TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/11/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
(P.Iva ), con sede in Sersale (CZ) alla Via dei AR Controparte_1 P.IVA_1
NO snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
, elettivamente domiciliata in Sersale (CZ) alla Via M. Bianchi n°38,
[...] presso e nello studio dell'Avv. LL SA – indirizzo di PEC:
che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto anche con firma digitale, congiunto al presente atto mediante strumento informatico
ATTRICE OPPONENTE contro con sede in Colle di Val d'Elsa (Si) via Don Controparte_3
Minzoni n° 13 (P.Iva ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI) Via Controparte_4 della Repubblica n° 144 presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO BERTI (email:
- P.E.C.: il quale la Email_2 Email_3 rappresenta e difende in forza di procura posta in calce al presente atto
CONVENUTA OPPOSTA
e
(P. Iva n. con sede in Sersale (CZ) via dei AR NO, in CP_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore , elettivamente CP_6 domiciliato in Sersale (CZ) al Vico II Pirro n°13, presso e nello studio dell'Avv.
LL SA indirizzo PEC Email_1 pagina 1 di 10 che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto anche con firma digitale, congiunto al presente atto mediante strumento informatico
ER MA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di “ ” rispetto al CP_1 credito azionato, e per l'effetto dichiarare come non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso;
in ogni caso, accertare e dichiarare come non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la responsabilità di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver introdotto una lite temeraria, riconoscendo per l'effetto il risarcimento dei danni in favore di “ nella misura che sarà ritenuta congrua;
Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE, si dichiari la inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione da parte della per le motivazioni CP_1 contenuti nei propri atti difensivi e confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2023 del
13/02/2023 emesso dal Tribunale di Siena – R.G. 333/2023 con condanna al pagamento della somma di €. Euro 29.582,39 oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 da parte della alla CP_1
in persona del legale rappresentante e rigettare Controparte_7 le domande tutte formulate dall'attore , in quanto infondate in fatto ed in CP_1 diritto per i motivi esposti in nei propri atti difensivi ed in ogni caso respingere le domande nei confronti del convenuto e confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2023 del 13/02/2023 del Tribunale di Siena – R.G. 333/2023 con il pagamento della somma di €. 29.582,39 da parte della alla per la vendita da CP_1 CP_3 parte della del materiale legnoso alla nel cantiere boschivo CP_3 CP_1 sito in Cortona loc. Sant'Egidio come da fattura n° 81 del 31.03.2018 per €. 21.780,00
pagina 2 di 10 e fattura n° 303 del 31.12.2017 per €. 7.802,39 oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231;
NEL MERITO IN SUBORDINE condannare la con sede in Sersale (CZ) via dei CP_5
AR NO in persona del suo legale rappresentante al pagamento della somma di
€.29.582,39 oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 a favore della per la vendita del materiale legnoso CP_3 nel cantiere boschivo sito in Cortona loc. Sant'Egidio alla Bianco Srl e/o anche in solido con l'attore-opponente società in persona del suo legale CP_1 rappresentante.
Con vittoria di spese e compensi”.
per la terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione: preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
“ rispetto al credito azionato, e per l'effetto dichiarare la sua Controparte_1 estromissione rispetto al presente giudizio;
nel merito, accertare e dichiarare come non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso;
in ogni caso, rigettare la domanda proposta da “ nei confronti di “ CP_3 CP_5
in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondata in
[...] fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , Controparte_2 quale legale rappresentante della proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di € 29.582,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della (d'ora Controparte_7 innanzi . Controparte_3
Eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza propria di legittimazione passiva atteso che,
a detta dell'ingiungente, il credito vantato avrebbe tratto origine dal contratto inter
pagina 3 di 10 partes del 24.06.2017 avente ad oggetto la vendita di materiale legnoso ricavato dal cantiere boschivo sito in Loc. Sant'Egidio del Comune di Cortona (AR) mentre in realtà detto contratto aveva ad oggetto la vendita di materiale legnoso ricavato da un diverso cantiere boschivo, quello sito in Loc. “Monte Talamone - Peneto” del Comune di Arezzo. Rappresentava, pertanto, come la vendita del materiale legnoso ricavato dal cantiere di Sant'Egidio di Cortona costituisse, invece, l'oggetto di altro contratto, stipulato in data 17.07.2017, con altra società ovvero la di cui era CP_5 legale rappresentante . Ne derivava l'illegittimità delle fatture n. 81 del CP_6
31.03.2018 e n. 303 del 31.12.2017 emesse dalla nei confronti della Controparte_3
e poste da controparte a base del decreto ingiuntivo, in quanto riferite Controparte_1 al materiale legnoso del cantiere di S. Egidio in Cortona. Chiedeva, conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma portata nel decreto ingiuntivo e la condanna della al risarcimento danni per lite temeraria ex art. Controparte_3
96 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, la società opposta eccepiva, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'opposizione, introdotta nelle forme del nuovo rito (c.d. riforma
Cartabia) applicabile ai soli procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023; essendo avvenuto, nella fattispecie concreta, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo anteriormente a tale data, avrebbe dovuto ritenersi applicabile il c.d. vecchio rito, ovverosia quello antecedente la riforma introdotta dal D. Lgs. n.
