Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 662/2024 RG
Tribunale di OV
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 662 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato FRANCESCA ZAGARESE Parte_1
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avvocato PAOLA MARTIN CP_1
Parte convenuta con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale adito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, e con collocazione Persona_1 Per_2
prevalente presso la madre;
3) disporsi il diritto di visita del padre: - nel weekend di sua competenza dal venerdì sera dopo cena sino alla domenica sera dopo cena. - tutte le settimane (anche quelle senza weekend) il mercoledì
a cena e il venerdì sera prima di cena sino al sabato dopo pranzo;
- una settimana durante le vacanze natalizie inclusiva ad anni alterni del giorno di natale o di capodanno. La settimana di Natale 2025
- Si chiede che quest'anno – 2024- passino con la madre la settimana inclusiva del giorno di Natale, avendo già la madre le ferie in quella settimana e con il padre la Pt_ settimana successiva inclusiva di capodanno. La sig.ra riferisce che il padre durante il periodo
Natalizio ha da sempre due/tre settimane di ferie, per cui nulla osta a che passi almeno una settimana con i propri figli. - due settimane al mese nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto) anche non consecutive;
- le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o alternando la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis.
4) assegnarsi l'abitazione familiare con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua qualità di Parte_1
genitore collocatario prevalente dei figli minori
5) disporsi l'obbligo a carico del padre, sig. , di contribuire al mantenimento dei minori CP_1 mediante il versamento alla madre di euro 400 mensili per ciascun figlio a decorrere dalla domanda o la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile ISTAT a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di OV 17/01/2017, con assegnazione alla madre del 100% dell'assegno unico.
6) ordinare al Sig. il rimborso al 100% delle spese per la cura e il mantenimento del cane LU CP_1
a lui intestato (atteso che la sig.ra se ne occupa fattivamente al 100%) o in subordine nella Pt_1 misura del 50%.
7) Con vittorie di spese, diritti ed onorari di causa In subordine
Nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito ritenga di non disporre diversamente in merito all'assegno unico che resterà suddiviso al 50% disporsi l'obbligo a carico del padre, sig. , CP_1
di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento alla madre di euro 500 mensili per ciascun figlio a decorrere dalla domanda o la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile ISTAT a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di OV 17/01/2017;
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi l'acquisizione d'ufficio della documentazione la cui produzione obbligatoria è stata omessa da controparte:
- dichiarazione dei redditi 2024 relativa ai redditi 2023
- conti correnti intestati al Sig. e relativi estratti conto degli ultimi 3 anni il cui deposito è CP_1
obbligatorio.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa
Per 1) affidare i figli minori e alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con Per_1
collocazione e residenza prevalenti presso il padre nella casa familiare, da assegnarsi per l'effetto ad esso;
Per 2) in considerazione della loro età, la madre potrà vedere e tenere con sé e in accordo Per_1
coi ragazzi e secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e quelli lavorativi della madre, prevedendo che possano stare con la madre e cenare con lei una sera a settimana, indicativamente il venerdì, con pernottamento presso la madre che li riaccompagnerà al sabato dopo pranzo quando il fine settimana è col papà e alla domenica sera quando il fine settimana è con la mamma. Stabilire che i figli, almeno fino a quando minorenni, trascorrano festività ad anni alterni con ciascuno dei genitori e due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, compatibilmente con le ferie dei genitori che si comunicheranno le settimane a tal fine individuate entro il 31/05 di ogni anno;
Pt_ 3) porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al marito, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00, da intendersi di € 350,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e sanitarie, così come individuate nei
Protocolli in vigore e secondo le modalità ivi indicate;
4) deduzioni fiscali e assegno unico al 50% tra i genitori come per legge.
