Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22376 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08427/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8427 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosalba Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Ministro dell’Interno del -OMISSIS-n. -OMISSIS-– notificato il -OMISSIS- – con il quale al ricorrente è stata negata la concessione della cittadinanza italiana
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30 maggio 2025:
per altri motivi, del medesimo decreto del Ministro dell’Interno del -OMISSIS-n. -OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo, con il quale al ricorrente è stata negata la concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 14 settembre 2016, il sig. -OMISSIS-, straniero di origine marocchina, inoltrava istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, cui veniva attribuito il n.-OMISSIS-OMISSIS-.
Il Ministero provvedeva a svolgere i relativi accertamenti, all’esito dei quali predisponeva - ex art. 10 bis L. 241/90 - comunicazione di avvio del procedimento di diniego della richiesta.
Dall’istruttoria svolta erano infatti emersi elementi tali da non rendere possibile la concessione della cittadinanza.
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti era risultata, nei confronti del ricorrente, la seguente situazione penale:
- -OMISSIS- decreto penale del GIP del Tribunale di Trapani, esecutivo il 28 giugno 2006, per il reato di cui all’art. 495, comma 1°, c.p. (falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità);
- -OMISSIS- notizia di reato all’Autorità Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 (porto di armi od oggetti atti a offendere);
La Questura di Frosinone aveva altresì espresso parere negativo al rilascio del titolo richiesto.
Inoltre dalla documentazione versata nel procedimento l’Amministrazione rilevava l’insufficienza della situazione reddituale del ricorrente rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente.
Con il provvedimento impugnato, quindi, il Ministro dell’Interno, in assenza di osservazioni procedimentali, respingeva la richiesta di cittadinanza.
Di qui il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
1) – Violazione dell’art 10bis l. n. 241/90: in quanto il ricorrente, malgrado la contraria affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, non avrebbe mai ricevuto il preavviso di rigetto della sua istanza, con conseguente insanabile lesione delle sue garanzie procedimentali;
2) – Violazione dell’art. 9, comma1, lett.f) l. 5 febbraio 1992 n. 91 - Eccesso di potere per errata valutazione degli elementi da considerare ai fini della concessione della cittadinanza: in quanto la commissione di reati pregressi non potrebbe essere valutata di per sé come elemento ostativo, dovendosi comunque procedere ad una valutazione delle caratteristiche e delle modalità dell’episodio di reato e dell’integrazione del soggetto interessato nel contesto sociale, avendo riguardo anche all’effettiva gravità delle vicende penali considerate, nella specie modeste e risalenti nel tempo.
3) Violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f) legge 5 febbraio 1992 n. 91 - Errata valutazione dei presupposti: in quanto con riferimento al contesto temporale relativo al periodo di presentazione dell’istanza il ricorrente avrebbe dimostrato il possesso del requisito reddituale.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria di stile.
In data 20 marzo 2025 la difesa del Ministero dell’Interno ha prodotto in giudizio gli atti sulla base dei quali è stato adottato il decreto di diniego della cittadinanza qui impugnato.
In relazione a tali atti evidenzianti ad avviso del ricorrente ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato, sono stati proposti in data 30 maggio 2025 i seguenti motivi aggiunti:
1) Sarebbe risultato confermato che il preavviso di rigetto dell’istanza non è stato ritualmente comunicato al ricorrente;
2) Sarebbe risultato confermato di aver escluso l’intervenuta integrazione del ricorrente nel contesto sociale italiano sulla esclusiva base dell’annotazione nel casellario giudiziario di un decreto di condanna per reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale contestato sedici anni prima e sulla base della mera segnalazione di una notizia di reato per porto d’armi (che, in realtà, tale non era) che non ha dato luogo ad alcuna condanna.
Non sarebbe stato cioè considerato nessun altro elemento utile a valutare la capacità di integrazione del ricorrente, e per quelli considerati, (le annotazioni di cui sopra) non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione sul perché denotino – come affermato nel decreto impugnato – inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente.
3) Sarebbe risultato confermato che la valutazione dell’amministrazione sull’insufficienza reddituale si sarebbe basata esclusivamente sulle denunce dei redditi 2016, 2017 e 2018 senza considerare le ragioni del mutamento della situazione reddituale del ricorrente e, soprattutto, senza considerare le ulteriori fonti di sostentamento per sé e per la famiglia che sono intervenute e che hanno sopperito alla impossibilità di continuare la precedente attività.