149/2022. Sosteneva altresì la piena legittimità del decreto ingiuntivo evidenziando che le fatture erano stata emesse a favore della , allorquando il contratto CP_1 con la 17.07.2017 era già scaduto, su richiesta della stessa CP_5 [...]
la quale non aveva contestato né la fornitura nè la ragione sociale Controparte_2 di tale fatturazione neppure a seguito della messa in mora. Ad ogni buon conto, chiedeva, di essere autorizzata a chiamare in causa la con conseguente CP_5 differimento dell'udienza di prima comparizione.
Con decreto emesso inaudita altera parte, il Giudice, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo dovendosi applicare il rito ante riforma Cartabia per esser rilevante a tal fine il momento della notifica dell'atto di citazione, autorizzava la chiamata in causa del terzo con differimento dell'udienza di comparizione delle parti pagina 4 di 10 per consentire la citazione del predetto terzo nel termine di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.03.2024 si costituiva in giudizio la società la quale rappresentava che , CP_5 Controparte_2 legale rappresentante della nonché figlia di legale CP_1 CP_6 rappresentante della aveva sempre curato per conto del padre e quindi CP_5 della sin da giugno 2017 le comunicazioni con la usando CP_5 CP_3 la casella di posta ordinaria della;
evidenziava però che il contratto del CP_1
17.07.2017, rinnovato con la scrittura del 10.03.2018, era stato stipulato tra la con la asseriva pertanto la totale estraneità della società CP_3 CP_5 amministrata dalla figlia relativamente ai fatti di causa non essendo mai intervenuto alcun subentro o cessione del rapporto contrattuale;
ne derivava l'illegittimità delle fatture de quibus azionate in via monitoria. Eccepiva inoltre non esser stata fornita alcuna prova dell'effettiva consegna del materiale legnoso per riferirsi la documentazione contabile versata in atti a (mittente) e a Controparte_8 [...]
(destinataria), società estranee al presente giudizio. Controparte_9
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice, con riservata ordinanza, previa acquisizione di copia del fascicolo monitorio nel presente giudizio di opposizione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti. Esaurita l'istruttoria la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
***************
Preliminarmente giova ribadire l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione riproposta dalla nelle conclusioni rassegnate con nota del 19.09.2025 entro il Controparte_3 termine all'uopo assegnato ai sensi dell'art. 189 c.p.c. A riguardo giova rammentare che l'orientamento uniformemente adottato da questo Tribunale nell'individuazione del rito da applicare è quello di far riferimento alla data in cui l'atto di citazione è stato portato a notifica, sicchè, ove il procedimento notificatorio abbia avuto inizio prima del 28.02.2023, il rito applicabile è quello ante riforma mentre qualora abbia pagina 5 di 10 avuto inizio dopo tale data diviene applicabile il nuovo rito. Con specifico riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in difetto di un'espressa previsione di legge, questo Tribunale ritiene determinante il momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione che, nella fattispecie concreta, risulta essere avvenuta in data 13.03.2023 con conseguente applicazione della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia).
