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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/10/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa DA D'ON ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.4151 /2022 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 912/2022 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, e vertente
TRA
p. iva ), in persona del l.r.p.t. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti, dall'avv. Maria
ET (Cod. Fisc. e dall'Avv. Paolo Cantelmo (Cod. Fisc. C.F._1
), elettivamente domiciliata all' indirizzo di Posta Elettronica C.F._2
Certificata della prima - PEC: , Email_1 Email_2
- OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
IA D'AD (c.f. ) elettivamente domiciliata all' indirizzo C.F._3 di Posta Elettronica Certificata della predetta: Email_3
-OPPOSTA
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 912/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.04.2022, con il quale era stato ad essa ingiunto il
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pagamento della somma di € 16.527,00, quale credito vantato da Controparte_1
, in virtù delle fatture elettroniche nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 23.02.2021,
[...] relative ai lavori manutenzione eseguiti presso la sede legale della società opponente.
L'opponente deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte a dimostrare l'effettiva sussistenza del credito, disconoscendola ed affermando che tale documentazione fosse riferita a lavori mai commissionati, in parte non correttamente eseguiti e comunque privi di collaudo o dichiarazioni di conformità.
In particolare, venivano contestate le fatture n. 9 e n. 10 del 23.02.2021, rispettivamente del valore di € 2.750,00 e € 3.890,00 in quanto relative ad attività mai commissionate dall'opponente, nonché le fatture n. 8 (€ 2.137,00) e n. 11 (€ 1.500,00), più volte oggetto di contestazione, a detta dell'opponente, tanto da rendere necessario l'affidamento dei lavori ad altra ditta, con conseguente aggravio dei costi.
Tanto premesso, parte opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
altresì, proponeva formale domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte della società in via subordinata, Controparte_3 chiedeva che fossero comunque rideterminate le somme effettivamente dovute, con esclusione di quelle oggetto di specifica contestazione, con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la convenuta opposta, richiedendo, in via Controparte_3 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed onorario della fase monitoria e del giudizio di opposizione, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Giudice istruttore, con ordinanza emessa in data 18.10.2022, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ed istruita la causa mediante acquisizione documentale e prova testimoniale, preso atto delle note depositate dalle parti, all'udienza del 05.06.2025 riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile
SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
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Tanto rilevato nella fattispecie in esame, dalla produzione documentale di parte opposta, già allegata al ricorso del procedimento monitorio, emerge che il credito azionato con il procedimento monitorio afferisce al mancato pagamento da parte della di fatture emesse in seguito a lavori di fornitura e di manutenzione Parte_1 da parte della Controparte_3
Parte opponente, in un primo momento, ha dichiarato di disconoscere espressamente le fatture commerciali prodotte dalla in sede monitoria, Controparte_1 dunque, i crediti oggetto di contestazione risultano essere quelli riferiti alle seguenti fatture:
fattura n. 5 del 23/02/2021 (€ 4.290,00);
fattura n. 6 del 23/02/2021 (€ 1.000,00);
fattura n. 7 del 23/02/2021 (€ 950,00);
fattura n. 8 del 23/02/2021 (€ 2.137,00);
fattura n. 9 del 23/02/2021 (€ 2.750,00);
fattura n. 10 del 23/02/2021 (€ 3.890,00);
fattura n. 11 del 23/02/2021 (€ 1.500,00); per un totale di € 16.527,00.
Dall'esame delle doglianze articolate dalla parte opponente, emerge tuttavia che le uniche fatture oggetto di specifica contestazione siano quelle recanti i numeri 8, 9, 10
e 11.
Ne consegue che i crediti relativi alle fatture nn. 5, 6 e 7 debbano ritenersi non contestati e, pertanto, definitivamente accertati, anche in considerazione del fatto che parte opposta ha prodotto in atti i preventivi dell'offerta economica controfirmati dalla società odierna opponente. (cfr. all. 2 fascicolo del procedimento monitorio R.G. n.
