Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
L'art. 12 del D.L. n. 536 del 1987 , convertito nella legge n. 48 del 1988 -che ha elevato a dieci anni il termine prescrizionale relativo alle azioni dell'INAIL volte alla riscossione dei premi di assicurazione e delle somme dovute dai datori di lavoro (termine inizialmente fissato in un anno dall'originario art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, poi elevato a tre anni dall'art. 4 D.L. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980 e in seguito sospeso per tre anni in virtù dell'art. 2, comma diciannovesimo, D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983)- non ha efficacia retroattiva e quindi non può trovare applicazione per i crediti che al momento della sua entrata in vigore (31 dicembre 1987) erano già stati colpiti dalla prescrizione (cioè per i crediti maturati prima del 30 dicembre 1984, salvi gli effetti della suddetta sospensione triennale del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati in epoca ancora più remota), mentre a tutti i crediti per i quali il precedente termine prescrizionale non era ancora spirato (sempre tenuto conto della suddetta sospensione) al 31 dicembre 1987 è senz'altro applicabile il termine decennale, con decorrenza, per le rate successive alla prima, dal decimo giorno successivo all'inizio di ciascun periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MUCCIO SAVERIO, QUARANTA FRANCO, ROSSI PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDILMACO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07299/99 proposto da:
EDILMACO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZACASA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOCCO CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2211/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/03/98 R.G.N. 378/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decidendo su due giudizi, poi riuniti, il primo avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla s.r.l. Edilmaco in liquidazione, avverso decreto ingiuntivo per l'importo di lire 80.137.260, a titolo di contributi per il periodo gennaio 1980/31 dicembre 1991, emesso ad iniziativa dell'Inail, e il secondo concernente l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, invocato dalla medesima società, il Pretore di Milano, con sentenza del 3 maggio 1996, escludeva l'obbligo contributivo nei confronti del socio NI MA, avendo questi lavorato prevalentemente in ufficio e solo saltuariamente sui cantieri, e dichiarava dovuta la contribuzione per quanto riguardava la posizione di ES ZI, occupato prevalentemente sui cantieri, con la precisazione che la retribuzione base sulla quale determinare detti contributi doveva essere comprensiva anche del compenso aggiuntivo corrisposto allo ZI dalla società ricorrente.
Su appello della soc. Edilmaco - la quale deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dell'Inail - il Tribunale di Milano, con sentenza del 7.3.1998, riduceva il debito della società nei confronti dell'Istituto al periodo non coperto dalla prescrizione triennale, e, dunque, ai contributi dovuti con riferimento allo ZI per il periodo decorrente da tre anni addietro a partire dal verbale ispettivo dell'11.11.1992.
Avverso detta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste la società intimata, con controricorso e ricorso incidentale, quest'ultimo pure articolato in un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi preliminarmente la riunione dei due ricorsi, ex art. 335 C.P.C., in quanto riguardanti la medesima sentenza impugnata.
Quanto al ricorso principale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del t.u. 30.6.1965, n. 1124, e dell'art. 12 del d.l. 30.12.1987, n. 536, convertito nella legge 29.2.1988, n. 48, l'Istituto lamenta che il Tribunale di Milano erroneamente ha applicato la prescrizione triennale anziché quella decennale per i crediti in questione, contrariamente a quanto disposto dall'art. 12 del citato decreto legge n. 536/87 vigente all'epoca del verbale redatto dal servizio ispettivo.
Da parte sua, la società resistente, dopo aver negato l'efficacia retroattiva della legge che aveva elevato a 10 anni il termine prescrizionale, deduce - col ricorso incidentale - la violazione di legge lamentando che il Giudice di appello non aveva speso alcuna parola circa la natura non retributiva delle erogazioni effettuate allo ZI, procuratore e socio della società. Concludeva, quindi, nel senso che nulla era dovuto per la posizione di socio del predetto ZI, oltre quanto corrisposto sulla retribuzione dello stesso quale impiegato tecnico.
Il ricorso principale è fondato e, dunque merita accoglimento nei termini che seguono.