Passando al merito della causa, va innanzi tutto precisato come l'oggetto della presente controversia è costituito dalla vendita del materiale legnoso proveniente dal cantiere boschivo sito in Loc. Sant'Egidio nel Comune di Cortona (AR): vengono pertanto in rilievo il contratto del 17.07.2017 e il successivo accordo 10.03.2018 con esclusione del contratto stipulato il 26.06.2017 poiché riferito al materiale ricavato dai boschi di Monte Talamone nel Comune di Arezzo di cui deve pertanto essere dichiarata l'estraneità ai fini del decidere.
Va inoltre evidenziato che due sono gli aspetti controversi: l'effettiva titolarità del rapporto obbligatorio (se in capo alla ovvero alla , questione CP_1 CP_5 attinente al merito della decisione in quanto elemento costitutivo della domanda e non anche alla legittimazione passiva (cfr. ex multis la recente Cass. n. 1057/2025), nonché la mancata prova della concreta consegna del materiale boschivo da parte della CP_3
Iniziando con la prima delle questioni, si osserva che la fattura n. 303 del
31.12.2017, è stata emessa successivamente alla scadenza del contratto del
17.07.2017, prevista per il 31.10.2017, ed antecedentemente alla stipula della scrittura privata 10.03.2018.
Ebbene, la tesi difensiva della secondo cui detta fattura sarebbe Controparte_3 stata legittimamente emessa nei confronti della sulla base di accordi CP_1 verbali presi con la legale rappresentante della predetta società, Controparte_2
, risulta condivisibile poiché avvalorata sia dalle convergenti deposizioni dei
[...] due testi di parte opposta, e , entrambi Testimone_1 Testimone_2 dipendenti della società convenuta (sulla non rilevabilità officiosa e tardività dell'eccezione di incapacità del primo teste cfr. Cass SS.UU. n. 9456/2023) sia dal dato testuale del contratto 17.07.2017 che, seppur stipulato tra la e Controparte_3 la e sottoscritto dai rispettivi legale rappresentanti, fa reiteratamente CP_5
pagina 6 di 10 riferimento anche alla Vengono in rilevo l'art. 6) “La ditta “ CP_1 CP_3
solleva la società “ ” da ogni responsabilità in caso di infortuni sul
[...] CP_1 lavoro […]”; l'art. 7) “La ditta “ si impegna ad attenersi alle indicazioni CP_3 fornitegli dal tecnico incaricato dalla “ ”[…]”; l'art. 8) “La ditta “ CP_1 CP_3
dichiara di assumersi tutte le responsabilità relative alla scrupolosa osservanza
[...] delle operazioni di taglio [….] sollevando la società " ” da ogni responsabilità CP_1
[…]“; l'art. 9) “I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati con le seguenti modalità: alla fine di ogni mese emissione di fattura da parte della “ CP_1
” […]”.
[...]
L'inserimento della nel contratto de quo, presumibilmente riconducibile CP_1 ad un errore materiale - c.d. “copia-incolla” - è comunque indicativo dello stretto collegamento tra le due società gestite, peraltro, da persone unite dal rapporto parentale di padre e figlia nonchè della continua ingerenza della nei CP_1 rapporti commerciali oggetto di causa come attestato anche dalle numerose e-mail inviate da alla dalla posta elettronica della Controparte_2 CP_3
. CP_1
Determinante la circostanza che il contratto del 17.07.2017 si limita a regolamentare l'obbligo della a vendere alla la massa CP_5 Controparte_3 legnosa in piedi del lotto boschivo acquisito in Sant'Egidio nonché l'obbligo della ad eseguire tutte le lavorazioni di taglio, ripulitura del bosco e Controparte_3 asporto ma nulla prevede, a differenza di quanto contenuto nell'art. 2) del successivo accordo 10.03.2028, sull'obbligo di rivendita del materiale legnoso da parte della
Deve pertanto ritenersi che detto contratto sia stato integrato da CP_3 successivi accordi verbali in forza dei quali il materiale legnoso prodotto dalla avrebbe dovuto essere acquistato dalla onerata, CP_3 CP_1 conseguentemente, del relativo pagamento. Depone in tal senso anche la missiva del
20.12.2017 inviata alla da mediante l'utilizzo CP_3 Controparte_2 della posta elettronica intestata alla società opponente (a nulla rilevando, in assenza di contestazioni sulla provenienza e sul contenuto della missiva, l'invio da un indirizzo di posta elettronica ordinaria anziché certificata).
