Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 353/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Rocchina Parte_1 C.F._1
Staiano e dall'avv. Francesca Manchia, ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in
Salerno via Florenzano 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Vitina Lorusso, elettivamente domiciliata in alla Via Torraca n. 2; CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 3.2.2022 e ritualmente notificato, la d.ssa adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva che, dirigente medico presso l' di dal 1.3.2015 partecipava CP_1 CP_1 all'avviso interno n. 2021/00121 del 19.02.2021, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di
: incarico con deliberazione Parte_2 Controparte_2
Cont n. 2021/00387 del 8 giugno 2021, attribuito dall' alla dr.ssa in assenza Per_1 Parte_3
Deduceva che dal curriculum della predetta d.ssa Chiaromonte non si rileva la precedente esperienza specifica maturata, e, inoltre, la sua domanda era carente di requisiti fondamentali quali il documento di identità, il voto di laurea, la scheda di valutazione del collegio tecnico, titolo idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita in riferimento all'incarico de quo. Ancora, dalla comparazione dei profili professionali della ricorrente con quelli della d.ssa risulterebbe Parte_3
una sua maggiore esperienza e professionalità acquisita. Su tali basi aveva provveduto a diffidare l'amministrazione per l'annullamento degli atti di conferimento dell'incarico e di non procedere ad adottare gli atti definitivi. Ritenendo viziata la procedura selettiva in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, e ravvisando nella condotta dell'Azienda il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento connesso alla carenza di istruttoria adiva il giudice del lavoro per l'accertamento dell'illegittimità della procedura di affidamento dell'incarico dirigenziale e conseguente annullamento della valutazione e Controparte_2
deliberazione di idoneità della candidata dott.ssa e per l'effetto dichiarare il diritto della Parte_3
ricorrente alla nomina a responsabile del ed al corrispondente Controparte_2
trattamento economico e/o in subordine al risarcimento del danno e al risarcimento del danno da perdita da chance, da dequalificazione professionale nonché al risarcimento del danno biologico;
in via subordinata chiedeva accertarsi il diritto della dott.ssa al conferimento di altro incarico Pt_1
dirigenziale in struttura semplice dipartimentale ed al risarcimento del danno. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' contestando quanto in ricorso introduttivo Controparte_3 ribadendo la legittimità e correttezza dell'operato. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa veniva istruita in via documentale e dopo alcuni rinvii all'odierna udienza, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico come da disposizioni emergenziali vigenti.
1. La domanda è fondata e va accolta. Va innanzitutto ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario atteso che, per giurisprudenza costante, esulano dalla giurisdizione amministrativa le controversie relative a provvedimenti assunti dalle
Aziende sanitarie per il conferimento, ad un dirigente medico, dell'incarico di direzione di una struttura complessa, adottati in forza di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del Direttore Generale, sia pure d'intesa con il Rettore. Il
d.lg. n. 165 del 2001, art. 63, sicchè devolve al g.o. , in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle p.a. e con espressa inclusione di quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (cfr Cassazione civile , sez. un. , 08/07/2024 , n. 18653).
Premessi i fatti di causa come sopra, si rileva innanzitutto che in tema di conferimento di incarichi dirigenziali l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta al rispetto dei criteri di cui all'art.19, comma
1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 oltre che ai principi generali di correttezza e buona fede (artt.1175 e
1375 c.c.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione), per cui in sede di valutazioni comparative deve congruamente motivare le scelte decisionali. Nell'impiego pubblico privatizzato, se è vero che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali sono meramente indicativi e non organizzati in un rigido ordine di priorità - con attribuzione di un certo margine di discrezionalità della P.A. -, ciò non significa che la scelta, pur scaturita da un meccanismo non rigidamente concorsuale, non soggiaccia al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e di buon andamento della P.A. ai sensi dell' art. 97 Cost. . Pertanto, se l'amministrazione non fornisce indicazioni circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale. L' art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 , obbliga l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all' art. 97
Cost. , senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.
Tuttavia il tribunale ordinario non può sostituirsi all'amministrazione e conferire direttamente l'incarico dirigenziale preteso, in quanto il pubblico dipendente viene a trovarsi in una situazione di mero interesse legittimo di diritto privato, in presenza di valutazioni discrezionali della PA. Si ritiene inibita al giudice ordinario la statuizione costitutiva del diritto all'incarico dirigenziale in quanto implicante una nuova e diversa valutazione rimessa esclusivamente al pubblico datore di lavoro, il quale, nella scelta degli aspiranti cui attribuire incarichi dirigenziali, è pur sempre dotato di un'ampia potestà discrezionale, fatta eccezione per i casi di attività vincolata e non discrezionale. Ne consegue che, ove la p.a. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione,
l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro pubblico, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale.
Tanto premesso, nel caso di specie si rileva che , nell'attribuire l'incarico di CP_4 [...]
alla dr.ssa con deliberazione n. 2021/00387 del 8 Controparte_2 Persona_2
giugno 2021, non ha evidenziato in motivazione i criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti, motivando “si ritiene di proporre per l'incarico in questione la Dott.ssa in ragione della specifica esperienza già maturata, in tempi più recenti, Persona_2 nell'ambito del POD di Chiaromonte”, salvo correggere nella costituzione in giudizio, tale motivazione con una sorta di refuso da precedente delibera “dovuto alla sovrascrittura di altro verbale relativo al conferimento dell'incarico di . Posto che la Parte_4
predetta d.ssa non possedeva tale requisito appare riduttiva la motivazione odierna, in Parte_3
considerazione -tra l'altro- che l'aspirante all'incarico non allegava il documento di identità e titoli idonei (scheda di valutazione del collegio tecnico, numero di delibera della valutazione, estremi identificativi della delibera del Direttore Generale di nomina di Responsabile Facente Funzione del Centro di Salute Mentale di , CP_1 estremi della delibera del Direttore Generale che dimostrassero il ruolo di sostituto di UOSD Centro di Salute Mentale
(CSM) di nel 2020, attività formativa post lauream effettivamente svolta, ecc.) a dimostrare la capacità CP_1 professionale e l'esperienza acquisita in riferimento all'incarico.