2660/2022)
Tanto rilevato occorre premettere che grava sulla parte opponente l'onere probatorio circa l'infondatezza dei crediti dedotti;
ciò posto nel caso in esame detti oneri allegatori e probatori non risultano essere stati assolti nel caso specifico
Sul punto, con riferimento alla fattura n. 8, parte opponente afferma che “è stata oggetto di ripetute contestazioni da parte della società Si precisa, Parte_1 infatti, che il sistema installato non ha mai funzionato correttamente e, nonostante le
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reiterate segnalazioni e solleciti, la ditta non è mai intervenuta per Controparte_1 risolvere le lamentate problematiche”.
Ciò posto, tuttavia va rilevato che agli atti non risulta acquisita alcuna prova delle asserite contestazioni, segnalazioni o solleciti formulate alla ditta opposta/creditrice che, peraltro, risulta contrastanti con il disconoscimento inizialmente formulato, posto che la stessa parte opponente, nelle proprie allegazioni, riconosce comunque di aver ricevuto forniture dalla società Controparte_1
Al riguardo, peraltro, va rilevato che risulta allegato, da parte opposta, il preventivo controfirmato, relativo alla fattura n.8, dalla società odierna opponente, nonché ulteriore corrispondenza telematica attestante l'accettazione del preventivo (cfr. all. 2 fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 2660/2022).
Per quanto concerne la fattura n. 11, nell'atto introduttivo si legge che parte opponente ha dedotto “Anche la fattura n. 11 è stata oggetto di contestazione, poiché, a causa dell'inadempimento della Convenuta, l'Attrice ha dovuto incaricare un'altra ditta. con ulteriore aggravio economico, circostanza ben nota alla controparte tanto è vero che sul punto non è stato formulato alcun capitolo di prova.”
Tuttavia, al riguardo, la difesa di parte opponente non ha alcuna prova a sostegno della dedotte contestazioni formulate da parte della società opponente in relazione ai lavori indicati nella predetta fattura.
Passando all'esame delle fatture nn. 9 e 10, va rilevato che i testi escussi interrogati sui capi di prova articolati nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., di parte opposta, relativamente ai lavori di manutenzione elettrica di cui alla fattura n.
9 ed agli interventi eseguiti, di cui alla fattura n. 10, hanno confermato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni
Significativa, al riguardo, si reputa la dichiarazione resa dal teste , Testimone_1 operaio della ha dichiarato in relazione al capo B: “si è Controparte_1 vero, sono stati eseguiti i lavori elencati;
preciso che io ho eseguito i lavori elettrici, in particolare ho sostituito insieme ad l'ingranaggio del motore Persona_1 del cancello scorrevole sito in via Della Francesca, mentre i lavori idraulici sono stati
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eseguiti da e ”; il teste precisato: “si è vero, Controparte_2 Persona_1 sono lavori che ho eseguito personalmente” ( cfr. verbale di udienza del 07.11.2023).
Il teste , figlio del titolare ed operaio della medesima società, sulla Persona_1 cui attendibilità non sussistono motivi per dubitare, ha dichiarato, “si è vero, sono stati eseguiti i lavori elencati, alcuni da me personalmente, altri da me in collaborazione con mio padre e con altri collaboratori”; il predetto, ha poi precisato : “abbiamo fatto una riqualificazione dell'illuminazione e delle linee elettriche, ad esempio i fari installati sul perimetro esterno e sul capannone”.
Le dichiarazioni rese dai testimonio trovano conferma nei “Report d'intervento” inerenti alla fattura n. 9, recanti la sottoscrizione della società opponente, attestanti l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, prodotti nel fascicolo del procedimento monitorio( cfr. all'allegato 2 )
Ne discende che la pretesa avanzata dalla società opposta deve ritenersi fondata, sicché l'opposizione avanzata dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 oggetto di causa va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con attribuzione diretta al procuratore di parte opposta, avv. IA D'AD, la quale ne ha formulato tempestiva ed espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 912/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo. 912/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.04.2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione all'Avv. IA D'AD, antistatario.