5) E con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria. Ci si riporta e si richiamano i documenti prodotti in precedenza. Con riguardo alle nuove domande formulate si chiede che il Giudice, previa anche l'audizione dei minori se ritenuta necessaria, voglia acquisire la documentazione di cui al procedimento penale discendente dalla Pt_ denuncia proposta dal sig. in quanto non coperta dal segreto;
disporre ogni indagine ritenuta Pt_ utile e/o necessaria in ordine a quanto dedotto e denunciato dal sig. . Disporre, anche alla luce delle nuove domande, ogni altra indagine con accesso ad anagrafe tributaria, banche dati, etc,
Pt_ rispetto alle effettive capacità, impieghi e disponibilità economiche della signora .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg. , nata il [...] a [...], e , Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...], contraevano matrimonio in data 03/04/2010
a AB (Croazia). Dalla loro unione nascevano i figli il 19.07.2010 a Persona_1
VC (Croazia) e , il 15.12.2012 a OV (PD). Per_2
In data 02.02.2024 depositava ricorso, chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, in ricorso, ella lamentava che il marito, di ventun anni più anziano, era molto geloso e possessivo nei suoi confronti;
chiedeva l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione prevalente presso la casa familiare, l' assegnazione a sé della casa familiare, e modulava il diritto di visita del padre;
chiedeva che il marito corrispondesse per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale, con assegno unico percepito interamente dalla stessa;
il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
In data 16.04.2024 si costituiva, aderendo alla separazione personale e CP_1
alle relative condizioni in ordine all'affido condiviso, alla collocazione dei minori presso la madre e alla assegnazione della casa familiare alla stessa;
non concordava sull'importo economico da corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento dei figli, di cui chiedeva una riduzione, per la somma di € 250,00 per ciascun figlio.
All'udienza del 16.05.2024 comparivano entrambe le parti: la ricorrente rappresentava di aver proposto al marito di intraprendere un percorso di terapia di coppia, ma egli non si era dimostrato accondiscendente;
il resistente, invece,
dichiarava di risiedere ancora nella casa familiare e di non aver ricevuto alcun invito dalla moglie a iniziare una terapia di coppia, ma che, in ogni caso, non ne era interessato;
inoltre, egli manifestava la sua disponibilità a offrire 700 euro a titolo di mantenimento per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico suddiviso al 50% tra i coniugi;
la moglie, dunque, accettava la proposta formulata da controparte in ordine al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, ma chiedeva di percepire integralmente e in via esclusiva l'assegno unico, con decorrenza dalla data del deposito del suo ricorso. Quindi, il Giudice
dichiarava la conformità alla legge degli accordi raggiunti dalle parti con riferimento alla collocazione dei minori nella casa familiare, all'affido condiviso,
all'assegnazione della casa coniugale alla madre e all'esercizio del diritto di visita del padre, invitava il marito ad abbandonare la casa coniugale e si riservava sulle ulteriori condizioni della separazione.
Con ordinanza del 19.06.2024, il Giudice emetteva provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc così disponendo: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli minori;
4) dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla udienza del 16.5.24, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 700, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
assegno unico secondo legge,
5) dispone che i figli possano incontrare il padre e stare da lui una volta a settimana e un weekend alternato, Pasqua, Natale e Capodanno alternato.
6) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status”.
In pari data, il Giudice pronunciava altresì sentenza sullo status (1148/24 del 21.6.24
passata in giudicato) e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza del 19.04.2024, in modalità cartolare, al fine di verificare il raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione.
All'esito della predetta udienza, rilevata l'assenza di una soluzione conciliativa tra le parti, con ordinanza del 18.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava davanti a sé la udienza cartolare del 20.03.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc per le rispettive precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
In data 17.01.2025, parte resistente depositava note di modifica delle proprie conclusioni con domande nuove ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c., a causa di sopravvenute circostanze;
in particolare, il marito deduceva di aver sporto denuncia-querela nei confronti della moglie, perché lasciava i figli a casa da soli,
senza prestare loro un'adeguata assistenza, e chiedeva, dunque, la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti il 19.06.2024, dichiarandosi disponibile a trasferirsi con i figli nella casa familiare e prendersi cura di loro, essendosi già
attivato per il reperimento di una babysitter, che la moglie invece aveva sempre rifiutato di assumere.
All'udienza del 20.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione *******
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Croazia ed ivi è stato celebrato il matrimonio)
appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda proposta, se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento
(UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 Parte_2 Parte_3
“si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il
territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto
90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32
della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, perché le parti risiedono in Italia. Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A)
del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità
giurisdizionale”, che nel caso è la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003
attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle
condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della
famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della
frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali
del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019,
prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e, verosimilmente,
frequentano la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1),
oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda,
peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore
della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro
a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a
un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, va precisato che, nelle more del procedimento, la domanda di separazione ha già trovato accoglimento con sentenza 1148/24; pertanto, resta da decidere sulle condizioni della separazione.