Va premesso che secondo il disposto dell'art. 12 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48,
"il termine di cui al secondo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124, già elevato a tre anni dal secondo comma dell'art. 4 del d.l. 30.12.1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29.2.1980, n. 33, è elevato a dieci anni".
Trattasi del termine prescrizionale relativo alle azioni dell'I.N.A.I.L. volte alla riscossione dei premi di assicurazione e delle somme dovute dal datori di lavoro: termine inizialmente fissato in un anno dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, elevato a tre anni dall'art. 4 del citato d.l. n. 663 del 1979, e sospeso, per tre anni in virtù dell'art. 2, c. 19 del d.l. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 1983, n. 638.
Questa essendo la normativa da tenere in considerazione, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. sent. del 22.11.1996, n. 10303), l'art. 12 del d.l. n. 536 del 1987, in difetto di espressa o implicita previsione in senso contrario, non ha efficacia retroattiva, sicché il nuovo (e più ampio) regime prescrizionale da esso introdotto trova applicazione per tutti i crediti che - al momento della sua entrata in vigore - non erano ancora colpiti dalla prescrizione secondo la normativa precedente. Ciò comporta che, nel caso di specie, con riferimento ai contributi concernenti gli anni 1980/31.12.1991, considerando che il verbale ispettivo risale all'11.11.1992 e che, quindi, il suo effetto interruttivo della prescrizione opera solo per i crediti che a quella data non erano ancora prescritti secondo la nuova disciplina, coordinata con la disciplina precedente, è senz'altro erronea la tesi del Tribunale di Milano il quale ha ritenuto prescritti tout court "tutti i crediti dell'Inail risalenti a tre anni precedenti l'11.11.1992."
Seguendo quest'ultima tesi, infatti, dovrebbero ritenersi prescritti tutti i crediti maturati sino all'11.11.1989, il che non è esatto dal momento che a questa data era già in vigore, da circa due anni, il nuovo regime prescrizionale decennale - operante nei confronti di tutti i crediti per i quali il precedente termine triennale non era spirato (tenuto conto anche della sospensione disposta dal d.l. n. 463 del 1983). - In altre parole, stante la già rilevata irretroattività dell'art. 12 del d.l. n. 536 del 1987, poiché i crediti contributivi dell'Inail, maturati sino a tutto il 1987, erano assoggettati a prescrizione triennale - salva l'operatività della sospensione triennale a sua volta disposta dal d.l. n. 463 del 1983 -, all'entrata in vigore del nuovo regime prescrizionale decennale possono dirsi prescritti soltanto i crediti maturati prima del 30.12.1984, con salvezza di quelli maturati in epoca ancora più remota per (i quali il decorso del triennio fosse rimasto sospeso per altri tre anni dall'entrata in vigore del d.l. n. 463 del 1983), mentre per tutti i crediti posteriori il termine decennale deve ritenersi "sostituito a quello precedente" e, quindi operante per la durata residua.
A questi criteri deve uniformarsi il Giudice cui la presente causa va rinviata, una volta cassata la sentenza impugnata, tenendosi ulteriormente conto della precisazione - altre volte sottolineata da questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. S.U., 24.3.1995, n. 3445 richiamata da Cass., 22.11.1996, n. 10303) - che il termine di prescrizione per le rate di premio successive alla prima decorre dal decimo giorno successivo dall'inizio di ciascun periodo. Inaccoglibile è il motivo dedotto nel ricorso incidentale dalla società intimata la quale, in termini privi quindi della dovuta specificità richiesta in sede di ricorso di legittimità, contesta la natura non retributiva dei compensi extra percepiti dallo ZI, che pure prestava la sua opera presso i cantieri della società, laddove la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che, in difetto di prove contrarie, tutto ciò che viene percepito da un soggetto che presta lavoro subordinato, deve presumersi avente natura retributiva (e, come tale, esposto ai prelievi contributivi).
La Corte di appello di Brescia cui va rinviato il presente giudizio provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002