Orbene nel caso che occupa risulta non adeguatamente motivata la valutazione e la scelta della d.ssa né la comparazione effettuata con gli altri aspiranti, nel rispetto dei principi costituzionali Parte_3
di imparzialità e buon andamento.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, nel rispetto dei principi generali sopra evidenziati,
Cont si ritiene che l' non ha adeguatamente valutato e motivato comparativamente la documentazione prodotta dalla ricorrente e in particolare il documento di valutazione del Collegio Tecnico e il curriculum con le delibere comprovanti le esperienze acquisite e le competenze professionali, le esperienze di studio e ricerca possedute e gli incarichi rivestiti di sostituta di responsabile UOSD
SPDC dal 13.06.2017 al 22.01.2018, dal 10.03.2020 al 31.12.2020, dal 23.01.2021 e sostituta responsabile della UOSD SPARS –ASP per l'anno 2021, gli anni di servizio come Dirigente Medico
Psichiatria dipendente del SSN, i corsi professionali sostenuti nelle materie di pertinenza, nonché le
Cont esperienze in quale Presidente del CUG per due anni (2018-2020) e quale referente aziendali Cont per la gestione del rischio clinico (2018-2020).
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso
– le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito (Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/2021 , n. 6485).
Nessun dubbio, pertanto, sulla sussistenza del vizio della procedura denunciato dalla ricorrente e le controdeduzioni della resistente, denotano il chiaro tentativo di porre rimedio apparente alla precedente mancata valutazione. La procedura è chiaramente viziata e la deliberazione n. 2021/00387 del 8 giugno 2021, con la quale ha attribuito l'incarico di alla Controparte_2
dr.ssa è illegittima. Persona_2
Sulla scorta di tali emergenze, da ritenersi evidenti e genericamente contestate dall'azienda, si passa a valutare la richiesta di risarcimento danno da perdita di chance, rivendicata dal ricorrente.
La perdita di chance è quella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. Non si tratta di una situazione giuridica soggettiva né di una aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, anche se già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (tra le altre Cass. 29 nov 2012 n. 21245). La perdita di chance quindi è ontologicamente diversa dal risarcimento del danno da mancato raggiungimento di un risultato sperato, perché nella prima viene in risalto una ipotesi di danno emergente (mera possibilità di raggiungimento del risultato finale), nel risarcimento del danno invece l'accertamento è incentrato sul nesso causale del mancato guadagno. Nel primo caso il danno è risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile. Non si tratta di una mera possibilità ma di una considerevole probabilità di successo
(vds Cassazione 4 marzo 2004 numero 4400) e in quanto posta attiva già esistente nel patrimonio del danneggiato prima della produzione dell'evento lesivo, il danno è attuale in quanto lesivo della concreta possibilità già in essere.
La giurisprudenza sul punto ritiene necessaria la prova, in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e precluso dalla condotta illecita di cui il danno risarcibile deve essere immediata e diretta conseguenza (tra le altre Cassazione 8 novembre 2011 numero 23240).
In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare,
benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità,
ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima (Cassazione civile , sez. lav.
, 16/12/2022 , n. 37002).
Nella determinazione del danno subito, occorre considerare le probabilità perdute a causa del fatto illecito, la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile, per cui il danneggiato per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di avere avuto una ragionevole probabilità di verificazione della stessa. Deve trattarsi di qualcosa non di aleatorio ma concreto ed effettivo ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento.
Orbene, se risulta evidente che per il mancato affidamento dell'incarico si potrebbero avere ricadute nella attuale collocazione della ricorrente o in future valutazioni o affidamenti di incarichi dirigenziali, o potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla retribuzione percepita, o, ancora, potrebbe rappresentare un motivo di svantaggio se non ostativo all'affidamento di futuri incarichi, rispetto ad altri aspiranti, tuttavia il ricorrente nulla deduce in tal senso;
non viene indicato neppure genericamente lo sviluppo del rapporto con l'azienda, se vi siano state o meno ricadute, se ad esempio la ricorrente sia stata sostituito o trasferito ad altro incarico o comunque penalizzata. Analoghe considerazioni valgono per le richieste di risarcimento danni e richieste di risarcimento di danno biologico. La richiesta in parte qua pertanto va rigettata.
Per le ragioni esposte, segue l'accoglimento del ricorso per quanto attiene l'illegittimità della procedura di affidamento dell'incarico dirigenziale e la deliberazione Controparte_2
n. 2021/00387 del 8 giugno 2021 e il rigetto nel resto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore indeterminabile complessità bassa, e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 3.2.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara incidentalmente l'illegittimità della valutazione di cui alla deliberazione n. 2021/00387 del 8 giugno 2021 con la quale l' ha CP_1 attribuito l'incarico di alla dr.ssa Controparte_2 Persona_2
e condanna l' in persona del Direttore
[...] Controparte_1
Generale p.t., e ordina una nuova valutazione da conformarsi ai principi sopra enunciati;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
4.629,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla