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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle osservazioni del proprio C.T.P.;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
chiede in subordine di compensare le spese di lite almeno parzialmente;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: Accertare e quindi Parte_1
dichiarare che i postumi permanenti residuati in capo al ricorrente in ragione delle
pagina 2 di 4 malattie professionali per cui è causa, già riconosciute dall' per quanto attiene CP_1
all'origine professionale delle menomazioni lamentate, sono pari al 022% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto dall in sede amministrativa, ai sensi del CP_1
d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ovvero ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie e, per l'effetto, – Condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla domanda di revisione passiva presentata in data 28 dicembre 2020 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 149 disp. att. c.p.c., oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che attiene solo al quantum di malattie già riconosciute) era istruita con
C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
), ossia il 12 % (dovendosi escludere che l'aggravamento dell'ipoacusia, già Per_1
riconosciuta da , in difetto di ulteriore esposizione lavorativa specifica – CP_1
indimostrato che le successive attività lavorative del ricorrente abbiano importato una particolare esposizione al rischio per l'apparato uditivo – sia riconducibile a quella iniziale esposizione ormai da tempo cessata).
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Spese compensate attesa la solo parziale fondatezza del ricorso.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 12 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle osservazioni del proprio C.T.P.;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
chiede in subordine di compensare le spese di lite almeno parzialmente;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: Accertare e quindi Parte_1
dichiarare che i postumi permanenti residuati in capo al ricorrente in ragione delle
pagina 2 di 4 malattie professionali per cui è causa, già riconosciute dall' per quanto attiene CP_1
all'origine professionale delle menomazioni lamentate, sono pari al 022% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto dall in sede amministrativa, ai sensi del CP_1
d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ovvero ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie e, per l'effetto, – Condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla domanda di revisione passiva presentata in data 28 dicembre 2020 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 149 disp. att. c.p.c., oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che attiene solo al quantum di malattie già riconosciute) era istruita con
C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
), ossia il 12 % (dovendosi escludere che l'aggravamento dell'ipoacusia, già Per_1
riconosciuta da , in difetto di ulteriore esposizione lavorativa specifica – CP_1
indimostrato che le successive attività lavorative del ricorrente abbiano importato una particolare esposizione al rischio per l'apparato uditivo – sia riconducibile a quella iniziale esposizione ormai da tempo cessata).
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Spese compensate attesa la solo parziale fondatezza del ricorso.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 12 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4