1. domanda di affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli
minori e : Per_1 Per_2
Con riferimento alla richiesta di affidamento dei figli minori e , va Per_1 Per_2
ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, salvo che la stessa risulti pregiudizievole per i minori.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che “l'affidamento condiviso
non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità
esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo
residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre
viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con
il figlio, di obiettiva lontananza ...)” (Cass. n. 16593/2008, v. anche Cass. n. 5108/2012).
Si accoglie, pertanto, la domanda di affido condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2
peraltro richiesto da entrambe le parti, non ravvisando ragioni per discostarsi.
In considerazione dell'esigenza di tutelare l'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, “per mantenere le consuetudini di vita e le
relazioni che in esso si radicano” (Cass. 2013, n. 21334, v. anche Cass. n. 18603/2021), i figli minori vanno collocati in via prevalente presso la casa familiare.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, entrambe le parti ne hanno fatto da ultimo richiesta: il padre, infatti, chiede che la casa coniugale venga assegnata allo stesso per vivervi con i figli, rappresentando che, come dallo stesso già denunciato in sede di querela, la madre, a causa dei suoi impegni lavorativi, spesso lascerebbe i figli minorenni a casa da soli per interi pomeriggi o sere, benché egli le avesse dimostrato la sua disponibilità all'assunzione e al relativo pagamento di una babysitter che potesse assistere i minori nei momenti di necessità. La madre, invece, riferisce di essersi sempre adeguatamente occupata dei figli, evidenziando che, anche ove costretta ad assentarsi per lavoro, era solita rivolgersi all'amica o alla vicina di casa,
che la aiutavano così nella gestione dei minori;
in ogni caso, ella deduce che, anziché
pagare una babysitter, ha provveduto all'iscrizione del figlio al doposcuola della Per_2
Parrocchia di Legnaro, contenendo in tal modo le spese mensili e afferma che il suo datore di lavoro ha acconsentito ad attribuirle un orario lavorativo più compatibile con le esigenze di gestione dei figli (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 ). Inoltre, ella evidenzia che il marito, più grande di lei di ventuno anni, si dimostrava talvolta geloso e possessivo nei suoi confronti, da ultimo allegando altresì episodi di violenza, anche fisica, e riferendo l'abuso di alcol e ludopatia, tanto che, in data 5.01.2024 ella ha effettuato una segnalazione ai Carabinieri di Legnaro, senza tuttavia procedere con una successiva denuncia (cfr. pag. 2 della memoria 17.2.25, priva di documentazione sul punto) Il marito, a sua volta, in risposta ha contestato di avere usato violenza ed affermato di averla, invece, subita dalla moglie.
Ciò premesso, l'asserito abbandono dei figli da parte della madre per impegni lavorativi non è provato;
inoltre, sebbene il marito riferisca di aver depositato denuncia-querela nei suoi confronti, allo stato non risulta alcun procedimento penale a carico della madre. Peraltro, nella medesima querela, il padre stesso ha esplicitamente affermato che la moglie non ha mai maltrattato i figli, ma anzi “li ha
sempre trattati bene e ha fornito loro un'adeguata educazione”.
Parimenti, non sono provati né le condotte gelose e possessive del marito né gli episodi di violenza che quest'ultimo avrebbe perpetrato a danno della moglie (asseritamente risalenti al periodo precedente alla separazione), dei quali la stessa riferisce genericamente solo nella memoria del 17.2.25 di risposta alla questione dell'asserito abbandono dei minori;
parimenti sfornite di prova sono violenze al marito da parte della moglie;
peraltro, tali pretese condotte non risulta neppure siano state oggetto di querela in sede penale, che, in ogni caso, non viene allegata.
Pertanto, alla luce della genericità delle reciproche accuse (peraltro quella del marito volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare e quella della moglie volta a resistervi, mentre non viene posto in discussione l'affido condiviso già concordato, né
il diritto di visita dei minori), non si ravvisano ragioni per modificare quanto già
disposto in via provvisoria e urgente con ordinanza del 19.06.2024 in ordine all'assegnazione della casa familiare, che rimane dunque alla madre, perché possa vivervi con i figli. Quanto al diritto di visita padre-figli, avuto riguardo all'età dei figli e alla pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari, appare opportuno stabilirsi che le visite potranno avvenire quando egli lo vorrà/potrà, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori, ripartendo con la madre i periodi di festività e comunque in modo da garantire una presenza significativa di entrambi i genitori. Viene qui stabilita la disciplina indicata dalla madre, perché aderente alle esigenze dei minori e al loro diritto alla bigenitorialità.