A diversa soluzione deve pervenirsi con riferimento alla seconda fattura, la n. 81 del
31.03.2018, atteso che la stessa è stata emessa a seguito dell'accordo stipulato tra pagina 7 di 10 la e la risalente, si ribadisce, al 10.03.2018. Detto accordo CP_3 CP_5 stabilisce una diminuzione del prezzo della massa legnosa in piedi - tenuto conto del sopravvenuto divieto di transito imposto dal Comune di Cortona sulla strada conducente al cantiere di Sant'Egidio con conseguente complicazione del normale svolgimento delle lavorazioni boschive - oltre all'obbligo per la di CP_3 vendere alla il materiale legnoso prodotto ed accatastato sul piazzale di CP_5 carico (art. 2) nonché al successivo art. 3) il corrispondente impegno della CP_5 di effettuate i pagamenti delle fatture secondo tempi e modalità concordate.
Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere siffatte pattuizioni modificate da asseriti accordi verbali che avrebbero dovuto essere stati posti in essere necessariamente dopo il 10.03.2018 stante il divieto di cui all'art. 2722 c.c.
Pur tuttavia, accertata la titolarità dell'obbligazione di pagamento, le domande dell'opposta si appalesano infondate per esser rimasta indimostrata l'effettiva consegna del materiale legnoso dalla alle controparti. CP_3
Preme evidenziarsi l'oramai granitico principio giurisprudenziale sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di obbligazioni: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. SSUU n. 13533/2001 e ss.).
Nella fattispecie, la creditrice sostiene di aver soddisfatto il proprio CP_3 onere probatorio mediante la produzione dei DDT allegati alla comparsa di pagina 8 di 10 costituzione e risposta e alla propria terza memoria 171 ter c.p.c. confermati dai testi e CP_3 Tes_2
Orbene, sotto un primo profilo non può ignorarsi che documentazione contabile in questione indica quale mittente e quale destinataria due società, la EC OM SR
e la soggetti diversi dalle odierne parti in causa. Controparte_9
L'allegazione secondo cui le bolle di trasporto avrebbero avuto ad oggetto il materiale proveniente dal cantiere di Sant'Egidio in Cortona, venduto dalla alla CP_3
e da quest'ultima rivenduto alla EC OM SR è rimasta priva di CP_1 adeguato supporto probatorio e soprattutto è sconfessata dal dato letterale dei documenti di trasporto (all. 13) laddove viene riportato “provenienza IO (PO) cantiere Montepiano/Farfalleto”.
Non è stata prodotta nessuna documentazione, neppure di natura fiscale, attestante la rivendita del materiale legnoso dalla alle società e da queste CP_3 CP_1 alla EC OM SR.
Carente di efficacia probatoria il doc. 8 depositato dall'opposta, contestato dalle controparti, consistente in un mero tabulato privo di sottoscrizione.
Sotto altro aspetto viene in rilievo l'incongruenza del prezzo indicato nelle fatture nn.
303/2017 e 81/2018, € 2,00 al quintale, corrispondente a quello concordato per i tronchi di abete (art. 1 accordo 10.03.2018) anzichè a quello del materiale di risulta da biomassa, di € 0,50 (art. 2 lett. b contratto 17.07.17), presumibilmente oggetto dei documenti di trasporto prodotti in atti (circostanza desumibile dalla denominazione sociale EC OM SR e ). Controparte_9
Sulla base di quanto motivato, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la domanda proposta dalla contro la rigettata. CP_3 CP_5
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, scaglione da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto del valore della controversia vicino al minimo della fascia, compenso aumentato del 30% ex art. 4, comma 2, DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda proposta dall'opposta contro la società chiamata in causa;
pagina 9 di 10 - condanna la società opposta alla refusione delle spese processuali in favore delle controparti che si liquidano in complessivi € 4.951,70 oltre rimborso al 15%,
CAP e IVA se dovuta.
Siena, 26 novembre 2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
(P.Iva ), con sede in Sersale (CZ) alla Via dei AR Controparte_1 P.IVA_1
NO snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
, elettivamente domiciliata in Sersale (CZ) alla Via M. Bianchi n°38,
[...] presso e nello studio dell'Avv. LL SA – indirizzo di PEC:
che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto anche con firma digitale, congiunto al presente atto mediante strumento informatico
ATTRICE OPPONENTE contro con sede in Colle di Val d'Elsa (Si) via Don Controparte_3
Minzoni n° 13 (P.Iva ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI) Via Controparte_4 della Repubblica n° 144 presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO BERTI (email:
- P.E.C.: il quale la Email_2 Email_3 rappresenta e difende in forza di procura posta in calce al presente atto
CONVENUTA OPPOSTA
e
(P. Iva n. con sede in Sersale (CZ) via dei AR NO, in CP_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore , elettivamente CP_6 domiciliato in Sersale (CZ) al Vico II Pirro n°13, presso e nello studio dell'Avv.
LL SA indirizzo PEC Email_1 pagina 1 di 10 che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto anche con firma digitale, congiunto al presente atto mediante strumento informatico
ER MA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di “ ” rispetto al CP_1 credito azionato, e per l'effetto dichiarare come non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso;
in ogni caso, accertare e dichiarare come non dovuta la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la responsabilità di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver introdotto una lite temeraria, riconoscendo per l'effetto il risarcimento dei danni in favore di “ nella misura che sarà ritenuta congrua;
Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE, si dichiari la inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione da parte della per le motivazioni CP_1 contenuti nei propri atti difensivi e confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2023 del
13/02/2023 emesso dal Tribunale di Siena – R.G. 333/2023 con condanna al pagamento della somma di €. Euro 29.582,39 oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 da parte della alla CP_1
in persona del legale rappresentante e rigettare Controparte_7 le domande tutte formulate dall'attore , in quanto infondate in fatto ed in CP_1 diritto per i motivi esposti in nei propri atti difensivi ed in ogni caso respingere le domande nei confronti del convenuto e confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2023 del 13/02/2023 del Tribunale di Siena – R.G. 333/2023 con il pagamento della somma di €. 29.582,39 da parte della alla per la vendita da CP_1 CP_3 parte della del materiale legnoso alla nel cantiere boschivo CP_3 CP_1 sito in Cortona loc. Sant'Egidio come da fattura n° 81 del 31.03.2018 per €. 21.780,00
pagina 2 di 10 e fattura n° 303 del 31.12.2017 per €. 7.802,39 oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231;
NEL MERITO IN SUBORDINE condannare la con sede in Sersale (CZ) via dei CP_5
AR NO in persona del suo legale rappresentante al pagamento della somma di
€.29.582,39 oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n° 231 a favore della per la vendita del materiale legnoso CP_3 nel cantiere boschivo sito in Cortona loc. Sant'Egidio alla Bianco Srl e/o anche in solido con l'attore-opponente società in persona del suo legale CP_1 rappresentante.
Con vittoria di spese e compensi”.
per la terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione: preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
“ rispetto al credito azionato, e per l'effetto dichiarare la sua Controparte_1 estromissione rispetto al presente giudizio;
nel merito, accertare e dichiarare come non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso;
in ogni caso, rigettare la domanda proposta da “ nei confronti di “ CP_3 CP_5
in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondata in
[...] fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , Controparte_2 quale legale rappresentante della proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di € 29.582,39 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della (d'ora Controparte_7 innanzi . Controparte_3
Eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza propria di legittimazione passiva atteso che,
a detta dell'ingiungente, il credito vantato avrebbe tratto origine dal contratto inter
pagina 3 di 10 partes del 24.06.2017 avente ad oggetto la vendita di materiale legnoso ricavato dal cantiere boschivo sito in Loc. Sant'Egidio del Comune di Cortona (AR) mentre in realtà detto contratto aveva ad oggetto la vendita di materiale legnoso ricavato da un diverso cantiere boschivo, quello sito in Loc. “Monte Talamone - Peneto” del Comune di Arezzo. Rappresentava, pertanto, come la vendita del materiale legnoso ricavato dal cantiere di Sant'Egidio di Cortona costituisse, invece, l'oggetto di altro contratto, stipulato in data 17.07.2017, con altra società ovvero la di cui era CP_5 legale rappresentante . Ne derivava l'illegittimità delle fatture n. 81 del CP_6
31.03.2018 e n. 303 del 31.12.2017 emesse dalla nei confronti della Controparte_3
e poste da controparte a base del decreto ingiuntivo, in quanto riferite Controparte_1 al materiale legnoso del cantiere di S. Egidio in Cortona. Chiedeva, conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma portata nel decreto ingiuntivo e la condanna della al risarcimento danni per lite temeraria ex art. Controparte_3
96 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, la società opposta eccepiva, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'opposizione, introdotta nelle forme del nuovo rito (c.d. riforma
Cartabia) applicabile ai soli procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023; essendo avvenuto, nella fattispecie concreta, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo anteriormente a tale data, avrebbe dovuto ritenersi applicabile il c.d. vecchio rito, ovverosia quello antecedente la riforma introdotta dal D. Lgs. n.
