intero anno 2023; la diversa imputazione dei pagamenti eccepiti dall'opponente, da imputarsi correttamente al saldo di fatture anteriori a quelle di causa, nell'alveo del più vasto rapporto commerciale intercorso, giusta schede contabili relative agli anni 2022 e 2023.
Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e vinte le spese (comparsa di costituzione depositata in data 15/04/2025).
I.4.- Con ord. 22/09/2025, emessa all'esito della prima udienza, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, con la seguente motivazione:
“vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte opponente;
considerato che
i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (così, sin da Cass.,
08 febbraio 1992, n. 1410); ritenuto che, nel caso di specie, in base a sommaria valutazione, non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del
2 TRIBUNALE DI BARI
decreto ingiuntivo opposto, apparendo oltremodo dubbio (se non al limite con la temerarietà) il fumus boni juris dell'opposizione, dal momento che:
- la parte opponente, confermando il rapporto commerciale con la controparte in termini non limitati alle poste monitorie (rapporti cessati il 31/01/2023), non ha contestato né
l'an né il quantum delle forniture, ma ha tentato di paralizzare l'avversa pretesa eccependo la totale estinzione della debitoria nei termini di seguito sintetizzati (riportati in nota1): per essere minore la debitoria complessiva, nello specifico pari a €15.528,92
(come da missiva ricevuta dalla controparte datata 02/08/2023); per avvenuto pagamento parziale del debito mediante due bonifici per complessivi €3.275,06; per avvenuto pagamento parziale del debito mediante tre assegni bancari datati 30/05/2022;
- la parte opposta ha contestato in toto l'avversa prospettazione, affermata come lacunosa e strumentale anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziando: che l'estratto conto cui allude l'opponente si ferma strumentalmente alla data del 24/07/2023, allorquando il debito effettivamente ammontava a €15.528,92, avendo l'ingiunto omesso di specificare quanto accaduto nei mesi successivi al luglio 2023, dovendo invece considerarsi l'estratto conto di cui al doc. 1 prodotto dalla creditrice, relativi all'intero anno 2023 (ovvero dal 01/01/2023 al 31/12/2023); che invero, “come si evince dal detto estratto conto, già in data 01.08.2023 la ut supra, Controparte_1 constatava in data 01.08.2023 l'insoluto della ri.ba. presentata il 03.07.2023 dell'importo di € 7.739,61, con ciò aumentando il debito ad € 23.268,53, ed inoltre
l'opposta presentava in data 03.08.2023 una ulteriore ri.ba. concordata con
l'opponente, atteso l'insoluto appena verificatosi, con scadenza al 30.08.2023 dell'importo di € 9.239,60, anch'essa andata insoluta in data 03.09.2023, permanendo il debito all'importo di € 23.268,53. Ancora successivamente in data 13.09.2023 veniva TRIBUNALE DI BARI
incassata dalla opposta la somma di € 500,00, come da contabile bonifico prodotta dall'opponente, e, in data 19.09.2023 la somma di € 2.775,06, come da contabile bonifico prodotta dall'opponente, incasso ripartito come segue: € 39,59 a saldo della fattura n. 2/2355 del 30.09.2022 (cfr. doc. n. 2), € 10,12 a saldo della fattura n. 2/2761 del 31.10.2022 (cfr. doc. n. 3) e la restante somma di € 2.725,35 in acconto sul maggior dare. Pertanto alla data del 19.09.2023, la complessiva debitoria della
[...] si riduceva alla somma di € 19.993,47, ovvero l'importo ingiunto”; Parte_1
l'erronea imputazione dei pagamenti operata dalla controparte relativamente ai tre assegni, da legarsi a debitoria slegata da quella azionata in sede ingiuntiva
(“l'opponente fa riferimento a n. 3 assegni tutti datati 30 maggio 2022…Come può evincersi chiaramente dalla scheda contabile del cliente Parte_1 relativa all'anno 2022 (cfr. doc. n. 4), l'assegno n. 0951854975-06 di € 8.933,00, è stato negoziato dalla in pari data ed il relativo incasso è Controparte_1 stato imputato per € 4.578,22 alla fattura n. 3389 del 30.10.2021 (cfr. doc. n. 5) e per €
4.351,78 in acconto sulla fattura n. 3776 del 30.11.2021 (cfr. doc. n. 6), mentre
l'assegno n. 0951852427-06 di € 3.323,86, è stato negoziato sempre in pari data di emissione ed il relativo incasso è stato imputato a saldo della fattura n. 4085 del
22.12.2021 (cfr. doc. n. 7), sulla quale è stata emessa, la nota credito n. 831 del
23.12.2021 dell'importo di € 135,32 (cfr. doc. n. 8). Il terzo assegno recante il n.
0951850160-01 di € 12.253,86, emesso a firma di precedente amministratore della
[...]
e dunque da sostituire, non è stato mai incassato dalla Parte_1 [...]