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Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa DA D'ON ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.4151 /2022 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 912/2022 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, e vertente
TRA
p. iva ), in persona del l.r.p.t. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti, dall'avv. Maria
ET (Cod. Fisc. e dall'Avv. Paolo Cantelmo (Cod. Fisc. C.F._1
), elettivamente domiciliata all' indirizzo di Posta Elettronica C.F._2
Certificata della prima - PEC: , Email_1 Email_2
- OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
IA D'AD (c.f. ) elettivamente domiciliata all' indirizzo C.F._3 di Posta Elettronica Certificata della predetta: Email_3
-OPPOSTA
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 912/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.04.2022, con il quale era stato ad essa ingiunto il
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pagamento della somma di € 16.527,00, quale credito vantato da Controparte_1
, in virtù delle fatture elettroniche nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 23.02.2021,
[...] relative ai lavori manutenzione eseguiti presso la sede legale della società opponente.
L'opponente deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte a dimostrare l'effettiva sussistenza del credito, disconoscendola ed affermando che tale documentazione fosse riferita a lavori mai commissionati, in parte non correttamente eseguiti e comunque privi di collaudo o dichiarazioni di conformità.
In particolare, venivano contestate le fatture n. 9 e n. 10 del 23.02.2021, rispettivamente del valore di € 2.750,00 e € 3.890,00 in quanto relative ad attività mai commissionate dall'opponente, nonché le fatture n. 8 (€ 2.137,00) e n. 11 (€ 1.500,00), più volte oggetto di contestazione, a detta dell'opponente, tanto da rendere necessario l'affidamento dei lavori ad altra ditta, con conseguente aggravio dei costi.
Tanto premesso, parte opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
altresì, proponeva formale domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte della società in via subordinata, Controparte_3 chiedeva che fossero comunque rideterminate le somme effettivamente dovute, con esclusione di quelle oggetto di specifica contestazione, con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la convenuta opposta, richiedendo, in via Controparte_3 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed onorario della fase monitoria e del giudizio di opposizione, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Giudice istruttore, con ordinanza emessa in data 18.10.2022, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ed istruita la causa mediante acquisizione documentale e prova testimoniale, preso atto delle note depositate dalle parti, all'udienza del 05.06.2025 riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile
SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
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Tanto rilevato nella fattispecie in esame, dalla produzione documentale di parte opposta, già allegata al ricorso del procedimento monitorio, emerge che il credito azionato con il procedimento monitorio afferisce al mancato pagamento da parte della di fatture emesse in seguito a lavori di fornitura e di manutenzione Parte_1 da parte della Controparte_3
Parte opponente, in un primo momento, ha dichiarato di disconoscere espressamente le fatture commerciali prodotte dalla in sede monitoria, Controparte_1 dunque, i crediti oggetto di contestazione risultano essere quelli riferiti alle seguenti fatture:
fattura n. 5 del 23/02/2021 (€ 4.290,00);
fattura n. 6 del 23/02/2021 (€ 1.000,00);
fattura n. 7 del 23/02/2021 (€ 950,00);
fattura n. 8 del 23/02/2021 (€ 2.137,00);
fattura n. 9 del 23/02/2021 (€ 2.750,00);
fattura n. 10 del 23/02/2021 (€ 3.890,00);
fattura n. 11 del 23/02/2021 (€ 1.500,00); per un totale di € 16.527,00.
Dall'esame delle doglianze articolate dalla parte opponente, emerge tuttavia che le uniche fatture oggetto di specifica contestazione siano quelle recanti i numeri 8, 9, 10
e 11.
Ne consegue che i crediti relativi alle fatture nn. 5, 6 e 7 debbano ritenersi non contestati e, pertanto, definitivamente accertati, anche in considerazione del fatto che parte opposta ha prodotto in atti i preventivi dell'offerta economica controfirmati dalla società odierna opponente. (cfr. all. 2 fascicolo del procedimento monitorio R.G. n.