149/2022. Sosteneva altresì la piena legittimità del decreto ingiuntivo evidenziando che le fatture erano stata emesse a favore della , allorquando il contratto CP_1 con la 17.07.2017 era già scaduto, su richiesta della stessa CP_5 [...]
la quale non aveva contestato né la fornitura nè la ragione sociale Controparte_2 di tale fatturazione neppure a seguito della messa in mora. Ad ogni buon conto, chiedeva, di essere autorizzata a chiamare in causa la con conseguente CP_5 differimento dell'udienza di prima comparizione.
Con decreto emesso inaudita altera parte, il Giudice, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo dovendosi applicare il rito ante riforma Cartabia per esser rilevante a tal fine il momento della notifica dell'atto di citazione, autorizzava la chiamata in causa del terzo con differimento dell'udienza di comparizione delle parti pagina 4 di 10 per consentire la citazione del predetto terzo nel termine di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.03.2024 si costituiva in giudizio la società la quale rappresentava che , CP_5 Controparte_2 legale rappresentante della nonché figlia di legale CP_1 CP_6 rappresentante della aveva sempre curato per conto del padre e quindi CP_5 della sin da giugno 2017 le comunicazioni con la usando CP_5 CP_3 la casella di posta ordinaria della;
evidenziava però che il contratto del CP_1
17.07.2017, rinnovato con la scrittura del 10.03.2018, era stato stipulato tra la con la asseriva pertanto la totale estraneità della società CP_3 CP_5 amministrata dalla figlia relativamente ai fatti di causa non essendo mai intervenuto alcun subentro o cessione del rapporto contrattuale;
ne derivava l'illegittimità delle fatture de quibus azionate in via monitoria. Eccepiva inoltre non esser stata fornita alcuna prova dell'effettiva consegna del materiale legnoso per riferirsi la documentazione contabile versata in atti a (mittente) e a Controparte_8 [...]
(destinataria), società estranee al presente giudizio. Controparte_9
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice, con riservata ordinanza, previa acquisizione di copia del fascicolo monitorio nel presente giudizio di opposizione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti. Esaurita l'istruttoria la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
***************
Preliminarmente giova ribadire l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione riproposta dalla nelle conclusioni rassegnate con nota del 19.09.2025 entro il Controparte_3 termine all'uopo assegnato ai sensi dell'art. 189 c.p.c. A riguardo giova rammentare che l'orientamento uniformemente adottato da questo Tribunale nell'individuazione del rito da applicare è quello di far riferimento alla data in cui l'atto di citazione è stato portato a notifica, sicchè, ove il procedimento notificatorio abbia avuto inizio prima del 28.02.2023, il rito applicabile è quello ante riforma mentre qualora abbia pagina 5 di 10 avuto inizio dopo tale data diviene applicabile il nuovo rito. Con specifico riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in difetto di un'espressa previsione di legge, questo Tribunale ritiene determinante il momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione che, nella fattispecie concreta, risulta essere avvenuta in data 13.03.2023 con conseguente applicazione della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia).