come peraltro attestato dalla stessa opponente, e dunque risulta Controparte_1
“tamquam non esset”. A tal proposito è falsa l'affermazione dell'opponente secondo cui tale titolo sarebbe ancora in possesso della che peraltro Controparte_1 non è mai stata sollecitata dalla alla restituzione….al Parte_1 momento della negoziazione degli assegni suddetti, ovvero alla data del 30.05.2022, il saldo debitore della ammontava ad € 44.415,37, come si Parte_1 evince chiaramente dalla scheda contabile offerta in comunicazione (cfr. doc. n. 4). Si evince chiaramente ed altresì che successivamente al 30.05.2022, la
[...] ha ordinato ed ottenuto ulteriori forniture di pneumatici dall'opposta per Parte_1 cui, a titolo esemplificativo, al 31.12.2022 il saldo debitore ammontava ad € 82.180,62
(cfr. doc. n. 4). E' chiaro ed evidente dunque che gli importi corrisposti con gli assegni prodotti in copia dall'opponente si riferiscono a forniture precedenti ed in particolare a
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quelle portate nelle fatture n. 3389 dell' ottobre 2021, n. 3776 del novembre 2021 e
4085 del dicembre 2021 (cfr. docc. nn. 5, 6, 7))”; che la pretesa monitoria era altresì supportata “dalla sottoscrizione e/o timbratura dei DDT già prodotti nella fase monitoria”;
- a fronte di tale articolato e puntuale quadro difensivo fornito dal creditore, alcuna smentita (finanche soltanto embrionale) di tale impianto è intervenuta da parte dell'ingiunto, che non ha depositato alcuna delle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c., nè ha reso difese neppure in sede di prima udienza (cfr. verb. ud. 10/07/2025; all'udienza la parte opponente, riportandosi agli atti, è giunta ad avanzare in modo ultratardivo un'istanza di prova contraria e tanto si osserva nella generale valutazione del comportamento processuale);
- per quanto esposto, appare allo stato assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, giusta Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, sia nell'an che nel quantum; di contro, non risulta idoneamente assolto da parte dell'opponente l'onere probatorio di pertinenza (art. 2967, co. 2, c.c.)”.
I.5.- Con la medesima ordinanza è stato ritenuto ultroneo l'espletamento di attività istruttoria (così nell'ord. cit.: “osservato, in ordine alle istanze di prova testimoniale articolate dalla parte opposta nella memoria istruttoria (unica memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata), che le stesse, pur in astratto ammissibili, si appalesano ultronee per evidenti esigenze di economia processuale, non avendo l'opponente contestato l'intervenuta consegna della merce, e più in generale, come detto, il rapporto di fornitura, né risultando mosse contestazioni avverso i d.d.t. (su cui vertono le richieste istruttorie) - a riguardo, invero, la stessa parte opposta ne ha invocato in prima udienza (ud. 10/07/2025) l'ammissione solo “ove ulteriormente necessario” -; identiche considerazioni valgono anche per l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dalla parte opposta nella memoria istruttoria”).
Sicchè, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è pervenuta all'udienza odierna, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate dalla sola parte opposta).
II.- L'opposizione è infondata.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto
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in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito
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oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ciò posto, l'opposizione merita le sorti del rigetto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord. 22/09/2025 ai fini del vaglio reiettivo dell'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., rimaste insuperate da differenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti.
Le risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e richiamate nella predetta ordinanza, comprovano infatti la fondatezza del credito azionato in sede monitoria;
dette risultanze non sono state oggetto di alcuna contestazione, finanche embrionale, da parte dell'opponente (per giunta, non consta deposito da parte dell'opponente delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., neppure della memoria n. 1, né delle memorie difensive finali autorizzate).
Dunque, da un lato il creditore, attore in senso sostanziale, ha provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante e, dall'altro, il debitore, convenuto in senso sostanziale, non ha dimostrato, anche ai sensi dell'art. 2697, co. 2,
c.c., l'esistenza di fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo le prospettazioni difensive meramente assertive, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Supporta infine il rigetto dell'opposizione, sulla scorta dell'art. 116, co. 2, c.p.c., anche il riferito comportamento processuale della parte opponente, neppure comparsa alla presente udienza di discussione, con ciò manifestando il sostanziale disinteresse per l'esito della lite.
E' peraltro pure ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo” (tra le altre, Cass., nn. 9279/2005 e
14748/2007).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), effettivamente
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non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva (peraltro, la parte opponente, come detto, ha preferito abbandonare sostanzialmente la lite senza ulteriori difese di contrasto).
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19/02/2025, da
[...]
nei confronti di ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €3.387,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 18/12/2025
Il Giudice
AR UT
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le difese: “In data 2 agosto 2023, a specifica richiesta della “ , le veniva Parte_1 trasmessa scheda contabile con la quale si certificava che il credito commerciale vantato dalla
[...]
nei suoi confronti ammontava ad Euro15.528,92(quindicimilacinquecentoventotto/92) la qual Controparte_1 cosa basterebbe di per se a ridurre le pretese che la Società Istante ha vantato nel ricorso. Alla luce di tale contabilizzazione, considerando che l'ultima fattura emessa data 31 gennaio 2023 (vedi D.I. pag.1) e che da quel momento sono cessati i rapporti di fornitura, in data 11 settembre 2023 veniva predisposto bonifico a favore della
“ per un importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) quale acconto sulle fatture da Controparte_1 saldare ed il successivo 18 settembre un ulteriore bonifico di Euro 2.775,06 (duemilasettecentosettantacinque,06) a saldo delle fatture emesse al 31 gennaio 2023 (vedi ricevute di bonifico allegata) il tutto per un importo di euro 3.275,06 (tremiladuecentosettantacinque/06). Ergo, alla data del 18 settembre 2023 il debito residuo sarebbe pari ad euro 12.253,86 (dodicimiladuecentocinquantatre/06). Tuttavia, in questo caso, il condizionale è d'obbligo perché, precedentemente, la Società odierna opponente provvedeva a consegnare all'agente commerciale della “
[...]
n. 3 Assegni Bancari (allegati in copia) tratti su MPS a favore della medesima società e tutti datati Controparte_1 30 maggio 2022 di per importi pari a:
1. Assegno n. 0951850160-01 Euro 12.253,86; 2. Assegno n. 0951852427-06 Euro 3.323,86; 3. Assegno n. 0951854975-06 Euro 8.933,00. Tali affermazioni sono agevolmente verificabili dalla lettura della “Interrogazione Assegno di C/C” datata 4 febbraio 2025 allegata a far parte integrante del presente atto”.
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