Con l’impugnazione aggiuntiva, quindi, il sig. -OMISSIS- confermava la sua richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
All’udienza di smaltimento del 5 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, anche in ragione dell’identica sovrapposizione numerica delle censure, possono essere trattati congiuntamente.
Non coglie nel segno, in primo luogo, la doglianza con cui il ricorrente denunzia la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale dato che l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare la comunicazione del preavviso di rigetto, oltre che con la nota Prot. n. -OMISSIS-del 15.10.2020 come indicato nel provvedimento impugnato (vedi all. 8 delle produzioni difensive dell’amministrazione del 20 marzo 2025, seppur priva della prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) per via telematica, con l’inserimento di essa sulla piattaforma online (CIVES), mediante la quale vanno inoltrate le domande di cittadinanza e con cui sono gestiti i relativi procedimenti.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’adempimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 si deve ritenere rispettato ove effettuato in via telematica con inserimento nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis del Decreto legge n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 - che, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, Decreto legislativo n. 82/2005, art. 3 bis, rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico (Cons. St., sez. III, n. 8030/2022; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022 e n. 13377/2023).
Sul punto è stato recentemente ribadito (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, 15 aprile 2025, n. 7392) che “[…] la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l’acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
A tal proposito, si consideri che, stanti le esigenze rappresentate dalla p.a. di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni, volte ad implementare l’informatizzazione del procedimento, le quali, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza – dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet, dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale.
La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1990 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico) prevede che le “[l]e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione” e che “[l]a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati” nonché che detto fascicolo informatico sia “costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata conoscibilità […], sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento”.
A fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3-bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale ”.
Dunque, avendo l’amministrazione correttamente notificato il preavviso di rigetto a mezzo degli strumenti informatici previsti dalla legge, il non aver tempestivamente preso visione dell’atto costituisce una negligenza inescusabile del privato che non infirma il provvedimento conclusivo (in termini, Tar Lazio, sez. V-bis, 29 aprile 2025, n. 8323).
Nel merito, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, l’Amministrazione ha correttamente valutato i pregiudizi in parola come idonei a far sorgere più di un dubbio in merito all’affidabilità dell’interessato, considerando tali condotte indicative di mancata integrazione ed elemento negativo ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’inserimento dello stesso nella comunità nazionale.
Non coglie nel segno la difesa del sig. -OMISSIS-nel rimarcare la circostanza che tali precedenti sarebbero risalenti nel tempo e di scarso allarme sociale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 324).
In sostanza, ancorché non tutti rientranti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovverossia il decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, giova significare che le vicende penali come quelle sopra indicate, nel caso di specie indubbiamente significative, anche in uno con altre circostanze possono essere considerate nell’ambito del giudizio complessivo svolto dall’Amministrazione (cfr. in termini, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, 3 aprile 2025, n. 6763).
In ogni caso, deve osservarsi che la documentazione versata in atti dimostra che, all’atto della presentazione della domanda di rilascio della cittadinanza, il ricorrente ha dichiarato di non annoverare precedenti penali (cfr. istanza allegata alla produzione del Ministero resistente); gli accertamenti in seguito esperiti dall’Autorità procedente hanno, tuttavia, evidenziato che l’istante aveva riportato la condanne di cui si è detto (cfr. provvedimento impugnato, in allegato alla produzione della parte resistente). Tale circostanza sarebbe ex se sufficiente ai fini del rigetto del gravame.
La giurisprudenza, infatti, ha sul punto condivisibilmente osservato che la dichiarazione non veritiera resa dallo straniero, nella domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza di un precedente penale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (in tal senso: T.A.R. , Roma , sez. V, 03/11/2023, n. 16276; T.A.R. , Roma , sez. V , 27/10/2022 , n. 13910).
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
L’infondatezza della censura proposta avverso il primo motivo di esclusione rende inutile l’esame del motivo proposto avverso l’autonomo ulteriore rilievo dell’amministrazione riguardante l’insufficienza del requisito reddituale dimostrato dal ricorrente nel periodo di osservazione.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.