Passando al merito della causa, va innanzi tutto precisato come l'oggetto della presente controversia è costituito dalla vendita del materiale legnoso proveniente dal cantiere boschivo sito in Loc. Sant'Egidio nel Comune di Cortona (AR): vengono pertanto in rilievo il contratto del 17.07.2017 e il successivo accordo 10.03.2018 con esclusione del contratto stipulato il 26.06.2017 poiché riferito al materiale ricavato dai boschi di Monte Talamone nel Comune di Arezzo di cui deve pertanto essere dichiarata l'estraneità ai fini del decidere.
Va inoltre evidenziato che due sono gli aspetti controversi: l'effettiva titolarità del rapporto obbligatorio (se in capo alla ovvero alla , questione CP_1 CP_5 attinente al merito della decisione in quanto elemento costitutivo della domanda e non anche alla legittimazione passiva (cfr. ex multis la recente Cass. n. 1057/2025), nonché la mancata prova della concreta consegna del materiale boschivo da parte della CP_3
Iniziando con la prima delle questioni, si osserva che la fattura n. 303 del
31.12.2017, è stata emessa successivamente alla scadenza del contratto del
17.07.2017, prevista per il 31.10.2017, ed antecedentemente alla stipula della scrittura privata 10.03.2018.
Ebbene, la tesi difensiva della secondo cui detta fattura sarebbe Controparte_3 stata legittimamente emessa nei confronti della sulla base di accordi CP_1 verbali presi con la legale rappresentante della predetta società, Controparte_2
, risulta condivisibile poiché avvalorata sia dalle convergenti deposizioni dei
[...] due testi di parte opposta, e , entrambi Testimone_1 Testimone_2 dipendenti della società convenuta (sulla non rilevabilità officiosa e tardività dell'eccezione di incapacità del primo teste cfr. Cass SS.UU. n. 9456/2023) sia dal dato testuale del contratto 17.07.2017 che, seppur stipulato tra la e Controparte_3 la e sottoscritto dai rispettivi legale rappresentanti, fa reiteratamente CP_5
pagina 6 di 10 riferimento anche alla Vengono in rilevo l'art. 6) “La ditta “ CP_1 CP_3
solleva la società “ ” da ogni responsabilità in caso di infortuni sul
[...] CP_1 lavoro […]”; l'art. 7) “La ditta “ si impegna ad attenersi alle indicazioni CP_3 fornitegli dal tecnico incaricato dalla “ ”[…]”; l'art. 8) “La ditta “ CP_1 CP_3
dichiara di assumersi tutte le responsabilità relative alla scrupolosa osservanza
[...] delle operazioni di taglio [….] sollevando la società " ” da ogni responsabilità CP_1
[…]“; l'art. 9) “I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati con le seguenti modalità: alla fine di ogni mese emissione di fattura da parte della “ CP_1
” […]”.
[...]
L'inserimento della nel contratto de quo, presumibilmente riconducibile CP_1 ad un errore materiale - c.d. “copia-incolla” - è comunque indicativo dello stretto collegamento tra le due società gestite, peraltro, da persone unite dal rapporto parentale di padre e figlia nonchè della continua ingerenza della nei CP_1 rapporti commerciali oggetto di causa come attestato anche dalle numerose e-mail inviate da alla dalla posta elettronica della Controparte_2 CP_3
. CP_1
Determinante la circostanza che il contratto del 17.07.2017 si limita a regolamentare l'obbligo della a vendere alla la massa CP_5 Controparte_3 legnosa in piedi del lotto boschivo acquisito in Sant'Egidio nonché l'obbligo della ad eseguire tutte le lavorazioni di taglio, ripulitura del bosco e Controparte_3 asporto ma nulla prevede, a differenza di quanto contenuto nell'art. 2) del successivo accordo 10.03.2028, sull'obbligo di rivendita del materiale legnoso da parte della
Deve pertanto ritenersi che detto contratto sia stato integrato da CP_3 successivi accordi verbali in forza dei quali il materiale legnoso prodotto dalla avrebbe dovuto essere acquistato dalla onerata, CP_3 CP_1 conseguentemente, del relativo pagamento. Depone in tal senso anche la missiva del
20.12.2017 inviata alla da mediante l'utilizzo CP_3 Controparte_2 della posta elettronica intestata alla società opponente (a nulla rilevando, in assenza di contestazioni sulla provenienza e sul contenuto della missiva, l'invio da un indirizzo di posta elettronica ordinaria anziché certificata).