Va precisato che i minori di 14 e 12 anni non sono stati sentiti;
il padre stesso ha indicato la inutilità del loro esame, in considerazione del fatto che essi, con molta probabilità, avrebbero manifestato il desiderio di rimanere a vivere con la madre. Ai
sensi dell'articolo 473 bis 4 cpc, l'audizione del minore è un diritto del minore stesso,
nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;
tuttavia, il giudice può non procedere all'ascolto se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo;
nel caso in esame, la loro collocazione presso la casa familiare non è in discussione tra le parti ed è la soluzione che ne preserva le abitudini;
non è neppure in discussione che entrambi i genitori si occuperanno di loro,
soluzione che ne garantisce il diritto alla bigenitorialità; pertanto, la loro audizione è
apparsa superflua.
2. domanda di mantenimento dei figli minori e : Per_1 Per_2
Con riferimento alla richiesta di mantenimento ordinario e straordinario dei minori,
occorre preliminarmente considerare che entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro dipendente: dalla dichiarazione dei redditi 2024 (relativa al 2023), risulta che la madre ha avuto un reddito annuo pari ad euro 15.121; invece, dalla certificazione unica
2024, risulta che il padre ha avuto un reddito annuo pari ad euro 25.421,24. La madre,
inoltre, continuerà a fruire della casa familiare, di cui è comproprietaria al 50% con il marito;
il padre, invece, è ospite a casa del fratello, al quale asserisce di corrispondere circa 300 euro al mese a titolo di contributo alle spese, e nel 2024 ha contratto tre finanziamenti, con rispettive rate mensili di euro 182,48, euro 104,47 ed euro 144,95. Alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti nonché
delle esigenze di cura, studio e realizzazione dei minori, va posto a carico del padre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 350,00 a figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale al quale ci si richiama integralmente.
Quanto all'assegno unico, di recente la Suprema Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, ha evidenziato che “l 'assegno in questione- che spetta
a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è
definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento
degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle
informative rese in proposito dall'Inps” e ha poi stabilito che l'assegno unico “possa essere
attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione,
nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque,
provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
Si dispone, pertanto, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore della madre, in quanto genitore collocatario dei figli minori, affinchè vi paghi le spese di assistenza e aiuto nello studio a favore dei minori ove ve ne fosse bisogno
(superando così le criticità rappresentate dalla madre in ordine al bisogno di lezioni private per e dal padre in ordine alla mancanza di baby sitter) . Per_1
3. le domande istruttorie della ricorrente:
La ricorrente chiede, in via istruttoria, l'acquisizione d'ufficio della dichiarazione dei redditi 2024 del marito, nonché dei conti correnti a lui intestati e dei relativi estratti conto degli ultimi 3 anni. Il marito ha prodotto sua sponte la documentazione reddituale e la causa viene decisa con i dati sopra menzionati, sufficienti per la decisione.
4. spese di lite:
Le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza. Peraltro, da decisione collima con la proposta conciliativa fatta dalla madre. Le spese sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022 in € 7.616 (pari ad € 1.701 per fase di studio ed € 1204 per fase introduttiva, euro 1806 fase istruttorie e euro 2905 decisionale), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarata la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e , così dispone:
[...] CP_1
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
3. dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla data di uscita del padre dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 350,00 a figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4. stabilisce che le visite padre-figli potranno avvenire secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati;
nel weekend di sua competenza dal venerdì sera dopo cena sino alla domenica sera dopo cena;
tutte le settimane (anche quelle senza weekend) il mercoledì a cena e il venerdì sera prima di cena sino al sabato dopo pranzo;
una settimana durante le vacanze natalizie inclusiva ad anni alterni del giorno di natale o di capodanno (la settimana di Natale 2025 il padre la passerà con i figli); due settimane al mese nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto) anche non consecutive;
le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o alternando la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis;
5. dispone che la madre percepisca integralmente e in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
6. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite,
liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022 in € 7.616, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15%
come per legge.
Così deciso in OV nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti