Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1251
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Sentenza 30 gennaio 2002

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L'art. 12 del D.L. n. 536 del 1987 , convertito nella legge n. 48 del 1988 -che ha elevato a dieci anni il termine prescrizionale relativo alle azioni dell'INAIL volte alla riscossione dei premi di assicurazione e delle somme dovute dai datori di lavoro (termine inizialmente fissato in un anno dall'originario art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, poi elevato a tre anni dall'art. 4 D.L. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980 e in seguito sospeso per tre anni in virtù dell'art. 2, comma diciannovesimo, D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983)- non ha efficacia retroattiva e quindi non può trovare applicazione per i crediti che al momento della sua entrata in vigore (31 dicembre 1987) erano già stati colpiti dalla prescrizione (cioè per i crediti maturati prima del 30 dicembre 1984, salvi gli effetti della suddetta sospensione triennale del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati in epoca ancora più remota), mentre a tutti i crediti per i quali il precedente termine prescrizionale non era ancora spirato (sempre tenuto conto della suddetta sospensione) al 31 dicembre 1987 è senz'altro applicabile il termine decennale, con decorrenza, per le rate successive alla prima, dal decimo giorno successivo all'inizio di ciascun periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1251
    Data del deposito : 30 gennaio 2002

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