A diversa soluzione deve pervenirsi con riferimento alla seconda fattura, la n. 81 del
31.03.2018, atteso che la stessa è stata emessa a seguito dell'accordo stipulato tra pagina 7 di 10 la e la risalente, si ribadisce, al 10.03.2018. Detto accordo CP_3 CP_5 stabilisce una diminuzione del prezzo della massa legnosa in piedi - tenuto conto del sopravvenuto divieto di transito imposto dal Comune di Cortona sulla strada conducente al cantiere di Sant'Egidio con conseguente complicazione del normale svolgimento delle lavorazioni boschive - oltre all'obbligo per la di CP_3 vendere alla il materiale legnoso prodotto ed accatastato sul piazzale di CP_5 carico (art. 2) nonché al successivo art. 3) il corrispondente impegno della CP_5 di effettuate i pagamenti delle fatture secondo tempi e modalità concordate.
Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere siffatte pattuizioni modificate da asseriti accordi verbali che avrebbero dovuto essere stati posti in essere necessariamente dopo il 10.03.2018 stante il divieto di cui all'art. 2722 c.c.
Pur tuttavia, accertata la titolarità dell'obbligazione di pagamento, le domande dell'opposta si appalesano infondate per esser rimasta indimostrata l'effettiva consegna del materiale legnoso dalla alle controparti. CP_3
Preme evidenziarsi l'oramai granitico principio giurisprudenziale sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di obbligazioni: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (Cass. SSUU n. 13533/2001 e ss.).
Nella fattispecie, la creditrice sostiene di aver soddisfatto il proprio CP_3 onere probatorio mediante la produzione dei DDT allegati alla comparsa di pagina 8 di 10 costituzione e risposta e alla propria terza memoria 171 ter c.p.c. confermati dai testi e CP_3 Tes_2
Orbene, sotto un primo profilo non può ignorarsi che documentazione contabile in questione indica quale mittente e quale destinataria due società, la EC OM SR
e la soggetti diversi dalle odierne parti in causa. Controparte_9
L'allegazione secondo cui le bolle di trasporto avrebbero avuto ad oggetto il materiale proveniente dal cantiere di Sant'Egidio in Cortona, venduto dalla alla CP_3
e da quest'ultima rivenduto alla EC OM SR è rimasta priva di CP_1 adeguato supporto probatorio e soprattutto è sconfessata dal dato letterale dei documenti di trasporto (all. 13) laddove viene riportato “provenienza IO (PO) cantiere Montepiano/Farfalleto”.
Non è stata prodotta nessuna documentazione, neppure di natura fiscale, attestante la rivendita del materiale legnoso dalla alle società e da queste CP_3 CP_1 alla EC OM SR.
Carente di efficacia probatoria il doc. 8 depositato dall'opposta, contestato dalle controparti, consistente in un mero tabulato privo di sottoscrizione.
Sotto altro aspetto viene in rilievo l'incongruenza del prezzo indicato nelle fatture nn.
303/2017 e 81/2018, € 2,00 al quintale, corrispondente a quello concordato per i tronchi di abete (art. 1 accordo 10.03.2018) anzichè a quello del materiale di risulta da biomassa, di € 0,50 (art. 2 lett. b contratto 17.07.17), presumibilmente oggetto dei documenti di trasporto prodotti in atti (circostanza desumibile dalla denominazione sociale EC OM SR e ). Controparte_9
Sulla base di quanto motivato, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la domanda proposta dalla contro la rigettata. CP_3 CP_5
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, scaglione da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto del valore della controversia vicino al minimo della fascia, compenso aumentato del 30% ex art. 4, comma 2, DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda proposta dall'opposta contro la società chiamata in causa;
pagina 9 di 10 - condanna la società opposta alla refusione delle spese processuali in favore delle controparti che si liquidano in complessivi € 4.951,70 oltre rimborso al 15%,
CAP e IVA se dovuta.
Siena, 26 novembre 2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
pagina 10 di 10