2660/2022)
Tanto rilevato occorre premettere che grava sulla parte opponente l'onere probatorio circa l'infondatezza dei crediti dedotti;
ciò posto nel caso in esame detti oneri allegatori e probatori non risultano essere stati assolti nel caso specifico
Sul punto, con riferimento alla fattura n. 8, parte opponente afferma che “è stata oggetto di ripetute contestazioni da parte della società Si precisa, Parte_1 infatti, che il sistema installato non ha mai funzionato correttamente e, nonostante le
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reiterate segnalazioni e solleciti, la ditta non è mai intervenuta per Controparte_1 risolvere le lamentate problematiche”.
Ciò posto, tuttavia va rilevato che agli atti non risulta acquisita alcuna prova delle asserite contestazioni, segnalazioni o solleciti formulate alla ditta opposta/creditrice che, peraltro, risulta contrastanti con il disconoscimento inizialmente formulato, posto che la stessa parte opponente, nelle proprie allegazioni, riconosce comunque di aver ricevuto forniture dalla società Controparte_1
Al riguardo, peraltro, va rilevato che risulta allegato, da parte opposta, il preventivo controfirmato, relativo alla fattura n.8, dalla società odierna opponente, nonché ulteriore corrispondenza telematica attestante l'accettazione del preventivo (cfr. all. 2 fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 2660/2022).
Per quanto concerne la fattura n. 11, nell'atto introduttivo si legge che parte opponente ha dedotto “Anche la fattura n. 11 è stata oggetto di contestazione, poiché, a causa dell'inadempimento della Convenuta, l'Attrice ha dovuto incaricare un'altra ditta. con ulteriore aggravio economico, circostanza ben nota alla controparte tanto è vero che sul punto non è stato formulato alcun capitolo di prova.”
Tuttavia, al riguardo, la difesa di parte opponente non ha alcuna prova a sostegno della dedotte contestazioni formulate da parte della società opponente in relazione ai lavori indicati nella predetta fattura.
Passando all'esame delle fatture nn. 9 e 10, va rilevato che i testi escussi interrogati sui capi di prova articolati nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., di parte opposta, relativamente ai lavori di manutenzione elettrica di cui alla fattura n.
9 ed agli interventi eseguiti, di cui alla fattura n. 10, hanno confermato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni
Significativa, al riguardo, si reputa la dichiarazione resa dal teste , Testimone_1 operaio della ha dichiarato in relazione al capo B: “si è Controparte_1 vero, sono stati eseguiti i lavori elencati;
preciso che io ho eseguito i lavori elettrici, in particolare ho sostituito insieme ad l'ingranaggio del motore Persona_1 del cancello scorrevole sito in via Della Francesca, mentre i lavori idraulici sono stati
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eseguiti da e ”; il teste precisato: “si è vero, Controparte_2 Persona_1 sono lavori che ho eseguito personalmente” ( cfr. verbale di udienza del 07.11.2023).
Il teste , figlio del titolare ed operaio della medesima società, sulla Persona_1 cui attendibilità non sussistono motivi per dubitare, ha dichiarato, “si è vero, sono stati eseguiti i lavori elencati, alcuni da me personalmente, altri da me in collaborazione con mio padre e con altri collaboratori”; il predetto, ha poi precisato : “abbiamo fatto una riqualificazione dell'illuminazione e delle linee elettriche, ad esempio i fari installati sul perimetro esterno e sul capannone”.
Le dichiarazioni rese dai testimonio trovano conferma nei “Report d'intervento” inerenti alla fattura n. 9, recanti la sottoscrizione della società opponente, attestanti l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, prodotti nel fascicolo del procedimento monitorio( cfr. all'allegato 2 )
Ne discende che la pretesa avanzata dalla società opposta deve ritenersi fondata, sicché l'opposizione avanzata dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 oggetto di causa va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con attribuzione diretta al procuratore di parte opposta, avv. IA D'AD, la quale ne ha formulato tempestiva ed espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 912/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo. 912/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 12.04.2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione all'Avv. IA D'AD, antistatario.
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Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'ON
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